Regolamento Regionale 10 ottobre 2003, n. 13
L.r. 20/95, art. 4, comma 2, lett. B: Assegnazione quote spesa sanitaria per le persone ospitate nelle strutture residenziali protette - Modificazione Regolamento regionale n. 1/97
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la L.R. n.20/95 art. 4, comma 2, lett. B) che assegna alla Regione Puglia quote di spesa per lassistenza a rilievo sanitario fornita alle persone parzialmente o del tutto non autosufficienti ospitate nelle strutture residenziali protette.
Constatato che le strutture residenziali ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 49/81 sono equiparate a quelle residenziali protette e classificate in fascia A e fascia B, in base a requisiti indicati nel Regolamento Regionale n. 1/97.
Vista la delibera di Giunta Regionale n.1488 del 26 settembre 2003 con la quale si approva la L. R. n. 20/95, art. 4, comma 2, lett. B: Assegnazione quote spesa sanitaria per le persone ospitate nelle strutture residenziali protette - Modificazione Regolamento regionale n. 1/97
Visto lart. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge Costituzionale 22/11/1999, n.1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale lemanazione dei Regolamenti regionali.
EMANA
Le seguenti modificazioni al Regolamento Regionale n.1/97: