Anno 2004
Numero 5
Data 02/04/2004
Abrogato No
Materia Assistenza sociale;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 2 aprile 2004, n. 40.
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Legge Regionale 2 aprile 2004, n. 5

Legge quadro sulla famiglia(1) 


(1) Vedi anche le ll.rr. 19/2006 e 7/2007


TITOLO 1

PRINCIPI, FUNZIONI E OBIETTIVI





Art. 1

(Principi)


1. La Regione Puglia riconosce e garantisce i diritti della famiglia quale formazione sociale di primario interesse pubblico secondo i principi dettati dagli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione della Repubblica e pone ogni persona umana al centro della sua azione legislativa, politica e amministrativa, in attuazione del principio democratico di cui agli articoli 1 e 2 della Costituzione.


2. La Regione, affermando la basilarità della famiglia nel processo di costruzione sociale, ne riconosce il ruolo di soggetto sociale primario, con funzioni specifiche fondamentali, fondato su legami socialmente assunti di convivenza, solidarietà, mutuo aiuto, solidarietà tra le generazioni, responsabilità nella cura delle persone che la compongono e nelleducazione dei minori.


3. Gli interventi regionali di programmazione socio-assistenziale, sanitaria, culturale e territoriale saranno orientati alla famiglia come ambito di intervento unitario in coerenza con quanto disposto allarticolo 2, comma 1, della legge regionale 25 agosto 2003, n. 17 (Sistema integrato dinterventi e servizi sociali in Puglia).


4. Nel quadro di attuazione del principio costituzionale del pluralismo sociale e istituzionale, la Regione riconosce e promuove i valori propri dellordinamento della famiglia e il suo ruolo fondamentale per lo sviluppo di ogni singola persona umana, ai sensi dei principi di cui agli articoli 2, 3, 29 e seguenti della Costituzione.




Art. 2

(Funzioni e strumenti)


1. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà, promuove il servizio pubblico integrato per favorire il libero svolgimento delle funzioni della famiglia e valorizzare la solidarietà nella  famiglia, tra le famiglie e a favore delle famiglie.

2. La Regione riconosce e garantisce il ruolo dellassociazionismo familiare e ne promuove lo sviluppo.


3. Ogni iniziativa tesa ad attuare le finalità e gli obiettivi della presente legge, sia essa promossa da enti pubblici o da soggetti privati non profit, é considerata parte integrante del servizio pubblico integrato, purché ne rispetti le finalità, gli obiettivi e i criteri guida.


4. La Regione favorisce la libertà di scelta della famiglia tra servizi pubblici e privati facenti parte del servizio pubblico integrato.

5. I Comuni svolgono le proprie funzioni riconoscendo e promuovendo lautonoma iniziativa delle formazioni sociali di base.




Art. 3

(Obiettivi)(2) 


[1. Nel quadro dellindirizzo  e  programmazione e dellerogazione dei servizi sociali a favore della persona e della famiglia, la Regione individua i seguenti obiettivi:

 

a) favorire la formazione di nuovi nuclei familiari attraverso interventi che concorrono a eliminare gli ostacoli di natura economica e sociale che ne impediscono la nascita e lo sviluppo;


b) predisporre specifici programmi di sostegno, anche personalizzati, a fronte di situazioni disagiate e/o che violano la dignità della persona umana;


c) valorizzare la corresponsabilità dei genitori nei confronti dei figli e il loro compito educativo e distruzione, favorendo la solidarietà tra generazioni anche per la permanenza dellanziano nella famiglia;


d) promuovere iniziative di mutuo sostegno tra famiglie e creare reti di solidarietà nonché forme di autorganizzazione e imprenditorialità per favorire le funzioni familiari particolarmente nellattenzione ai bambini, agli adolescenti, agli anziani, ai disabili;


e) promuovere le iniziative delle reti sociali e delle organizzazioni del privato sociale tendenti a sviluppare la responsabilità familiare e la capacità della famiglia ad assumere in pienezza le proprie funzioni educative e sociali;


f) consentire ai genitori la libera scelta della scuola per i propri figli, garantendo parità di trattamento tra utenti di scuole statali e non statali secondo il principio di eguaglianza;


g) tutelare gli immigrati e le loro famiglie in stato di bisogno anche attraverso iniziative e servizi di enti privati senza scopo di lucro;


h) favorire la natalità anche attraverso interventi per la cura della sterilità, sostenendo lalto valore personale e sociale dei ruoli genitoriali, promuovendone le corresponsabilità nei confronti della prole e il diritto-dovere allimpegno di cura ed educazione della stessa;


i) tutelare la maternità favorendo e realizzando interventi per prevenire e rimuovere le cause di natura economica e sociale che possano indurre allinterruzione della gravidanza;


j) sviluppare nellattività dei consultori pubblici e privati la valorizzazione personale e sociale della maternità e della paternità, la tutela dei minori e della donna, lunità e la stabilità familiare, la solidarietà sociale;


k) promuovere attività finalizzate al sostegno dei minori orfani abbandonati e/o privi di assistenza;


l) favorire linformazione, la consulenza, il sostegno e lassistenza alle vittime di violenze sessuali, con particolare riguardo ai minori che abbiano subìto maltrattamenti e abusi;


m) promuovere la ricerca, lo studio e linformazione sulle tematiche relative alla famiglia e sullo stato delle famiglie residenti articolando una specifica sezione dedicata alla famiglia nellambito del Centro regionale di documentazione per le politiche sociali di cui allarticolo 11 della l.r. 17/2003.]



(2) Articolo abrogato dalla l.r. 19/2006, art. 70


TITOLO 2

INTERVENTI E MODALITÀ ATTUATIVE





CAPO 1





Art. 4

(Modalità attuative)(3) 


[1. Le risorse di cui allarticolo 15, comma 2, lettera b), della l.r.17/2003 sono finalizzate allattuazione del programma delle politiche familiari, con una specifica e distinta previsione allinterno del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, riservando priorità agli interventi previsti dallarticolo 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003) nonché alle iniziative di assistenza alla maternità.


2. Le priorità di cui al comma 1 assumono valore vincolante nella definizione dei piani di zona nellambito dei quali sono obbligatoriamente recepite e trasformate in interventi attuativi annuali.]



(3) Articolo abrogato dalla l.r. 19/2006art. 70


CAPO 2

SERVIZI ALLA FAMIGLIA E CONTRIBUTI





Art. 5

(Assistenza personalizzata  e permanenza nel proprio domicilio o nel nucleo familiare di persone non autosufficienti)(4) 


[1. La Regione favorisce lassistenza a domicilio alla famiglia come risposta personalizzata ai bisogni di ciascuno dei suoi membri, particolarmente se portatori di handicap o anziani ed eroga contributi per le prestazioni assistenziali e socio-sanitarie da svolgere in famiglia secondo quanto previsto e nei limiti del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui allarticolo 8 della l.r. n.17/2003.


2. La Regione promuove iniziative mirate a rendere possibile la permanenza nel proprio domicilio o nel nucleo familiare di appartenenza alle persone prive di autonomia fisica o psichica, ma che comunque non necessitano del ricovero in istituto o in strutture di tipo ospedaliero o in centri di riabilitazione ex articolo 26 legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale).] 



(4) Articolo abrogato dalla l.r. 19/2006art. 70


Art. 6

(Consulenza alla famiglia)(5) 


[1. La Regione Puglia, riconoscendo il diritto alla vita fin dal momento del concepimento, fermo restando quanto disposto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sullinterruzione volontaria della gravidanza), valorizza e sostiene i servizi di consulenza familiare gestiti dagli enti locali, dallassociazionismo o dalle organizzazioni di volontariato promuovendone lutilizzo coordinato nellambito della programmazione regionale e locale secondo quanto previsto e nei limiti del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui allarticolo 8 della l.r.17/2003. Gli interventi sono rivolti a:


a) prevenire e rimuovere le difficoltà che possono indurre la donna allinterruzione della gravidanza, anche attraverso lerogazione di specifici contributi, per favorire una maternità consapevole per come previsto dagli articoli 2 e 5 della l. 194/1978;


b) promuovere e sviluppare la rete dei servizi socio-sanitari nonché altre iniziative dirette a rimuovere le cause dellaborto;


c) predisporre e organizzare piani personalizzati di sostegno psicologico, socio-assistenziale e sanitario per i non abbienti, utilizzando le risorse di enti pubblici e del privato sociale, del volontariato nonché delle reti informali di solidarietà;


     d) effettuare programmi relativi allaffido familiare e alladozione, intesi come esercizio della paternità e maternità responsabile.

2. I consultori pubblici e privati autorizzati devono assicurare la realizzazione di programmi di formazione dei giovani al futuro ruolo di coniugi e di genitori, nonché programmi formativi e informativi riguardanti la procreazione responsabile.]



(5) Articolo abrogato dalla l.r. 19/2006art. 70


Art. 7

(Famiglia e lavoro)(6) 


[1. La Regione promuove iniziative per favorire la stipula di accordi tra le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali che consentano la sospensione dellattività lavorativa per ragioni di assistenza e di cura ai familiari e ai figli.


2. La Regione, in occasione di una nuova nascita, favorisce il ricorso al part-time e flessibilità di orario per uno dei due genitori.]



(6) Articolo abrogato dalla l.r. 19/2006art. 70


Art. 8

(Interventi per la prima casa)(7) 


[1. La Regione, anche al fine di promuovere la costituzione di nuove famiglie e agevolare le famiglie in stato di bisogno, con particolare riferimento a quelle numerose, può prevedere, nei limiti e con le modalità fissate dal piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui allarticolo 8 della l.r. 17/2003, gli interventi finanziari di cui al comma 2 dellarticolo 46 della l. 289/2002.]

(7) Articolo abrogato dalla l.r. 19/2006art. 70


CAPO 3

LIBERTÀ DI EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO





Art. 9

(Servizi allinfanzia)(8) 


[1. Nel rispetto dei diritti del bambino e al fine di prevenire i processi di disadattamento, i servizi socio-educativi per la prima infanzia prevedono modalità organizzative flessibili per rispondere alle esigenze delle famiglie, con particolare attenzione a quelle numerose e monoparentali.


2. La Regione promuove e sostiene, nellambito e nei limiti del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui allarticolo 8 della l.r. 17/2003, ladozione, anche con lintervento dei Comuni, di iniziative innovative da parte di associazioni e di organizzazioni di privato sociale, finalizzate a:


a) realizzare forme di auto-organizzazione e mutualità familiari, quali i nidi famiglia. Per nido famiglia sintende lattività di cura di bambini da 0 a 3 anni, svolta senza fini di lucro;


b) potenziare i servizi di asili nido, anche mediante convenzionamento con i soggetti che gestiscono tali servizi, secondo gli standards qualitativi e organizzativi definiti dalla Giunta regionale;


c) realizzare unadeguata politica del tempo libero utilizzando anche le risorse dellassociazionismo e fornire le strutture e i supporti tecnico-organizzativi per la realizzazione di attività ludiche ed educative particolarmente per linfanzia e per gli adolescenti;


d) favorire lattività di organizzazione delle banche del tempo interfamiliari e/o di altre attività di formazione, ricreazione e cura dei componenti la famiglia;


e) organizzare servizi nido presso la sede di istituzioni e/o imprese pubbliche e private anche mediante apposite convenzioni;


f) contrastare in collaborazione con le famiglie le devianze sociali, con particolare riguardo alla tossicodipendenza.]



(8) Articolo abrogato dalla l.r. 19/2006art. 70


Art. 10

(Formazione)(9) 


[1. La Regione, nellambito dellattività di formazione professionale, coordina e finanzia con risorse comunitarie programmi di aggiornamento e riconversione professionale al fine di favorire il reinserimento nel sistema occupazionale del genitore o di altro membro della famiglia che abbia interrotto lattività lavorativa a motivo di una nuova nascita e/o per la cura di componenti del nucleo familiare.]

(9) Articolo abrogato dalla l.r. 19/2006art. 70


Art. 11

(Diritto allo studio)(10) 


[1. La Regione favorisce le forme di associazionismo e di autogestione dei genitori ed educatori come modalità idonea a garantire leffettiva partecipazione di tutti i cittadini alla realizzazione della politica regionale per la famiglia.


2. Nella definizione degli strumenti attuativi per assicurare un effettivo diritto allo studio, al fine di favorire il superamento delle limitazioni derivanti da condizioni di disagio economico, la Regione può prevedere,tra laltro:


a) buoni scuola alle famiglie finalizzati allabbattimento delle spese sostenute per la frequenza di asili nido, scuole materne, scuole dellobbligo, statali e non statali senza fini di lucro;


b) contributi per progetti destinati alla prevenzione e recupero degli abbandoni e della dispersione scolastica e universitaria.]



(10) Articolo abrogato dalla l.r. 19/2006art. 70


TITOLO 3

PRINCIPIO DI SUSSIDARIETÀ





Art. 12

(Azioni positive per la promozione dellassociazionismo familiare)(11) 


[1. La Regione, al fine di garantire la partecipazione attiva dei cittadini allattuazione delle politiche regionali per la famiglia, promuove e sostiene, nellambito e nei limiti del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui allarticolo 8 della l.r. 17/2003, anche in forma coordinata con gli enti locali, le associazioni e le formazioni del privato sociale dedite alla realizzazione delle seguenti iniziative:


a) sensibilizzazione, formazione, informazione, orientamento e ricerca sullidentità e il ruolo sociale della famiglia;


b) incentivazione e attuazione del mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare anche mediante la promozione delle banche del tempo di cui allarticolo 9.


2. Le associazioni e le organizzazioni del privato sociale iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato, ai sensi delle leggi regionali 16 marzo 1994, n. 11 (Norme di attuazione della legge quadro sul volontariato), 1° settembre 1993, n. 21 (Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge 8 novembre 1991, n. 381 concernente Disciplina delle cooperative sociali) e 11 febbraio 2002, n. 2 (Modifica della legge regionale 1° settembre 1993, n. 21), possono stipulare convenzioni con enti pubblici per la gestione dei servizi alla persona di sostegno alla famiglia, così come previsto dallarticolo 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato dinterventi e servizi sociali).]



(11) Articolo abrogato dalla l.r. 19/2006art. 70


Art. 13

(Consulta delle associazioni familiari)(12) 


[1. E istituita la Consulta regionale pugliese delle associazioni familiari composta da:


a) il Presidente della Giunta regionale o Assessore delegato;


b) un rappresentante del Forum regionale delle associazioni familiari;


c) due rappresentanti delle associazioni di famiglie costituite, operanti e iscritte nel registro di cui allarticolo 12;


d) tre rappresentanti delle università pugliesi;


e) tre rappresentanti dei servizi, delle strutture private di solidarietà sociale e volontariato;


f) un rappresentante dei Comuni designato dallANCI Puglia;

 

g) un rappresentante delle Province designato dallUPI;


h) il dirigente del Settore competente per le politiche della famiglia;


i) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali.


2. La Consulta é nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, elegge nel proprio seno il Presidente e delibera un proprio regolamento interno per lorganizzazione e la disciplina dei lavori.


3. La Consulta dura in carica per la legislatura nel corso della quale è stata insediata.


4. La Consulta esprime pareri e formula proposte in ordine alla predisposizione degli atti di programmazione regionale che riguardano la politica per la famiglia, nonché in ordine allattuazione della medesima.


5. La Consulta è istituita senza oneri a carico del bilancio regionale.]



(12) Articolo abrogato dalla l.r. 19/2006art. 70


Art. 14

(Osservatorio permanente sulla famiglia)(13) 


[1. La Regione, nellambito dellOsservatorio per le politiche sociali previste dalla l.r. 17/2003, istituisce l Osservatorio permanente sulle famiglie e le politiche della famiglia. In particolare lOsservatorio, in coerenza con quanto previsto dalla lettera l) dellarticolo 3:


a) studia e analizza levoluzione delle condizioni di vita delle famiglie, con particolare attenzione alle situazioni di disagio e di violenza, al rapporto famiglia-lavoro e famiglia-servizi, al fine di individuare le problematiche emergenti e levoluzione complessiva delle esigenze familiari;


b) verifica lefficacia degli interventi in favore della famiglia realizzati dalla Regione, da enti e istituzioni pubbliche e private;


c) si avvale, per le sue attività, delle strutture e dei servizi di ricerca e analisi della Regione;


d) si rapporta con altri Osservatori istituiti nellambito della sicurezza sociale, anche al fine di creare un sistema informativo coordinato;


e) focalizza i fenomeni di devianza e studia i rimedi atti a prevenire e assistere le situazioni sociali marginali per la piena tutela della dignità di ciascuna persona.]



(13) Articolo abrogato dalla l.r. 19/2006art. 70


Art. 15

(Norma finanziaria)(14) 


[1. Agli oneri derivanti dallattuazione della presente legge si fa fronte con le risorse riservate ai sensi dellarticolo 15, comma 2, lettera b), della l.r. 17/2003

 a carico del capitolo 784025 Fondo nazionale politiche sociali - l.r. 17/2003 - Piano regionale socio-assistenziale - U.P.B. 9.2 Servizi sociali del bilancio della Regione, preventivate per lanno 2004 in euro 11.232.828,47.]



(14) Articolo abrogato dalla l.r. 19/2006art. 70