Anno 2005
Numero 19
Data 30/12/2005
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note Pubblicata nel B.U.R. della Puglia n. 160 suppl. del 30 dicembre 2005
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 30 dicembre 2005, n. 19

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008



TITOLO 1

NORME DI BILANCIO 





Art. 1

(Stato di previsione delle entrate) 


1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per lanno finanziario 2006, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di cui allarticolo 45 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dellordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), è approvato in euro 16.026.020.394,91 in termini di competenza e in euro 28.348.119.184,34 in termini di cassa.


2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, laccertamento, la riscossione e il versamento nelle casse della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nellesercizio finanziario 2006. 




Art. 2

(Stato di previsione della spesa) 


1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per lanno finanziario 2006, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di cui allarticolo 46 della l.r. 28/2001, è approvata in euro 16.026.020.394,91 in termini di competenza e in euro 28.348.119.184,34 in termini di cassa. 


Art. 3

(Impegni e pagamenti delle spese) 


1. E autorizzato limpegno della spesa della Regione Puglia per lanno finanziario 2006 entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui allarticolo 2, fatto salvo limpegno autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli articoli 76 e 77 della l.r. 28/2001.


2. E autorizzato il pagamento delle spese della Regione per lesercizio finanziario 2006 entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui allarticolo 2.




Art. 4

(Quadro generale riassuntivo)


 1. E approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per lanno finanziario 2006, di cui allallegato 1, predisposto secondo il quadro di classificazione in titoli per lentrata e per la spesa previsti, rispettivamente, dagli articoli 45 e 46 della l.r. 28/2001


Art. 5

(Elenco delle spese obbligatorie)


1. Sono considerate spese obbligatorie quelle di cui allelenco, allegato 4, contenente le unità previsionali di base che possono essere integrate a norma dellarticolo 49, comma 2, della l.r. 28/2001.  


Art. 6

(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e dordine)  


1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e dordine è determinato per lesercizio 2006 in euro 2 milioni ed è gestito a termini dellarticolo 49 della l.r. 28/2001.


Art. 7

(Fondo di riserva per le spese impreviste) 


1. Il fondo di riserva per le spese impreviste è determinato per lesercizio 2006 in euro 2 milioni 250 mila ed è gestito a termini dellarticolo 50 della l.r. 28/2001.  


Art. 8

(Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa)  


1. Il fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa è determinato per lesercizio 2006 in euro 368.679.075,46 ed è gestito a termini dellarticolo 51 della l.r. 28/2001


Art. 9

(Fondo per il cofinanziamento regionale dei programmi comunitari)


1. Il fondo per il cofinanziamento regionale dei programmi comunitari è determinato per lesercizio 2006 in euro 2 milioni ed è gestito a termini dellarticolo 54 della l.r. n. 28/2001.  


Art. 10

(Fondo per reiscrizione residui passivi perenti)


1. Il fondo per il pagamento dei residui passivi dichiarati perenti ai fini amministrativi è determinato per lesercizio finanziario 2006 in euro 23.728.512,10 relativamente al bilancio autonomo e in euro 85 milioni con riferimento a quello vincolato ed è gestito a termini dellarticolo 95 della l.r. 28/2001.  


Art. 11

(Fondo delle economie vincolate da reiscrivere) 


1. Il fondo delle economie vincolate da reiscrivere è determinato per lesercizio 2006 in euro 309.644.442,01 ed è gestito a termini dellarticolo 93 della l.r. 28/2001 così come modificato dallarticolo 12 della l.r.18/2003


Art. 12

(Fondo speciale per il finanziamento di leggi regionali in corso di approvazione)


1. Il fondo speciale per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi della Regione che si prevede di finanziare nellanno 2006 è determinato in euro 1 milione 300 mila ed è gestito a termini dellarticolo 53 della l.r. 28/2001 e successive modificazioni e integrazioni.


2. Lallegato A della presente legge indica loggetto e limporto degli stanziamenti a carico del fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che la Regione prevede di approvare nel corso dellanno 2006. 




Art. 13

(Variazioni di bilancio Autorizzazione alla Giunta regionale)


1. La Giunta regionale, fermo restando le autonome facoltà e poteri previsti dallarticolo 42 della l.r. 28/2001, è autorizzata, per lesercizio finanziario 2006 a disporre con proprio atto le variazioni occorrenti per listituzione di nuove unità previsionali di entrata, per liscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dellUnione europea (UE), nonché per liscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.


2. La Giunta regionale è autorizzata inoltre a effettuare, con delibera da comunicare al Consiglio regionale entro dieci giorni, variazioni compensative tra le unità previsionali di base strettamente collegate nellambito di una stessa funzione-obiettivo o di uno stesso programma o progetto, nonché a effettuare variazioni compensative tra unità previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per lattuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.


3. Le variazioni di cui al comma 2 relative ad assegnazioni a destinazione vincolata possono essere apportate nellambito dei vincoli di destinazione specifica stabiliti dalla UE, dallo Stato o da altri soggetti. 




Art. 14

(Bilancio Pluriennale)


1. A norma dellarticolo 26, comma 3, della l.r. 28/2001, è approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio 2006-2008, nel testo annesso alla presente legge e predisposto secondo i criteri di cui allarticolo 26 della citata l.r. 28/2001.  


Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.