Anno 2005
Numero 17
Data 02/12/2005
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note Pubblicata nel B.U.R. della Puglia n. 151 suppl. del 2 dicembre 2005
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Legge Regionale 2 dicembre 2005, n. 17

Assestamento e terza variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005



TITOLO 1

Norme di assestamento e di terza variazione al bilancio 2005 





Art. 1

Finalità.


1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per lesercizio finanziario 2005, approvato con legge regionale 29 dicembre 2004, n. 25, sono introdotte le variazioni necessarie ad assestare gli elementi relativi ai residui attivi e passivi, alla giacenza di cassa e allavanzo damministrazione secondo i valori risultanti dal rendiconto generale dellesercizio 2004 nonché le variazioni ritenute necessarie in relazione alle esigenze gestionali di entrata e di spesa.

2. Il saldo finanziario attivo già iscritto per euro 1.034.426.928,00 al competente capitolo 1011001 di entrata del bilancio di previsione per lesercizio 2004 viene rideterminato in euro 1.499.752.542,08 e destinato per la quota incrementale allincremento del fondo per la reiscrizione delle economie vincolate nonché al finanziamento di passività pregresse e a spese indilazionabili e obbligatorie.

3. Gli allegati A e B alla presente legge contengono lanalitica esposizione, per unità previsionale di base, oltre che per capitolo di riferimento, rispettivamente, dei residui attivi e passivi assestati e delle variazioni introdotte alle poste previsionali in termini di competenza e cassa per effetto dellutilizzazione dellavanzo e delle operazioni di assestamento e variazione di cui ai commi 1 e 2. 




Art. 2

Adeguamento dello stato di previsione dellentrata e della spesa.


1. Per effetto delle variazioni di cui allarticolo 1, lammontare complessivo dellentrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per lesercizio finanziario 2005 risulta modificato, sia per lentrata che per la spesa, in euro 16.246.821.848,51 in termini di competenza e in euro 23.884.243.584,79 in termini di cassa. 




Art. 3

Fondo per la reiscrizione delle economie vincolate.


1. Il fondo per la reiscrizione delle economie vincolate di cui al capitolo 1110060 viene complessivamente determinato, per lesercizio 2005, in euro 533.821.922,62. 




TITOLO 2

Norme settoriali di rilievo finanziario 





Art. 4

Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28.


1. Alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dellordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli) e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dellarticolo 48 è sostituito dal seguente:

1. La determinazione delle unità previsionali di base è effettuata con le leggi di approvazione del bilancio. Nuove unità previsionali di base o modifiche e integrazioni delle stesse possono essere apportate con le leggi di variazione e di assestamento.;

b) al comma 6 dellarticolo 54 le parole e la gestione provvisoria del bilancio sono soppresse;

c) al comma 2 dellarticolo 66 le parole larticolo 50 e larticolo 52 sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: larticolo 49 e larticolo 51;

d) al comma 1 dellarticolo 70 la parola introitato è sostituita dalla seguente: introito;

e) il comma 1 dellarticolo 72 è sostituito dal seguente:

1. Eventuali recuperi, revoche o rimborsi di somme precedentemente erogate a favore di soggetti pubblici e privati in esecuzione di trasferimenti vincolati dallUnione europea o dallo Stato sono introitati al bilancio corrente con imputazione alloriginario capitolo di entrata e riassegnati, per leventuale riutilizzazione, con deliberazione di Giunta regionale, al competente capitolo di spesa di originaria provenienza del bilancio corrente. I recuperi nei confronti dei soggetti privati sono maggiorati degli interessi legali.;

f) al comma 4 dellarticolo 78 le parole 15 gennaio sono sostituite dalle seguenti: 31 gennaio;

g) al comma 4 dellarticolo 78 dopo la parola successivo sono inserite le seguenti: informandone il competente Settore;

h) dopo larticolo 82 è inserito il seguente:

 

Art. 82-bis

Regolarizzazione carte contabili.

 

1. A seguito di notifica di ricorsi per decreto ingiuntivo e di sentenza di ogni organo giurisdizionale di condanna a pagare, il Settore legale, cui latto perviene, deve provvedere a darne immediata notizia al Settore di spesa alla cui attività e competenza si riferisce la partita debitoria.

2. Il Settore di spesa competente, in mancanza di motivate ragioni per opporsi nei termini stabiliti dallautorità giudiziaria e/o di legge, provvede tempestivamente ad adottare i conseguenti provvedimenti di liquidazione e pagamento delle somme già impegnate e, ove occorra, a impegnare le somme eccedenti necessarie alla copertura della relativa spesa, con imputazione ai pertinenti capitoli di spesa, mediante prelievo:

a) dal Fondo per la reiscrizione dei residui passivi perenti per i casi e nei limiti dellintervenuta perenzione amministrativa;

b) dal Fondo per spese impreviste per le eventuali ulteriori sopravvenute necessità finanziarie.

Gli eventuali oneri accessori per interessi moratori, spese legali e altre sono imputati ai pertinenti capitoli di bilancio.

3. Qualora si determini, a seguito di provvedimenti esecutivi dellautorità giudiziaria, la formazione di carte contabili, la Ragioneria è autorizzata a provvedere dufficio, ad avvenuta acquisizione degli atti di riferimento, allemissione dei relativi mandati di pagamento in favore del Tesoriere regionale a regolarizzazione dei sospesi di tesoreria mediante imputazione delle somme occorrenti, compresi gli oneri accessori, sul capitolo di bilancio alluopo istituito.

4. Contestualmente allemissione dei mandati di pagamento, la Ragioneria regionale provvede a darne comunicazione oltre che al Settore legale al Settore di gestione della spesa alla cui competenza inerisce la partita debitoria, il quale, con propria determinazione da adottarsi nei successivi novanta giorni, dispone i consequenziali adempimenti relativi alleventuale cancellazione dei connessi residui passivi, ivi compresi quelli già inviati in perenzione amministrativa.;

 

i) al comma 6-bis dellarticolo 93 dopo le parole competente Settore sono inserite le seguenti: e sulla base dellatto ricognitivo di cui allarticolo 94;

j) allarticolo 93 dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente:

6-ter. Ad avvenuta adozione del provvedimento ricognitivo di cui allarticolo 94, il Settore di spesa, con atto dirigenziale, può disporre il disimpegno e/o la dichiarazione di insussistenza di un residuo passivo connesso a risorse vincolate e la conseguente riutilizzazione nel rispetto delle originarie finalità e secondo i criteri di cui al comma 6-bis.;

k) gli articoli 85, 86 e 87 sono sostituiti dai seguenti:

 

Art. 85

Fondo di anticipazione al cassiere centrale.

 

1. Al fine di provvedere al pagamento di spese economali per la fornitura di beni e servizi di cui allarticolo 13 della legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2 (Disciplina dei servizi del Settore provveditorato-economato-contratti e appalti), allinizio di ogni trimestre, con atto del dirigente del Settore provveditorato economato, viene assegnato, mediante impegno sul pertinente capitolo di spesa delle partite di giro, un fondo di anticipazione allEconomo cassiere centrale necessario a fronteggiare il fabbisogno del trimestre. Latto dirigenziale deve contenere, altresì, lindicazione dei capitoli di spesa e relativi importi ai quali lanticipazione è complessivamente riferita.

2. La Ragioneria, in esecuzione dellatto dirigenziale di cui al comma 1, emette mandato di pagamento in partita di giro e provvede, contestualmente, a impegnare, in via provvisoria, le relative somme. Le stesse, ad avvenuta rendicontazione, troveranno definitiva imputazione ai pertinenti capitoli di spesa.

3. Analoghe procedure sono attivate nel caso di provvedimenti adottati dai Dirigenti di Settore con i quali vengono disposte anticipazioni allEconomo cassiere centrale per esigenze di propria competenza.

 

Art. 86

Rendicontazione del cassiere centrale Regolarizzazione contabile.

 

1. Il Cassiere centrale deve rendere, trimestralmente, il rendiconto delle somme erogate a fronte delle anticipazioni disposte.

2. Il rendiconto di cui al comma 1 deve essere reso entro e non oltre venti giorni dalla data di chiusura del trimestre a eccezione del rendiconto relativo alla chiusura dellultimo trimestre che va reso entro il 31 gennaio del successivo esercizio finanziario. Le anticipazioni del trimestre successivo sono subordinate alla presentazione relativa al trimestre che precede.

3. La Ragioneria, sulla base dei rendiconti, provvede al reintegro dellanticipazione mediante lemissione di mandati in favore del Cassiere centrale con imputazione ai capitoli di spesa su cui è stato assunto loriginario impegno provvisorio ai sensi dellarticolo 85, comma 2.

4. Il Cassiere centrale provvede, entro il 20 febbraio dellesercizio successivo, al versamento alla Tesoreria regionale della somma ricevuta in anticipazione ai sensi dellarticolo 85 mediante riversale di incasso, a cura della Ragioneria, sul pertinente capitolo di entrata delle partite di giro.

 

Art. 87

Responsabilità dei cassieri.

 

1. La vigilanza sul funzionamento delle casse economali periferiche viene svolta dal Cassiere centrale. Il Cassiere centrale e gli Economi sono personalmente responsabili delle spese sostenute e dei pagamenti eseguiti nonché delle registrazioni e delle rendicontazioni concernenti i fondi accreditati ai sensi dei precedenti articoli.

2. La Ragioneria esercita la vigilanza sulle attività del Cassiere centrale eseguendo verifiche di cassa e ispezioni almeno una volta lanno.». 




Art. 5

Norma transitoria - Regolarizzazione carte contabili anni 2005 e precedenti.


1. Al fine di pervenire alla definitiva regolarizzazione delle carte contabili formatesi sino a tutto il 2005, originate da provvedimenti esecutivi dellautorità giudiziaria, il Settore ragioneria è autorizzato a provvedere direttamente allemissione dei relativi mandati di pagamento in favore del Tesoriere regionale mediante prelievo delle somme occorrenti, comprensive degli oneri accessori, dal Fondo per la regolarizzazione delle carte contabili e successiva imputazione sul capitolo di spesa alluopo istituito.

2. Il Settore di spesa alla cui attività e competenza si riferisce la partita debitoria sottostante alla carta contabile regolarizzata ai sensi del comma 1 provvede con proprio atto, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della Ragioneria, a disporre la cancellazione di eventuali connessi residui passivi, ivi compresi quelli già inviati in perenzione amministrativa. 




Art. 6

Carte contabili - Adempimenti del Tesoriere.


1. I pagamenti effettuati dal Tesoriere in esecuzione dei provvedimenti dellautorità giudiziaria devono essere predisposti nel rispetto degli obblighi di cui allarticolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 23 dicembre 1997, n. 23 (Rendiconto generale della Regione Puglia per lesercizio finanziario 1995).

2. Ad avvenuto pagamento delle somme di cui al comma 1, il Tesoriere provvede a trasmettere tempestivamente alla Ragioneria la relativa documentazione ai fini della regolarizzazione della carta contabile.

3. Il comma 3 dellarticolo 11 della L.R. n. 23/1997 è abrogato. 




Art. 7

Spese utenze - Domiciliazione bancaria.


1. Al fine di provvedere al tempestivo pagamento delle utenze regionali per consumi di energia elettrica, per spese telefoniche e di approvvigionamento idrico, il Settore provveditorato economato è autorizzato ad attivare le procedure per la domiciliazione bancaria presso il Tesoriere regionale.


2. La Ragioneria, ad avvenuta acquisizione della carta contabile, provvede a darne comunicazione al Settore di gestione della spesa alla cui competenza inerisce la partita debitoria, il quale, entro i successivi trenta giorni, adotta il relativo provvedimento dimpegno con imputazione della spesa ai pertinenti capitoli di bilancio ai fini della relativa regolarizzazione.


3. Il Settore provveditorato provvede a effettuare, per il tramite anche dei settori e degli uffici titolari delle utenze, le verifiche in ordine alla regolarità dei pagamenti intervenuti in relazione agli effettivi consumi nonché ad apporre, sulle relative fatture, il visto di eseguito riscontro.


3 bis. La Ragioneria regionale, al termine dell’esercizio finanziario e al fine di assicurare la tempestiva esecuzione delle relative operazioni di chiusura, è autorizzata a procedere alla liquidazione e contestuale emissione dei mandati di pagamento in favore del Tesoriere regionale relativi alla regolarizzazione delle carte contabili eventualmente ancora in essere e connesse alle utenze di cui al comma 1, fermo restando le verifiche da parte de i competenti servizi regionali di cui al comma 3. (1) 

3 ter. La regolarizzazione contabile da parte della Ragioneria è effettuata utilizzando le risorse provenienti dagli impegni di spesa assunti dalle rispettive strutture regionali sui pertinenti capitoli e, qualora insufficienti, mediante imputazione per la differenza sul dedicato capitolo 1110097 - upb 06.02.01. (2) 





(1) Comma aggiunto dalla l.r. 10/2009, art. 3
(2) Comma aggiunto dalla l.r. 10/2009, art. 3


Art. 8

Modifica alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 19.


1. Al comma 2-bis dellarticolo 15 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 19 (Istituzione dellAutorità di bacino della Puglia), introdotto dallarticolo 15 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1, le parole Settore ragioneria della Giunta regionale sono sostituite dalle seguenti: Settore risorse naturali. 




Art. 9

Modifica allarticolo 2 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 2(3) 


1. Il termine di cui allarticolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 2 (Contributi alle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi), per gli anni 2004 e 2005 è differito a trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 



(3)  La l.r. 2/94 è stata abrogata dalla l.r. 40/2007, art.3, c. 24,  a sua volta abrogato dalla l.r. 1/2008, art. 24, e successivamente abrogata dalla l.r. 39/2008, art. 6


Art. 10

Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie.


1. In applicazione dellarticolo 30, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale) e successive modificazioni e integrazioni, sono disposte agevolazioni tariffarie sullacquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.

2. Alla spesa di cui al comma 1, derivante dai minori ricavi del traffico per le imprese di trasporto, si fa fronte con apposito stanziamento di euro 4 milioni sul capitolo di nuova istituzione del bilancio di previsione 2005 avente ad oggetto Agevolazioni tariffarie in favore di determinate categorie di utenti dei servizi di trasporto pubblico interurbano (articolo 30, L.R. n. 18/2002).

3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce le modalità applicative delle agevolazioni di cui alla presente norma. 




Art. 11

Misure di promozione collegamenti aerei con lEuropa.


1. Al fine di incentivare, attraverso apposite attività promozionali, i collegamenti aerei con destinazioni europee, la Giunta regionale è autorizzata a erogare alla partecipata Società per lesercizio degli aeroporti Puglia (SEAP) S.p.A., previa rendicontazione delle spese a tal fine sostenute, un contributo di euro 600 mila.

2. Alla spesa di cui al comma 1 si fa fronte mediante stanziamento di pari importo sul capitolo di nuova istituzione del bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2005. 




Art. 12

Intervento straordinario in favore delle Comunità montane della Murgia barese sud-est e Murgia tarantina.


1. Al fine di garantire il prosieguo dellattività lavorativa, sino al 31 dicembre 2005, degli ex lavoratori socialmente utili interessati al Piano dimpresa predisposto dalle rispettive Comunità montane della Murgia barese sud-est e Murgia tarantina, con scadenza del rapporto di lavoro alla data del 31 ottobre 2005, è stanziata la somma di euro 61 mila, su apposito capitolo di nuova istituzione, da ripartirsi in proporzione alle unità lavorative in servizio presso ciascuna comunità.

2. Alla spesa di cui al comma 1 si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 121061 del bilancio di previsione 2005. 




Art. 13

Ulteriore anticipazione ai Consorzi di bonifica.(4) 


1. La Regione, nelle more della definizione, ai sensi dellarticolo 2 della legge regionale 11 agosto 2005, n. 8 (Disposizioni transitorie in materia di Consorzi di bonifica), delle procedure di riclassificazione dei piani di contribuenza e dellattivazione dei relativi ruoli da parte dei Consorzi di bonifica Arneo, Stornara e Tara, Terre dApulia e Ugento Li Foggi, provvede a erogare, a titolo di ulteriore anticipazione, le somme occorrenti a far fronte:

a) alle spese di funzionamento;

b) al pagamento degli emolumenti ai dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato fino alla data del 31 dicembre 2005;

c) al pagamento della quota del contributo associativo dovuto da ciascun Consorzio allUnione regionale delle bonifiche;

d) al pagamento delle spettanze allENEL per la fornitura dellenergia elettrica agli impianti irrigui e agli impianti per lapprovvigionamento idrico alle popolazioni pugliesi;

e) al pagamento degli emolumenti dovuti al personale dipendente in quiescenza a seguito dellesodo degli anni 2003-2004, limitatamente alla liquidazione dei trattamenti di fine rapporto.

2. Per gli adempimenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a nominare un Commissario ad acta con potere di riscossione delle somme e di pagamento delle stesse. Il compenso da riconoscere ed erogare al Commissario ad acta fa carico alla dotazione finanziaria del capitolo di spesa 112097 del bilancio per lesercizio finanziario 2005.

3. I Consorzi di bonifica di cui al comma 1, ad avvenuta riscossione dei nuovi ruoli, provvedono alla restituzione delle somme anticipate dalla Regione.

4. Alla spesa necessaria per far fronte allerogazione delle anticipazioni di cui al comma 1 a favore dei Consorzi di bonifica interessati si provvede mediante iscrizione, su apposito capitolo di nuova istituzione del bilancio di previsione dellesercizio 2005, della somma, in termini di competenza e cassa, di euro 10 milioni, nonché mediante iscrizione sul capitolo 112096 della somma di euro 5 milioni da sostenere con quota parte dellassegnazione disposta dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dellAmministrazione centrale) e della legge 23 dicembre 1999, n. 499 (Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale). 



(4) Ai sensi del comma 4, lett. h)  dell’art. 8 della l.r. 12/2011 le anticipazioni di cui al presente articolo sono da considerarsi erogate ai Consorzi di bonifica, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 16 della l.r. 54/1980. Il comma 5 del medesimo articolo 8 dispone che in attuazione e nei limiti previsti dal comma 4 la Regione non procederà al recupero delle somme erogate ai Consorzi di bonifica


Art. 14

Aumento capitale sociale partecipata Terme di Santa Cesarea S.p.A.


1. Ai fini dellattivazione dei finanziamenti CIPE previsti per il programma di rilancio del polo termale, è autorizzata la spesa di euro 3 milioni da destinare alla sottoscrizione della quota di aumento del capitale sociale per la partecipata Terme di Santa Cesarea S.p.A.

2. Alla spesa di cui al comma 1 si fa fronte mediante apposito stanziamento di pari importo sul capitolo di nuova istituzione del bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2005. 




Art. 15

Interventi in materia di ricerca e orientamento universitario.


1. La Regione, nelle more dellemanazione della legge organica in materia di ricerca universitaria e scientifica, al fine di favorire le iniziative e i progetti previsti dalla legge regionale 5 luglio 1996, n. 12 (Diritto agli studi universitari), sostiene il finanziamento di borse di studio a favore di giovani laureati pugliesi per il perfezionamento professionale e scientifico. Lintervento viene attuato tramite gli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (EDISU). Alla relativa spesa si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento di cui al capitolo 915010 del bilancio di previsione per lesercizio 2006. (5) 

1 bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a definire i relativi progetti fissandone criteri, termini e modalità.  (6) 

1 bis (7)   La Regione, nelle more della emanazione della legge organica in materia di ricerca universitaria e scientifica, al fine di assicurare la partecipazione della Regione a iniziative e attività di notevole prestigio e portata culturale e scientifica in Italia e all’estero, sostiene:

a) la partecipazione della Regione Puglia a convegni, seminari e simposi scientifici atti a promuovere e a sostenere la ricerca scientifica e universitaria;

b) le attività di studio, ricerca, formazione e progettazione, la realizzazione di pubblicazioni di indagini statistiche e di studi di fattibilità, in collaborazione con le università degli studi, gli enti locali, gli istituti di consulenza e formazione e i centri di ricerca pubblici e privati, al fine di promuovere lo sviluppo, la qualificazione e le attività del sistema universitario pugliese con particolare riferimento alla ricerca scientifica e all’innovazione tecnologica anche in funzione dell’internazionalizzazione delle attività stesse;

c) la partecipazione della Regione Puglia alla formazione e costituzione di consorzi e fondazioni che promuovono attività di ricerca scientifica sul territorio regionale;

d) gli oneri finalizzati a garantire l’attuazione degli accordi di Programma- quadro stipulati con le università degli studi, gli enti di ricerca pubblici e privati e altri soggetti istituzionali.


2. Alla spesa di cui al comma 1 si fa fronte con prelevamento dal capitolo 916015 della complessiva somma di euro 300 mila.




(5) Comma così integrato dalla l.r. 20/2005, art. 16
(6) Comma aggiunto dalla l.r. 20/2005, art. 16
(7) Comma da intendersi 1ter aggiunto dalla l.r. 22/2006, art. 43


Art. 16

Modifica allarticolo 29 della legge regionale 22 maggio 1985, n. 37 e successive modifiche.


1. Al comma 1 dellarticolo 29 della legge regionale 22 maggio 1985, n. 37 (Norme per la disciplina dellattività delle cave), sostituito dallarticolo 3 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizioni in materia di attività estrattiva), sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere :

«i-bis) un rappresentante degli imprenditori operanti nel settore delle cave designato dalle associazioni industriali per ciascuna provincia;

i-ter) un rappresentante dei lavoratori del settore delle cave designato per ciascuna provincia congiuntamente dalle organizzazioni sindacali provinciali.».

2. Al comma 2 dellarticolo 29 della L.R. n. 37/1985, sostituito dallarticolo 3 della L.R. n. 21/2004, le parole I componenti indicati alle lettere e), h) ed i) sono sostituite dalle seguenti: I componenti indicati alle lettere e), h), i), i-bis) e i-ter).

3. Dopo il comma 2 dellarticolo 29 della L.R. n. 37/1985 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Gli Ordini professionali, le Associazioni di categorie e le Organizzazioni sindacali indicati nel comma 1 provvedono, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dellAssessorato, a indicare i rispettivi esperti o rappresentanti nel CTRAE. Trascorso tale termine, la Giunta regionale, su indicazione dellAssessore, provvede alla nomina dei componenti per i quali non è pervenuta la designazione.».

 




Art. 17

Modifica alla L.R. n. 18/2002.


1. Al comma 2 dellarticolo 13 della L.R. n. 18/2002 le parole entro il 30 dicembre 2005 sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 dicembre 2006.

2. Alla lettera d) del comma 2   (8)   dellarticolo 20 della L.R. n. 18/2002 le parole entro il 30 dicembre 2005 sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 dicembre 2006.

3. Il comma 2 dellarticolo 34 della L.R. n. 18/2002 è sostituito dal seguente:

«2. La Giunta regionale procede, entro il 31 dicembre 2006, ad approvare il progetto del sistema ferroviario regionale unitario integrato con il sistema nazionale previsto dallarticolo 9 della legge regionale 2 marzo 2004, n. 2 (Disposizioni in materia di trasporti - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18), fissando modalità, criteri e tempi per la sua realizzazione. Le procedure concorsuali per laffidamento dei servizi ferroviari e automobilistici integrativi e sostitutivi previste dallarticolo 16 della L.R. n. 18/2002 saranno espletate entro dodici mesi dalla realizzazione del sistema ferroviario regionale integrato. La Giunta regionale dispone il rinnovo dei contratti di servizio ponte con le attuali imprese esercenti i servizi ferroviari.».

4. Al comma 1 dellarticolo 35 della L.R. n. 18/2002, così come sostituito dallarticolo 9 della L.R. n. 2/2004 e dal comma 4 dellarticolo 52 della L.R. n. 1/2005, le parole 31 dicembre 2005 sono soppresse. 



(8) Nel Bollettino Ufficiale è indicato erroneamente il comma 1. 


Art. 18

Dotazione organica della delegazione romana di rappresentanza della Regione Puglia.


1. La Giunta regionale provvederà a definire la dotazione organica della rappresentanza della Regione Puglia nella sede romana.






Art. 19

Interventi per la riduzione dei tempi di attesa e il miglioramento dellemergenza sanitaria.


1. La Giunta regionale, con uno o più provvedimenti, è autorizzata a utilizzare la somma di euro 7 milioni da destinare al completamento dei servizi di radioterapia, allacquisto, aggiornamento o rinnovo di apparecchiature diagnostiche finalizzate alla riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nonchè al rinnovo del parco ambulanze del sistema di emergenza sanitaria.


2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si fa fronte mediante istituzione di un nuovo capitolo di spesa con uno stanziamento di pari importo - Unità previsionale di base 9.1.5.






Art. 20

Interventi per la promozione della cittadinanza attiva (9) 


1. Nelle more dellemanazione della legge organica in materia di partecipazione e cittadinanza attiva e in attuazione delle dichiarazioni programmatiche, al fine di favorire la partecipazione di tutte le realtà sociali, culturali ed economiche presenti sul territorio e sperimentare forme innovative di coinvolgimento dei cittadini alla costruzione e alla valutazione delle strategie operative, è stanziata la somma di euro 300 mila.

2. Alla spesa di cui al comma 1 si fa fronte mediante iscrizione su apposito capitolo di nuova istituzione di uno stanziamento di pari importo.



(9) Con Delib.G.R. 20 dicembre 2005, n. 1925 e con Delib.G.R. 28 dicembre 2006, n. 2029 è stato approvato il programma degli interventi di cui al presente articolo


Art. 21

Interventi in materia di politiche giovanili  (10) 


1. La Regione favorisce lattuazione di specifiche strategie rivolte alla valorizzazione delle potenzialità e delle competenze delle nuove generazioni in vari ambiti di intervento, quali la formazione, il lavoro, il tempo libero, la vita associativa, la cultura, leducazione, la partecipazione, la fruibilità degli spazi urbani, le pari opportunità.


2. Per contribuire a ridurre il divario tra la formazione e il mondo del lavoro, sintende favorire lattività di stage con borse di tirocinio presso le strutture regionali, consentendo lapplicazione sperimentale di competenze acquisite in ambiti formativi post-laurea e/o post-diploma e contemporaneamente il trasferimento di conoscenze ed esperienze innovative rispetto ai modelli e ai metodi di lavoro attualmente praticati nellamministrazione regionale.


3. Alla spesa di cui al presente articolo si fa fronte mediante iscrizione su apposito capitolo di nuova istituzione di uno stanziamento di euro 300 mila.





(10) Con Delib.G.R. 28 dicembre 2005, n. 1975, con Delib.G.R. 22 dicembre 2006, n. 2007, con Delib.G.R. 3 agosto 2007, n. 1385, con Delib.G.R. 31 ottobre 2007, n. 1821 e con Delib.G.R. 31 ottobre 2007, n. 1822 sono stati approvati gli interventi in materia di politiche giovanili di cui al presente articolo.


Art. 22

Aree protette regionali .Modifiche e integrazioni alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 19.


1. Il comma 2 dellarticolo 2, larticolo 3 e il comma 2 dellarticolo 5 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per listituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia), sono abrogati.

2. Al comma 1 dellarticolo 5 della L.R. n. 19/1997 dopo la lettera C7 Palude del Conte e duna costiera è inserita la seguente: C8 - Bacini di Ugento.

3. Al comma 6 dellarticolo  6 della L.R. n. 19/1997 le parole , sentito il Comitato tecnico scientifico, sono soppresse. 




Art. 23

Guardie ecologiche volontarie. Modifica alla legge regionale 28 luglio 2003, n. 10.


1. Al comma 1 dellarticolo 2 della legge regionale 28 luglio 2003, n. 10 (Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ecologica), dopo le parole dellarticolo 13 della legge n. 349 del 1986 sono inserite le seguenti: e dalle associazioni di volontariato della protezione civile e della tutela ambientale. 




Art. 24

Progetto di raccolta differenziata del comune di Brindisi.


1. Al fine di assicurare la prosecuzione del progetto di raccolta differenziata del comune di Brindisi, effettuata con lausilio di lavoratori socialmente utili (LSU), è stanziata la somma di euro 400 mila sul capitolo 611087 Spesa per favorire la minore produzione di rifiuti mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1110045 Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti. 




Art. 25

Interventi in materia di Lavori Pubblici.


1. Per il recupero funzionale di cinema-teatro di proprietà dei Comuni, la Regione assegna contributi nella misura massima dell80 per cento della spesa prevista con precedenza alle richieste accompagnate da progetti esecutivi o da preliminari di massima e ai Comuni con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti.

2. Alla spesa di cui al comma 1 si fa fronte mediante stanziamento di euro 3 milioni sul capitolo di nuova istituzione del bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2005. 




Art. 26

Modifica allarticolo 19 della legge regionale 1° agosto 2003, n. 11.(11) 


[1. Al comma 1-bis dellarticolo 19 della legge regionale 1° agosto 2003, n. 11 (Nuova disciplina del commercio), introdotto dallarticolo 26 (Norma straordinaria contro laumento incontrollato dei prezzi) della legge regionale 12 agosto 2005, n. 12, le parole a partire dal 1° dicembre 2005 sono soppresse.

2. Il comma 1-septies dellarticolo 19 della L.R. n. 11/2003, introdotto dallarticolo 26 della L.R. n. 12/2005, è sostituito dal seguente:

«1-septies. La Giunta regionale provvede a emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previa consultazione delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni dei commercianti, apposito regolamento che fisserà la data di entrata in vigore dellobbligo di cui al comma 1-bis.». ]



(11) Articolo abrogato dalla l.r. 22/2006, art. 8


Art. 27

Proroga termini - Personale regionale in posizione di distacco.(12) (13) 


[1. Le disposizioni di cui allarticolo 64 della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia), sono prorogate al 31 dicembre 2006. ]



(12) Articolo implicitamente abrogato dalla l.r. 18/2008, art. 15 che ha abrogato , a decorrere dal 15 novembre 2008, l’art. 51 della l.r. 4/2003
(13) Vedi anche l’art. 51 della l.r. 4/2003


Art. 28

Modifica e integrazioni allarticolo 62 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14.


1. Il comma 6 dellarticolo 62 (Riconoscimento oneri personale formazione professionale) della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14, già sostituito dallarticolo 8 della L.R. n. 1/2005, è sostituito dal seguente:

«6. La liquidazione sarà disposta come segue:

a) una prima rata, pari al 50 per cento di quanto richiesto, previa presentazione di apposita fideiussione;

b) una seconda rata, pari a un ulteriore 40 per cento di quanto richiesto, previa presentazione di apposita fideiussione;

c) una terza rata a saldo, ad avvenuta verifica del rendiconto.». 




Art. 29

Intervento straordinario per lattuazione del Programma interregionale Promozione di servizi allo sviluppo rurale.


1. Al fine di poter realizzare sui territori rurali regionali, organizzati sotto forma di Gruppi di azione locale, Agenzie di sviluppo rurale, per contribuire meglio alla definizione delle strategie territoriali, viene stanziata la somma di euro 2 milioni sul capitolo di nuova istituzione 111149 a integrazione delle risorse disponibili sul capitolo 111152 e destinate alla piena attuazione del Programma regionale Promozione di servizi allo sviluppo rurale. 




Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.