Anno 2005
Numero 6
Data 25/02/2005
Abrogato No
Materia Artigianato;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia dell'1.3.2005, n. 33
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Legge Regionale 25 febbraio 2005, n. 6

"Norme per la costituzione e il funzionamento delle commissioni provinciali e regionale per l'artigianato e istituzione dell'Albo provinciale delle imprese artigiane".



TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI





Art. 1

(Finalità e destinatari)


1. La Regione Puglia riconosce il ruolo sociale ed economico dellartigianato e, nellambito dei principi di cui allarticolo 45, comma 2, della Costituzione, allarticolo 11, comma 6, dello Statuto della Regione, alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per lartigianato), al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), al titolo I della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale), e secondo quanto previsto dallarticolo 117 della Costituzione, attua provvedimenti per:

a) lorganizzazione e il funzionamento degli organismi amministrativi degli imprenditori artigiani;

b) lesercizio delle funzioni relative allistituzione e tenuta dellAlbo provinciale delle imprese artigiane;

2. La Regione riserva distinta considerazione giuridica e amministrativa allartigianato nellambito dei provvedimenti assunti.



TITOLO 2

COMMISSIONI PROVINCIALI E REGIONALEPER LARTIGIANATO





Art. 2

(Istituzione, sedi e funzioni)


1. In ogni capoluogo di provincia è istituita la Commissione provinciale per lartigianato e, ove necessario, può avere sede presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA).

2. Compete alle Commissioni provinciali per lartigianato:

a) provvedere alla tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane e delle separate sezioni degli stessi per i consorzi e le società consortili artigiane, nonché alla loro revisione nei termini e con le modalità stabilite dalle leggi vigenti;

b) deliberare sulle iscrizioni delle imprese artigiane negli albi provinciali, dei consorzi e società consortili artigiane nelle separate sezioni e sulle relative modificazioni e sulla cancellazione dai medesimi, nei casi di perdita dei requisiti previsti agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 443/1985;
 
c) eseguire accertamenti, anche dufficio, sul possesso dei requisiti artigiani da parte di imprese non iscritte allAlbo o sulla perdita di questi da parte di imprese, consorzi e società consortili qualificati artigiani;

d) provvedere con proprie deliberazioni, vincolanti ai fini previdenziali, assistenziali e dellassicurazione obbligatoria contro linfortunio e le malattie professionali, alliscrizione, modificazione e cancellazione dagli elenchi nominativi di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533 (Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani) e alla legge 4 luglio 1959, n. 463 (Estensione dellassicurazione obbligatoria per linvalidità, la vecchiaia e i superstiti agli artigiani), e successive modificazioni e integrazioni;

e) pubblicare periodicamente una relazione sulla situazione dellartigianato nella provincia e sullattività svolta nel settore;

f) collaborare, quali organi tecnico-consultivi, con gli enti locali e territoriali in merito ai problemi dellartigianato anche con interventi specifici finalizzati allemersione del lavoro non regolare;

g) svolgere ogni altro compito loro attribuito dalle leggi statali e regionali.



Art. 3

(Composizione)


1. Le Commissioni provinciali per lartigianato sono costituite con atto del Dirigente del Settore artigianato e sono composte:

a) da sei titolari di imprese artigiane, per le Commissioni nella cui provincia risultano iscritte allAlbo artigiani fino a diecimila imprese, da sette titolari di imprese artigiane per le Commissioni nella cui provincia risultano iscritte allAlbo artigiani da diecimilauno a ventimila imprese, da otto titolari di imprese artigiane per le Commissioni nella cui provincia risultano iscritte allAlbo artigiani oltre ventimila imprese, operanti nel territorio della provincia da almeno tre anni consecutivi e iscritti allAlbo provinciale delle imprese artigiane, in possesso dei requisiti di cui allarticolo 2 della legge 443/1985, designati dalle associazioni regionali di categoria presenti nel Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro (CNEL) e regolarmente costituite e operanti nella provincia;

b) da un rappresentante della Direzione provinciale dellIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

c) da un rappresentante della Direzione provinciale del lavoro;

d) da un rappresentante della Direzione provinciale dellIstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL);

e) da un rappresentante designato, di comune accordo, dalle associazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane che operano nella Provincia;

f) da tre esperti designati dalle associazioni regionali di categoria più rappresentative e presenti nel CNEL.

2. Per la determinazione del numero dei componenti di cui alla lettera a) del comma 1, gli uffici di cui allarticolo 4 certificano la consistenza complessiva delle imprese iscritte nei rispettivi albi provinciali risultante allultimo giorno del mese immediatamente precedente a quello di costituzione delle Commissioni.

3. I componenti di cui alla lettera a) del comma 1 sono attribuiti a ciascuna associazione regionale di categoria, in rapporto proporzionale alla rappresentatività delle stesse in ambito provinciale, con separato atto dirigenziale del Dirigente del Settore artigianato. 



Art. 4

(Organizzazione e funzionamento degli uffici delle Commissioni provinciali per lartigianato e assistenza alle attività produttive)


1. Lorganizzazione e il funzionamento degli uffici delle Commissioni provinciali per lartigianato sono disposti dalla Giunta regionale con apposito provvedimento ai sensi dellarticolo 59 della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia), che deve essere adottato entro e non oltre il 31 dicembre 2005.



COMMISSIONE REGIONALEPER LARTIGIANATO





Art. 5

(Istituzione, sede e funzioni)


1. E istituita la Commissione regionale per lartigianato che ha sede nel capoluogo di Regione.

2. Alla Commissione regionale per lartigianato compete:

a) decidere in via definitiva sui ricorsi proposti avverso le decisioni delle Commissioni provinciali per lartigianato, secondo quanto previsto dallarticolo 19;

b) coordinare il procedimento di revisione degli albi, di competenza delle Commissioni provinciali;

c) elaborare pareri, anche su richiesta delle Commissioni provinciali, per ununiforme valutazione nel territorio della Regione di casi controversi;

d) svolgere una funzione dinformazione e di coordinamento delle Commissioni provinciali per assicurare omogeneità dindirizzo nellattività di tenuta degli albi;

e) svolgere ogni altro incarico attribuito dalla legge o dai regolamenti regionali e i compiti demandati dalla Giunta regionale.



Art. 6

(Composizione)


1. La Commissione regionale per lartigianato è costituita con atto del Dirigente del Settore artigianato ed è composta:

a) da un componente designato dal Presidente della Giunta regionale, che assume la carica di Presidente;

b) da cinque esperti in materie giuridiche e del settore artigianato designati dalle associazioni regionali di categoria rappresentate nel CNEL;

c) da un rappresentante della Direzione regionale del lavoro;

d) da un rappresentante della Direzione regionale dellINPS;

e) da un rappresentante della Direzione regionale dellINAIL;

f) da un rappresentante designato, di comune accordo, dalle associazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane che operano nella regione.



Art. 7

(Organizzazione e funzionamento dellufficio della Commissione regionale per lartigianato)


1. Lorganizzazione e il funzionamento dellufficio della Commissione regionale per lartigianato sono disposti dalla Giunta regionale con apposito provvedimento ai sensi dellarticolo 59 della legge regionale 1/2004, che deve essere adottato entro e non oltre il 31 dicembre 2005.



NORME COMUNI





Art. 8

(Durata - Insediamento)


1. Le Commissioni provinciali e regionale per lartigianato durano in carica di norma cinque anni e comunque non oltre la fine della legislatura regionale.
 
2. Il quinquennio decorre dalla data di insediamento delle Commissioni.
3. Alla scadenza le Commissioni continuano a espletare le proprie funzioni fino allinsediamento delle nuove.

4. La designazione dei membri di cui agli articoli 3 e 6 deve essere comunicata al Settore regionale per lartigianato entro trenta giorni dalla data della richiesta. Entro i successivi quindici giorni il Dirigente del Settore medesimo procede alla valida costituzione delle Commissioni provinciali e regionale.

5. Il componente artigiano più anziano provvede allinsediamento e alla convocazione delle Commissioni provinciali ponendo allordine del giorno della seduta lelezione del Presidente e del Vice Presidente tra gli stessi componenti.

6. Le Commissioni provinciali eleggono il Presidente scegliendolo tra i membri di cui allarticolo 3, lettera a).

7. La Commissione regionale elegge nella seduta dinsediamento il Vice Presidente.  



Art. 9

(Funzionamento)


1. Alla convocazione delle Commissioni provinciali e regionale per lartigianato provvede il Presidente, salvo quanto previsto per l insediamento delle Commissioni provinciali.

2. Lavviso di convocazione deve pervenire alla residenza dei componenti o al domicilio da questi indicato non meno di cinque giorni prima della riunione e deve contenere lindicazione della prima e della seconda convocazione e lordine del giorno.

3. Lordine del giorno è formulato dai Presidenti delle Commissioni tenendo conto di eventuali indicazioni degli altri membri. Liscrizione di diritto di affari allordine del giorno può avvenire su richiesta scritta di almeno un terzo dei membri della Commissione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce in tutte le sue funzioni.

4. Per la validità delle riunioni delle Commissioni in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, in seconda convocazione la presenza di almeno cinque componenti per le Commissioni provinciali e di almeno tre per la Commissione regionale. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, computando gli astenuti tra i presenti. Nel caso di parità, prevale il voto del Presidente.

5. Le Commissioni, eccezionalmente e solo per specifiche esigenze, possono organizzarsi in gruppi di lavoro a carattere temporaneo, salvo preventiva autorizzazione del Dirigente del Settore artigianato.



Art. 10

(Decadenza dei componenti - Sostituzione)


1. I componenti delle Commissioni decadono dallufficio in caso di:

a) perdita dei prescritti requisiti;

b) revoca da parte dellorganismo avente titolo alla designazione;

c) assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive.

2. Il provvedimento di decadenza è adottato con atto del Dirigente del Settore artigianato, su segnalazione del Presidente della Commissione ovvero del Vice Presidente se interessato allatto è il Presidente.

3. I componenti dimissionari, decaduti o deceduti sono sostituiti con provvedimento del Dirigente del Settore artigianato secondo le modalità previste dallarticolo 8.

4. Se a dimettersi da componente è il Presidente delle Commissioni provinciali o i Vice Presidenti, la nuova elezione deve avvenire solo dopo la relativa sostituzione.  



Art. 11

(Vigilanza)


1. Le Commissioni provinciali e regionale per lartigianato sono sottoposte alla vigilanza della Giunta regionale, che provvede per il tramite del Settore artigianato.

2. Nel caso di accertata impossibilità di funzionamento delle Commissioni provinciali e della Commissione regionale, di grave disservizio o di reiterate irregolarità, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dellAssessore allartigianato, può nominare un commissario straordinario, che esercita provvisoriamente tutte le funzioni proprie della Commissione interessata.
 
3. Nel relativo decreto il Presidente della Giunta regionale deve indicare la durata del commissariamento, che non può superare i sei mesi. Entro lo stesso termine la Commissione deve essere ricostituita, a norma di legge.



Art. 12

(Rimborsi spese e competenze a favore  dei componenti delle Commissioni

provinciali  e regionale per lartigianato)


1. Ai componenti delle Commissioni provinciali e regionale per lartigianato, nominati ai sensi della presente legge, è dovuta unindennità di presenza di euro 41,32 lordi, rivalutabili annualmente nel rispetto dellinflazione programmata, per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute.

2. Con apposito atto il Dirigente del Settore artigianato provvede a disciplinare i criteri per la predisposizione dei calendari annuali delle riunioni.

3. A coloro che risiedono in un comune della Regione diverso da quello in cui si svolge la seduta è dovuto, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio.

4. La Regione stipula unapposita polizza cumulativa contro i rischi da infortuni e per la responsabilità civile e patrimoniale nellesercizio delle proprie funzioni a favore di tutti i componenti le Commissioni provinciali e regionale per lartigianato e per coloro di cui al comma 3 unulteriore polizza assicurativa (rischio Casco) per i danni subiti dallautoveicolo in caso di incidente durante il viaggio.

5. Le relative spese sono imputate al pertinente capitolo di spesa del bilancio di previsione.



TITOLO 3

ALBO PROVINCIALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE





Art. 13

(Istituzione Albo provinciale delle imprese artigiane)


1. In ogni provincia della Regione è istituito lAlbo provinciale delle imprese artigiane e apposita separata sezione.

2. Sono tenute a iscriversi allAlbo tutte le imprese aventi i requisiti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 443/1985 e successive modificazioni e integrazioni, che hanno la sede legale ovvero la sede operativa principale nel territorio della provincia. Per le imprese artigiane esercitate in forma ambulante si fa riferimento alla residenza del titolare.

3. Hanno diritto a iscriversi al predetto Albo le società a responsabilità limitata di cui allarticolo 13, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati).

4. Nellapposita separata sezione dellAlbo possono essere iscritti i consorzi, le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane già iscritte al predetto Albo o tra imprese artigiane già iscritte al predetto Albo e imprese industriali di minori dimensioni, così come previsto dallarticolo 6, comma 3, della legge 443/1985 e tra imprese artigiane ed enti pubblici.

5. E fatto obbligo alle imprese artigiane di comunicare con relativa domanda ogni modificazione intervenuta nello stato di fatto e di diritto o di presentare domanda di cancellazione dallAlbo per cessazione attività ovvero per perdita dei requisiti di legge con le procedure di cui allarticolo 16.

6. Le imprese già iscritte nellAlbo di cui alla legge regionale 17 gennaio 1988, n. 2 (Norme per la costituzione, organizzazione e funzionamento delle Commissioni provinciali e regionale per lartigianato), sono di diritto iscritte nellAlbo provinciale delle imprese artigiane di cui al comma 1 allatto di entrata in vigore della presente legge, senza alcuna altra formalità.

7. Gli albi sono di proprietà della Regione, pubblici e chiunque può prenderne visione e ottenerne copia, previo rimborso dei costi e il pagamento dei diritti di segreteria.
 
8. Le Commissioni provinciali, ai fini di un migliore coordinamento sul territorio provinciale, trasmettono, annualmente e senza alcun onere, ai Comuni e alle associazioni di categoria provinciali lelenco complessivo degli iscritti allAlbo.

9. La Commissione regionale e le Commissioni provinciali per lartigianato sono autorizzate, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), a trattare, anche con lausilio di mezzi elettronici, i dati raccolti, ivi compresa la loro comunicazione e la diffusione, anche in forma aggregata, a soggetti pubblici e privati.



Art. 14

(Natura costitutiva delle iscrizioni)


1. Liscrizione allAlbo o alla separata sezione del medesimo ha carattere costitutivo ed è condizione essenziale per la concessione delle agevolazioni previste a favore delle imprese artigiane e loro consorzi.

2. Nessuna impresa, consorzio o società consortile può adottare, nella propria insegna, ditta o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti allartigianato, se non siano iscritti allAlbo o nella separata sezione dello stesso.

3. Nessun prodotto o servizio può essere denominato, venduto, prestato e pubblicizzato come artigiano, se non proveniente da unimpresa o soggetto iscritto allAlbo.

4. Linosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta lapplicazione delle sanzioni previste dallarticolo 25.



Art. 15

(Domanda discrizione, modificazione e cancellazione)


1. Al fine di consentire un collegamento immediato e funzionale tra pubblica amministrazione e imprese ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa e di attuare un più efficace coordinamento tra Commissioni provinciali per lartigianato e Comuni, la domanda per liscrizione allAlbo delle imprese artigiane, redatta in unico esemplare, indirizzata alla Commissione provinciale competente per territorio, corredata delle ricevute di versamento in conto corrente postale della tassa di concessione regionale e governativa ove prescritta, dei diritti di segreteria e del versamento del diritto annuale ove spettante, deve essere presentata, con contestuale, ove prevista, denuncia dinizio attività ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonchè per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione allAlbo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici), entro trenta giorni decorrenti dalla data dinizio dellattività, al Comune dove ha sede limpresa ovvero dove svolge la propria attività.

2. La presentazione avviene mediante consegna diretta o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso il Comune rilascia contestuale ricevuta. Nel secondo caso, costituisce data di presentazione quella di spedizione.

3. Il Comune trattiene la domanda agli effetti dellistruttoria e della certificazione di cui allarticolo 63, quarto comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui allarticolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382).

4. Listruttoria della domanda svolta dal Comune è diretta a certificare, previo sopralluogo presso limpresa:

a) i dati anagrafici e fiscali del titolare e di tutti i soci delle società iscrivibili allAlbo;

b) la sede dove viene svolta lattività;

c) la natura dellattività esercitata e la relativa posizione fiscale dellimpresa;

d) la data di effettivo inizio dellattività;

e) il possesso da parte dellimpresa delle licenze, delle autorizzazioni e dei nulla osta previsti dalle leggi vigenti in materia di sicurezza e digiene e quantaltro necessario per lo svolgimento dellattività artigiana;

f) il carattere e lentità della partecipazione tecnico-professionale, anche manuale, nel processo produttivo, dellimprenditore e dei soci impegnati nella stessa attività;

g) il numero dei dipendenti, compresi gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro e dei familiari collaboratori occupati nellimpresa, nonché degli eventuali portatori di handicap e dei lavoratori a domicilio o a tempo parziale;

h) ogni altro elemento conoscitivo utile alla valutazione della domanda.

5. Il Comune, apposta la certificazione di cui al comma 4 sulla domanda con allegata copia dellintera istruttoria, trasmette la stessa domanda entro e non oltre venti giorni dalla data di presentazione, alla Commissione provinciale competente per territorio.

6. La Commissione provinciale provvede a trasmettere alla Camera di commercio i dati relativi alle imprese ai fini dellannotazione nel Registro delle imprese.

7. Le domande di modificazione, con contestuale, ove prevista, denuncia dinizio attività ai sensi del d.p.r. 558/1999, nonché di cancellazione devono essere presentate al Comune dove ha sede limpresa ovvero dove viene svolta lattività con le stesse modalità, procedure, adempimenti e termini previsti per liscrizione.

8. Listruttoria della domanda di modificazione svolta dal Comune è diretta a certificare, previo sopralluogo presso limpresa:

a) i dati relativi allimpresa iscritta allAlbo;

b) la natura e la data di decorrenza della modifica anche fiscale;

c) il possesso, ove prescritto per la natura della modifica, da parte dellimpresa delle licenze, delle autorizzazioni e nulla osta previsti dalle leggi vigenti in materia di sicurezza e digiene e quantaltro necessario per lo svolgimento dellattività artigiana, nonché della sussistenza dei requisiti artigiani;

d) ogni altro elemento conoscitivo utile alla valutazione della domanda.


9. Listruttoria della domanda di cancellazione svolta dal Comune è diretta a certificare, previo sopralluogo presso limpresa:

a) i dati relativi allimpresa iscritta allAlbo;

b) il motivo e la data di decorrenza della cessazione anche fiscale;

c) lavvenuta restituzione o voltura delle autorizzazioni o licenze eventualmente in possesso dellimpresa;

d) ogni altro elemento conoscitivo utile alla valutazione della domanda.

10. Il Comune trasmette alla Commissione provinciale le domande di modificazione e di cancellazione secondo le modalità già previste per liscrizione.
 
11. Con apposito provvedimento del Dirigente del Settore artigianato sono fissate le modalità operative per una graduale e coordinata fase di attuazione delle nuove procedure, da concludersi entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nello stesso periodo le domande discrizione, modificazione e cancellazione possono essere presentate o inviate agli uffici delle Commissioni provinciali per lartigianato.

12. Tutte le domande differenti da quelle indicate nel presente articolo devono essere presentate direttamente alla Commissione provinciale per lartigianato competente per territorio.



Art. 16

(Procedure discrizione, modificazione e cancellazione)


1. Le Commissioni, prima di adottare le delibere di cui al comma 1 dellarticolo 7 della legge 443/1985 possono assegnare alle imprese, per una sola volta, un congruo termine per completare o rettificare la domanda ovvero per integrare la documentazione.

2. Le domande discrizione allAlbo delle imprese artigiane e le successive denunce di modifica e di cessazione sono presentate sulla base di modelli conformi a quelli approvati dal Ministero dellindustria, commercio e artigianato per la presentazione delle domande discrizione al Registro delle imprese di cui allarticolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordino delle Camere di commercio), e delle denunce al repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui allarticolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dellarticolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del Registro delle imprese di cui allarticolo 2188 del codice civile). La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva, sentite le Commissioni per lartigianato e le Camere di commercio, gli elementi integrativi dei predetti modelli per lacquisizione di notizie di specifico rilievo ai fini della gestione dellAlbo e dellesercizio delle funzioni regionali in materia di artigianato.

3. Le Commissioni, nellesercizio delle loro funzioni esclusive attinenti la tenuta dellAlbo, ai sensi della legge 443/1985, e degli elenchi nominativi di cui alla legge 1533/1956 e alla legge 463/1959 e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti di qualifica artigiana, adottano delibera vincolante ai fini previdenziali, assistenziali e dellassicurazione obbligatoria contro linfortunio e le malattie professionali, impugnabile ai sensi delle procedure previste dallarticolo 7 della legge 443/1985.

4. Le Commissioni, allatto delliscrizione, modificazione e cancellazione dellimpresa, determinano la data nella quale è accertata la sussistenza, la modificazione o la perdita dei requisiti richiesti per il riconoscimento della qualifica artigiana di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 443/1985, anche allo scopo di definire linsorgenza o la cessazione dei rapporti previdenziali, assistenziali e dellassicurazione obbligatoria contro linfortunio e le malattie professionali previsti per i titolari di impresa artigiana e per i familiari coadiuvanti, nonché ai fini della classificazione dellimpresa con dipendenti nel settore dellartigianato agli effetti dellarticolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dellIstituto nazionale della previdenza sociale e dellIstituto nazionale per lassicurazione contro gli infortuni sul lavoro). Resta salvo quanto disposto dallarticolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare).

5. La Commissione provinciale per lartigianato è tenuta a deliberare e a notificare la relativa decisione allimpresa interessata entro sessanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda o dellintegrazione richiesta secondo quanto disposto dal comma 1. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda.

6. La Commissione provinciale per lartigianato è tenuta a comunicare al Comune competente per territorio ogni iscrizione, cancellazione e/o modificazione dello stato di fatto e di diritto delle imprese iscritte allAlbo.



Art. 17

(Sistema informativo e snellimento delle procedure)


1. La Regione favorisce la semplificazione amministrativa prevedendo lintroduzione di procedure che snelliscano liter discrizione allAlbo delle imprese artigiane, anche mediante listituto dellautocertificazione previsto dalle leggi vigenti. Allo stesso fine la Regione promuove la realizzazione del collegamento telematico tra le Commissioni provinciali e i Comuni.
 
2. In nessun caso lautocertificazione può sostituire la certificazione comunale di cui allarticolo 15 che riveste natura accertativa.

3. La Regione procede allattivazione di un sistema informativo dellartigianato, nellambito del sistema informativo regionale, attraverso lautomazione delle diverse procedure amministrative riguardanti le imprese artigiane. Detto sistema, sviluppato attraverso uno specifico modulo dellinfrastruttura telematica di base della Rete unitaria della Pubblica amministrazione regionale (RUPAR), interagisce con la rete informatica delle Camere di commercio.



Art. 18

(Diritti discrizione e di segreteriaTassa di concessione regionale)


1. I diritti di segreteria dovuti dagli imprenditori artigiani ai sensi della legge 27 febbraio 1978, n. 49 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, recante norme per laumento delle tariffe riscosse dalle Camere di commercio per i diritti di segreteria) e successive modificazioni e integrazioni, nonché la tassa di concessione regionale di cui allarticolo 6 della legge regionale 11 gennaio 1994, n.1 (Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per lanno finanziario 1994), dovuta per liscrizione allAlbo delle imprese artigiane, spettano alla Regione e saranno introitate nel pertinente capitolo iscritto nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale.



Art. 19

(Ricorsi contro i provvedimenti delle Commissioni provinciali e regionale per lartigianato)


1. Contro le deliberazioni della Commissione provinciale per lartigianato in materia discrizione, modificazione e cancellazione dallAlbo delle imprese artigiane, ai sensi dellarticolo 7, quinto comma, della legge 443/1985, è ammesso ricorso in via amministrativa alla Commissione regionale per lartigianato, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della relativa deliberazione, anche da parte di eventuali terzi interessati e dagli organismi indicati al comma 4 dellarticolo 7 della legge 443/1985.

2. Il ricorso alla Commissione regionale per lartigianato, redatto in bollo, sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante dellimpresa e inviato in copia alla Commissione provinciale per lartigianato competente, ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.

3. I ricorsi alla Commissione regionale per lartigianato sono regolati dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), e successive modificazioni e integrazioni, per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi. Pertanto, decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso in via amministrativa alla Commissione regionale per lartigianato avverso la deliberazione della Commissione provinciale senza che sia stata comunicata la decisione, il ricorso sintende respinto a tutti gli effetti; contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso al Tribunale competente per territorio ai sensi dellarticolo 7, comma 6, della legge 443/1985.

4. Le Commissioni provinciali provvedono dufficio a eseguire le iscrizioni, le modifiche e le cancellazioni conseguenti alle decisioni della Commissione regionale entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dandone notizia al Registro delle imprese della Camera di commercio.

5. La rappresentanza in giudizio è assunta, di norma, dal competente Settore legale regionale.



Art. 20

(Procedimento di verifica degli iscritti)


1. Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge 443/1985, la Commissione provinciale può disporre accertamenti dufficio.

2. Qualora dagli accertamenti risulti la mancanza di uno o più dei requisiti di cui al comma 1 o la modificazione intervenuta nello stato di fatto e di diritto in violazione del disposto di cui allarticolo 15, comma 7, la Commissione provinciale è tenuta a farne contestazione scritta allimpresa interessata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante notifica nelle forme di legge.

3. Limpresa, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento o della notifica della contestazione, ha facoltà di prendere visione degli atti e documenti che la riguardano, di estrarne copia e di depositare presso la segreteria della Commissione atti e memorie difensive e chiedere altresì di essere sentita.

4. La decisione della Commissione, previa audizione dellimpresa se richiesta, deve intervenire nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3.

5. Le Direzioni provinciali del lavoro, gli Istituti previdenziali, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata che, nellesercizio delle loro funzioni, riscontrino linsussistenza, la modificazione o la perdita di uno o più dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 443/1985, prima di adottare i provvedimenti di competenza nei termini previsti dalla normativa in vigore, compresi i provvedimenti di variazione dufficio della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali di cui allarticolo 3, comma 8, della legge 335/1995, ne danno comunicazione alle Commissioni, che sono tenute a disporre accertamenti dufficio.

6. Qualora dagli accertamenti dufficio risulti confermata la mancanza di uno o più requisiti di legge per liscrizione allAlbo delle imprese artigiane, la Commissione provinciale è tenuta a farne contestazione scritta allimpresa interessata con le stesse modalità di cui al comma 2. Si applicano altresì i commi 3 e 4.

7. Ove invece è confermato il possesso dei requisiti di legge ovvero risultano modificazioni nello stato di fatto e di diritto effettuate in violazione dellarticolo 15, comma 7, senza però che siano venuti meno i requisiti per liscrizione allAlbo delle imprese artigiane, la Commissione provinciale è ugualmente tenuta a deliberare entro sessanta giorni dallavvenuta ricezione da parte dellimpresa della contestazione scritta.

8. Delle decisioni adottate dalla Commissione, che fanno stato a ogni effetto, è informato anche lorganismo che ha effettuato la comunicazione entro i successivi trenta giorni.



Art. 21

(Revisione periodica dellAlbo)


1. Ai sensi e per gli effetti dellarticolo 7, comma 3, della legge 443/1985, la Commissione provinciale per lartigianato effettua ogni cinque anni la revisione dufficio delle imprese iscritte allAlbo.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, la Commissione provinciale per lartigianato effettua la prima revisione entro ventiquattro mesi dalla data dinsediamento.

3. Ai fini di cui al comma 1 la Commissione provinciale programma un piano di revisione, coordinato dalla Commissione regionale per lartigianato, che preveda la verifica attraverso sopralluoghi effettuati dai Comuni. Compete alla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per lartigianato, con proprio provvedimento, stabilire le modalità di espletamento e fissare gli oneri a carico della Regione.

4. La Commissione provinciale, sulla base degli accertamenti di cui al comma 3, sentiti gli interessati, delibera le cancellazioni e le modifiche dufficio dandone comunicazione ai fini dellannotazione al Registro delle imprese presso la Camera di commercio competente per territorio.

5. Alle imprese che risultano non aver presentato domanda di modificazione o cancellazione si applicano le sanzioni di cui allarticolo 25.



Art. 22

(Iscrizione, modificazione e cancellazione dufficio)


1. La Commissione provinciale per lartigianato ha il dovere-potere di procedere dufficio alliscrizione allAlbo delle imprese che, pur essendo in possesso dei requisiti di legge per chiedere liscrizione, non hanno provveduto alla presentazione della prescritta domanda.

2. La Commissione è tenuta a raccogliere e verificare le segnalazioni circostanziate pervenute in ordine allesercizio di attività artigianali da parte di soggetti privi discrizione allAlbo delle imprese artigiane.

3. Al fine di garantire condizioni di certezza e completezza al regime discrizione allAlbo, gli enti e le autorità indicate nellarticolo 7, comma 4, della legge 443/1985 sono tenuti a segnalare, alla competente Commissione provinciale per lartigianato, le risultanze dei loro accertamenti quando riscontrino il possesso dei requisiti artigianali previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 6 della medesima legge da parte delle imprese che non risultano iscritte allAlbo.

4. Per le stesse finalità di cui al comma 3, dopo lavvenuta iscrizione al Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio di ditte in possesso di caratteristiche riconducibili ai requisiti richiesti dalla legge per la qualifica artigiana, il conservatore provvede a segnalare alla Commissione le relative posizioni.

5. La Commissione provinciale per lartigianato, sulla base delle segnalazioni di cui sopra, avvia la procedura di accertamento e distruttoria per le decisioni di competenza, avvalendosi anche della collaborazione dei Comuni. Gli interessati devono essere informati dellavvio della procedura per liscrizione dufficio, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con facoltà di prendere visione e di estrarre copia della documentazione pervenuta alla Commissione, nonché di far pervenire alla stessa osservazioni e memorie e chiedere di essere personalmente sentiti entro trenta giorni dalla data di ricezione dellinformazione.

6. La decisione deve essere assunta entro sessanta giorni dalla data nella quale è pervenuta linformazione allinteressato.

7. La delibera discrizione dufficio allAlbo delle imprese artigiane ha efficacia costitutiva a tutti gli effetti di legge.

8. Copia della relativa decisione deve essere trasmessa agli interessati, alla Camera di commercio, alla competente sede dellINPS, allente e allautorità che, con la loro segnalazione, hanno dato luogo allavvio della procedura discrizione dufficio.

9. La Commissione provinciale per lartigianato ha altresì il dovere-potere di procedere a modificare e cancellare dufficio la posizione delle imprese dallAlbo artigiani secondo le modalità e le procedure di cui ai commi precedenti compatibili con tali procedimenti amministrativi.

10. Alle imprese per le quali la Commissione ha adottato il provvedimento discrizione, modificazione e cancellazione dufficio dallAlbo artigiani si applicano le sanzioni di cui allarticolo 25, salvo quelle per cui i soggetti indicati nello stesso articolo 25 hanno già emesso i provvedimenti sanzionatori.



Art. 23

(Interventi a tutela della professionalità degli artigiani)


1. Le Commissioni provinciali per lartigianato sono tenute a raccogliere e a verificare le segnalazioni circostanziate pervenute in ordine allesercizio di attività artigianali da parte di soggetti privi dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 443/1985, di quelli previsti dalle leggi di settore di attività artigianali, nonché di quelli previsti dalla presente legge per liscrizione allAlbo delle imprese artigiane.

2. Le Commissioni, esaminate le segnalazioni e acquisiti gli idonei elementi di valutazione, trasmettono, entro sessanta giorni, la documentazione con una propria relazione sia ai Comuni per lirrogazione delle relative sanzioni previste dalla presente legge e dalle leggi di settore di attività artigianali, con contestuale adozione di provvedimenti tesi a far cessare lattività abusiva, che alle autorità e agli uffici competenti in materia fiscale, previdenziale, assicurativa, contributiva e sanitaria.



Art. 24

(Iniziative per favorire lemersione del lavoro non regolare)


1. Le Commissioni provinciali e regionale per lartigianato sono tenute a collaborare con gli organismi istituiti per lemersione del lavoro non regolare ai sensi dellarticolo 78 della legge 23 dicembre1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo).

2. Nellambito di tale attività le Commissioni provinciali, previa intesa con gli organismi sopra indicati, svolgono un ruolo propositivo nella risoluzione dei vari aspetti del fenomeno nel settore artigianato.



Art. 25

(Sanzioni amministrative)


1. Ai trasgressori delle disposizioni di cui agli articoli 14, 21 , 22 e 23 sono inflitte le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di denaro nei casi e nelle misure seguenti:

a) in caso di esercizio abusivo di attività artigiana da parte di imprese prive dei prescritti requisiti per liscrizione allAlbo delle imprese artigiane: da un minimo di euro 258,00 a un massimo di euro 2.582,00;

b) in caso di omessa presentazione della domanda discrizione allAlbo delle imprese artigiane da parte di imprese aventi i requisiti per liscrizione medesima: da un minimo di euro 150,00 a un massimo di euro 750,00;

c) in caso di omessa presentazione della domanda di modificazione dellimpresa o di cancellazione dallAlbo delle imprese artigiane per cessazione dellattività: da un minimo di euro 50,00 a un massimo di euro 250,00;

d) in caso di omessa presentazione della domanda di cancellazione dallAlbo delle imprese artigiane per perdita dei requisiti che legittimano liscrizione al medesimo Albo: da un minimo di euro 413,00 a un massimo di euro 2.066,00;

e) per la dichiarazione di dati non veritieri resa ai fini delliscrizione, modificazione e cancellazione dallAlbo delle imprese artigiane nonché per il riconoscimento di requisiti tecnico-professionali, fatta salva la comunicazione allautorità giudiziaria di eventuali illeciti penali: da un minimo di euro 155,00 a un massimo di euro 1.549,00;

f) in caso di uso, da parte di unimpresa non iscritta allAlbo delle imprese artigiane, di riferimenti allartigianato nella denominazione della ditta o insegna o marchio, ovvero per la vendita di prodotti, la prestazione di servizi e la loro promozione con il riferimento allartigianato, quando provengano o siano riferite a imprese ed enti non iscritti allAlbo o alla separata sezione dello stesso: da un minimo di euro 1.033,00 a un massimo di euro 2.582,00.

2. Sono addetti al controllo sullosservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista nella presente legge una sanzione amministrativa e ai relativi accertamenti le Commissioni provinciali per lartigianato e i Comuni, i quali vi provvedono nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nonché ai sensi dellarticolo 13, quarto comma, della citata legge, anche gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

3. I rapporti di cui allarticolo 17 della legge 689/1981, redatti dai soggetti indicati nel comma 2, sono trasmessi allUfficio regionale del contenzioso di ogni capoluogo di provincia per listruttoria e lemanazione dei relativi provvedimenti nel rispetto delle procedure di cui alla medesima legge 689/1981.

4. Ai Comuni, nellesercizio dellattività sanzionatoria di cui al presente articolo, spetta forfettariamente la misura pari al 60 per cento dellimporto delle pene pecuniarie irrogate e riscosse nel corso dellanno dagli stessi Comuni. La restante quota del 40 per cento viene versata alla Regione.

5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno e con riferimento allanno solare precedente, i Comuni trasmettono alla Regione unelencazione delle infrazioni relative, con lindicazione delle sanzioni irrogate, di quelle ancora da riscuotere e di quelle riscosse, con lesposizione delle spese sostenute per lesazione di ciascuna di esse. Entro lo stesso termine versano alla Tesoreria regionale gli importi di spettanza della Regione.

6. Le somme riscosse dalla Regione per le sanzioni amministrative di cui sopra sono introitate nel capitolo iscritto nello stato di previsione e sono utilizzate per le iniziative di cui allarticolo 26.

7. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono aggiornabili a cadenza triennale con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.



Art. 26

(Iniziative delle Commissioni provinciali per la promozione dellartigianato in ambito provinciale)


1. Con provvedimento del Dirigente del Settore artigianato sono fissate le modalità di utilizzo delle somme introitate ai sensi dellarticolo 25, comma 6.
2. A ciascuna Commissione provinciale verrà assegnata una somma pari al totale delle sanzioni amministrative effettivamente riscosse dalla Regione nella provincia di competenza.

3. Le relative spese sono imputate ad apposito capitolo di spesa istituito dalla presente legge nello stato di previsione del bilancio regionale. 



TITOLO 4

DISPOSIZIONI TRANSITORIEE FINALI





Art. 27

(Disposizioni transitorie e finali)


1. In sede di prima applicazione della presente legge la Commissione regionale e le Commissioni provinciali sono costituite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa. Decorso inutilmente tale termine si applicano le disposizioni di cui allarticolo 11, comma 2.

2. La durata in carica delle attuali Commissioni provinciali e regionale per lartigianato è confermata sino allinsediamento delle nuove Commissioni istituite con la presente legge.

3. Gli uffici regionali di cui agli articoli 4 e 7 continuano a svolgere le proprie funzioni fino alla data del 31 dicembre 2005.

4. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento in base alle norme vigenti al momento del loro avvio, ancorché abrogate dalla presente legge.



Art. 28

(Disposizioni finanziarie)


1. Allonere derivante dallapplicazione e attuazione della presente legge per lanno 2005 si provvede mediante:

Esercizio finanziario 2005

Unità previsionale di base 3.4.2

Capitolo di entrata 3065080 - Proventi derivanti dai diritti di segreteria e per il rilascio delle relative certificazioni ai sensi dellarticolo 18 legge regionale n. 06 del 25 Febbraio 2005
 
Competenza
euro 450.000,00
Cassa
euro 450.000,00

Unità previsionale di base 4.6.2

Capitolo di spesa 213010 - Spesa per la costituzione e il funzionamento anno corrente delle Commissioni provinciali e regionale per lartigianato ivi comprese quelle relative ai rapporti con le CCIAA (legge 8 agosto 1985, n. 443 - articoli 4 e 12 - legge regionale n. 06 del 25 Febbraio 2005)
 
Competenza
euro 750.000,00
Cassa
euro 750.000,00

Unità previsionale di base 3.4.2

Capitolo di entrata 3065085 - Norme per la costituzione, organizzazione e funzionamento delle Commissioni provinciali e regionale per lartigianato - Riscossione dei proventi derivanti da sanzioni amministrative Art. 25 legge regionale n. 06 del 25 Febbraio 2005, collegato al capitolo di spesa di nuova istituzione 213012
 
Competenza
euro 25.000,00
Cassa
euro 25.000,00
 
Unità previsionale di base 4.6.2

C.n.i. 213012 Spese per iniziative di sostegno e promozione dellartigianato pugliese - Art.26 legge regionale n. 06 del 25 Febbraio 2005, collegato al capitolo di entrata 3065085
 
Competenza
euro 25.000,00
Cassa
euro 25.000,00

2. Per gli esercizi finanziari futuri si provvederà in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione.



Art. 29

(Abrogazioni)


1. Con lentrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 17 gennaio 1988, n. 2 (Norme per la costituzione, organizzazione e funzionamento delle Commissioni provinciali e regionale per lartigianato);

b) 4 maggio 1990, n. 18 (Norme urgenti per la costituzione e il funzionamento delle Commissioni provinciali per lartigianato).



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dellart. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 Statuto della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.