Anno 2005
Numero 5
Data 01/03/2005
Abrogato
Materia Cultura;
Note La presente legge è stata abrogata dall'art. 49, comma 4, L.R. 19 luglio 2006, n. 22.
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Legge Regionale 1 marzo 2005, n. 5

Riconoscimento della festa del Santo Patrono quale manifestazione d'interesse regionale(1) 


(1) Abrogata dalla l.r. 22/2006, art. 49


Art. 1

(Finalità)


[1. La Regione Puglia, in attuazione dell’articolo 2 dello Statuto, riconosce la festa in onore del Santo Patrono che si svolge in ogni comunità quale manifestazione di elevato interesse regionale. 

2. La festa in onore del Santo Patrono è l’occasione per coltivare la memoria della sua storia, per attingere alla tradizione di civiltà che nelle comunità locali ha trovato radicamento, per consegnare alle future generazioni il patrimonio di valori civili e spirituali che rappresentano la sua originale identità.]



(•) Abrogata dalla l.r. 22/2006, art. 49


Art. 2

(Competenze dei Comuni)(2) 


[1. Ai fini della conservazione della festa i Comuni possono singolarmente istituire un “Parco culturale comunale protetto”. 

2. Il Parco valorizza gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali della popolazione residente sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell’identità della comunità locale e ne prevede la tutela, anche mediante disposizioni che autorizzano l’esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette.

3. Sono considerati fondamentali ai fini della conservazione dell’identità:

 

a) la valorizzazione delle tradizioni che caratterizzano la festa;

 

b) il consolidamento e lo sviluppo delle attività culturali proprie della festa, con particolare riguardo alle usanze e ai costumi;

 

c) l’incremento delle iniziative di studio, ricerca e documentazione sulla cultura della festa;

 

d) le forme di associazione collaborativa tra i comitati delle feste patronali.]



(2) Abrogata dalla l.r. 22/2006, art. 49


Art. 3

(Promozione)(3) 


[1. La Regione Puglia, altresì, riconosce alla festa in onore del Santo Patrono un ruolo di valorizzazione e promozione culturale e turistica.

 

2. La Regione, a sostegno della salvaguardia delle caratteristiche e delle tradizioni culturali proprie della festa in onore del Santo Patrono, promuove autonome e specifiche iniziative condotte dagli enti locali e dai comitati delle feste patronali.]



(3) Abrogata dalla l.r. 22/2006, art. 49


Art. 4

(Disposizione finale)(4) 


[1. I Comitati delle feste in onore del Santo Patrono possono accedere ai fondi della legge regionale 29 aprile 2004,  n. 6  (Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali), per il tramite dei Comuni, nel limite del 10 per cento della quota eventualmente assegnata a ogni singolo Comune.]

(4) Abrogata dalla l.r. 22/2006, art. 49