Anno 2005
Numero 3
Data 22/02/2005
Abrogato No
Materia Lavori pubblici;
Note Pubblicata nel B.U. R.Puglia 25 febbraio 2005, n. 32.
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Legge Regionale 22 febbraio 2005, n. 3

Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005(•) 


(•) Vedi anche le ll.rr. 1/2008, art. 15 e 25/2008, art. 10


TITOLO 1

Disposizioni in materia di espropriazioni per pubblica utilità





Art. 1

Finalità della legge. 


1. La presente legge regionale persegue la finalità di armonizzare, in coerenza con le disposizioni contenute nel titolo V della parte II della Costituzione, le norme regionali in materia di pianificazione territoriale e urbanistica con i principi generali e fondamentali dellordinamento giuridico desumibili dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità) e successive modifiche. 




Art. 2

Ambito di applicazione. 


1. Le disposizioni della presente legge si applicano per lespropriazione, anche a favore di privati, di beni immobili o di diritti relativi a immobili necessari per lesecuzione, nellambito del territorio regionale, di opere pubbliche o di pubblica utilità non attribuite alla competenza delle amministrazioni statali.

2. Salva diversa disciplina recata dallo statuto regionale o dalle leggi regionali attuative, nonché dai regolamenti statutari degli enti locali, i beni appartenenti ai relativi patrimoni indisponibili e i beni appartenenti ai patrimoni indisponibili di altri enti pubblici possono essere espropriati unicamente per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione, da accertarsi dintesa con gli enti interessati. In caso di mancata intesa decide la Regione, valutando gli interessi in conflitto tra gli enti interessati.

3. Per quanto non disposto dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni del D.P.R. n. 327/2001.

4. I procedimenti espropriativi e/o di asservimento, i relativi procedimenti propedeutici e le relative eventuali intese con la Regione Puglia, strumentali alla realizzazione, nel territorio regionale, di qualsivoglia opera attribuita alla competenza statale, nonché di quelle individuate dallarticolo 52-quinquies del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche, sono formati nel rispetto dei principi generali e fondamentali dellordinamento giuridico, ivi compresi quelli desumibili dal medesimo D.P.R. n. 327/2001, nonché nel rispetto delle norme recate dalla presente legge, in quanto applicabili ai predetti procedimenti. 




Art. 3

Competenze in materia di espropriazioni. 


1. Lautorità competente alla realizzazione di unopera pubblica o di pubblica utilità è anche competente allemanazione degli atti del procedimento espropriativo che si rendano necessari, fatte salve le possibilità di delega e conferimento di cui ai commi successivi.

2. Costituiscono autorità espropriante la Regione, le Province, le Comunità montane, i Comuni e ogni altro ente pubblico competente alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità.

3. Possono, altresì, esercitare le funzioni di autorità espropriante, ai sensi della presente legge, le società costituite e partecipate dagli enti di cui al comma 2, ove le amministrazioni medesime abbiano provveduto a delegare loro la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e, in tutto o in parte, lesercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente lambito della delega con apposito provvedimento.

4. Nei casi previsti dallarticolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche, la potestà espropriativa eventualmente delegata ai concessionari o ai contraenti generali di opere pubbliche o di pubblica utilità è esercitata nelle forme e nei limiti espressamente stabiliti in apposito disciplinare, anche aggiuntivo allatto di concessione o di affidamento. Il disciplinare dispone lesplicita riserva, in capo al concedente o allaffidante, delle funzioni di indirizzo e di controllo delle potestà delegate, nonché della potestà sostitutiva nei modi dallo stesso fissati, nei casi di persistente inerzia o di gravi e reiterate violazioni delle disposizioni vigenti in materia espropriativa.

5. Nel caso di realizzazione di opere private si considera autorità espropriante lente pubblico che emette il provvedimento con il quale è disposta la dichiarazione di pubblica utilità.

5 bis. In attuazione dell’articolo 6, comma 9 bis, del d.p.r. 327/2001, sono classificate opere di minore entità le opere per le quali le ditte catastali, individuali o collettive, destinatarie della procedura espropriativa siano pari o inferiori a 50. Per dette opere l’autorità espropriante può delegare l’esercizio dei poteri espropriativi al soggetto privato promotore dell’esproprio. Il provvedimento di delega deve indicare chiaramente l’ambito di applicazione e deve essere citato in ogni atto del procedimento espropriativo. (2) 

6. In attuazione delle disposizioni legislative in materia di organizzazione delle strutture regionali, recate dal titolo III dellarticolo 59 della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia), la Giunta regionale provvede allistituzione dellufficio per le espropriazioni, presso il settore lavori pubblici, o di apposita struttura autonoma. Tale ufficio o struttura svolge tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce allautorità espropriante, nonché alle Regioni in materia di espropriazioni per pubblica utilità, a eccezione di quelle attribuite alla competenza dellorgano di governo, per il cui esercizio propone alla Giunta regionale gli atti da adottare (1) 

7. Gli altri enti di cui al comma 2 provvedono a istituire un ufficio o ad attribuire le funzioni a un ufficio già esistente per le espropriazioni. Tale ufficio svolge tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce allautorità espropriante.

8. Gli oneri amministrativi di comunicazione e pubblicazione, sostenuti dallufficio per le espropriazioni, sono a carico del promotore, pubblico o privato, del procedimento di espropriazione.

9. I Comuni, nellambito della propria autonomia organizzativa, possono istituire un ufficio comune per le espropriazioni, ovvero costituirsi in consorzio o in altra forma associativa prevista dalla normativa statale o regionale.

10. Gli enti di cui al comma 7, per lo svolgimento di procedure espropriative di propria competenza, possono avvalersi, tramite convenzione, dellufficio per le espropriazioni istituito presso altri enti pubblici o consorzi esistenti tra enti pubblici, anche se istituiti per finalità settoriali.

11. Per ciascun procedimento, il titolare dellufficio per le espropriazioni designa un responsabile che dirige e coordina tutti gli atti del procedimento stesso e ne comunica il nominativo agli interessati. Il promotore dellespropriazione, qualora non costituisca autorità espropriante, designa un responsabile per gli adempimenti di propria competenza, comunicandone il nominativo allautorità espropriante e agli interessati. 



(1) Vedi, anche, il D.P.G.R. 1° febbraio 2006, n. 123. 
(2) Comma aggiunto dalla l.r. 37/2023, art. 7, comma 1.


Art. 4

Attività di indirizzo e coordinamento della Regione (3) 


1. La Regione svolge funzioni di indirizzo e coordinamento dellesercizio delle funzioni espropriative al fine di una gestione omogenea e unitaria della materia.(5) 


2. La Regione in particolare:

a) favorisce e incentiva la costituzione di uffici intercomunali per la gestione delle funzioni in materia, verificandone leconomicità e lefficacia in riferimento alla capacità di servizio allutenza;(6) 

b) adotta direttive e atti di indirizzo, nonché svolge attività di consulenza, con lobiettivo di rendere omogenea lazione amministrativa in materia (4) ;

c) emana il decreto previsto dal comma 2 dellarticolo 14 del d.p.r. 327/2001 e successive modifiche e definisce unattività di monitoraggio e di osservatorio sui provvedimenti emanati in ambito regionale;

d) definisce la natura e le modalità di pubblicazione degli atti nel Bollettino Ufficiale o nel sito informatico della Regione.





(3) Vedi, anche, il D.P.G.R. 1° febbraio 2006, n. 123.
(4) Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla Delib.G.R. 18 luglio 2006, n. 1076 e dalla Delib.G.R. 26 luglio 2007, n. 1203. 
(5) Vedi, al riguardo, quanto disposto dalla Delib.G.R. 5 luglio 2010, n. 1537.
(6) Vedi, al riguardo, quanto disposto dalla Delib.G.R. 5 luglio 2010, n. 1537.


Art. 5

Deleghe per opere di competenza regionale. 


1. La Regione può delegare agli enti pubblici, previa intesa e relativa disciplina, le funzioni di autorità espropriante relativamente a opere pubbliche di propria competenza o ad opere private dichiarate di pubblica utilità dalla Regione stessa.

2. La potestà di delega agli enti pubblici, prevista dal comma 1, può esercitarsi:

a) nei confronti di un Comune, quando le opere si realizzano esclusivamente nel territorio comunale;

b) nei confronti di un soggetto pubblico, quando le opere si realizzano nellambito territoriale di competenza dello stesso soggetto pubblico e vi sia un suo interesse alla loro realizzazione;

c) nei confronti delle singole Comunità montane, quando le opere si realizzano nellambito di più comuni ricadenti nel territorio comunitario;

d) nei confronti delle singole Province, quando le opere si realizzano nellambito di più comuni ricadenti nel territorio provinciale;

e) nei confronti della Provincia prevalentemente interessata, quando le opere si realizzano nel territorio di più province.

3. I provvedimenti adottati nellesercizio della delega sono trasmessi alla Regione per laggiornamento degli elenchi relativi e per la pubblicazione di cui allarticolo 4, comma 2, lettera d).

4. Gli enti pubblici esercitano le funzioni delegate attraverso lufficio per le espropriazioni di cui allarticolo 3, comma 7.

5. In caso di persistente inerzia nel compimento di un atto spettante ai soggetti competenti, nellesercizio delle funzioni delegate, la Regione assegna al soggetto un termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per provvedere nel merito. Trascorso inutilmente il termine predetto, la Giunta regionale può provvedere alla revoca della delega in parola e ad assumere le determinazioni necessarie per il compimento delle procedure espropriative, anche a cura del competente ufficio o struttura regionale per le espropriazioni. 




Art. 6

Vincoli derivanti da piani urbanistici. 


1. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato allesproprio quando diventa efficace latto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero di una sua variante, con il quale il bene stesso è destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità.

2. Il vincolo preordinato allesproprio ha la durata di cinque anni. Entro il medesimo termine può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione della pubblica utilità dellopera.

3. Se entro il termine di cui al comma 2 non è dichiarata la pubblica utilità, il vincolo preordinato allesproprio decade e trova applicazione la normativa regionale per le zone prive di destinazione urbanistica. In assenza di normativa regionale, si applica la vigente normativa statale disciplinante lassenza di pianificazione urbanistica.

4. Il vincolo preordinato allesproprio, dopo la sua decadenza, può essere motivatamente reiterato, con i procedimenti di cui al comma 1, tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento degli standard urbanistici, in misura non inferiore al minimo stabilito dalla legge regionale o statale.

5. La reiterazione dei vincoli preordinati allesproprio scaduti per decorrenza del relativo termine di durata, disposta dal Consiglio comunale in sede di approvazione del progetto preliminare o definitivo dellopera prevista dal piano urbanistico generale, non necessita di approvazione regionale.

6. Nel corso della durata del vincolo preordinato allesproprio, il Consiglio comunale può motivatamente disporre o autorizzare che siano realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle previste dallo strumento urbanistico comunale, senza necessità di variante allo strumento stesso, purché sia garantito il dimensionamento minimo degli standard urbanistici previsto dalla legislazione regionale vigente.

7. Salvo quanto previsto ai commi precedenti, nulla è innovato in ordine alla normativa regionale sulladozione e approvazione di strumenti urbanistici. 




Art. 7

Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali. 


1. Il vincolo preordinato allesproprio, ai fini della localizzazione di unopera pubblica o di pubblica utilità, può essere apposto, dandone espressamente atto, su iniziativa dellamministrazione competente ad approvare il progetto o del soggetto interessato, mediante conferenze di servizi, accordi di programma, intese ovvero altri atti, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione regionale vigente costituiscono variante al piano urbanistico comunale.




Art. 8

Opere realizzabili senza apposizione preventiva del vincolo. 


1. All’interno delle zone funzionali omogenee previste dagli strumenti urbanistici possono essere localizzate e dichiarate di pubblica utilità, con efficacia immediata e senza preventiva apposizione

del vincolo preordinato all’esproprio, opere di difesa del suolo, di consolidamento degli abitati e di infrastrutturazione a rete che non pregiudichino l’attuazione della destinazione prevista o, in quanto rivolte all’adeguamento funzionale di infrastrutture esistenti, risultino ricadenti nelle zone di rispetto delle medesime.

2. Nei casi previsti dal comma 1, l’approvazione del progetto deliberata ai soli fini urbanistici da parte del Consiglio comunale del comune territorialmente competente, costituisce variante allo strumento urbanistico e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, senza la necessità di approvazione regionale. (7) 





(7) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera a), l.r. 8 marzo 2007, n. 3. Il testo originario era così formulato: «Art. 8. Opere realizzabili senza apposizione preventiva del vincolo. 1. All'interno delle zone funzionali omogenee previste dagli strumenti urbanistici possono essere localizzate e dichiarate di pubblica utilità, senza preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, opere di difesa del suolo, di consolidamento degli abitati e di infrastrutturazione a rete e di urbanizzazione primaria che non pregiudicano l'attuazione della destinazione prevista o, in quanto rivolte all'adeguamento funzionale di infrastrutture esistenti, risultino ricadenti nelle zone di rispetto delle medesime. In tali casi il provvedimento di approvazione del progetto costituisce apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e viene trasmesso al Comune interessato per le conseguenti annotazioni. 2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, l'approvazione del progetto da parte del Consiglio comunale del comune territorialmente competente costituisce variante allo strumento urbanistico e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, senza la necessità di approvazione regionale.». 


Art. 9

Partecipazione degli interessati. 


1. Ai fini della partecipazione al procedimento degli interessati e del proprietario del bene sul quale sintende apporre il vincolo preordinato allesproprio, si rispettano le forme previste dalla legge regionale per lapprovazione degli strumenti urbanistici e delle relative varianti, ovvero quelle previste dallarticolo 11 del d.p.r. 327/2001 e successive modifiche, se più agevoli per la tempestiva conclusione del procedimento stesso.






Art. 10

Atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità. 


1. La dichiarazione di pubblica utilità sintende disposta:

a) quando lautorità competente approva il progetto definitivo dellopera pubblica o di pubblica utilità;

b) quando lapprovazione di piani esecutivi o di settore comporti, ai sensi delle disposizioni statali e regionali, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste;

c) quando la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma ovvero il rilascio di una concessione, di unautorizzazione o di ogni atto avente effetti equivalenti comporti la dichiarazione di pubblica utilità di opere, anche private.




Art. 11

Disposizioni sullapprovazione del progetto preliminare per opere conformi allo strumento urbanistico. 


1. Le disposizioni previste dagli articoli 16 e 17 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche si possono applicare anche nei casi in cui sintenda dichiarare la pubblica utilità con il provvedimento che approva il progetto preliminare. A tal fine gli atti del progetto preliminare, come previsti dalla vigente legislazione statale e regionale, sono integrati da:

a) relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento di espropriazione prima dellapprovazione del progetto definitivo;

b) piano particellare con lindividuazione dei beni da espropriare, con allegate le relative planimetrie catastali;

c) determinazione del valore da attribuire ai beni da espropriare, in conformità ai criteri indennizzativi applicabili.

2. Il provvedimento di approvazione del progetto preliminare deve garantire la copertura finanziaria delle indennità dei beni da espropriare. 




Art. 12

Disposizioni sullapprovazione del progetto preliminare e definitivo per opere non conformi allo strumento urbanistico. 


1. Le disposizioni previste dagli articoli 18 e 19 del d.p.r. 327/2001 e successive modifiche si possono applicare anche nei casi in cui sintenda dichiarare la pubblica utilità con il provvedimento che approva il progetto preliminare. A tale fine gli atti del progetto preliminare, come previsti dalla vigente legislazione statale e regionale, sono integrati da:

a) relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessaria la variante allo strumento urbanistico e avviare il procedimento di espropriazione prima dellapprovazione del progetto definitivo;

b) piano particellare con lindividuazione dei beni da espropriare, con allegate le relative planimetrie catastali;

c) determinazione del valore da attribuire ai beni da espropriare, in conformità ai criteri indennizzativi applicabili.


2. Il provvedimento di approvazione del progetto preliminare deve garantire la copertura finanziaria delle indennità dei beni da espropriare.

3. Nei casi previsti dal comma 1 e dall’articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la delibera del Consiglio comunale di approvazione ai fini urbanistici del progetto preliminare o definitivo deve essere depositata presso la segreteria del Comune. Entro quindici giorni dal deposito della stessa presso la segreteria comunale, chiunque può presentare proprie osservazioni, anche ai sensi dell’articolo 9 della l. 241/1990. La delibera con cui il Consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, si pronuncia definitivamente determina variante urbanistica senza necessità di controllo regionale. (8) 

3 bis. La delibera di cui al comma 3 è assunta dal Consiglio comunale entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni. (9) 


[ 4. E fatto salvo quanto previsto dallarticolo 14, commi 1 e 2, della legge regionale 11 maggio 2001, n. 13 (Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici).] (10) 





(10) Comma  abrogato dalla l.r. 19/2013, art. 10, c. 1, lett. e..
(8) Comma  modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), l.r. 8 marzo 2007, n. 3, e poi così sostituito dall'art. 6, comma 1, lettera a) della l.r. 19 luglio 2013, n. 19. Il testo era così formulato:" 3. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo e dall'articolo 19 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche, l'approvazione del progetto preliminare o definitivo, deliberata ai soli fini urbanistici dal competente Consiglio comunale previa valutazione delle eventuali osservazioni prodotte da terzi interessati, costituisce variante allo strumento urbanistico, senza necessità di approvazione regionale."
(9) Comma inserito dalla l.r. 19/2013, art. 6, c. 1, lett. b.


Art. 13

Disposizioni sulla redazione del progetto. 


1. Per le operazioni previste dallarticolo 15, comma 1, del d.p.r. 327/2001 e successive modifiche, allorché il numero dei destinatari della comunicazione prevista dal successivo comma 2 sia superiore a 50, si applicano le forme di cui allarticolo 11, comma 2, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica.




Art. 14

Disposizioni sul procedimento di emanazione del decreto di esproprio. 


1. Ferma restando la disciplina procedurale recata dal capo IV del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche, le comunicazioni e le notifiche in esso previste possono essere effettuate mediante raccomandata A/R, fatto salvo lobbligo della notifica, al proprietario, del decreto di esproprio nelle forme degli atti processuali civili.

2. Nei casi di comunicazioni o notifiche non eseguite a causa di irreperibilità o di assenza del proprietario risultante dai registri catastali o di impossibilitata individuazione delleffettivo proprietario, gli stessi adempimenti possono essere effettuati mediante avviso affisso per almeno venti giorni consecutivi allAlbo pretorio del comune in cui risulta ubicato limmobile e pubblicato sul sito informatico della Regione. Se il sito non è stato istituito, lavviso è pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale, in conformità a quanto previsto dallarticolo 16, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche.

3. Le comunicazioni relative a espropriazioni parziali di pertinenze indivise di fabbricati urbani, costituiti in condominio, possono essere effettuate mediante notifica allAmministratore nominato dallo stesso condominio.

4. Il promotore dellespropriazione è tenuto a rimborsare allautorità espropriante le spese sostenute per listruzione della procedura relativa.

5. Per le opere di cui allarticolo 2, comma 1, della presente legge, le competenze del Prefetto, previste dallarticolo 25, comma 4, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche, sono esercitate direttamente dallente competente ad approvare il progetto. 




Art. 15

Espropriazione o occupazione anticipata, con determinazione urgente dellindennità provvisoria. (11) 


1. Qualora lavvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, definito tale anche in relazione alla particolare natura delle opere, lautorità espropriante può disporre lespropriazione o loccupazione anticipata di immobili, contestualmente alla determinazione urgente dellindennità provvisoria, in conformità a quanto previsto dallarticolo 22 o dallarticolo 22 bis del d.p.r. 327/2001 e successive modifiche.

1 bis. La Giunta regionale, nell’ambito della propria attività di indirizzo, stabilisce criteri idonei a definire la particolare natura delle opere e il correlato carattere di particolare urgenza dei relativi lavori, per i quali è consentito all’autorità espropriante l’esercizio della facoltà prevista al comma 1.(12) 


2. Il decreto di esproprio o di occupazione anticipata può, altresì, essere emanato senza particolari indagini e formalità nei seguenti casi:

a) interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici e altri interventi per il rilancio delle attività produttive);

b) realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, di difesa del suolo, di consolidamento abitati e di regimazione delle acque pubbliche;

c) realizzazione di opere afferenti servizi a rete dinteresse pubblico in materia di telecomunicazioni, acque, energia e lavori stradali.


3. Il pagamento dellindennità di esproprio urgentemente determinata ai sensi dellarticolo 22 del d.p.r. n. 327/2001 e successive modifiche, ove condivisa, è subordinato anche allacquisizione della dichiarazione dinesistenza di diritti di terzi sul bene espropriato, attestata dal proprietario.





(11) Vedi anche la l.r. 25/2008, art. 10
(12) Comma inserito dalla l.r. 3/2007, art. 1


Art. 16

Disposizioni sullinsediamento e funzionamento del collegio tecnico (13) 


1. Fatto salvo quanto previsto dallarticolo 21, commi 2 e 3, del d.p.r. 327/2001 e successive modifiche, in ordine alle modalità di designazione e nomina dei due tecnici facenti parte del collegio tecnico, lautorità espropriante e il proprietario interessato possono, dintesa tra loro, provvedere alla nomina del terzo tecnico, in luogo del presidente del tribunale civile nella cui circoscrizione si trova il bene da stimare. In caso di mancato accordo tra le parti, si applica la procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo.


2. Per i tecnici nominati dallautorità espropriante, nonché per il terzo tecnico eventualmente nominato dintesa con il proprietario interessato, è obbligatoria labilitazione allesercizio della professione. (14) 





(13) L’articolo 17 del regolamento regionale n. 12/2006 ha disposto che fino all’entrata in vigore del medesimo regolamento (pubblicato nel BURP n. 109 del 28.8.2006) le Commissioni esercitano le sole funzioni previste dall’art. 17, comma 5, lett. a)  della L.R. 3/2005.
(14) Vedi anche il regolamento reg. 20/2006 riportato nel volume II


Art. 17

Commissioni provinciali espropri. (•) 


1. In applicazione della normativa prevista allarticolo 41 del d.p.r. 327/2001 e successive modifiche, è istituita, in ogni provincia, la Commissione competente alla determinazione dellindennità definitiva di esproprio.


2. Le Commissioni, istituite con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, sono composte:(17) 

a) dal Presidente della Provincia, o suo delegato, che la presiede;

b) dallIngegnere capo della competente Agenzia del territorio, o suo delegato;

c) dal Dirigente della struttura tecnica periferica regionale competente per territorio, o suo delegato;

d) dal Presidente dell Istituto autonomo case popolari (IACP), o suo delegato;

e) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia;

f) da tre esperti in materia di agricoltura e foreste. (15) 


3. Le Commissioni deliberano validamente con la presenza della metà più uno dei componenti e a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

4. La Giunta regionale:

a) individua le sedi e gli uffici di segreteria delle Commissioni;

b) determina i casi dintegrazione dei componenti, in relazione alle esigenze rappresentative, in seno alle Commissioni, di ulteriori categorie professionali, produttive e sociali presenti sul territorio;

c) determina i casi e le modalità per leventuale formazione di sottocommissioni;

d) definisce eventuali variazioni dellambito territoriale delle singole regioni agrarie.

Inoltre, con apposito regolamento  : (18) 

a) definisce le modalità di convocazione e di funzionamento delle Commissioni;

b) regola ogni altro aspetto legato allorganizzazione interna delle stesse, ivi comprese le modalità di determinazione e di corresponsione delle spese di funzionamento e dei compensi spettanti ai relativi componenti.

c) definisce le modalità di introito, nelle casse regionali, degli oneri finanziari dovuti dai soggetti individuati dal comma 7, lettere b) e c). 7


5. Nellambito delle disposizioni recate dalla normativa statale e regionale in materia, le Commissioni:

a) determinano, entro il 31 gennaio di ogni anno e per singola regione agraria, il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni considerati non oggetto di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, ai sensi dellarticolo 41, comma 4, del d.p.r. 327/2001 e successive modifiche;

b) esprimono pareri in ordine alla determinazione provvisoria dellindennità di espropriazione o di asservimento, se richiesti dallautorità espropriante nellesercizio della facoltà prevista dallarticolo 20, comma 3, del d.p.r. 327/2001; (16) 

c) determinano lindennità definitiva di espropriazione o di asservimento, nel caso di indennità provvisoria non accettata e qualora il proprietario dellimmobile da espropriare non si avvalga del collegio tecnico di cui allarticolo 21 del d.p.r.. 327/2001;  (19) 

d) determinano, in caso di mancato accordo tra le parti e su istanza di chi vi abbia interesse, lindennità spettante al proprietario per loccupazione temporanea di aree, dandogliene comunicazione nelle forme previste dallarticolo 50 del d.p.r. 327/2001; (20) 

e) determinano, in caso di mancato accordo tra le parti e su istanza di chi vi abbia interesse, il corrispettivo da liquidare nei casi di retrocessione totale o parziale del bene, nelle forme previste dallarticolo 48 del d.p.r. 327/2001.(21) 


6. Le Commissioni, per quanto non definito nei commi precedenti, assumono le proprie determinazioni conformemente alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di funzionamento di organi collegiali, nonché in conformità agli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla Regione ai sensi dellarticolo 4.


7. Gli oneri finanziari relativi alle spese di funzionamento delle Commissioni sono a carico:

a) della Regione, per lespletamento dellattività di cui al comma 5, lettera a), limitatamente allattività dei cinque esperti, di cui al comma 2, se esterni alla pubblica amministrazione;

b) delle autorità esproprianti, per lespletamento delle attività di cui al comma 5, lettere b) e c);(22) 

c) degli istanti, per lespletamento delle attività di cui al comma 5, lettere d) ed e).




(•) Vedi anche la l.r. 25/2008, art. 10
(15) Vedi anche la DGR 1495/2006 riportata in Appendice al volume II
(16) L’articolo 17 del regolamento regionale n. 12/2006 (pubblicato nel BURP n. 109 del 28.8.2006) ha disposto che le disposizioni recate dall’art. 17, comma 5, lett. b), c), d),e) si applicano dalla data di entrata in vigore del  medesimo regolamento regionale
(17) Vedi anche l'art. 16, reg. 21 agosto 2006, n. 12. 
(18) Vedi, al riguardo, il reg. 21 agosto 2006, n. 12. 
(19) L'esercizio della funzione indicata nella presente lettera da parte delle commissioni provinciali espropri è stato prorogato, dall'art. 17, comma 1, reg. 21 agosto 2006, n. 12 .
(20) L'esercizio della funzione indicata nella presente lettera da parte delle commissioni provinciali espropri è stato prorogato, dall'art. 17, comma 1,reg. 21 agosto 2006, n. 12 .
(21) L'esercizio della funzione indicata nella presente lettera da parte delle commissioni provinciali espropri è stato prorogato, dall'art. 17, comma 1, reg. 21 agosto 2006, n. 12 . 
(22) Ai sensi  della l.r. 52/2019, art. 17, comma 1, la presente  lettera b  si interpreta nel senso che, nei procedimenti espropriativi in cui autorità espropriante e promotore dell’espropriazione siano soggetti diversi, gli oneri finanziari per il funzionamento delle Commissioni provinciali espropri sono a carico dei promotori delle espropriazioni. Nel caso in cui l’intervento, per il quale sono attivati i procedimenti espropriativi, faccia parte di una programmazione finanziata con i fondi pubblici, si applicano le regole di rendicontazione della programmazione


Art. 18

Disposizioni sulla determinazione dellindennità di aree edificabili. 


1. Per la determinazione dellindennità da corrispondere ai proprietari di aree edificabili o legittimamente edificate, fatte salve le disposizioni di cui ai successivi articoli 19 e 20 relative alledificabilità legale e di fatto, si applicano le norme recate dagli articoli 36, 37, 38 e 39 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche. 




Art. 19

Disposizioni sul riconoscimento delledificabilità legale. 


1. Il requisito di edificabilità legale dei terreni da espropriare è definito con riferimento ai criteri di cui allarticolo 32, comma 1, e allarticolo 37, commi 3, 4, 5 e 6, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche.

2. Sono da considerarsi, comunque, sempre legalmente edificabili tutte le aree ricadenti nel perimetro continuo delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, secondo le definizioni di cui al D.M. 2 aprile 1968, [n. 1444] (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dellarticolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), comprese anche le aree a standard a esse riferite.

3. La Regione può specificare ulteriori criteri per la definizione del requisito di edificabilità legale, in rapporto alla vigente normativa urbanistica. 




Art. 20

Disposizioni sul riconoscimento delledificabilità di fatto


1. Fatta salva la diversa definizione dei criteri e dei requisiti valutativi recata dal regolamento previsto dallarticolo 37, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche, unarea possiede i caratteri delledificabilità di fatto se, nellambito territoriale in cui insiste, sono già presenti, o comunque in fase di realizzazione, le dotazioni infrastrutturali richieste dalla legge urbanistica regionale.

2. Il riconoscimento del requisito di edificabilità di fatto degli immobili da espropriare assume, in ogni caso, un carattere complementare al requisito delledificabilità legale, di per sé necessario e sufficiente al riconoscimento della vocazione edificatoria e avrà rilevanza esclusivamente sulla misura del calcolo dellindennità da riconoscere al proprietario. 




Art. 21

Permuta di terreni in esproprio con diritti volumetrici. 


1. I Comuni, allinterno di piani attuativi, sia di iniziativa pubblica che privata, esecutivi dello strumento urbanistico vigente, possono riservarsi una quota dei diritti volumetrici di edificazione, per la perequazione volumetrica territoriale con aree da espropriare individuate fuori dal perimetro del piano. Tali diritti volumetrici possono essere attribuiti, con accordo di cessione volontaria stipulato ai sensi dellarticolo 45 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche, ai proprietari di terreni da espropriare per pubblica utilità, in luogo dellindennità spettante per lespropriazione. 




Art. 22

Disposizioni sulla determinazione dellindennità di aree non edificabili. 


1. Nei casi di esproprio di area non edificabile, per la determinazione delle relative indennità si applicano le norme recate dallarticolo 40 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche.




Art. 23

Disposizioni in materia di servitù.


1. In materia di calcolo dellindennità per limposizione di servitù si applicano le norme recate dallarticolo 44 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche.

2. Lautorità espropriante, valutati gli interessi in conflitto, può applicare, in quanto compatibili, le disposizioni recate dallarticolo 43, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche, regolante le utilizzazioni senza titolo di beni per scopi di interesse pubblico, disponendo leventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio di soggetti, pubblici o privati, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgano servizi di interesse pubblico in materia di trasporti, telecomunicazioni, acque ed energia, con oneri a carico dei soggetti beneficiari.

 




Articolo 23 bis

Costituzione di servitù d’allagamento e regime indennitario per la realizzazione di interventi strutturali idraulici volti alla mitigazione del rischio(•) 


1.   Per la realizzazione di interventi strutturali idraulici volti alla mitigazione del rischio e alla salvaguardia della pubblica incolumità, i soggetti competenti alla realizzazione dell’opera pubblica, possono disporre la costituzione di servitù ambientale “servitù d’allagamento” sulle aree interessate dal deflusso superficiale di piena. La servitù d’allagamento può essere disposta nei casi in cui l’opera da realizzare risponda ad un interesse generale.

 2. I provvedimenti di costituzione della servitù d’allagamento di cui al comma 1 devono essere trascritti senza indugio presso gli uffici competenti.

 3. Ai proprietari delle aree assoggettate alla costituzione della servitù d’allagamento di cui al comma 1, deve essere corrisposta una indennità dovuta al peso imposto alla proprietà e legata alla ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà. L’indennità da corrispondere una tantum non può superare la metà dell’indennità spettante per la medesima area in caso di esproprio con riferimento ai criteri indennitari stabiliti dalla normativa vigente in materia di espropriazione.

 4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri di calcolo dell’indennità di cui al comma    3 con riferimento in particolare alla differenza di pericolosità idraulica, sulle aree da asservire, ante e post intervento. Le impronte allagabili ante e post intervento e i relativi tiranti sono definiti sulla base di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica valutato dall’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET).

 5. Eventuali danni subiti dai proprietari delle aree asservite per effetto degli allagamenti trova giusto ristoro con quanto riconosciuto come indennità di asservimento.

 6. L’ente competente alla realizzazione dell’opera pubblica che dispone il provvedimento di asservimento di cui al comma 1, sarà tenuto alla progettazione e realizzazione di opportuni sistemi di allerta meteo.



(•) Articolo aggiunto dallal.r. 52/2019, art. 27, comma 1.


Art. 24

Disposizioni transitorie. 


1. Le disposizioni procedimentali recate dal D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche non si applicano agli immobili da espropriare o da asservire per la realizzazione di progetti di opere per le quali, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica medesimo, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità e agli immobili da espropriare o da asservire in attuazione di piani urbanistici esecutivi, interessati da progetti di opere approvati prima della data richiamata. In tali casi continua ad applicarsi la normativa statale e regionale vigente alla predetta data.

2. Sono in ogni caso applicabili, anche per le opere di cui al comma 1, i criteri indennizzativi stabiliti nel D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche.

3. Per le infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti nazionali, da realizzare nel territorio regionale, per le quali alla data del 31 dicembre 2004 sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, i soggetti beneficiari dellespropriazione o i soggetti proponenti le opere possono optare per la normativa recata dalla presente legge, ai fini dellespletamento del procedimento espropriativo o dei singoli sub-procedimenti espropriativi non ancora conclusi. 




Art. 25

Abrogazione di norme regionali. 


1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme legislative e regolamentari regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità ivi comprese quelle disciplinanti gli indispensabili procedimenti preordinati all’esercizio della potestà espropriativa contrastanti con le disposizioni normative dalla stessa recate. (23) 





(23) Comma così integrato dalla l.r. 3/2007, art. 1


Art. 26

Disapplicazione di norme statali. 


1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dellattuazione dei procedimenti espropriativi strumentali alla realizzazione delle opere di cui allarticolo 2, comma 1, cessano di avere applicazione sul territorio regionale, se non richiamate dalla stessa legge ovvero se in contrasto con le norme da essa recate, tutte le disposizioni regolamentari e legislative contenute nel d.p.r. 327/2001 e successive modifiche dalle quali non si desumano principi generali e fondamentali dellordinamento giuridico.




Art. 27

Modifiche allarticolo 5 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 20. 


1. Allarticolo 5, comma 1, lettera b), numero 5, della legge regionale 30 novembre 2000, n. 20 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi nelle materie delle opere pubbliche, viabilità e trasporti), dopo le parole: elettrificazione rurale sono aggiunte le seguenti: nonché opere elettriche puntiformi e di allacciamento di singole utenze. 




Art. 28

Modifiche e integrazioni allarticolo 32 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1. (•) 


1. Allarticolo 32 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Per gli impianti di acquedotto, comprese le opere di captazione, esistenti alla data di entrata in vigore dellaccordo del 12 dicembre 2002 stabilito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, il Servizio digiene, alimenti e nutrizione (SIAN) dellAzienda unitaria sanitaria locale (AUSL) competente territorialmente, ai fini del rilascio del giudizio di qualità e didoneità duso, accerta che la qualità delle acque sia conforme ai limiti stabiliti dalla normativa vigente per luso potabile e qualora accerti inosservanze della zona di tutela assoluta e/o della zona di rispetto le segnala al Sindaco del territorio dove ha sede la captazione e al Presidente della Giunta regionale nel caso in cui la captazione sia al servizio di più comuni, prescrivendo un congruo periodo di tempo, comunque non superiore a un anno, entro il quale adeguare le zone alla normativa vigente. Nel caso in cui il SIAN accerti che la qualità delle acque sia conforme ai limiti stabiliti dalla normativa vigente per luso potabile e inosservanze della zona di tutela assoluta e/o della zona di rispetto non sanabili propone la chiusura della captazione al Sindaco territorialmente competente o al Presidente della Giunta regionale nel caso in cui la captazione sia al servizio di più comuni. Il Sindaco e/o il Presidente della Giunta, sentita lAutorità dambito in merito a eventuali pregiudizi agli standard di qualità dei servizi forniti allutenza interessata, dispone la sostituzione della captazione prescrivendo un congruo periodo di tempo, comunque non superiore a cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dellaccordo del 12 dicembre 2002 sopra citato; diversamente, in presenza di pregiudizi allutenza, ne dispone la chiusura..

b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Per gli impianti di acquedotto, comprese le opere di captazione, per le quali non si applica il comma precedente, il SIAN dellAUSL competente territorialmente, ai fini del rilascio del giudizio di qualità e didoneità duso, accerta che la qualità delle acque sia conforme ai limiti stabiliti dalla normativa vigente per luso potabile e la conformità della zona di tutela assoluta e della zona di rispetto alla normativa vigente. Qualora accerti inosservanze della zona di tutela assoluta e/o della zona di rispetto le segnala al Sindaco del territorio dove ha sede la captazione e al Presidente della Giunta regionale nel caso in cui la captazione sia al servizio di più Comuni, prescrivendo un congruo periodo di tempo, comunque non superiore a un anno, entro il quale adeguare le zone alla normativa vigente o provvedere a sostituire la captazione..

c) Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

2-bis. Il SIAN ove accerti, nei casi previsti ai commi 1-bis e 2, la non ottemperanza del titolare della concessione della captazione a quanto prescritto inoltra richiesta di chiusura al Sindaco del territorio dove ha sede la captazione e al Presidente della Giunta regionale nel caso in cui la captazione sia al servizio di più Comuni.

2-ter. A seguito dellordinanza di chiusura della captazione la Regione provvede a revocare la relativa concessione a derivare.

2-quater. I provvedimenti di revoca delle concessioni a derivare emanati in difformità alla presente normativa sintendono annullati.. 



(•) Per la proroga dei termini previsti dal presente articolo vedi le ll.rr. 12/2007, 16/2009 e 4/2015


Art. 29

Norme finanziarie. 


1. Allonere finanziario derivante dallapplicazione della presente legge si fa fronte come segue:

a) lonere complessivo derivante dallapplicazione dellarticolo 4, valutabile nella presumibile somma di euro 40 mila, graverà in termini di competenza e cassa allunità previsionale di base 8.4.4, capitolo di nuova istituzione Spesa per attività di monitoraggio, osservatorio, aggiornamento elenchi, consulenza e promozione uffici intercomunali, in materia di espropriazione per pubblica utilità, con prelievo di pari importo dal capitolo 513020 Spese per lattivazione del catasto delle opere pubbliche, articolo 7 L.R. n. 13/2001 - unità previsionale di base 8.4.4;

b) lonere complessivo a carico del bilancio regionale derivante dallapplicazione dellarticolo 17, comma 5, lettera a), valutabile in euro 75 mila, grava in termini di competenza e cassa sullunità previsionale di base 2.2.1, capitolo di spesa 2020 Spesa per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e il rimborso di spese ai componenti estranei allamministrazione regionale L.R. n. 29/1974, L.R. n. 27/1975, L.R. n. 15/1978 - art. 11, L.R. n. 68/1980, L.R. n. 45/1981, L.R. n. 7/1982, legge n. 203/1982 e L.R. n. 3/2005 s.o. (24) 

2. Per gli anni successivi, agli oneri necessari si provvederà in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci di previsione. 



(24) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera e), l.r. 8 marzo 2007, n. 3. Il testo originario era così formulato: «b) l'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 17, valutabile in euro 75 mila, graverà in termini di competenza e cassa all'unità previsionale di base 2.2.1, capitolo di spesa 2020 "Spesa per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e il rimborso di spese ai componenti estranei all'Amministrazione regionale l.r. n. 29/1974, l.r. n. 27/1975, l.r. n. 15/1978 - art. 11, l.r. n. 68/1980, l.r. n. 45/1981, l.r. n. 7/1982, legge n. 203/1982 e l.r. n. 3/2005 s.o".». 


TITOLO 2

Variazioni al bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2005





Art. 30

Erogazione contributo straordinario, a titolo di anticipazione, ai Consorzi di bonifica. (25) 


1. Per garantire la prosecuzione delle attività e il perseguimento delle finalità di pubblico interesse, la Regione provvede a erogare in favore dei Consorzi di bonifica pugliesi un contributo straordinario, quale anticipazione regionale nelle spese consortili, da ripartire in proporzione allammontare delle retribuzioni maturate e non corrisposte, alla data di entrata in vigore della presente legge, al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso i Consorzi e lUnione regionale delle bonifiche. Restano ferme le disposizioni di cui allarticolo 1 della legge regionale 10 ottobre 2003, n. 23 (Disposizioni urgenti in materia di Consorzi di bonifica e di personale forestale).

2. I Consorzi di bonifica, ad avvenuta riscossione dei nuovi ruoli, provvedono alla restituzione delle somme anticipate dalla Regione.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 3 milioni 500 mila. Al relativo onere si provvede mediante lo stanziamento di pari importo sul capitolo 112096 - unità previsionale di base 4.3.1 - del bilancio regionale dellesercizio finanziario 2005 e corrispondente riduzione di euro 1 milione della dotazione del capitolo 112095 - unità previsionale di base 4.3.1 - e di euro 2 milioni 500 mila della dotazione del capitolo 1121028 - unità previsionale di base 3.2.1. 



(25) Ai sensi del comma 4, lett. f)  dell’art. 8 della l.r. 12/2011 le anticipazioni di cui al presente articolo sono da considerarsi erogate ai Consorzi di bonifica, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 16 della l.r. 54/1980. Il comma 5 del medesimo articolo 8 dispone che in attuazione e nei limiti previsti dal comma 4 la Regione non procederà al recupero delle somme erogate ai Consorzi di bonifica


Art. 31

Variazioni al bilancio di previsione 2005. 


1. Alla legge regionale 29 dicembre 2004, n. 25 (Bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007), sono apportate in termini di competenza e cassa le seguenti variazioni:

U.P.B. 

CAPITOLO 

IN DIMINUZIONE 

IN AUMENTO 

 

 

 

 

3.02.01 

1110045 

7.500.000,00 

 

3.02.01 

1121028 

3.500.000,00 

 

1.05.01 

1720 

 

11.000.000,00 

 

 

========== 

========== 

Totali 

 

11.000.000,00 

11.000.000,00 




Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.