Anno 2005
Numero 16
Data 23/11/2005
Abrogato
Materia Urbanistica - edilizia pubblica;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 147 del 28/11/2005 La presente legge è stata abrogata dall'art. 8 , c. 1, lettera a) della Legge regionale 10 dicembre 2012, n. 39
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 23 novembre 2005, n. 16

Deroghe alle volumetrie edilizie previste dagli indici di zona degli strumenti urbanistici generali in favore dei portatori di handicap grave(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 39/2012, art. 8, c. 1, lett. a).


Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione ) (2) 


[1. La presente legge detta disposizioni finalizzate a dotare gli edifici di spazi e strutture adeguati alle esigenze abitative dei portatori di handicap grave ivi residenti.


2. Per gli edifici esistenti al 31 dicembre 2006 (3)  sono consentiti, anche in deroga agli indici di zona previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, interventi di ampliamento della volumetria nella misura massima di 120 mc. e una superficie massima di 45 mq, al fine di creare servizi indispensabili alle esigenze di vita del portatore di handicap quali: bagno, doccia a pavimento, spogliatoio, spazio per linstallazione di apparecchiature per la riabilitazione fisioterapica e infermieristica.


3. Restano fermi, per gli ampliamenti di cui al comma 2, le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali, quelle previste dalla normativa vigente sulle distanze dalle strade, sulle distanze dai confini e tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, nonché gli eventuali vincoli igienico-sanitari che vietano ogni tipo di nuova edificazione.]





(2) Legge abrogata dalla l.r. 39/2012,art. 8, c. 1, lett. a).
(3) Termine così modificato dalla l.r. 1/2008, art. 31


Art. 2

(Modalità di intervento) (4) 


[1. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 1 va inviata una Denuncia di Inizio di Attività (DIA) al Comune, ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301, corredata di:

a) una certificazione medica rilasciata dallAzienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) attestante la situazione di handicap grave, ai sensi del comma 3 dellarticolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104 (Legge quadro per lassistenza, lintegrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), della persona ivi residente;  (5) 

b) una relazione a firma di un progettista abilitato, accompagnata da idonea rappresentazione grafica dello stato di fatto, che attesti limpossibilità tecnica di reperire spazi adeguati nellambito delledificio di residenza;

c) il progetto del nuovo volume che evidenzi le soluzioni tecniche adottate per il conseguimento delle speciali finalità dellintervento nel rispetto della normativa vigente.


2. Sulle volumetrie realizzate ai sensi dellarticolo 1 è istituito, a cura del richiedente, un vincolo di durata quinquennale di non variazione della destinazione duso e di non alienazione e non locazione a soggetti non portatori di handicap, da trascriversi presso la Conservatoria dei registri immobiliari. 

3. Listruttoria delle pratiche relative allesecuzione delle opere previste dalla presente legge rivestono carattere di assoluta priorità nei confronti delle altre normali pratiche edilizie.  ]






(4) Legge abrogata dalla l.r. 39/2012,art. 8, c. 1, lett. a).
(5) Lettera così modificata dalla l.r. 10/2009, art. 31


Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.