Legge Regionale 25 febbraio 2005, n. 6 Norme per la costituzione e il funzionamento delle commissioni provinciali e regionale per l'artigianato e istituzione dell'Albo provinciale delle imprese artigiane(1)
(1) L’art. 22 della l.r. 24/2013“Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell’artigianato pugliese” prevede l’approvazione , entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, da parte della Giunta regionale di un apposito regolamento di attuazione che, in particolare, disciplina: il graduale trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all’esercizio delle funzioni delegate con la presente legge; le modalità di annotazione e cancellazione delle imprese artigiane nell’Albo imprese artigiane; le modalità di insediamento, composizione e funzionamento della CRAP; ecc. L’art. 23 della medesima l.r. 24/2013, prevede l’abrogazione della presente legge e successive modifiche e integrazioni dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 22, ad eccezione degli articoli 2 e 3 della medesima e di tutti i riferimenti relativi all’istituzione, composizione e funzioni delle Commissioni provinciali per l’artigianato, che sono soppressi dalla data di entrata in vigore della legge regionale 24/2013; lo stesso art. 23 disciplina la fase transitoria.
TITOLO 1DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1(Finalità e destinatari) 1. La Regione Puglia riconosce il ruolo sociale ed economico dellartigianato e,
nellambito dei principi di cui allarticolo 45, comma 2, della Costituzione,
allarticolo 11,
comma 6, dello Statuto
della Regione, alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per
lartigianato), al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), al titolo I della legge
regionale 11 dicembre 2000, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio,
turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione scolastica,
diritto allo studio e formazione professionale), e secondo quanto previsto
dallarticolo 117 della Costituzione, attua provvedimenti per: a) lorganizzazione e il funzionamento degli organismi
amministrativi degli imprenditori artigiani; b) lesercizio delle funzioni relative allistituzione e
tenuta dellAlbo provinciale delle imprese artigiane;
2. La Regione riserva distinta considerazione giuridica e
amministrativa allartigianato nellambito dei provvedimenti assunti.
TITOLO 2COMMISSIONI PROVINCIALI E REGIONALEPER LARTIGIANATO
Art. 2(Istituzione, sedi e funzioni) 1. In ogni capoluogo di provincia è istituita la Commissione provinciale per
lartigianato e, ove necessario, può avere sede presso la Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura (CCIAA). 2. Compete alle Commissioni provinciali per
lartigianato:
a) provvedere alla tenuta degli albi provinciali delle
imprese artigiane e delle separate sezioni degli stessi per i consorzi e le
società consortili artigiane, nonché alla loro revisione nei termini e con le
modalità stabilite dalle leggi vigenti;
b) deliberare sulle iscrizioni delle imprese artigiane
negli albi provinciali, dei consorzi e società consortili artigiane nelle
separate sezioni e sulle relative modificazioni e sulla cancellazione dai
medesimi, nei casi di perdita dei requisiti previsti agli articoli 2, 3, 4, 5 e
6 della legge 443/1985;
c) eseguire accertamenti, anche dufficio, sul possesso dei
requisiti artigiani da parte di imprese non iscritte allAlbo o sulla perdita di
questi da parte di imprese, consorzi e società consortili qualificati artigiani;
d) provvedere con proprie deliberazioni, vincolanti ai fini
previdenziali, assistenziali e dellassicurazione obbligatoria contro
linfortunio e le malattie professionali, alliscrizione, modificazione e
cancellazione dagli elenchi nominativi di cui alla legge 29 dicembre 1956, n.
1533 (Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani) e alla
legge 4 luglio 1959, n. 463 (Estensione dellassicurazione obbligatoria per
linvalidità, la vecchiaia e i superstiti agli artigiani), e successive
modificazioni e integrazioni;
e) pubblicare periodicamente una relazione sulla situazione
dellartigianato nella provincia e sullattività svolta nel settore;
f) collaborare, quali organi tecnico-consultivi, con gli
enti locali e territoriali in merito ai problemi dellartigianato anche con
interventi specifici finalizzati allemersione del lavoro non regolare;
g) svolgere ogni altro compito loro attribuito dalle leggi
statali e regionali.
Art. 3(Composizione) 1. Le Commissioni provinciali per lartigianato sono costituite con atto del
Dirigente del Settore artigianato e sono composte: a) da sei titolari di imprese artigiane, per le Commissioni
nella cui provincia risultano iscritte allAlbo artigiani fino a diecimila
imprese, da sette titolari di imprese artigiane per le Commissioni nella cui
provincia risultano iscritte allAlbo artigiani da diecimilauno a ventimila
imprese, da otto titolari di imprese artigiane per le Commissioni nella cui
provincia risultano iscritte allAlbo artigiani oltre ventimila imprese,
operanti nel territorio della provincia da almeno tre anni consecutivi e
iscritti allAlbo provinciale delle imprese artigiane, in possesso dei requisiti
di cui allarticolo 2 della legge 443/1985, designati dalle associazioni
regionali di categoria presenti nel Consiglio nazionale delleconomia e del
lavoro (CNEL) e regolarmente costituite e operanti nella provincia;
b) da un rappresentante della Direzione provinciale
dellIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
c) da un rappresentante della Direzione provinciale del
lavoro;
d) da un rappresentante della Direzione provinciale
dellIstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL);
e) da un rappresentante designato, di comune accordo, dalle
associazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti delle
imprese artigiane che operano nella Provincia;
f) da tre esperti designati dalle associazioni regionali di
categoria più rappresentative e presenti nel CNEL.
2. Per la determinazione del numero dei componenti di cui
alla lettera a) del comma 1, gli uffici di cui allarticolo 4 certificano la
consistenza complessiva delle imprese iscritte nei rispettivi albi provinciali
risultante allultimo giorno del mese immediatamente precedente a quello di
costituzione delle Commissioni.
3. I componenti di cui alla lettera a) del comma 1 sono
attribuiti a ciascuna associazione regionale di categoria, in rapporto
proporzionale alla rappresentatività delle stesse in ambito provinciale, con
separato atto dirigenziale del Dirigente del Settore artigianato.
Art. 4(Organizzazione e funzionamento degli uffici delle Commissioni provinciali
per lartigianato e assistenza alle attività produttive) 1. Lorganizzazione e il funzionamento degli uffici delle Commissioni
provinciali per lartigianato sono disposti dalla Giunta regionale con apposito
provvedimento ai sensi dellarticolo 59
della legge
regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia), che
deve essere adottato entro e non oltre il 31 dicembre 2005. COMMISSIONE REGIONALEPER LARTIGIANATO
Art. 5(Istituzione, sede e funzioni) 1. E istituita la Commissione regionale per lartigianato che ha sede nel
capoluogo di Regione. 2. Alla Commissione regionale per lartigianato
compete:
a) decidere in via definitiva sui ricorsi proposti avverso
le decisioni delle Commissioni provinciali per lartigianato, secondo quanto
previsto dallarticolo 19;
b) coordinare il procedimento di revisione degli albi, di
competenza delle Commissioni provinciali;
c) elaborare pareri, anche su richiesta delle Commissioni
provinciali, per ununiforme valutazione nel territorio della Regione di casi
controversi;
d) svolgere una funzione dinformazione e di coordinamento
delle Commissioni provinciali per assicurare omogeneità dindirizzo
nellattività di tenuta degli albi;
e) svolgere ogni altro incarico attribuito dalla legge o
dai regolamenti regionali e i compiti demandati dalla Giunta regionale.
Art. 6(Composizione) 1. La Commissione regionale per lartigianato è costituita con atto del
Dirigente del Settore artigianato ed è composta: a) da un componente designato dal Presidente della Giunta
regionale, che assume la carica di Presidente;
b) da cinque esperti in materie giuridiche e del settore
artigianato designati dalle associazioni regionali di categoria rappresentate
nel CNEL;
c) da un rappresentante della Direzione regionale del
lavoro;
d) da un rappresentante della Direzione regionale
dellINPS;
e) da un rappresentante della Direzione regionale
dellINAIL;
f) da un rappresentante designato, di comune accordo, dalle
associazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti delle
imprese artigiane che operano nella regione.
Art. 7(Organizzazione e funzionamento dellufficio della Commissione regionale per
lartigianato) 1. Lorganizzazione e il funzionamento dellufficio della Commissione regionale
per lartigianato sono disposti dalla Giunta regionale con apposito
provvedimento ai sensi dellarticolo 59
della legge
regionale 1/2004, che deve essere adottato entro e non oltre il 31 dicembre
2005. NORME COMUNI
Art. 8(Durata - Insediamento) 1. Le Commissioni provinciali e regionale per lartigianato durano in carica di
norma cinque anni e comunque non oltre la fine della legislatura regionale. 2. Il quinquennio decorre dalla data di insediamento delle
Commissioni. 3. Alla scadenza le Commissioni continuano a espletare le
proprie funzioni fino allinsediamento delle nuove. 4. La designazione dei membri di cui agli articoli 3 e 6
deve essere comunicata al Settore regionale per lartigianato entro trenta
giorni dalla data della richiesta. Entro i successivi quindici giorni il
Dirigente del Settore medesimo procede alla valida costituzione delle
Commissioni provinciali e regionale.
5. Il componente artigiano più anziano provvede
allinsediamento e alla convocazione delle Commissioni provinciali ponendo
allordine del giorno della seduta lelezione del Presidente e del Vice
Presidente tra gli stessi componenti.
6. Le Commissioni provinciali eleggono il Presidente
scegliendolo tra i membri di cui allarticolo 3, lettera a).
7. La Commissione regionale elegge nella seduta
dinsediamento il Vice Presidente.
Art. 9(Funzionamento) 1. Alla convocazione delle Commissioni provinciali e regionale per lartigianato
provvede il Presidente, salvo quanto previsto per l insediamento delle
Commissioni provinciali. 2. Lavviso di convocazione deve pervenire alla residenza
dei componenti o al domicilio da questi indicato non meno di cinque giorni prima
della riunione e deve contenere lindicazione della prima e della seconda
convocazione e lordine del giorno.
3. Lordine del giorno è formulato dai Presidenti delle
Commissioni tenendo conto di eventuali indicazioni degli altri membri.
Liscrizione di diritto di affari allordine del giorno può avvenire su
richiesta scritta di almeno un terzo dei membri della Commissione. In caso di
assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce in tutte
le sue funzioni.
4. Per la validità delle riunioni delle Commissioni in
prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, in
seconda convocazione la presenza di almeno cinque componenti per le Commissioni
provinciali e di almeno tre per la Commissione regionale. Le deliberazioni sono
adottate a maggioranza dei presenti, computando gli astenuti tra i presenti. Nel
caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Le Commissioni, eccezionalmente e solo per specifiche
esigenze, possono organizzarsi in gruppi di lavoro a carattere temporaneo, salvo
preventiva autorizzazione del Dirigente del Settore artigianato.
Art. 10(Decadenza dei componenti - Sostituzione) 1. I componenti delle Commissioni decadono dallufficio in caso di: a) perdita dei prescritti requisiti;
b) revoca da parte dellorganismo avente titolo alla
designazione;
c) assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive.
2. Il provvedimento di decadenza è adottato con atto del
Dirigente del Settore artigianato, su segnalazione del Presidente della
Commissione ovvero del Vice Presidente se interessato allatto è il
Presidente.
3. I componenti dimissionari, decaduti o deceduti sono
sostituiti con provvedimento del Dirigente del Settore artigianato secondo le
modalità previste dallarticolo 8.
4. Se a dimettersi da componente è il Presidente delle
Commissioni provinciali o i Vice Presidenti, la nuova elezione deve avvenire
solo dopo la relativa sostituzione.
Art. 11(Vigilanza) 1. Le Commissioni provinciali e regionale per lartigianato sono sottoposte alla
vigilanza della Giunta regionale, che provvede per il tramite del Settore
artigianato. 2. Nel caso di accertata impossibilità di funzionamento
delle Commissioni provinciali e della Commissione regionale, di grave
disservizio o di reiterate irregolarità, il Presidente della Giunta regionale,
su proposta dellAssessore allartigianato, può nominare un commissario
straordinario, che esercita provvisoriamente tutte le funzioni proprie della
Commissione interessata.
3. Nel relativo decreto il Presidente della Giunta regionale
deve indicare la durata del commissariamento, che non può superare i sei mesi.
Entro lo stesso termine la Commissione deve essere ricostituita, a norma di
legge.
Art. 12(Rimborsi spese e competenze a favore dei componenti delle
Commissioni
provinciali e regionale per lartigianato) 1. Ai componenti delle Commissioni provinciali e regionale per lartigianato,
nominati ai sensi della presente legge, è dovuta unindennità di presenza di
euro 41,32 lordi, rivalutabili annualmente nel rispetto dellinflazione
programmata, per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute. 2. Con apposito atto il Dirigente del Settore artigianato
provvede a disciplinare i criteri per la predisposizione dei calendari annuali
delle riunioni.
3. A coloro che risiedono in un comune della Regione
diverso da quello in cui si svolge la seduta è dovuto, inoltre, il rimborso
delle spese di viaggio.
4. La Regione stipula unapposita polizza cumulativa contro
i rischi da infortuni e per la responsabilità civile e patrimoniale
nellesercizio delle proprie funzioni a favore di tutti i componenti le
Commissioni provinciali e regionale per lartigianato e per coloro di cui al
comma 3 unulteriore polizza assicurativa (rischio Casco) per i danni subiti
dallautoveicolo in caso di incidente durante il viaggio.
5. Le relative spese sono imputate al pertinente capitolo
di spesa del bilancio di previsione.
TITOLO 3ALBO PROVINCIALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE
Art. 13(Istituzione Albo provinciale delle imprese artigiane) 1. In ogni provincia della Regione è istituito lAlbo provinciale delle imprese
artigiane e apposita separata sezione. 2. Sono tenute a iscriversi allAlbo tutte le imprese
aventi i requisiti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 443/1985 e
successive modificazioni e integrazioni, che hanno la sede legale ovvero la sede
operativa principale nel territorio della provincia. Per le imprese artigiane
esercitate in forma ambulante si fa riferimento alla residenza del titolare.
3. Hanno diritto a iscriversi al predetto Albo le società a
responsabilità limitata di cui allarticolo 13, comma 2, della legge 5 marzo
2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati).
4. Nellapposita separata sezione dellAlbo possono essere
iscritti i consorzi, le società consortili, anche in forma di cooperativa,
costituiti tra imprese artigiane già iscritte al predetto Albo o tra imprese
artigiane già iscritte al predetto Albo e imprese industriali di minori
dimensioni, così come previsto dallarticolo 6, comma 3, della legge 443/1985 e
tra imprese artigiane ed enti pubblici.
5. E fatto obbligo alle imprese artigiane di comunicare
con relativa domanda ogni modificazione intervenuta nello stato di fatto e di
diritto o di presentare domanda di cancellazione dallAlbo per cessazione
attività ovvero per perdita dei requisiti di legge con le procedure di cui
allarticolo 16.
6. Le imprese già iscritte nellAlbo di cui alla legge
regionale 17 gennaio 1988, n. 2 (Norme per la costituzione, organizzazione e
funzionamento delle Commissioni provinciali e regionale per lartigianato), sono
di diritto iscritte nellAlbo provinciale delle imprese artigiane di cui al
comma 1 allatto di entrata in vigore della presente legge, senza alcuna altra
formalità.
7. Gli albi sono di proprietà della Regione, pubblici e
chiunque può prenderne visione e ottenerne copia, previo rimborso dei costi e il
pagamento dei diritti di segreteria.
8. Le Commissioni provinciali, ai fini di un migliore
coordinamento sul territorio provinciale, trasmettono, annualmente e senza alcun
onere, ai Comuni e alle associazioni di categoria provinciali lelenco
complessivo degli iscritti allAlbo.
9. La Commissione regionale e le Commissioni provinciali
per lartigianato sono autorizzate, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n.
675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali), a trattare, anche con lausilio di mezzi elettronici, i dati
raccolti, ivi compresa la loro comunicazione e la diffusione, anche in forma
aggregata, a soggetti pubblici e privati.
Art. 14(Natura costitutiva delle iscrizioni) 1. Liscrizione allAlbo o alla separata sezione del medesimo ha carattere
costitutivo ed è condizione essenziale per la concessione delle agevolazioni
previste a favore delle imprese artigiane e loro consorzi. 2. Nessuna impresa, consorzio o società consortile può
adottare, nella propria insegna, ditta o marchio, una denominazione in cui
ricorrano riferimenti allartigianato, se non siano iscritti allAlbo o nella
separata sezione dello stesso.
3. Nessun prodotto o servizio può essere denominato,
venduto, prestato e pubblicizzato come artigiano, se non proveniente da
unimpresa o soggetto iscritto allAlbo.
4. Linosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta
lapplicazione delle sanzioni previste dallarticolo 25.
Art. 15(Domanda discrizione, modificazione e cancellazione)(2) 1. Al fine di consentire un collegamento immediato e funzionale tra pubblica
amministrazione e imprese ai sensi della normativa vigente in materia di
semplificazione amministrativa e di attuare un più efficace coordinamento tra
Commissioni provinciali per lartigianato e Comuni, la domanda per liscrizione
allAlbo delle imprese artigiane, redatta in unico esemplare, indirizzata alla
Commissione provinciale competente per territorio, corredata delle ricevute di
versamento in conto corrente postale della tassa di concessione regionale e
governativa ove prescritta, dei diritti di segreteria e del versamento del
diritto annuale ove spettante, deve essere presentata, con contestuale, ove
prevista, denuncia dinizio attività ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la
semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonchè
per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di
attività e per la domanda di iscrizione allAlbo delle imprese artigiane o al
registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla
verifica di determinati requisiti tecnici), entro trenta giorni decorrenti dalla
data dinizio dellattività, al Comune dove ha sede limpresa ovvero dove svolge
la propria attività. 2. La presentazione avviene mediante consegna diretta o a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso il Comune rilascia
contestuale ricevuta. Nel secondo caso, costituisce data di presentazione quella
di spedizione.
3. Il Comune trattiene la domanda agli effetti
dellistruttoria e della certificazione di cui allarticolo 63, quarto comma,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
(Attuazione della delega di cui allarticolo 1 della legge 22 luglio 1975, n.
382).
4. Listruttoria della domanda svolta dal Comune è
diretta a certificare, previo sopralluogo presso limpresa:
a) i dati anagrafici e fiscali del titolare e di tutti i soci
delle società iscrivibili allAlbo; b) la sede dove viene svolta lattività;
c) la natura dellattività esercitata e la relativa
posizione fiscale dellimpresa;
d) la data di effettivo inizio dellattività;
e) il possesso da parte dellimpresa delle licenze, delle
autorizzazioni e dei nulla osta previsti dalle leggi vigenti in materia di
sicurezza e digiene e quantaltro necessario per lo svolgimento dellattività
artigiana;
f) il carattere e lentità della partecipazione
tecnico-professionale, anche manuale, nel processo produttivo, dellimprenditore
e dei soci impegnati nella stessa attività;
g) il numero dei dipendenti, compresi gli apprendisti e i
lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro e dei familiari
collaboratori occupati nellimpresa, nonché degli eventuali portatori di
handicap e dei lavoratori a domicilio o a tempo parziale;
h) ogni altro elemento conoscitivo utile alla valutazione
della domanda.
5. Il Comune, apposta la certificazione di cui al comma 4
sulla domanda con allegata copia dellintera istruttoria, trasmette la stessa
domanda entro e non oltre venti giorni dalla data di presentazione, alla
Commissione provinciale competente per territorio.
6. La Commissione provinciale provvede a trasmettere alla
Camera di commercio i dati relativi alle imprese ai fini dellannotazione nel
Registro delle imprese.
7. Le domande di modificazione, con contestuale, ove
prevista, denuncia dinizio attività ai sensi del d.p.r. 558/1999, nonché di
cancellazione devono essere presentate al Comune dove ha sede limpresa ovvero
dove viene svolta lattività con le stesse modalità, procedure, adempimenti e
termini previsti per liscrizione.
8. Listruttoria della domanda di modificazione svolta dal
Comune è diretta a certificare, previo sopralluogo presso limpresa:
a) i dati relativi allimpresa iscritta allAlbo;
b) la natura e la data di decorrenza della modifica anche
fiscale;
c) il possesso, ove prescritto per la natura della
modifica, da parte dellimpresa delle licenze, delle autorizzazioni e nulla osta
previsti dalle leggi vigenti in materia di sicurezza e digiene e quantaltro
necessario per lo svolgimento dellattività artigiana, nonché della sussistenza
dei requisiti artigiani;
d) ogni altro elemento conoscitivo utile alla valutazione
della domanda.
9. Listruttoria della domanda di cancellazione svolta dal
Comune è diretta a certificare, previo sopralluogo presso limpresa:
a) i dati relativi allimpresa iscritta allAlbo;
b) il motivo e la data di decorrenza della cessazione anche
fiscale;
c) lavvenuta restituzione o voltura delle autorizzazioni o
licenze eventualmente in possesso dellimpresa;
d) ogni altro elemento conoscitivo utile alla valutazione
della domanda.
10. Il Comune trasmette alla Commissione provinciale le
domande di modificazione e di cancellazione secondo le modalità già previste per
liscrizione.
11. Con apposito provvedimento del Dirigente del Settore
artigianato sono fissate le modalità operative per una graduale e coordinata
fase di attuazione delle nuove procedure, da concludersi entro e non oltre
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nello stesso
periodo le domande discrizione, modificazione e cancellazione possono essere
presentate o inviate agli uffici delle Commissioni provinciali per
lartigianato.
12. Tutte le domande differenti da quelle indicate nel
presente articolo devono essere presentate direttamente alla Commissione
provinciale per lartigianato competente per territorio.
(2) Per il procedimento semplificato di iscrizione, modificazione e cancellazione dall’albo delle imprese artigiane vedi ora la l.r. 1/2008, art. 28
Art. 16(Procedure discrizione, modificazione e cancellazione)(3) 1. Le Commissioni, prima di adottare le delibere di cui al comma 1 dellarticolo
7 della legge 443/1985 possono assegnare alle imprese, per una sola volta, un
congruo termine per completare o rettificare la domanda ovvero per integrare la
documentazione. 2. Le domande discrizione allAlbo delle imprese artigiane
e le successive denunce di modifica e di cessazione sono presentate sulla base
di modelli conformi a quelli approvati dal Ministero dellindustria, commercio e
artigianato per la presentazione delle domande discrizione al Registro delle
imprese di cui allarticolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordino
delle Camere di commercio), e delle denunce al repertorio delle notizie
economiche e amministrative di cui allarticolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione
dellarticolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione
del Registro delle imprese di cui allarticolo 2188 del codice civile). La
Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, approva, sentite le Commissioni per lartigianato e le Camere di
commercio, gli elementi integrativi dei predetti modelli per lacquisizione di
notizie di specifico rilievo ai fini della gestione dellAlbo e dellesercizio
delle funzioni regionali in materia di artigianato.
3. Le Commissioni, nellesercizio delle loro funzioni
esclusive attinenti la tenuta dellAlbo, ai sensi della legge 443/1985, e degli
elenchi nominativi di cui alla legge 1533/1956 e alla legge 463/1959 e
successive modificazioni ed integrazioni, in relazione alla sussistenza,
modificazione o perdita dei requisiti di qualifica artigiana, adottano delibera
vincolante ai fini previdenziali, assistenziali e dellassicurazione
obbligatoria contro linfortunio e le malattie professionali, impugnabile ai
sensi delle procedure previste dallarticolo 7 della legge 443/1985.
4. Le Commissioni, allatto delliscrizione, modificazione
e cancellazione dellimpresa, determinano la data nella quale è accertata la
sussistenza, la modificazione o la perdita dei requisiti richiesti per il
riconoscimento della qualifica artigiana di cui agli articoli 2, 3 e 4 della
legge 443/1985, anche allo scopo di definire linsorgenza o la cessazione dei
rapporti previdenziali, assistenziali e dellassicurazione obbligatoria contro
linfortunio e le malattie professionali previsti per i titolari di impresa
artigiana e per i familiari coadiuvanti, nonché ai fini della classificazione
dellimpresa con dipendenti nel settore dellartigianato agli effetti
dellarticolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dellIstituto
nazionale della previdenza sociale e dellIstituto nazionale per lassicurazione
contro gli infortuni sul lavoro). Resta salvo quanto disposto dallarticolo 3,
comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare).
5. La Commissione provinciale per lartigianato è tenuta a
deliberare e a notificare la relativa decisione allimpresa interessata entro
sessanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda o
dellintegrazione richiesta secondo quanto disposto dal comma 1. La mancata
comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda.
6. La Commissione provinciale per lartigianato è tenuta a
comunicare al Comune competente per territorio ogni iscrizione, cancellazione
e/o modificazione dello stato di fatto e di diritto delle imprese iscritte
allAlbo.
(3) Per il procedimento semplificato di iscrizione, modificazione e cancellazione dall’albo delle imprese artigiane vedi ora la l.r. 1/2008, art. 28
Art. 17(Sistema informativo e snellimento delle procedure) 1. La Regione favorisce la semplificazione amministrativa prevedendo lintroduzione di procedure che snelliscano liter discrizione allAlbo delle imprese artigiane, anche mediante listituto dellautocertificazione previsto dalle leggi vigenti. Allo stesso fine la Regione promuove la realizzazione del collegamento telematico tra le Commissioni provinciali e i Comuni.
2. In nessun caso lautocertificazione può sostituire la certificazione comunale di cui allarticolo 15 che riveste natura accertativa.
3. La Regione procede allattivazione di un sistema informativo dellartigianato, nellambito del sistema informativo regionale, attraverso lautomazione delle diverse procedure amministrative riguardanti le imprese artigiane. Detto sistema, sviluppato attraverso uno specifico modulo dellinfrastruttura telematica di base della Rete unitaria della Pubblica amministrazione regionale (RUPAR), interagisce con la rete informatica delle Camere di commercio. (4)
(4) Vedi anche la l.r. 9/2000, art. 55
Art. 18(Diritti discrizione e di segreteriaTassa di concessione regionale) 1. I diritti di segreteria dovuti dagli imprenditori artigiani ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973 (Norme per l’aumento delle tariffe riscosse dalle camere di commercio per i diritti di segreteria), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49 e successive modifiche e integrazioni, spettano interamente alla Camera di Commercio territorialmente competente per le spese di tenuta dell’Albo artigiani, comprese quelle previste per i componenti delle Commissioni provinciali per l’artigianato;(5) 1 bis La tassa di concessione regionale di cui alla legge regionale 4 dicembre 2001, n. 31 (Disposizioni di carattere tributario) e successive modifiche e integrazioni, dovuta per l’iscrizione all’Albo imprese artigiane spettano alla Regione e sono introitate nel pertinente capitolo iscritto nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale. (6)
(5) Comma così sostituito dall'art. 9
c. 1 , lettera a) della legge
regionale 28 dicembre 2012, n. 45. il testo originario del comma era così
formulato:" 1. I diritti di segreteria dovuti dagli imprenditori artigiani ai
sensi della legge 27 febbraio 1978, n. 49 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, recante norme per
l'aumento delle tariffe riscosse dalle Camere di commercio per i diritti di
segreteria) e successive modificazioni e integrazioni, nonché la tassa di
concessione regionale di cui all'articolo 6
della legge
regionale 11 gennaio 1994, n.1 (Esercizio provvisorio del bilancio di
previsione per l'anno finanziario 1994), dovuta per l'iscrizione all'Albo delle
imprese artigiane, spettano alla Regione e saranno introitate nel pertinente
capitolo iscritto nello stato di previsione delle entrate del bilancio
regionale." (6) Comma aggiunto dalla l.r. 45/2012, art. 9, c.1 , lett. b)
Art. 19(Ricorsi contro i provvedimenti delle Commissioni provinciali e regionale per
lartigianato) 1. Contro le deliberazioni della Commissione provinciale per lartigianato in
materia discrizione, modificazione e cancellazione dallAlbo delle imprese
artigiane, ai sensi dellarticolo 7, quinto comma, della legge 443/1985, è
ammesso ricorso in via amministrativa alla Commissione regionale per
lartigianato, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della
relativa deliberazione, anche da parte di eventuali terzi interessati e dagli
organismi indicati al comma 4 dellarticolo 7 della legge 443/1985. 2. Il ricorso alla Commissione regionale per lartigianato,
redatto in bollo, sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante
dellimpresa e inviato in copia alla Commissione provinciale per lartigianato
competente, ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.
3. I ricorsi alla Commissione regionale per lartigianato
sono regolati dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi
amministrativi), e successive modificazioni e integrazioni, per la
semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi. Pertanto,
decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso in
via amministrativa alla Commissione regionale per lartigianato avverso la
deliberazione della Commissione provinciale senza che sia stata comunicata la
decisione, il ricorso sintende respinto a tutti gli effetti; contro il
provvedimento impugnato è esperibile il ricorso al Tribunale competente per
territorio ai sensi dellarticolo 7, comma 6, della legge 443/1985.
4. Le Commissioni provinciali provvedono dufficio a
eseguire le iscrizioni, le modifiche e le cancellazioni conseguenti alle
decisioni della Commissione regionale entro trenta giorni dalla data di
ricevimento della relativa comunicazione dandone notizia al Registro delle
imprese della Camera di commercio.
5. La rappresentanza in giudizio è assunta, di norma, dal
competente Settore legale regionale.
Art. 20(Procedimento di verifica degli iscritti) 1. Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge
443/1985, la Commissione provinciale può disporre accertamenti dufficio. 2. Qualora dagli accertamenti risulti la mancanza di uno o
più dei requisiti di cui al comma 1 o la modificazione intervenuta nello stato
di fatto e di diritto in violazione del disposto di cui allarticolo 15, comma
7, la Commissione provinciale è tenuta a farne contestazione scritta allimpresa
interessata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante notifica
nelle forme di legge.
3. Limpresa, entro e non oltre trenta giorni dalla data di
ricevimento o della notifica della contestazione, ha facoltà di prendere visione
degli atti e documenti che la riguardano, di estrarne copia e di depositare
presso la segreteria della Commissione atti e memorie difensive e chiedere
altresì di essere sentita.
4. La decisione della Commissione, previa audizione
dellimpresa se richiesta, deve intervenire nei trenta giorni successivi alla
scadenza del termine di cui al comma 3.
5. Le Direzioni provinciali del lavoro, gli Istituti
previdenziali, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese
artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata che, nellesercizio
delle loro funzioni, riscontrino linsussistenza, la modificazione o la perdita
di uno o più dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 443/1985,
prima di adottare i provvedimenti di competenza nei termini previsti dalla
normativa in vigore, compresi i provvedimenti di variazione dufficio della
classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali di cui allarticolo
3, comma 8, della legge 335/1995, ne danno comunicazione alle Commissioni, che
sono tenute a disporre accertamenti dufficio.
6. Qualora dagli accertamenti dufficio risulti confermata
la mancanza di uno o più requisiti di legge per liscrizione allAlbo delle
imprese artigiane, la Commissione provinciale è tenuta a farne contestazione
scritta allimpresa interessata con le stesse modalità di cui al comma 2. Si
applicano altresì i commi 3 e 4.
7. Ove invece è confermato il possesso dei requisiti di
legge ovvero risultano modificazioni nello stato di fatto e di diritto
effettuate in violazione dellarticolo 15, comma 7, senza però che siano venuti
meno i requisiti per liscrizione allAlbo delle imprese artigiane, la
Commissione provinciale è ugualmente tenuta a deliberare
entro sessanta giorni dallavvenuta ricezione da parte
dellimpresa della contestazione scritta.
8. Delle decisioni adottate
dalla Commissione, che fanno stato a ogni effetto, è informato anche lorganismo
che ha effettuato la comunicazione entro i successivi trenta giorni.
Art. 21(Revisione periodica dellAlbo) 1. Ai sensi e per gli effetti dellarticolo 7, comma 3, della legge 443/1985, la
Commissione provinciale per lartigianato effettua ogni cinque anni la revisione
dufficio delle imprese iscritte allAlbo.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, la
Commissione provinciale per lartigianato effettua la prima revisione entro
ventiquattro mesi dalla data dinsediamento.
3. Ai fini di cui al comma 1 la Commissione provinciale
programma un piano di revisione, coordinato dalla Commissione regionale per
lartigianato, che preveda la verifica attraverso sopralluoghi effettuati dai
Comuni. Compete alla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per
lartigianato, con proprio provvedimento, stabilire le modalità di espletamento
e fissare gli oneri a carico della Regione.
4. La Commissione provinciale, sulla base degli
accertamenti di cui al comma 3, sentiti gli interessati, delibera le
cancellazioni e le modifiche dufficio dandone comunicazione ai fini
dellannotazione al Registro delle imprese presso la Camera di commercio
competente per territorio.
5. Alle imprese che risultano non aver presentato domanda
di modificazione o cancellazione si applicano le sanzioni di cui allarticolo
25.
Art. 22(Iscrizione, modificazione e cancellazione dufficio) 1. La Commissione provinciale per lartigianato ha il dovere-potere di procedere
dufficio alliscrizione allAlbo delle imprese che, pur essendo in possesso dei
requisiti di legge per chiedere liscrizione, non hanno provveduto alla
presentazione della prescritta domanda. 2. La Commissione è tenuta a raccogliere e verificare le
segnalazioni circostanziate pervenute in ordine allesercizio di attività
artigianali da parte di soggetti privi discrizione allAlbo delle imprese
artigiane.
3. Al fine di garantire condizioni di certezza e
completezza al regime discrizione allAlbo, gli enti e le autorità indicate
nellarticolo 7, comma 4, della legge 443/1985 sono tenuti a segnalare, alla
competente Commissione provinciale per lartigianato, le risultanze dei loro
accertamenti quando riscontrino il possesso dei requisiti artigianali previsti
dagli articoli 2, 3, 4 e 6 della medesima legge da parte delle imprese che non
risultano iscritte allAlbo.
4. Per le stesse finalità di cui al comma 3, dopo
lavvenuta iscrizione al Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio
di ditte in possesso di caratteristiche riconducibili ai requisiti richiesti
dalla legge per la qualifica artigiana, il conservatore provvede a segnalare
alla Commissione le relative posizioni.
5. La Commissione provinciale per lartigianato, sulla base
delle segnalazioni di cui sopra, avvia la procedura di accertamento e
distruttoria per le decisioni di competenza, avvalendosi anche della
collaborazione dei Comuni. Gli interessati devono essere informati dellavvio
della procedura per liscrizione dufficio, a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, con facoltà di prendere visione e di estrarre copia della
documentazione pervenuta alla Commissione, nonché di far pervenire alla stessa
osservazioni e memorie e chiedere di essere personalmente sentiti entro trenta
giorni dalla data di ricezione dellinformazione.
6. La decisione deve essere assunta entro sessanta giorni
dalla data nella quale è pervenuta linformazione allinteressato.
7. La delibera discrizione dufficio allAlbo delle
imprese artigiane ha efficacia costitutiva a tutti gli effetti di legge.
8. Copia della relativa decisione deve essere trasmessa
agli interessati, alla Camera di commercio, alla competente sede dellINPS,
allente e allautorità che, con la loro segnalazione, hanno dato luogo
allavvio della procedura discrizione dufficio.
9. La Commissione provinciale per lartigianato ha altresì
il dovere-potere di procedere a modificare e cancellare dufficio la posizione
delle imprese dallAlbo artigiani secondo le modalità e le procedure di cui ai
commi precedenti compatibili con tali procedimenti amministrativi.
10. Alle imprese per le quali la Commissione ha adottato il
provvedimento discrizione, modificazione e cancellazione dufficio dallAlbo
artigiani si applicano le sanzioni di cui allarticolo 25, salvo quelle per cui
i soggetti indicati nello stesso articolo 25 hanno già emesso i provvedimenti
sanzionatori.
Art. 23(Interventi a tutela della professionalità degli artigiani) 1. Le Commissioni provinciali per lartigianato sono tenute a raccogliere e a
verificare le segnalazioni circostanziate pervenute in ordine allesercizio di
attività artigianali da parte di soggetti privi dei requisiti di cui agli
articoli 2, 3 e 4 della legge 443/1985, di quelli previsti dalle leggi di
settore di attività artigianali, nonché di quelli previsti dalla presente legge
per liscrizione allAlbo delle imprese artigiane.
2. Le Commissioni, esaminate le segnalazioni e acquisiti
gli idonei elementi di valutazione, trasmettono, entro sessanta giorni, la
documentazione con una propria relazione sia ai Comuni per lirrogazione delle
relative sanzioni previste dalla presente legge e dalle leggi di settore di
attività artigianali, con contestuale adozione di provvedimenti tesi a far
cessare lattività abusiva, che alle autorità e agli uffici competenti in
materia fiscale, previdenziale, assicurativa, contributiva e sanitaria.
Art. 24(Iniziative per favorire lemersione del lavoro non regolare) 1. Le Commissioni provinciali e regionale per lartigianato sono tenute a
collaborare con gli organismi istituiti per lemersione del lavoro non regolare
ai sensi dellarticolo 78 della legge 23 dicembre1998, n. 448 (Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo).
2. Nellambito di tale attività le Commissioni provinciali,
previa intesa con gli organismi sopra indicati, svolgono un ruolo propositivo
nella risoluzione dei vari aspetti del fenomeno nel settore artigianato.
Art. 25(Sanzioni amministrative) 1. Ai trasgressori delle disposizioni di cui agli articoli 14, 21 , 22 e 23 sono
inflitte le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di
denaro nei casi e nelle misure seguenti: a) in caso di esercizio abusivo di attività artigiana da
parte di imprese prive dei prescritti requisiti per liscrizione allAlbo delle
imprese artigiane: da un minimo di euro 258,00 a un massimo di euro 2.582,00;
b) in caso di omessa presentazione della domanda
discrizione allAlbo delle imprese artigiane da parte di imprese aventi i
requisiti per liscrizione medesima: da un minimo di euro 150,00 a un massimo di
euro 750,00;
c) in caso di omessa presentazione della domanda di
modificazione dellimpresa o di cancellazione dallAlbo delle imprese artigiane
per cessazione dellattività: da un minimo di euro 50,00 a un massimo di euro
250,00;
d) in caso di omessa presentazione della domanda di
cancellazione dallAlbo delle imprese artigiane per perdita dei requisiti che
legittimano liscrizione al medesimo Albo: da un minimo di euro 413,00 a un
massimo di euro 2.066,00;
e) per la dichiarazione di dati non veritieri resa ai fini
delliscrizione, modificazione e cancellazione dallAlbo delle imprese artigiane
nonché per il riconoscimento di requisiti tecnico-professionali, fatta salva la
comunicazione allautorità giudiziaria di eventuali illeciti penali: da un
minimo di euro 155,00 a un massimo di euro 1.549,00;
f) in caso di uso, da parte di unimpresa non iscritta
allAlbo delle imprese artigiane, di riferimenti allartigianato nella
denominazione della ditta o insegna o marchio, ovvero per la vendita di
prodotti, la prestazione di servizi e la loro promozione con il riferimento
allartigianato, quando provengano o siano riferite a imprese ed enti non
iscritti allAlbo o alla separata sezione dello stesso: da un minimo di euro
1.033,00 a un massimo di euro 2.582,00.
2. Sono addetti al controllo sullosservanza delle
disposizioni per la cui violazione è prevista nella presente legge una sanzione
amministrativa e ai relativi accertamenti le Commissioni provinciali per
lartigianato e i Comuni, i quali vi provvedono nel rispetto delle procedure di
cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nonché ai
sensi dellarticolo 13, quarto comma, della citata legge, anche gli ufficiali e
agenti di polizia giudiziaria.
3. I rapporti di cui allarticolo 17 della legge 689/1981,
redatti dai soggetti indicati nel comma 2, sono trasmessi allUfficio regionale
del contenzioso di ogni capoluogo di provincia per listruttoria e lemanazione
dei relativi provvedimenti nel rispetto delle procedure di cui alla medesima
legge 689/1981.
4. Ai Comuni, nellesercizio dellattività sanzionatoria di
cui al presente articolo, spetta forfetariamente la misura pari al 60 per cento
dellimporto delle pene pecuniarie irrogate e riscosse nel corso dellanno dagli
stessi Comuni. La restante quota del 40 per cento viene versata alla Regione.
5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno e con riferimento
allanno solare precedente, i Comuni trasmettono alla Regione unelencazione
delle infrazioni relative, con lindicazione delle sanzioni irrogate, di quelle
ancora da riscuotere e di quelle riscosse, con lesposizione delle spese
sostenute per lesazione di ciascuna di esse. Entro lo stesso termine versano
alla Tesoreria regionale gli importi di spettanza della Regione.
6. Le somme riscosse dalla Regione per le sanzioni
amministrative di cui sopra sono introitate nel capitolo iscritto nello stato di
previsione e sono utilizzate per le iniziative di cui allarticolo 26.
7. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono
aggiornabili a cadenza triennale con deliberazione del Consiglio regionale, su
proposta della Giunta regionale.
Art. 26(Iniziative delle Commissioni provinciali per la promozione dellartigianato
in ambito provinciale) 1. Con provvedimento del Dirigente del Settore artigianato sono fissate le
modalità di utilizzo delle somme introitate ai sensi dellarticolo 25, comma
6. 2. A ciascuna Commissione provinciale verrà assegnata una somma
pari al totale delle sanzioni amministrative effettivamente riscosse dalla
Regione nella provincia di competenza.
3. Le relative spese sono imputate ad apposito capitolo di
spesa istituito dalla presente legge nello stato di previsione del bilancio
regionale.
TITOLO 4DISPOSIZIONI TRANSITORIEE FINALI
Art. 27(Disposizioni transitorie e finali) 1. In sede di prima applicazione della presente legge la Commissione regionale e
le Commissioni provinciali sono costituite entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della stessa. Decorso inutilmente tale termine si applicano le
disposizioni di cui allarticolo 11, comma 2. 2. La durata in carica delle attuali Commissioni
provinciali e regionale per lartigianato è confermata sino allinsediamento
delle nuove Commissioni istituite con la presente legge.
3. Gli uffici regionali di cui agli articoli 4 e 7
continuano a svolgere le proprie funzioni fino alla data del 31 dicembre
2005.
4. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge sono portati a compimento in base alle norme vigenti al
momento del loro avvio, ancorché abrogate dalla presente legge.
Art. 28(Disposizioni finanziarie) 1. Allonere derivante dallapplicazione e attuazione della
presente legge per lanno 2005 si provvede mediante:
|
Esercizio finanziario 2005 |
|
Unità previsionale di base 3.4.2 |
|
Capitolo di entrata 3065080 - Proventi derivanti dai diritti di segreteria e
per il rilascio delle relative |
|
certificazioni ai sensi dellarticolo 18, legge regionale 25 febbraio
2005, n. 6 |
|
Competenza |
euro 450.000,00 |
Cassa |
euro 450.000,00 |
|
|
Unità previsionale di base 4.6.2 |
|
Capitolo di spesa 213010 - Spesa per la costituzione e il funzionamento anno
corrente delle |
|
Commissioni provinciali e regionale per lartigianato ivi comprese quelle
relative ai rapporti con le |
|
CCIAA (legge 8 agosto 1985, n. 443 - articoli 4 e 12 - legge
regionale 25 febbraio 2005, n. 6) |
|
Competenza |
euro 750.000,00 |
Cassa |
euro 750.000,00 |
|
|
Unità previsionale di base 3.4.2 |
|
Capitolo di entrata 3065085 - Norme per la costituzione, organizzazione e
funzionamento delle |
|
Commissioni provinciali e regionale per lartigianato - Riscossione dei
proventi derivanti da sanzioni |
|
amministrative - Art. 25, legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6,
collegato al capitolo di spesa di |
|
nuova istituzione 213012 |
|
Competenza |
euro 25.000,00 |
Cassa |
euro 25.000,00 |
|
|
Unità previsionale di base 4.6.2 |
|
C.n.i. 213012 Spese per iniziative di sostegno e promozione dellartigianato
pugliese - Art. 26, legge |
|
regionale 25 febbraio 2005, n. 6, collegato al capitolo di entrata
3065085 |
|
Competenza |
euro 25.000,00 |
Cassa |
euro 25.000,00. |
|
|
|
2. Per gli esercizi finanziari futuri si provvederà in sede di
approvazione del bilancio annuale di previsione.
Art. 29(Abrogazioni) 1. Con lentrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi
regionali: a) 17
gennaio 1988, n. 2 (Norme per la costituzione, organizzazione e
funzionamento delle Commissioni provinciali e regionale per lartigianato);
b) 4
maggio 1990, n. 18 (Norme urgenti per la costituzione e il funzionamento
delle Commissioni provinciali per lartigianato).
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
|