Legge Regionale 29 aprile 2004, n. 6 Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali(1)
(1) Vedi anche la l.r. 8/2008 ed il Reg. reg. 11/2007 come modificato dal Reg. reg. 16/2007
Art. 1Finalità 1. La Regione, nella cornice dei propri principi
statutari, riconosce nello spettacolo una componente fondamentale della cultura,
un fattore di sviluppo economico e sociale, unespressione importante
dellidentità dei territori. 2. La Regione riconosce, altresì, lo spettacolo
quale strumento di comunicazione di arte, di formazione, di promozione
culturale, di incontro e dialogo sociale. 3. La Regione, con la presente legge, definisce
il quadro generale degli obiettivi e le forme del loro raggiungimento, nonché
identifica le tipologie di intervento in materia di attività teatrali, musicali,
coreutiche, cinematografiche, audiovisive, dello spettacolo viaggiante e
circense, garantendo la qualità artistica, il pluralismo culturale e le pari
opportunità.
4. La Regione favorisce, in materia di
spettacolo, la collaborazione tra organismi pubblici e soggetti privati, nonché
tra gli stessi organismi pubblici e tra i soggetti privati fra loro, al fine di
conseguire la razionalizzazione delle risorse economiche e organizzative.
Art. 2Funzioni della Regione(2) 1. La Regione, nel rispetto dei principi del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di compiti e
funzioni dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59) e nel contesto normativo degli
articoli 23
e 24
della legge
regionale 11 dicembre 2000, n. 24 (Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e
commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione
scolastica, diritto allo studio e formazione professionale), esercita le
funzioni di programmazione e impulso promozionale in materia di spettacolo, con
il concorso degli enti locali e sentite le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative. 2. La Regione indirizza e coordina gli
interventi in materia di spettacolo avendo riguardo alla produzione, alla
circuitazione degli eventi, alla promozione e alla formazione del pubblico e
agevola la più ampia partecipazione dei fruitori. 3. La Regione assicura azioni equilibrate e
omogenee nella promozione, diffusione e circuitazione delle attività dello
spettacolo, riservando speciale attenzione alle aree meno servite e
svantaggiate. 4. La Regione favorisce in materia di spettacolo
la collaborazione tra organismi pubblici e soggetti privati, nonché tra gli
stessi organismi pubblici e tra i soggetti privati fra loro, anche per
utilizzare in maniera proficua le risorse economiche e organizzative. 5. La Regione riconosce e offre il proprio
sostegno alle eccellenze artistiche che si sono affermate negli ambiti
regionale, nazionale e internazionale, sulla base dei criteri che saranno
determinati dalla Giunta regionale, sentito lOsservatorio di cui allarticolo 6
e la competente Commissione consiliare permanente. 6. La Regione offre sostegno allimprenditoria
giovanile nel settore dello spettacolo per la creazione di nuove occupazioni.
7. La Regione promuove lo sviluppo e la
diffusione dello spettacolo anche attraverso collaborazioni e progetti comuni
con lo Stato, le altre Regioni, lUnione europea, le università e il sistema
economico produttivo e finanziario.
(2) Ai sensi dell'art. 1,
comma 1, l.r.
21 maggio 2008, n. 8 la Regione, nel quadro delle proprie funzioni in
materia di spettacolo qui indicate, disciplina le funzioni amministrative in
materia di apertura di esercizi cinematografici per la concessione di
autorizzazioni alla realizzazione, alla trasformazione e adattamento di immobili
da destinare a sale o arene cinematografiche, ovvero alla ristrutturazione o
all'ampliamento di sale o arene già attive.
Art. 3Funzioni delle Province e dei Comuni 1. Le Province e i Comuni, negli ambiti
territoriali di propria competenza e in collaborazione con la Regione:
a) promuovono la formazione del pubblico e
lattività di spettacolo, anche in relazione a finalità turistiche e di sviluppo
locale;
b) partecipano, in forma diretta o
convenzionata, con lassunzione dei relativi oneri, alla costituzione e gestione
di soggetti stabili;
c) partecipano, anche in forma associata, alla
distribuzione della produzione teatrale e musicale sul territorio;
d) promuovono e sostengono, in accordo con le
amministrazioni competenti, la diffusione delle attività di spettacolo per le
scuole e le università.
2. Le Province e i Comuni concorrono altresì
alla definizione dei programmi regionali in materia di spettacolo.
3. Le Province e i Comuni, nel contesto della
programmazione regionale e negli ambiti territoriali di competenza:
a) sostengono le attività di spettacolo,
raccordandole con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di
promozione artistica e con le politiche sociali, per rispondere ai bisogni di
cultura e di crescita sociale delle comunità locali;
b) svolgono, anche tramite forme associative, i
compiti attinenti lerogazione dei servizi per le diverse forme di spettacolo,
anche con riguardo alla promozione, programmazione e distribuzione degli
spettacoli, avvalendosi di proprie strutture o di strutture di soggetti privati
convenzionati;
c) attuano interventi di creazione, di
adeguamento e qualificazione di sedi e attrezzature destinate alle attività di
spettacolo, di innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio
storico e artistico dello spettacolo;
d) promuovono la cultura musicale di tipo
bandistico, corale e orchestrale.
4. Le Province, in particolare, nellambito
della programmazione regionale, promuovono e indirizzano la formazione del
personale artistico, tecnico e organizzativo del settore dello spettacolo, anche
in collaborazione con le istituzioni universitarie.
5. I Comuni, in particolare, nellambito della
programmazione regionale:
a) promuovono le attività di valorizzazione
delle tradizioni teatrali e musicali locali;
b) provvedono alle funzioni amministrative
previste dalla normativa nazionale nonché dalla presente legge e dal relativo
regolamento in favore degli spettacoli di arte varia, attività circensi e
spettacoli viaggianti.
Art. 4Tipologie dellintervento regionale 1. Le finalità e gli obiettivi della presente
legge sono perseguiti mediante il sostegno della Regione ai soggetti che operano
nel settore dello spettacolo, con riguardo alle seguenti attività: a) produzione di spettacoli realizzati da
soggetti che insistono e operano stabilmente sul territorio regionale, nel
rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore; b) coproduzione di spettacoli anche in ambito
nazionale e internazionale; c) distribuzione di spettacoli, con particolare
riguardo alle produzioni pugliesi; d) realizzazione di festival e rassegne
finalizzate anche alla promozione dellidentità culturale pugliese; e) formazione del pubblico, in particolare
giovanile, in collaborazione con gli operatori dello spettacolo, le istituzioni
scolastiche e le università; f) attuazione di forme di sperimentazione, di
innovazione e di ricerca dei linguaggi dello spettacolo; g) programmazione di qualità relativa al piccolo
esercizio cinematografico, ai cinema dei centri urbani e alle sale dessai
riconosciute ai sensi della normativa nazionale; h) definizione dei criteri di individuazione
delle aree comunali riservate allo spettacolo viaggiante e alle attività
circensi. 2. La Regione, inoltre, concede contributi per
spese di investimento per: a) restauro, adeguamento e riqualificazione di
sedi, nonché per attrezzature destinate alle attività di spettacolo; b) innovazione tecnologica, soprattutto ai fini
della promozione e dellinformazione del pubblico;
c) valorizzazione, catalogazione, conservazione
del patrimonio storico e artistico dello spettacolo, con particolare attenzione
al patrimonio storico bandistico, nonché a quello del folklore locale. (3)
(3) Vedi anche la l.r. 17/2005, art. 25 che prevede interventi per il recupero di cinema e teatri.
Art. 5Programma regionale(4) 1. La Giunta regionale, sentito lOsservatorio regionale dello spettacolo di cui allarticolo 6, approva il programma triennale in materia di spettacolo. (5)
2. Il programma triennale prevede: a) gli obiettivi da perseguire; b) le priorità tra le diverse tipologie dintervento; c) le procedure e le modalità di attuazione degli interventi; d) i criteri per la verifica della realizzazione delle attività oggetto degli interventi di cui allarticolo 4.
3. La Regione, in attuazione del programma triennale, stabilisce le quote da destinare agli interventi di cui alla presente legge.
(4) Con Delib.G.R. 13 luglio 2009, n. 1191 è stato approvato, ai sensi del
presente articolo, il programma triennale 2010/2012 in materia di spettacolo. (5) Comma così modificato dalla l.r. 12/2005, art. 3
Art. 6Osservatorio regionale dello spettacolo 1. È istituito lOsservatorio regionale dello spettacolo composto da cinque esperti di nomina regionale, di cui tre designati rispettivamente dallAssociazione nazionale Comuni italiani (ANCI) e dallUnione delle Province dItalia (UPI) e dallassociazione di categoria maggiormente rappresentativa delle organizzazioni dello spettacolo nonché un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo maggiormente rappresentative. (6) 2. LOsservatorio rileva ed elabora dati ed elementi tecnici utili alla predisposizione del programma regionale di cui allarticolo 5, in ordine agli operatori e alle attività di spettacolo sul territorio regionale. Fornisce, a richiesta degli enti di cui allarticolo 3, pareri sulle attività ivi descritte.
3. I componenti restano in carica tre anni.
4. Alla scadenza del mandato lOsservatorio predispone una relazione sullattuazione delle finalità della presente legge.
(6) Comma così integrato dalla l.r. 23/2011, art. 2
Art. 6 bisMediateca regionale(7) 1. È istituita la Mediateca regionale.
2. La Mediateca acquisisce, conserva e riproduce
i materiali cinematografici e audiovisivi prodotti, commissionati o acquisiti
dalla Regione nonché la relativa documentazione fotografica e a stampa,
riguardanti anche la conoscenza della storia, della cultura e dello spettacolo
dei territori della Puglia; promuove e diffonde, anche di concerto con la
Fondazione Apulia Film Commission, la conoscenza del patrimonio cinematografico
e audiovisivo della Regione.
3. Il finanziamento delle attività di cui al
presente articolo è ricompresso nel fondo unico regionale per le attività dello
spettacolo
(7) Articolo inserito dalla l.r. 10/2007, art. 46
Art. 7Apulia Film Commission 1. È istituita lApulia Film Commission, di
seguito denominata AFC. LAFC è una fondazione promossa e sostenuta dalla
Regione Puglia, dalle Province e dai Comuni capoluogo, che ne possono essere
soci fondatori. Vi possono aderire anche altri enti locali, nonché le Camere di
commercio e gli organismi imprenditoriali e associativi. 2. LAFC assolve ai seguenti compiti
istituzionali: a) promuovere e valorizzare il patrimonio
artistico e ambientale, le risorse professionali e tecniche, creando le
condizioni per attirare in Puglia le produzioni cinematografiche, televisive e
pubblicitarie italiane ed estere; b) sostenere la produzione e la circuitazione di
opere cinematografiche e audiovisive, realizzate nella Regione, che promuovono e
diffondono limmagine e la conoscenza della Puglia, concedendo contributi e
agevolazioni attraverso listituzione di un fondo specifico: Film Fund; c) coordinare le iniziative del settore
cinematografico e televisivo in Puglia, tra cui festival, promozione del
territorio allestero, sostegno allo studio e alla ricerca, di concerto con le
istituzioni universitarie; d) valorizzare le risorse professionali e
tecniche attive sul territorio regionale;
e) valorizzare il patrimonio storico culturale
della Mediateca regionale pugliese e incentivare la fruizione del materiale
audiovisivo e filmico del Centro di cultura cinematografica ABC. (8)
(8) Lettera così modificata dalla l.r. 10/2007, art. 46
Art. 8Albo regionale(9) 1. La Regione istituisce lAlbo regionale dei soggetti che operano negli ambiti dello spettacolo, distinto per settori, in funzione di una valorizzazione delle energie e delle competenze presenti sul territorio, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale con apposito regolamento.
(9) Vedi anche la l.r. 30/2012, art. 3 che prevede l’istituzione di un settore dell’albo regionale previsto dal presente articolo, a cui possono iscriversi i soggetti, costituiti in qualsiasi forma giuridica e senza scopo di lucro, che svolgano attività di musica e di danza popolare.
Art. 9Convenzioni 1. La Regione, nel rispetto degli obiettivi del
programma triennale, favorisce la realizzazione delle attività di cui
allarticolo 4, comma 1, mediante apposite convenzioni. 2. La Regione stipula convenzioni, di norma
pluriennali, con soggetti pubblici che si avvalgono di professionalità
riconosciute nel settore dello spettacolo e anche con soggetti privati, purché
inseriti nellAlbo regionale, dotati di adeguate risorse produttive, finanziarie
e organizzative, che propongono e realizzano, anche con il coinvolgimento e
lapporto finanziario di altri partner pubblici e privati, progetti di elevata
qualità artistica dinteresse regionale, nazionale e internazionale.
3. Gli schemi delle convenzioni sono
disciplinati dalla Giunta regionale.
Art. 10Fondo unico regionale dello spettacolo 1. È istituito il Fondo unico regionale dello
spettacolo, di seguito denominato FURS. 2. Il FURS è finalizzato a sostenere e a
incrementare le attività nei settori del cinema, del teatro, della musica, della
danza e dello spettacolo viaggiante, con priorità per i soggetti pubblici e
privati già riconosciuti dal Ministero per i beni e le attività culturali. 3. Alla dotazione del fondo si provvede con
listituzione di apposito capitolo di spesa da iscriversi annualmente nel
bilancio pluriennale della Regione.
4. Nel FURS confluiscono inoltre le risorse
conferite alla Regione da altre istituzioni o enti pubblici e privati. (10)
(10) Comma così modificato dalla l.r. 14/2004, art. 42
Art. 111. La Regione può aderire o partecipare alla costituzione di enti o fondazioni di cui allarticolo 12 del codice civile che, senza scopi di lucro, abbiano finalità nei settori di cui alla presente legge.
2. Gli enti, le fondazioni, i consorzi e gli altri organismi operanti nell’ambito dello spettacolo cui la Regione partecipa in qualità di socio e il cui statuto prevede la partecipazione di almeno un rappresentante nominato dalla Regione negli organi statutari sono di diritto riconosciuti di interesse regionale. Tali soggetti vengono ricompresi in un apposito elenco approvato annualmente dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente. (11)
(11) Il presente comma, già sostituito dall'art. 3,
comma 2, l.r.
12 agosto 2005, n. 12, è stato poi nuovamente così sostituito
dall'art. 1,
l.r.
28 settembre 2011, n. 23, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo precedente era così formulato: «2. La Giunta regionale,
ai fini della valorizzazione della tradizione artistica e della diffusione in
campo nazionale e internazionale della cultura teatrale e musicale pugliese,
riconosce il ruolo d'interesse regionale alle Fondazioni, alle Istituzioni
concertistico-orchestrali (ICO), ai Teatri stabili e agli organismi di
produzione, promozione ed esercizio con sede nella Regione e in possesso dei
requisiti necessari per accedere alle convenzioni ex articolo 9, oltre a quelli
previsti dai settori dello spettacolo di cui all'Albo regionale ex articolo 8,
così come prescritti dal regolamento di attuazione della presente legge.».
Art. 12Fondo di garanzia 1. E istituito il Fondo di garanzia finalizzato a favorire laccesso al credito bancario dei soggetti pubblici e privati che gestiscono strutture permanenti di spettacolo in Puglia.
2. Le modalità operative e di attuazione del Fondo di garanzia sono disciplinate con provvedimento della Giunta regionale.
Art. 13Esecuzione 1. Le modalità e le procedure di esecuzione della presente legge, per quanto attiene la materia spettacolo, sono disciplinate con apposito regolamento della Giunta regionale. (12)
(12) Vedi, al riguardo, dapprima il reg.
6 aprile 2005, n. 18 e poi il reg.
13 aprile 2007, n. 11, il cui art. 30 ha abrogato il precedente.
Art. 14Disciplina transitoria delle attività culturali 1. In attesa della disciplina normativa organica delle attività culturali, la Regione promuove, anche in collaborazione con lo Stato, le altre Regioni, gli enti locali, le università, le istituzioni culturali in ambito regionale, nazionale e internazionale, nonché con lassociazionismo culturale qualificato, la realizzazione di iniziative e di progetti per valorizzare il patrimonio culturale, storico, artistico, figurativo, letterario, demoetnoantropologico regionale e per assicurarne la conoscenza e la fruizione.
2. Per le stesse finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene e incentiva la realizzazione di iniziative e di progetti culturali promossi da soggetti pubblici e da organismi privati in possesso di comprovati requisiti di professionalità e di specializzazione.
3. La Giunta regionale approva il programma triennale per le attività culturali, che fissa gli obiettivi, le priorità di intervento, le procedure e le modalità di attuazione. (13)
(13) Il programma triennale 2010/2012 è stato approvato con D.G.R. n. 1036/2009 e modificato in relazione alle annualità 2011 e 2012 con D.G.R. n. 2421/2010
Art. 15Norma transitoria (14) 1. Il programma triennale di cui allarticolo 5 sarà approvato dopo sei mesi dalla data di istituzione dellOsservatorio di cui allarticolo 6 e dellAlbo di cui allarticolo 8. Nelle more, la Giunta regionale approva un programma temporalmente limitato al termine suddetto.
(14) Con Delib.G.R. 7 dicembre 2004, n. 1892, con Delib.G.R. 19 settembre
2006, n. 1390 e con Delib.G.R. 31 ottobre 2007, n. 1783 è stato
approvato il programma temporaneo in materia di spettacolo e definizione
interventi, rispettivamente, per l'anno 2004 e per il triennio 2007/2009. Vedi,
anche, la Delib.G.R. 19 giugno 2007, n. 879 e la Delib.G.R. 27 ottobre
2009, n. 2015.
Art. 16Abrogazione 1. La legge
regionale 11 maggio 1990, n. 28 (Norme organiche in materia di
programmazione e promozione di attività culturali e di musica, teatro e cinema)
è abrogata
Art. 17Norma finanziaria 1. Agli oneri rivenienti dallapprovazione della
presente legge, limitatamente allesercizio finanziario 2004, si fa fronte con
uno stanziamento complessivo di euro 3 milioni e 550 mila da iscrivere ai
capitoli di nuova istituzione epigrafati:
a) articolo 14
(Disciplina transitoria delle attività culturali) della legge
regionale 29 aprile 2004, n. 6 per euro 1 milione e 500 mila ; (15)
b) articolo 10
(Fondo unico regionale dello spettacolo) della legge
regionale 29 aprile 2004, n. 6 per euro 1 milione e 500 mila ; (16)
c) articolo 12
(Fondo di garanzia) della legge
regionale 29 aprile 2004, n. 6 per euro 50 mila ; (17)
d) articolo 11
(Istituzioni e organismi dinteresse regionale) della legge
regionale 29 aprile 2004, n. 6 per euro 500 mila . (18)
e con contestuale riduzione delle autorizzazioni
di spesa dei capitoli 813012 per euro 3 milioni, 813015 per euro 250 mila e
581000 per euro 300 mila.
2. Per gli anni successivi si provvederà in sede
di approvazione dei corrispondenti bilanci di previsione.
(15) Lettera così sostituita dall'art. 42,
comma 2, L.R.
4 agosto 2004, n. 14. Il testo originario era così formulato: «a) legge
regionale n. ..... del ......... "Norme di disciplina transitoria delle attività
culturali" per euro 1 milione e 500 mila;». (16) Lettera così sostituita dall'art. 42,
comma 2, L.R.
4 agosto 2004, n. 14. Il testo originario era così formulato: «b) legge
regionale n. ..... del ......... "Fondo unico regionale dello spettacolo" per
euro 1 milione e 500 mila;». (17) Lettera così sostituita dall'art. 42,
comma 2, L.R.
4 agosto 2004, n. 14. Il testo originario era così formulato: «c) legge
regionale n. ..... del ......... - art. 12 "Fondo di garanzia" per euro 50
mila;». (18) Lettera così sostituita dall'art. 42, comma 2, L.R.
4 agosto 2004, n. 14. Il testo originario era così formulato: «d)
legge regionale n. ..... del ......... "Fondazione Paolo Grassi e Teatro
Pubblico Pugliese" per euro 500 mila;».
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