Legge Regionale 2 aprile 2004, n. 5 Legge quadro sulla famiglia(1)
(1) Vedi anche le ll.rr. 19/2006 e 7/2007
TITOLO 1PRINCIPI, FUNZIONI E OBIETTIVI
Art. 1(Principi) 1. La Regione Puglia riconosce e garantisce i diritti della famiglia quale
formazione sociale di primario interesse pubblico secondo i principi dettati
dagli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione della Repubblica e pone ogni
persona umana al centro della sua azione legislativa, politica e amministrativa,
in attuazione del principio democratico di cui agli articoli 1 e 2 della
Costituzione. 2. La Regione, affermando la basilarità
della famiglia nel processo di costruzione sociale, ne riconosce il ruolo di
soggetto sociale primario, con funzioni specifiche fondamentali, fondato su
legami socialmente assunti di convivenza, solidarietà, mutuo aiuto, solidarietà
tra le generazioni, responsabilità nella cura delle persone che la compongono e
nelleducazione dei minori.
3. Gli interventi regionali di
programmazione socio-assistenziale, sanitaria, culturale e territoriale saranno
orientati alla famiglia come ambito di intervento unitario in coerenza con
quanto disposto allarticolo 2, comma 1, della legge
regionale 25 agosto 2003, n. 17 (Sistema integrato dinterventi e
servizi sociali in Puglia).
4. Nel quadro di attuazione del principio
costituzionale del pluralismo sociale e istituzionale, la Regione riconosce e
promuove i valori propri dellordinamento della famiglia e il suo ruolo
fondamentale per lo sviluppo di ogni singola persona umana, ai sensi dei
principi di cui agli articoli 2, 3, 29 e seguenti della
Costituzione.
Art. 2(Funzioni e
strumenti) 1. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà, promuove il
servizio pubblico integrato per favorire il libero svolgimento delle funzioni
della famiglia e valorizzare la solidarietà nella famiglia, tra le famiglie e a favore delle
famiglie.
2. La Regione riconosce e garantisce il ruolo
dellassociazionismo familiare e ne promuove lo sviluppo. 3. Ogni iniziativa tesa
ad attuare le finalità e gli obiettivi della presente legge, sia essa promossa
da enti pubblici o da soggetti privati non profit, é considerata parte
integrante del servizio pubblico integrato, purché ne rispetti le finalità, gli
obiettivi e i criteri guida.
4. La Regione
favorisce la libertà di scelta della famiglia tra servizi pubblici e privati
facenti parte del servizio pubblico integrato.
5. I Comuni svolgono le
proprie funzioni riconoscendo e promuovendo lautonoma iniziativa delle
formazioni sociali di base.
Art. 3(Obiettivi)(2) [1.
Nel quadro dellindirizzo e programmazione e dellerogazione dei servizi
sociali a favore della persona e della famiglia, la Regione individua i seguenti
obiettivi:
a)
favorire la formazione di nuovi nuclei familiari attraverso interventi che
concorrono a eliminare gli ostacoli di natura economica e sociale che ne
impediscono la nascita e lo sviluppo;
b)
predisporre specifici programmi di sostegno, anche personalizzati, a fronte di
situazioni disagiate e/o che violano la dignità della persona
umana;
c)
valorizzare la corresponsabilità dei genitori nei confronti dei figli e il loro
compito educativo e distruzione, favorendo la solidarietà tra generazioni anche
per la permanenza dellanziano nella famiglia;
d)
promuovere iniziative di mutuo sostegno tra famiglie e creare reti di
solidarietà nonché forme di autorganizzazione e imprenditorialità per favorire
le funzioni familiari particolarmente nellattenzione ai bambini, agli
adolescenti, agli anziani, ai disabili;
e)
promuovere le iniziative delle reti sociali e delle organizzazioni del privato
sociale tendenti a sviluppare la responsabilità familiare e la capacità della
famiglia ad assumere in pienezza le proprie funzioni educative e
sociali;
f)
consentire ai genitori la libera scelta della scuola per i propri figli,
garantendo parità di trattamento tra utenti di scuole statali e non statali
secondo il principio di eguaglianza;
g)
tutelare gli immigrati e le loro famiglie in stato di bisogno anche attraverso
iniziative e servizi di enti privati senza scopo di
lucro;
h)
favorire la natalità anche attraverso interventi per la cura della sterilità,
sostenendo lalto valore personale e sociale dei ruoli genitoriali,
promuovendone le corresponsabilità nei confronti della prole e il diritto-dovere
allimpegno di cura ed educazione della
stessa;
i)
tutelare la maternità favorendo e realizzando interventi per prevenire e
rimuovere le cause di natura economica e sociale che possano indurre
allinterruzione della gravidanza;
j)
sviluppare nellattività dei consultori pubblici e privati la valorizzazione
personale e sociale della maternità e della paternità, la tutela dei minori e
della donna, lunità e la stabilità familiare, la solidarietà
sociale;
k)
promuovere attività finalizzate al sostegno dei minori orfani abbandonati e/o
privi di assistenza;
l)
favorire linformazione, la consulenza, il sostegno e lassistenza alle vittime
di violenze sessuali, con particolare riguardo ai minori che abbiano subìto
maltrattamenti e abusi;
m)
promuovere la ricerca, lo studio e linformazione sulle tematiche relative alla
famiglia e sullo stato delle famiglie residenti articolando una specifica
sezione dedicata alla famiglia nellambito del Centro regionale di
documentazione per le politiche sociali di cui allarticolo 11 della l.r.
17/2003.]
(2) Articolo abrogato dalla l.r. 19/2006, art. 70
TITOLO 2INTERVENTI E MODALITÀ ATTUATIVE
CAPO 1
Art. 4(Modalità attuative)(3) [1. Le risorse di cui allarticolo 15, comma 2, lettera
b), della
l.r.17/2003 sono finalizzate allattuazione del programma delle
politiche familiari, con una specifica e distinta previsione allinterno del
piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, riservando priorità agli
interventi previsti dallarticolo 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n.
289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato. Legge finanziaria 2003) nonché alle iniziative di assistenza alla
maternità.
2.
Le priorità di cui al comma 1 assumono valore vincolante nella definizione dei
piani di zona nellambito dei quali sono obbligatoriamente recepite e
trasformate in interventi attuativi annuali.]
(3) Articolo
abrogato dalla l.r. 19/2006, art. 70
CAPO 2SERVIZI ALLA FAMIGLIA E CONTRIBUTI
Art. 5(Assistenza personalizzata e permanenza nel proprio domicilio o nel
nucleo familiare di persone non
autosufficienti)(4) [1. La Regione favorisce lassistenza a domicilio alla
famiglia come risposta personalizzata ai bisogni di ciascuno dei suoi membri,
particolarmente se portatori di handicap o anziani ed eroga contributi per le
prestazioni assistenziali e socio-sanitarie da svolgere in famiglia secondo
quanto previsto e nei limiti del piano regionale degli interventi e dei servizi
sociali di cui allarticolo 8 della l.r.
n.17/2003.
2.
La Regione promuove iniziative mirate a rendere possibile la permanenza nel
proprio domicilio o nel nucleo familiare di appartenenza alle persone prive di
autonomia fisica o psichica, ma che comunque non necessitano del ricovero in
istituto o in strutture di tipo ospedaliero o in centri di riabilitazione ex
articolo 26 legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario
nazionale).]
(4) Articolo
abrogato dalla l.r. 19/2006, art. 70
Art. 6(Consulenza alla
famiglia)(5) [1. La Regione Puglia, riconoscendo il diritto alla vita
fin dal momento del concepimento, fermo restando quanto disposto dalla legge 22
maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e
sullinterruzione volontaria della gravidanza), valorizza e sostiene i servizi
di consulenza familiare gestiti dagli enti locali, dallassociazionismo o dalle
organizzazioni di volontariato promuovendone lutilizzo coordinato nellambito
della programmazione regionale e locale secondo quanto previsto e nei limiti del
piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui allarticolo 8
della l.r.17/2003.
Gli interventi sono rivolti a:
a)
prevenire e rimuovere le difficoltà che possono indurre la donna
allinterruzione della gravidanza, anche attraverso lerogazione di specifici
contributi, per favorire una maternità consapevole per come previsto dagli
articoli 2 e 5 della l. 194/1978;
b)
promuovere e sviluppare la rete dei servizi socio-sanitari nonché altre
iniziative dirette a rimuovere le cause
dellaborto;
c)
predisporre e organizzare piani personalizzati di sostegno psicologico,
socio-assistenziale e sanitario per i non abbienti, utilizzando le risorse di
enti pubblici e del privato sociale, del volontariato nonché delle reti
informali di solidarietà;
d) effettuare
programmi relativi allaffido familiare e alladozione, intesi come esercizio
della paternità e maternità responsabile.
2. I consultori pubblici e
privati autorizzati devono assicurare la realizzazione di programmi di
formazione dei giovani al futuro ruolo di coniugi e di genitori, nonché
programmi formativi e informativi riguardanti la procreazione
responsabile.]
(5) Articolo
abrogato dalla l.r. 19/2006, art. 70
Art. 7(Famiglia e lavoro)(6) [1. La Regione promuove iniziative per favorire la stipula
di accordi tra le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali
che consentano la sospensione dellattività lavorativa per ragioni di assistenza
e di cura ai familiari e ai figli.
2.
La Regione, in occasione di una nuova nascita, favorisce il ricorso al part-time
e flessibilità di orario per uno dei due genitori.]
(6) Articolo
abrogato dalla l.r. 19/2006, art. 70
Art. 8(Interventi per la prima
casa)(7) [1. La Regione, anche al fine di promuovere la
costituzione di nuove famiglie e agevolare le famiglie in stato di bisogno, con
particolare riferimento a quelle numerose, può prevedere, nei limiti e con le
modalità fissate dal piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di
cui allarticolo 8 della l.r.
17/2003, gli interventi finanziari di cui al comma 2 dellarticolo 46
della l. 289/2002.]
(7) Articolo
abrogato dalla l.r. 19/2006, art. 70
CAPO 3LIBERTÀ DI EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Art. 9(Servizi
allinfanzia)(8) [1. Nel rispetto dei diritti del bambino e al fine di
prevenire i processi di disadattamento, i servizi socio-educativi per la prima
infanzia prevedono modalità organizzative flessibili per rispondere alle
esigenze delle famiglie, con particolare attenzione a quelle numerose e
monoparentali.
2.
La Regione promuove e sostiene, nellambito e nei limiti del piano regionale
degli interventi e dei servizi sociali di cui allarticolo 8 della l.r.
17/2003, ladozione, anche con lintervento dei Comuni, di iniziative
innovative da parte di associazioni e di organizzazioni di privato sociale,
finalizzate a:
a)
realizzare forme di auto-organizzazione e mutualità familiari, quali i nidi
famiglia. Per nido famiglia sintende lattività di cura di bambini da 0 a 3
anni, svolta senza fini di lucro;
b)
potenziare i servizi di asili nido, anche mediante convenzionamento con i
soggetti che gestiscono tali servizi, secondo gli standards qualitativi e
organizzativi definiti dalla Giunta regionale;
c)
realizzare unadeguata politica del tempo libero utilizzando anche le risorse
dellassociazionismo e fornire le strutture e i supporti tecnico-organizzativi
per la realizzazione di attività ludiche ed educative particolarmente per
linfanzia e per gli adolescenti;
d)
favorire lattività di organizzazione delle banche del tempo interfamiliari
e/o di altre attività di formazione, ricreazione e cura dei componenti la
famiglia;
e)
organizzare servizi nido presso la sede di istituzioni e/o imprese pubbliche e
private anche mediante apposite convenzioni;
f)
contrastare in collaborazione con le famiglie le devianze sociali, con
particolare riguardo alla tossicodipendenza.]
(8) Articolo
abrogato dalla l.r. 19/2006, art. 70
Art. 10(Formazione)(9) [1. La Regione, nellambito dellattività di formazione
professionale, coordina e finanzia con risorse comunitarie programmi di
aggiornamento e riconversione professionale al fine di favorire il reinserimento
nel sistema occupazionale del genitore o di altro membro della famiglia che
abbia interrotto lattività lavorativa a motivo di una nuova nascita e/o per la
cura di componenti del nucleo familiare.]
(9) Articolo
abrogato dalla l.r. 19/2006, art. 70
Art. 11(Diritto allo studio)(10) [1. La Regione favorisce le forme di associazionismo e di
autogestione dei genitori ed educatori come modalità idonea a garantire
leffettiva partecipazione di tutti i cittadini alla realizzazione della
politica regionale per la famiglia.
2.
Nella definizione degli strumenti attuativi per assicurare un effettivo diritto
allo studio, al fine di favorire il superamento delle limitazioni derivanti da
condizioni di disagio economico, la Regione può prevedere,tra
laltro:
a)
buoni scuola alle famiglie finalizzati allabbattimento delle spese sostenute
per la frequenza di asili nido, scuole materne, scuole dellobbligo, statali e
non statali senza fini di lucro;
b)
contributi per progetti destinati alla prevenzione e recupero degli abbandoni e
della dispersione scolastica e universitaria.]
(10) Articolo
abrogato dalla l.r. 19/2006, art. 70
TITOLO 3PRINCIPIO DI SUSSIDARIETÀ
Art. 12(Azioni positive per la promozione dellassociazionismo
familiare)(11) [1. La Regione, al fine di garantire la partecipazione attiva
dei cittadini allattuazione delle politiche regionali per la famiglia, promuove
e sostiene, nellambito e nei limiti del piano regionale degli interventi e dei
servizi sociali di cui allarticolo 8 della l.r.
17/2003, anche in forma coordinata con gli enti locali, le
associazioni e le formazioni del privato sociale dedite alla realizzazione delle
seguenti iniziative:
a)
sensibilizzazione, formazione, informazione, orientamento e ricerca
sullidentità e il ruolo sociale della
famiglia;
b)
incentivazione e attuazione del mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura
familiare anche mediante la promozione delle banche del tempo di cui
allarticolo 9.
2.
Le associazioni e le organizzazioni del privato sociale iscritte nel registro
regionale delle organizzazioni di volontariato, ai sensi delle leggi
regionali 16 marzo 1994, n. 11 (Norme di attuazione della legge
quadro sul volontariato), 1° settembre
1993, n. 21 (Iniziative regionali a sostegno delle cooperative
sociali e norme attuative della legge 8 novembre 1991, n. 381 concernente
Disciplina delle cooperative sociali) e 11 febbraio
2002, n. 2 (Modifica della legge regionale 1° settembre
1993, n. 21), possono stipulare convenzioni con enti pubblici per la
gestione dei servizi alla persona di sostegno alla famiglia, così come previsto
dallarticolo 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato dinterventi e servizi
sociali).]
(11) Articolo
abrogato dalla l.r. 19/2006, art. 70
Art. 13(Consulta delle associazioni
familiari)(12) [1. E istituita la Consulta regionale pugliese delle
associazioni familiari composta da:
a)
il Presidente della Giunta regionale o Assessore
delegato;
b)
un rappresentante del Forum regionale delle associazioni
familiari;
c)
due rappresentanti delle associazioni di famiglie costituite, operanti e
iscritte nel registro di cui allarticolo 12;
d)
tre rappresentanti delle università pugliesi;
e)
tre rappresentanti dei servizi, delle strutture private di solidarietà sociale e
volontariato;
f)
un rappresentante dei Comuni designato dallANCI
Puglia;
g) un
rappresentante delle Province designato
dallUPI;
h) il dirigente del
Settore competente per le politiche della
famiglia;
i)
tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali
regionali.
2.
La Consulta é nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, elegge
nel proprio seno il Presidente e delibera un proprio regolamento interno per
lorganizzazione e la disciplina dei lavori.
3.
La Consulta dura in carica per la legislatura nel corso della quale è stata
insediata.
4.
La Consulta esprime pareri e formula proposte in ordine alla predisposizione
degli atti di programmazione regionale che riguardano la politica per la
famiglia, nonché in ordine allattuazione della
medesima.
5.
La Consulta è istituita senza oneri a carico del bilancio
regionale.]
(12) Articolo
abrogato dalla l.r. 19/2006, art. 70
Art. 14(Osservatorio permanente sulla
famiglia)(13) [1. La Regione, nellambito dellOsservatorio per le politiche
sociali previste dalla l.r.
17/2003, istituisce l Osservatorio permanente sulle famiglie e le
politiche della famiglia. In particolare lOsservatorio, in coerenza con quanto
previsto dalla lettera l) dellarticolo 3:
a)
studia e analizza levoluzione delle condizioni di vita delle famiglie, con
particolare attenzione alle situazioni di disagio e di violenza, al rapporto
famiglia-lavoro e famiglia-servizi, al fine di individuare le problematiche
emergenti e levoluzione complessiva delle esigenze
familiari;
b)
verifica lefficacia degli interventi in favore della famiglia realizzati dalla
Regione, da enti e istituzioni pubbliche e
private;
c)
si avvale, per le sue attività, delle strutture e dei servizi di ricerca e
analisi della Regione;
d)
si rapporta con altri Osservatori istituiti nellambito della sicurezza sociale,
anche al fine di creare un sistema informativo
coordinato;
e)
focalizza i fenomeni di devianza e studia i rimedi atti a prevenire e assistere
le situazioni sociali marginali per la piena tutela della dignità di ciascuna
persona.]
(13) Articolo
abrogato dalla l.r. 19/2006, art. 70
Art. 15(Norma finanziaria)(14) [1. Agli oneri derivanti dallattuazione della presente legge si fa fronte con le
risorse riservate ai sensi dellarticolo 15, comma 2, lettera b), della l.r. 17/2003
a carico del capitolo 784025 Fondo nazionale
politiche sociali - l.r. 17/2003 - Piano regionale socio-assistenziale - U.P.B.
9.2 Servizi sociali del bilancio della Regione, preventivate per lanno 2004
in euro 11.232.828,47.]
(14) Articolo
abrogato dalla l.r. 19/2006, art. 70
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