Regolamento Regionale 23 dicembre 2004, n. 10 Regolamento attuativo l.r. 1 agosto 2003, n. 11 art. 2 comma 1, lett. f): "Modalità per l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio regionale"
IL
PRESIDENTE DELLA
GIUNTA
REGIONALE - Visto lart. 121 della Costituzione, così come
modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui
attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l emanazione dei regolamenti
regionali.
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n 1966 del 23/dicembre/2004, di
attuazione del Regolamento suddetto.
Art. 1Composizione e funzionamento dellOsservatorio
regionale del commercio 1. LOsservatorio regionale del commercio ha sede
presso lAssessorato regionale al commercio.
2. LOsservatorio regionale è composto da:
a. lAssessore regionale al commercio o un suo delegato, che lo
presiede;
b. un rappresentante dei Comuni, designato dalla delegazione
regionale dellANCI;
c. un rappresentante delle Province, designato dalla delegazione
regionale dellUPI;
d. un rappresentante della delegazione regionale dellUNCEM;
e. un rappresentante designato dallUnione regionale delle Camere
di commercio della Puglia;
f. due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria
delle imprese operanti nel settore del commercio, tra quelle maggiormente
rappresentative a livello regionale e presenti nel CNEL;
g. due rappresentanti designati dalle associazioni della
cooperazione tra dettaglianti e consumatori maggiormente rappresentative a
livello regionale;
h. due rappresentanti designati rispettivamente dalle associazioni
di rappresentanza della media e grande distribuzione maggiormente
rappresentative a livello regionale;
i. un rappresentante designato dallassociazione dei consumatori
maggiormente rappresentativa a livello regionale, tra quelle riconosciute ai
sensi dellart. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281;
j. un rappresentante designato dal sindacato dei lavoratori
dipendenti maggiormente rappresentativo a livello regionale;
k. un funzionario del competente Ufficio dellAssessorato
regionale al commercio.
3. Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere da b) a j) è indicato anche
un supplente.
4. Alle riunioni dellOsservatorio possono partecipare fino a tre esperti del
settore distributivo designati dallAssessore regionale al commercio.
5. Il Presidente della Giunta regionale nomina con
decreto i componenti dellOsservatorio che, nella seduta dinsediamento,
provvede ad approvare il regolamento interno recante la disciplina e le
modalità per il proprio funzionamento, sulla base di una proposta predisposta
dal Settore regionale al commercio.
6. Le funzioni di segreteria dellOsservatorio sono svolte dallAssessorato
regionale al commercio
7. LOsservatorio, come composto ai sensi del precedente comma 2, ha una durata
di tre anni. È confermata fino al 31/12/2005 la composizione dellOsservatorio
costituita ai sensi della previgente normativa. Sessanta giorni prima della sua
scadenza lAssessorato regionale al commercio provvede ad informare gli
organismi partecipanti allOsservatorio affinché provvedano a designare i loro
rappresentanti effettivi e supplenti. Trascorso il termine indicato,
lOsservatorio è nominato qualora le designazioni pervenute consentano la
nomina di almeno la metà più uno dei componenti. LOsservatorio è integrato dalle
designazioni pervenute successivamente.
Art. 2Finalità dellOsservatorio regionale
a) realizzare un Sistema informativo della rete distributiva con
la collaborazione dei Comuni e delle Camere di commercio, per lutilizzazione
dei dati contenuti nella modulistica relativa alle comunicazioni, alle
autorizzazioni e alle denunce allUfficio del registro delle imprese;
b) valutare landamento delle problematiche della distribuzione
commerciale nella Regione, con particolare riguardo ai processi derivanti
dallentrata in vigore della riforma del settore;
c) fornire le basi conoscitive per la programmazione regionale nel
settore del commercio;
d) valutare il grado di attuazione e lefficacia degli interventi
regionali in materia di commercio;
e) promuovere lacquisizione, lelaborazione e la diffusione delle
statistiche per una migliore conoscenza del settore della distribuzione
commerciale, con particolare riferimento alla struttura dellofferta, alla
diffusione delle forme associative e alla consistenza ed articolazione delle
associazioni di categoria;
f) diffondere linformazione sui programmi comunitari e nazionali
che contemplano il coinvolgimento di imprese commerciali o loro forme
consortili.
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente Regolamento,
lOsservatorio può avvalersi della struttura del Settore regionale al commercio
ed anche di altri soggetti pubblici o privati mediante apposita convenzione.
Art. 3Attività dellOsservatorio regionale 1. LOsservatorio regionale predispone annualmente
il programma di attività per lanno successivo che viene trasmesso
allOsservatorio nazionale sul commercio e alla competente commissione del
Consiglio regionale.
2. Per il conseguimento delle sue finalità, lOsservatorio regionale:
a) predispone un sistema di monitoraggio riferito allentità e
allefficienza della rete distributiva regionale, attraverso il coordinamento
operativo tra la Regione, i Comuni e le Camere di commercio per la gestione dei
flussi informativi;
b) impartisce disposizioni e direttive per lorganizzazione e il
funzionamento del Sistema informativo regionale;
c) promuove indagini, ricerche e attiva collaborazioni per lo
studio delle problematiche strutturali ed economiche relative al settore del
commercio regionale;
d) svolge attività di informazione socio-economica, destinate alle
imprese commerciali, alle organizzazioni professionali, agli istituti di
ricerca e alle istituzioni pubbliche anche attraverso lorganizzazione di
seminari e convegni di studio con le categorie interessate;
e) predispone, con cadenza annuale, un
rapporto sullo stato della rete distributiva e sullo stato di attuazione degli
indirizzi e criteri di programmazione commerciale, anche ai fini
dellaggiornamento o della revisione della normativa regionale.
Art. 4Spese per il funzionamento
dellOsservatorio regionale 1. Alle eventuali spese derivanti dal programma di
attività dellOsservatorio si fa fronte nei limiti delle disponibilità che
saranno recate annualmente dal Bilancio regionale.
Disposizioni finali
E fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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