Anno 2005
Numero 20
Data 06/04/2005
Abrogato No
Materia Turismo;
Note Pubblicato nel B.U.R. Puglia 18 aprile 2005, n. 57, suppl.
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Regolamento Regionale 6 aprile 2005, n. 20

Art. 40 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 - Standards, requisiti e dotazioni minime degli stabilimenti balneari e delle spiagge attrezzate



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


- Visto lart. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l emanazione dei regolamenti regionali.
 
- Visto lart. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 Statuto della Regione Puglia.
 
- Visto lart. 44, comma 2° della L.R. del 12/05/2004 n° 7 Statuto della Regione Puglia
 
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n 345 del 15/03/2005 di adozione del Regolamento suddetto.
 
 
                                                                                                       EMANA
 
 
Il seguente Regolamento:



Art. 1



1. Lapertura di stabilimenti balneari, sia aperti al pubblico che facenti parte di complessi turistici, deve essere autorizzata dal Sindaco, previo parere favorevole del Servizio di Igiene Pubblica dellU.S.S.L. competente per territorio. Per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale sarà cura del Servizio di Igiene Pubblica acquisire preventivamente il parere degli organi preposti alle relative attività di controllo.


2. In ogni stabilimento balneare deve essere assicurata una superficie minima di mq.3 per ogni utente; si considera come numero massimo di utenze ammissibili, il rapporto tra la superficie dello stabilimento e la superficie minima per ogni utenza.


3. Il numero massimo delle cabine non può essere superiore ad 1/6 del numero delle utenze massime ammissibili e per ogni cabina le utenze ammissibili non possono essere superiore a 8 unità.

Le cabine in qualsiasi materiale realizzate, devono avere unaltezza massima di m. 2.20 e una superficie minima di mq1.80 con, almeno, la seguente dotazione: un sedile, un appendiabiti.

La pavimentazione delle cabine deve essere completamente liscia e facilmente lavabile per una perfetta pulizia.

Lungo tutto il lato di accesso alle cabine deve essere realizzato un marciapiede di materiale idoneo e di larghezza minima di m. 1.


4. Il numero minimo dei WC, complessivamente, non può essere inferiore a 1/30 del numero delle cabine-spogliatoio, e devono essere collegati alla rete fognaria, ovvero essere dotati di un sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalle competenti autorità sanitarie.

I servizi devono essere separati per i due sessi; per gli uomini 1/3 del numero dei WC può essere sostituito da orinatoi a parete.

Tutti i WC, siano essi destinati agli uomini che alle donne, devono essere provvisti di adeguati spazi antibagno dove devono essere posti più lavabi o un unico lavabo con almeno un punto di erogazione per ogni 5 servizi ed aventi dotazioni e caratteristiche previste nel presente

Le spiagge attrezzate devono essere dotate di almeno un wc distinto per i due sessi avente le sopraindicate caratteristiche.


5. Ogni stabilimento balneare deve possedere i seguenti requisiti: approvvigionamento con acqua potabile; smaltimento liquami conforme alla legislazione statale e regionale vigente; raccoglitori per rifiuti in numero e capacità sufficienti; lavabi tali da evitare il gocciolamento.


6. Gli stabilimenti balneari devono essere accuratamente mantenuti attraverso la pulizia quotidiana degli arenili, con cernitura sia manuale che meccanica della sabbia. Devono, inoltre, provvedere alla disinfezione e disinfestazione quotidiana dei servizi igienici, nonché alla disinfestazione settimanale degli arenili con rimescolamento profondo della sabbia.



7. Ogni stabilimento balneare deve essere provvisto di idonei sistemi di soccorso e di primo intervento sanitario, analogamente a quanto previsto dalla normativa vigente per le piscine.


8. I locali o chioschi per la somministrazione o vendita di sostanze alimentari e bevande, devono essere conformi alle disposizioni contenute nel Regolamento n. 327/80.


9. E fatta salva losservanza delle norme in materia di igiene e sanità pubblica prescritte dagli Enti Preposti competenti per territorio.


10. Tutte le spiagge e le zone costiere non date in concessione devono costantemente essere tenute pulite a cura dei competenti servizi comunali.





Art. 2



1. Le zone concesse possono essere recintate esclusivamente alle seguenti condizioni:

-       solo nel periodo della stagione balneare, così come stabilito dalla competente ordinanza regionale,

-       possono essere posizionate delle recinzioni con sistema a giorno ed altezza dal piano di campagna non superiore a ml. 1,50 che non impediscano in ogni caso la visuale del mare, con esclusione del fronte mare che deve rimanere libero;

-       nel periodo invernale, qualora nellambito della concessione non esistano specifiche aree chiuse o chiudibili quali verande, saloni, ecc.., ove ricoverare beni ed attrezzature amovibili costituenti patrimonio del Concessionario, possono essere individuate e recintate nellambito della concessione, specifiche aree per un massimo di mq 100 con analogo sistema a giorno di altezza non superiore a ml. 2,00;

-       le recinzioni delle aree adibite a gioco, qualora le medesime siano utilizzate solo nel periodo estivo, al termine della stagione balneare dovranno essere rimosse;

-       sono comunque fatte salve, in ogni caso, le recinzioni approvate ed inserite nel relativo titolo di concessione quali sistemi definitivi, nonché i sistemi di interdizione di accesso alle piscine, obbligatori a termini di legge.


Leventuale installazione di recinzioni deve rispondere alle vigenti normative di sicurezza ed il Concessionario deve munirsi di tutte le eventuali autorizzazioni di altre Amministrazioni restando lAmministrazione regionale manlevata da ogni possibile danno o condanna che potesse derivare dal posizionamento di tale sistema di recinzione.





Art. 3



Tutte le strutture balneari devono essere dotate di pedane e di accessi idonei al transito di persone diversamente abili al fine di garantire laccesso al mare da parte delle stesse mediante, in particolare, la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia e sino in prossimità della stessa. A tale scopo i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità allinterno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultano riportati sul titolo di concessione. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione previa semplice comunicazione alla Regione e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.


Inoltre tutte le strutture balneari devono essere dotate di almeno un apposito servizio igienico per disabili con la segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.


Per le spiagge attrezzate pubbliche tale incombenza è a carico delle Amministrazioni comunali.





Art. 4



Lautorità regionale competente provvederà per ogni anno ad emanare con ordinanza le disposizioni concernenti sia la sicurezza per la balneazione che il periodo e gli orari di apertura e chiusura delle strutture balneari.

E fatta salva losservanza di tutte le norme in materia amministrativa, urbanistica e sanitaria vigenti.




Art. 5



I concessionari titolari di licenze di concessione demaniali sono tenuti ad adeguare alle disposizioni del presente regolamento le strutture esistenti entro il termine di anni 2 (due) dalla sua pubblicazione sul BURP. Tale differimento del termine per ladeguamento non opera per le disposizioni contenute allart. 3 per le quali lo stesso deve intendersi di immediata attuazione.




Disposizioni finali


Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dellart. 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 Statuto della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.