Regolamento Regionale 29 marzo 2005, n. 14

Figura professionale Operatore Socio - sanitario(1) 


(1) Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 17, Reg. 18 dicembre 2007, n. 28.


IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE




[- Visto lart. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l emanazione dei regolamenti regionali.

 

- Visto l rt. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 Statuto della Regione Puglia.


- Visto lart. 44, comma 2° della L.R. del 12/05/2004 n° 7 Statuto della Regione Puglia.


- Vista la Delibera di Giunta Regionale n 370 del 15/03/2005 di adozione del Regolamento suddetto.]


EMANA


Il seguente Regolamento:




TITOLO I

Disposizioni generali





Art. 1

Oggetto del Regolamento(2) 




[1. Oggetto del presente regolamento è lapplicazione di quanto stabilito in sede di Conferenza Stato -Regioni in data 22 febbraio 2001 in conformità ai contenuti degli artt. da 1 a 13 del Decreto 18 febbraio 2000 del Ministero della Sanità di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e relativi allegati, inerente la figura, il profilo professionale ed il relativo ordinamento didattico dellOperatore Socio Sanitario.]



(2) Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 17, Reg. 18 dicembre 2007, n. 28.


Art. 2

Figura e Profilo(3) 


[1. E istituita la figura dellOperatore Socio Sanitario.


LOperatore Socio Sanitario è lOperatore che, a seguito dellattestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a:

 

a) Soddisfare con il concorso e la supervisione di professionisti sanitari i bisogni primari della persona, nellambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario;

b) favorire il benessere e lautonomia dellutente.]

 

[2. Loperatore socio-sanitario svolge la sua attività in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti allassistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro multidisciplinare .](4)  




(3) Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 17, Reg. 18 dicembre 2007, n. 28.
(4) Comma aggiunto dall' art. 1, comma 2, Reg. 5 aprile 2007, n. 10.  


Art. 3

La formazione(5) (6) 



[1. La formazione dellOperatore socio-sanitario rientra nella competenza della Regione, che la realizza mediante i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, degli Enti Ecclesiastici e degli II.RR.CC.SS. pubblici e privati, nonché mediante gli enti accreditati dal Settore Formazione Professionale, che abbiano almeno due anni di esperienza nel campo dei percorsi formativi per il sociale, selezionati mediante avviso pubblico, a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo. Tali enti che intendano erogare formazione finalizzata allOSS, ai fini della attuazione dei progetti formativi, stipulano convenzioni con i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, degli Enti Ecclesiastici, degli II.RR.CC.SS. pubblici e privati e delle altre istituzioni pubbliche e private per lorganizzazione e la realizzazione della didattica daula e dei tirocini formativi.

2. Al fine della determinazione del fabbisogno annuo, il Settore Formazione Professionale della Regione rileva, mediante i Direttori Generali delle ASL e mediante i Comuni, previa informazione alle OO.SS. ed agli Assessorati alle Politiche della Salute e alla Solidarietà, il fabbisogno rispettivamente:

a) per il personale da impiegare nelle Aziende Sanitarie, negli II.RR.CC.SS. pubblici e privati, negli EE.EE., nelle strutture sanitarie ospedaliere private e nelle strutture private a carattere socio-sanitario, autorizzate allesercizio;

b) per il personale da impiegare nei servizi e nelle strutture pubbliche e private a carattere socio-assistenziale per gli anziani, i disabili, gli utenti psichiatrici e con dipendenze patologiche.

3. Il personale con la qualifica di OTA in servizio presso le Strutture pubbliche è formato mediante percorsi realizzati a valere su risorse del fondo sanitario regionale da parte delle Aziende Sanitarie Locali e degli II.RR.CC.SS. pubblici, previa informazione alle OO.SS. e previa autorizzazione con determinazione dirigenziale, da parte del Settore Assistenza Ospedaliera e Specialistica dellAssessorato alle Politiche della Salute, in relazione al progetto formativo, al numero di partecipanti, alla data di avvio, alle sedi formative, allorganizzazione complessiva del corso.

4. La realizzazione dei percorsi formativi è effettuata esclusivamente presso le sedi formative accreditate e presso le sedi già attivate per i corsi di formazione infermieristica, della riabilitazione e di O.T.A. presso le Aziende Sanitarie Locali, gli EE.EE. e gli II.RR.CC.SS. pubblici e privati, nel rispetto dei principi fissati nel presente regolamento, nonché, per i tirocini formativi, le strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie autorizzate e iscritte nei rispettivi registri regionali, nel rispetto della L.R. n. 19/2006 e della L.R. n. 8/2004. Gli enti accreditati, ai fini dellutilizzo delle sedi di cui non sono titolari, definiscono le convezioni di cui al comma 1.]





(5) Articolo così sostituito dall'art. 2, Reg. 5 aprile 2007, n. 10. Il testo originario era così formulato: "Art. 3. La formazione. 1. La formazione dell'Operatore socio-sanitario rientra nella competenza della Regione che demanda ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, degli Enti Ecclesiastici e degli II.RR.CC.SS. pubblici e privati l'organizzazione dei corsi e delle relative attività didattiche nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. 2. La Regione autorizza le Aziende Sanitarie, gli EE.EE. e gli II. RR.CC.SS. pubblici e privati ad istituire i corsi per la formazione di Operatori Socio Sanitari con i relativi programmi secondo il fabbisogno annualmente determinato dai Direttori Generali per il personale dipendente del S.S.R. previa informazione alle OO.SS. nonché del personale della "Spedalità Privata" di cui al comma successivo. 3. Il personale in servizio presso le Strutture Sanitarie private accreditate ancorchè provvisoriamente, presso le strutture socio - sanitarie autorizzate e le strutture socio - assistenziali autorizzate avente titolo a frequentare i corsi per Operatore S.S., deve essere formato presso le Aziende Sanitarie sedi di corso, competenti per territorio, con oneri a carico delle strutture di appartenenza da definirsi in specifici accordi tra Azienda Sanitaria e struttura interessata. 4. Nelle more dell'adozione delle apposite linee guida di cui all'art.2, comma 2, dell'accordo del 22.02.2001, l'organizzazione e la gestione di tali corsi viene affidata alle Aziende Sanitarie, EE.EE. e II.RR.CC.SS. pubblici e privati che utlizzeranno all'uopo le sedi formative già attivate per i corsi di formazione infermieristica, della riabilitazione e di O.T.A. nel rispetto dei principi fissati nel presente Regolamento. Al fine di una utile economia gestionale, è opportuno che le Aziende si accorpino ove possibile. 5. Al fine del conseguimento di un attestato professionale qualificante e spendibile sul mercato del lavoro, si istituiscono altresì corsi per O.S.S. rivolti ad allievi esterni al personale del SSR. e della "Spedalità Privata" con spesa a carico degli stessi per un importo massimo pro-capite di euro cinquecento per coloro che sono già in possesso di attestato O.T.A. di cui al D.M. 295/91 e per un importo massimo pro-capite di euro seicento per i partecipanti al corso per O.S.S. di mille ore. 6. I corsi di cui al comma precedente, rivolti agli esterni, sono istituiti presso le sedi di Formazione delle Professioni Sanitarie identificate dalla Regione nel Protocollo d'intesa con le Università della Puglia nel rispetto dei principi fissati dal presente Regolamento."  
(6) Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 17, Reg. 18 dicembre 2007, n. 28.


Art. 4

Contesti Operativi(7) 




[1. LOperatore S.S. svolge la propria attività sia nel settore sociale che in quello sanitario, in servizi di tipo socio assistenziale e socio sanitario, residenziali o semi - residenziali in ambiente ospedaliero e al domicilio dellutente.]



(7) Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 17, Reg. 18 dicembre 2007, n. 28.


Art. 5

Contesto relazionale(8) 




[1. LOperatore S.S. svolge la propria attività in collaborazione con gli altri Operatori Professionali preposti allassistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale.]



(8) Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 17, Reg. 18 dicembre 2007, n. 28.


Art. 6

Attività(9) 



[1. Le attività dellOperatore S.S. sono rivolte alla persona ed al suo ambiente di vita e si esplicano in particolare in:


   a) assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero;


   b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale;

 

   c) supporto gestionale, organizzativo e formativo.


2. le attività di cui al comma 1 sono riassunte nellallegata Tab. A.1) che forma parte integrante del presente regolamento.]

 



(9) Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 17, Reg. 18 dicembre 2007, n. 28.


Art. 7

Competenze(10) 




[1. Le competenze dellOperatore di assistenza sono contenute nellAllegata Tab. B) che forma parte integrante del presente regolamento.]



(10) Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 17, Reg. 18 dicembre 2007, n. 28.


Art. 8

Requisiti di accesso(11) 




[1. Per laccesso ai corsi di formazione dellOperatore S.S. è richiesto il diploma di scuola dellobbligo secondo le vigenti disposizioni legislative e successive modificazioni relative allelevamento dellobbligo di istruzione.


2. Compimento del 17° anno di età alla data di iscrizione al corso.

3. Possesso di una buona conoscenza della lingua italiana, per allievi stranieri .  ]  (12) 




(11) Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 17, Reg. 18 dicembre 2007, n. 28.
(12) Comma aggiunto dall'art. 3, Reg. 5 aprile 2007, n. 10.


TITOLO II





Art. 9

Organizzazione didattica(13) 




[1. La didattica è strutturata in moduli di massimo cinquanta unità e per aree disciplinari. Ogni corso comprende i seguenti moduli didattici:


   a) un modulo di base:


   b) un modulo professionalizzante.


2. I corsi di formazione per Operatore S.S., avranno durata annuale, per un numero di ore non inferiore a 1000, articolate in moduli didattici così come previsto nellAllegato C) che fa parte integrante del presente regolamento.


3. Oltre al corso di qualificazione di base sono previsti moduli di formazione integrativi, per un massimo di 200 ore di cui 100 di tirocinio; i moduli sono mirati a specifiche utenze e specifici contesti operativi, quali utenti anziani, portatori di handicap, utenti psichiatrici, malati terminali, contesto residenziale, ospedaliero ed ospedalizzazione domiciliare, casa alloggio, RSA, Centro diurno, domicilio ecc..


Modulo tematico: tipo di formazione teorica, numero minimo di ore 50.


Tematiche professionali: tipo di formazione: esercitazioni/stages, numero minimo di ore 50.


Specifiche: tipo di formazione: tirocinio, numero minimo di ore 100.


4. La gestione e la direzione didattica dei corsi di cui al comma 3 dellarticolo 3 vengono affidati, con provvedimento del Direttore Generale, ad un infermiere, dipendente dellAzienda sede del corso, con il diploma universitario di Dirigente dellAssistenza Infermieristica, ovvero, in assenza, ad un infermiere con abilitazione a funzioni direttive ed esperienza didattica, cui si aggiunge, al fine di garantire lintegrazione delle competenze e delle diverse fasi del percorso formativo, un esperto dellarea sociale, in possesso di laurea magistrale. La gestione e la direzione didattica dei corsi realizzati dagli enti accreditati per la formazione professionale dalla Regione, vengono affidate a figure con analoghi requisiti di professionalità e titoli di studio, individuati previa convenzione con le Aziende Sanitarie Locali nel cui territorio si svolge il corso. Linsegnamento viene affidato ad esperti in ciascuna area disciplinare con i requisiti di maggiore qualificazione professionale per ciascuna materia di insegnamento. Per larea igienico-sanitaria e tecnico-operativa, linsegnamento viene affidato, di norma, ad infermieri esperti con competenze didattiche opportunamente documentate.  ] (14) 




(13) Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 17, Reg. 18 dicembre 2007, n. 28.
(14) Comma così sostituito dall 'art. 4, Reg. 5 aprile 2007, n. 10. Il testo originario era così formulato: "4. La gestione e la direzione didattica vengono affidati, con provvedimento del Direttore Generale,  ad un infermiere, dipendente dell'Azienda sede del corso, con il diploma universitario di Dirigente dell'Assistenza Infermieristica a cui si aggiunge, al fine di garantire delle competenze e delle diverse fasi del percorso formativo, un esperto per l'area sociale. In assenza di operatori con tale titolo si può individuare un infermiere con abilitazione a funzioni direttive ed esperienza didattica. L'insegnamento viene affidato ad esperti in ciascuna area disciplinare con i requisiti di maggiore qualificazione professionale per ciascuna materia di insegnamento. Per l'area igienico-sanitaria e tecnico-operativa, l'insegnamento viene affidato, di norma, ad infermieri esperti con competenze didattiche opportunamente documentate. La Tabella C) allegata alla D.G.R. n.11/05 è completamente sostituita (vedi allegato n. 1 formato da 37 pagine)."


Art. 10

Materie di insegnamento(15) 



[1. Le materie di insegnamento relative ai moduli didattici di cui allart.9, sono articolate nelle seguenti aree disciplinari:

 

   a) area socio culturale, istituzionale e legislativa;


   b) area psicologica e sociale:


   c) area igienico - sanitaria;


   d) area tecnico operativa.


2. Le materie di insegnamento sono riassunte nellallegata Tab. C) che forma parte integrante del presente regolamento.

 

3. Il carico didattico per ciascuna area di insegnamento è determinato come segue:


   a) area socio-culturale, istituzionale e legislativa (15%);

 

   b) area psicologica e sociale (15%);

 

   c) area igienico-sanitaria (35%);

 

   d) area tecnico-operativa (35%).]



(15) Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 17, Reg. 18 dicembre 2007, n. 28.


Art. 11

Tirocinio(16) 




[1. Tutti i corsi comprendono un tirocinio guidato presso le strutture ed i servizi nel cui ambito è prevista la figura professionale dellOperatore S.S..


2. La funzione di tutor è esercitata prevalentemente da infermieri, o da altre professioni sociali e sanitarie, individuati dallorganizzazione didattica, in base alla prevalenza e alla tipologia del servizio .  ](17) 




(16) Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 17, Reg. 18 dicembre 2007, n. 28.
(17) Comma così sostituito dall' art. 5, Reg. 5 aprile 2007, n. 10. Il testo originario era così formulato: "2. La funzione di "tutor" è esercitata prevalentemente da infermieri, o da altre professioni, individuati dall'organizzazione didattica, in base alla prevalenza e alla tipologia del servizio


Art. 12

Esame finale e rilascio dellAttestato(18) 



[1. La frequenza ai corsi è obbligatoria, e non possono essere ammessi alle prove di valutazione finale coloro che abbiano superato il tetto massimo di assenze del 10% delle ore complessive .

2. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica ed a una prova pratica da parte di una apposita commissione di esame così costituita:

 

Presidente:

Direttore Generale o suo delegato, per la ASL competente rispetto alla sede delle attività formative;

Componente:

Direttore Sanitario o suo delegato;

Componente:

Direttore del corso o un Docente del corso;

Componente:

Rappresentante designato dallAssessorato alle Politiche della Salute;

Componente:

Rappresentante designato dallAssessorato alla Solidarietà;

Componente:

Rappresentante designato dal Collegio IPASVI provinciale;

Segretario:

Funzionario di Cat. D) formalmente incaricato dal Direttore Generale .(19) 

3. In caso di assenze superiori al 10% delle ore complessive il corso si considera interrotto e la sua eventuale ripresa ad un corso successivo avverrà secondo modalità stabilite dalla struttura didattica.

4. La valutazione delle prove di esame sarà espressa in centesimi ed il punteggio minimo di ciascuna delle due prove ai fini del conseguimento dellattestato di qualifica è di 60/100 (sessantacentesimi).

La Commissione desame dovrà esprimere una valutazione finale di idoneità o di non idoneità ed in questultimo caso dovrà motivare tale giudizio evidenziandone le lacune formative.


5. Allallievo che supera le prove è rilasciato dalla Regione - Assessorato Formazione Professionale un attestato di qualifica valido su tutto il territorio nazionale, nelle strutture, attività e servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali . (20) 

6. I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, e i rappresentanti legali degli EE.EE., degli II.RR.CC.SS. pubblici e privati e degli Enti accreditati, previa autorizzazione dellAssessorato al Lavoro, Cooperazione e Formazione istituiscono i corsi di cui al comma 4 dellarticolo 2, stabilendo il numero dei partecipanti per ciascun corso sulla base del fabbisogno, di cui allart. 2, comma 2. Le Aziende Sanitarie, gli EE.EE., gli II.RR.CC.SS. pubblici e privati, sono tenuti a dare preventiva informazione alle OO.SS. prima dellistituzione dei suddetti corsi. Nellammissione ai corsi sono fissate, in prima applicazione, le seguenti priorità:

1) Personale dipendente in servizio a tempo indeterminato in possesso dellattestato di O.T.A.;

2) Personale di cui allart. 16, comma 2, della legge regionale n. 1/2005;

3) Personale di cui alla legge regionale n. 16/1987, che si trovi nelle condizioni di cui allart. 68, comma 1, della legge regionale n. 19/2006;

4) Personale in servizio a tempo indeterminato con posizione di ausiliario socio-sanitario;

5) Personale in servizio a tempo determinato con posizione di ausiliario socio-sanitario;

6) Personale dipendente in servizio in possesso dellattestato di O.S.A.;

7) Aspiranti esterni, con attestato di OTA oppure di OSA;

8) Aspiranti esterni .   ](21) 





(18) Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 17, Reg. 18 dicembre 2007, n. 28.
(19) Comma così sostituito dall' art. 6, comma 1, Reg. 5 aprile 2007, n. 10. Il testo originario era così formulato: "2. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica ed a una prova pratica da parte di una apposita commissione di esame così costituita:Presidente: Direttore Generale o suo delegato;Componente: Direttore Sanitario o suo delegato;Componente: Direttore del corso o un docente del corso;Componente: Rappresentante designato dall'Assessorato Sanità e S.S. - Settore Sanità;Componente: Rappresentante designato dall'Assessorato alla Sanità e S.S. - Settore S.S.;Componente: Rappresentante designato dal Collegio IPASVI provinciale;Segretario: Funzionario di Cat. D) formalmente incaricato dal Direttore Generale."
(20) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 2, Reg. 5 aprile 2007, n. 10. Il testo originario era così formulato: "5. All'allievo che supera le prove è rilasciato dalle Aziende Sanitarie, dagli EE.EE. e dagli II.RR.CC.SS. pubblici e privati un attestato di qualifica valido su tutto il territorio nazionale, nelle strutture, attività e servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali.".
(21) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 3, Reg. 5 aprile 2007, n. 10. Il testo originario era così formulato: "6. I Direttori Generali, previa autorizzazione del competente Settore dell'Assessorato alla Sanità e Servizi sociali, istituiscono i corsi stabilendo il numero dei partecipanti per ciascun corso sulla base del fabbisogno della propria USL, da individuarsi entro il limite del numero degli O.T.A. in servizio nelle strutture pubbliche e private alla data di entrata in vigore del presente regolamento, maggiorato del 20%, e previa informazione alle Organizzazioni Sindacali.Nelle istituzioni e ammissioni ai corsi sono fissate le seguenti priorità:1) Corsi riservati al personale in servizio a tempo indeterminato in possesso dell'attestato di O.T.A. di cui al decreto ministeriale ; 2) Riserva dei posti disponibili al personale di cui all'art. 16, comma 2, della legge regionale n. 1/2005;3) Attribuzione di ulteriori posti disponibili a personale in servizio a tempo indeterminato con posizione di ausiliario socio-sanitario;4) Attribuzione di posti residui ad altri aspiranti esterni." 


Art. 13

Titoli pregressi (22) 




[1. Al fine di disporre allinterno del sistema dei servizi di una figura unica dedicata allassistenza di base, è necessario realizzare, nellambito della formazione sul lavoro, delle misure compensative rivolte agli operatori in servizio presso le Aziende del S.S.R. nonché per il personale delle strutture sanitarie ospedaliere private e degli Enti Ecclesiastici, delle strutture a carattere socio-sanitario e socio-assistenziale per gli anziani, i disabili, gli utenti psichiatrici e con dipendenze patologiche con la qualifica di OTA (Operatore Tecnico addetto allAssistenza) e con la qualifica di OSA (Operatore Socio-Assistenziale)2. La partecipazione ai tirocini formativi di cui al DM.25/3/98 n°142 e di orientamento professionale autorizzati dalla Regione costituisce titolo per ottenere esonero parziale al corso di cui al presente Regolamento. (23) 

2. Per coloro che abbiano già frequentato percorsi formativi di qualificazione OSA e OTA della durata complessiva minima di 600 ore, la misura compensativa prevederà la frequenza di un corso di formazione integrativo, subordinato al preventivo riconoscimento dei crediti relativi ai percorsi già frequentati, con riferimento al programma didattico rispetto allallegato C) del presente regolamento. (24) 

3. Lammissione alla frequenza del corso da parte dei candidati di cui al comma 2 sarà disposta previa valutazione dei titoli pregressi, e dei connessi crediti formativi, da parte della Commissione di cui allart. 12, comma 2, che si insedia preventivamente allavvio delle procedure di realizzazione del corso.(25) 

4. La partecipazione ai tirocini formativi di cui al D.M. 25 marzo 1998, n. 142 e di orientamento professionale autorizzati dalla Regione costituisce titolo per ottenere esonero parziale al corso di cui al presente regolamento. (26) 

5. I contenuti didattici dellattività formativa per i casi indicati dai precedenti commi del presente articolo vengono definiti, in coerenza con le aree disciplinari di cui allart.9, tenendo conto dei percorsi formativi compiuti e delle misure compensative necessarie in base a quanto stabilito nella Tab. C) allegata alla presente legge. ](27) 





(22) Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 17, Reg. 18 dicembre 2007, n. 28.
(23) Gli attuali commi 1, 2 e 3 così sostituiscono l'originario comma 1 per effetto dell'art. 7, Reg. 5 aprile 2007, n. 10. Il testo del comma sostituito era il seguente: "1. Al fine di disporre all'interno del sistema dei servizi di una figura unica dedicata all'assistenza di base, è necessario realizzare, nell'ambito della formazione sul lavoro, misure compensative, rivolte agli operatori in servizio presso le Aziende Sanitarie, gli EE.EE., gli II.RR.CC.SS. pubblici e privati nonché della "Spedalità Privata" di cui all'art. sub 3, comma 3, con la qualifica di O.T.A. ( Operatore Tecnico addetto all'Assistenza), con un corso di formazione della durata complessiva di 330 ore pari alla differenza tra le 1000 ore di corso previste per O.S.S. e le 670 ore della durata del corso di O.T.A. di cui al D.M. n. 295/1991 del Ministro della sanità e L.R. n. 22/1999."
(24)  Gli attuali commi 1, 2 e 3 così sostituiscono l'originario comma 1 per effetto dell'art. 7, Reg. 5 aprile 2007, n. 10.
(25) Gli attuali commi 1, 2 e 3 così sostituiscono l'originario comma 1 per effetto dell'art. 7, Reg. 5 aprile 2007, n. 10.
(26) La numerazione del presente comma (in origine comma 2) è stata così modificata per effetto della sostituzione dell'originario comma 1 con gli attuali commi 1, 2 e 3, come precisato nelle relative note.
(27) La numerazione del presente comma (in origine comma 2) è stata così modificata per effetto della sostituzione dell'originario comma 1 con gli attuali commi 1, 2 e 3, come precisato nelle relative note.


TITOLO IV

(28) 




(28) Nel Bollettino Ufficiale dopo il titolo II, riportato sopra l'art. 9, segue il presente titolo IV; risulta omesso il titolo III


Art. 14

Finanziamento della spesa(29) (30) 



[1. Per i corsi di cui al comma 3 dellarticolo 2 le Aziende Sanitarie Locali e gli II.RR.CC.SS. pubblici faranno fronte con la quota del Fondo Sanitario Regionale a ciascuna assegnata per il finanziamento della spesa, per il costo massimo pro-capite di euro cinquecento, relativa ai corsi di qualificazione per O.S.S. riservati agli operatori del S.S.R. in servizio con la qualifica di OTA.

2. Per gli altri percorsi destinati ad attività formative, il Settore Formazione Professionale della Regione utilizza le risorse del Fondo Sociale Europeo e le assegna, mediante avviso pubblico, agli Enti accreditati per la formazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 1 dellart. 3 del presente regolamento. A decorrere dallentrata in vigore del presente regolamento sono vietati percorsi formativi di qualificazione OSA .]



(29) Articolo così sostituito dall' art. 8, Reg. 5 aprile 2007, n. 10. Il testo originario era così formulato: "Art. 14. Finanziamento della spesa.1. Le Aziende Sanitarie, gli EE.EE. e gli II.RR.CC.SS.pubblici e privati faranno fronte con la quota del Fondo Sanitario Regionale a ciascuna assegnata per il finanziamento della spesa,per il costo massimo pro-capite di euro cinquecento, relativa ai corsi di qualificazione per O.S.S. riservati agli operatori del S.S.R. con la qualifica di OTA."
(30) Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 17, Reg. 18 dicembre 2007, n. 28.


Art. 15

Norma finale . Articolazione del percorso formativo(31) 



[1. Entro 30 giorni dalla notifica del presente regolamento, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, degli EE.EE. e degli II.RR.CC.SS. pubblici e privati, sentite le OO.SS. di comparto, sono tenuti ad attivare le procedure per lavvio dei corsi inerenti la figura professionale dellOperatore socio-sanitario, di cui al comma 3 dellarticolo 2 (32) 

2. Il bando per liscrizione ai corsi deve essere pubblicato a cura dellEnte titolare del corso in modo tale da garantirne idonea ed adeguata pubblicità;

3. Al fine di uniformare le modalità di accesso ai corsi di qualificazione per Operatore S.S., si stabilisce quanto di seguito:

Requisiti di ingresso al percorso formativo:


   a) Il compimento del 17° anno di età ;


   b) Scolarità   secondo   le   vigenti   disposizioni   legislative e successive modificazioni relative allelevamento

       dellobbligo di istruzione;


   c) conoscenza della lingua italiana da parte di candidati stranieri in servizio.


Misure di accesso:


Qualora le domande siano superiori al numero dei posti disponibili per ciascun corso, si procederà alla compilazione di una graduatoria sulla base dei titoli posseduti.


I punti per titoli sono così ripartiti:

   a) titolo di studio - max punti 10.

   b) titoli di servizio - max punti 30.


a.1) titoli di studio:


- diploma di istruzione di secondo grado conseguito con votazione fino a 42 ovvero 70  punti 4.

- con votazione da 43 fino a 48 ovvero da 71 fino a 80 punti 6.

- con votazione da 49 fino a 54 ovvero da 81 fino a 90 punti 8.

- con votazione da 55 fino a 60 ovvero da 91 fino 100 punti 10.

- Diploma conseguito con la frequenza dei tirocini formativi e di orientamento di cui al DM. 25 marzo 1998 n.142, per i tirocini avviati in data antecedente a quella di pubblicazione del presente regolamento: punti 6


b.1) titoli di servizio:


- Servizio prestato nel profilo professionale di O.T.A. ovvero ausiliario specializzato che attende ai servizi socio assistenziali punti 0,50 per mese o frazione superiore a giorni quindici rapportato ad un orario di servizio pari a 36 ore settimanali presso le Aziende Sanitarie, le Strutture Sanitarie private accreditate, ovvero provvisoriamente accreditate, le strutture socio sanitarie appositamente autorizzate e le strutture socio assistenziali appositamente autorizzate;

- Servizio prestato in qualità di ausiliario specializzato che attende ai servizi tecnico-economali punti 0,25 per mese o frazione superiore a giorni quindici rapportato ad un orario di servizio pari a 36 ore settimanali presso le strutture di cui al comma precedente.

- Ove necessario, saranno previste ulteriori selezioni con effettuazione di Tests a risposta multipla.

- A parità di punteggio la precedenza sarà data al candidato più giovane ai sensi della normativa vigente ( Legge 127/97 art.3 comma 7 modificata dallart.2 della Legge 191/98).

4. [....](33) 

5) La istruttoria amministrativa e la conseguente graduatoria relativa alla partecipazione al corso per O.S.S. sarà espletata dalla Direzione Amministrativa dellEnte titolare del corso.

6) LEnte titolare del corso di formazione provvede ad assicurare gli studenti contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali nonché per danni cagionati a persone o cose durante la frequenza delle attività teoriche e pratiche di formazione ivi comprese quelle svolte in luoghi diversi dalla sede del corso.]





(31) Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 17, Reg. 18 dicembre 2007, n. 28.
(32) Comma così sostituito dall'art. 9, Reg. 5 aprile 2007, n. 10. Il testo originario era così formulato: "1. Entro 15 giorni dalla notifica del presente regolamento di Giunta regionale, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, degli EE.EE. e degli II.RR.CC.SS. pubblici e privati, sentite le OO.SS. di comparto, sono tenuti ad attivare le procedure per l'avvio dei corsi inerenti la figura professionale dell'Operatore Socio-Sanitario che dovranno avere inizio a far data dal 1° marzo 2005."
(33)  Il comma 4 non è presente nel Bollettino Ufficiale. 


ALLEGATI


ALLEGATO A

ALLEGATO B

ALLEGATO C




Disposizioni finali


[Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dellart. 53, comma 1, dellaL.R. 12 maggio 2004, n. 7 Statuto della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia. ]