Regolamento Regionale 28 novembre 2005, n. 27 Disposizioni regolamentari ed attuative della Legge Regionale 12 agosto 2005, n. 11 'Modifiche alla legge regionale 14 giugno 1994, n. 18 (Norme per l'istituzione degli ambiti territoriali delle Unità sanitarie locali)'
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
- Visto lart. 121 della Costituzione, così come
modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui
attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l emanazione dei regolamenti
regionali.
- Visto lart.
42, comma 2°, lett. c) della L.R. 12/05/2004,n.7 Statuto della Regione
Puglia.
- Visto lart.
44, comma 3°, della L.R. del 12/05/2004, n.7 Statuto della Regione Puglia.
- Vista la Delibera di Giunta
Regionale n.1611 del 22 novembre 2005 di attuazione del Regolamento suddetto.
EMANA
Il seguente Regolamento:
(1) PREMESSA
La L.R.
12 Agosto 2005, n. 11, al fine di procedere, per effetto della istituzione
della sesta provincia, alla ridefinizione degli ambiti territoriali delle Unità
sanitarie locali, ha introdotto un complesso di disposizioni finalizzate a
consentire dal 1° Gennaio 2006 la piena operatività delle Aziende USL
interessate.
Il complesso articolato di
atti ed operazioni, da effettuarsi nella necessaria successione e con adeguata
coerenza ed appropriatezza, prevede che fino alle ore 24,00 del 31.12.2005, sia
conservato lattuale assetto organizzativo delle strutture del Servizio
Sanitario regionale e, dal 1° Gennaio 2006, che lo stesso assuma la
configurazione determinata dalla Legge Regionale e dal presente
regolamento.
La disciplina contenuta nel presente
regolamento fa riferimento alle norme regionali ed a quelle contenute nel Cod.
Civ. in quanto applicabili direttamente o in via analogica.
La fissazione del termine
al 1° Gennaio 2006, quale univoco momento iniziale di efficacia degli effetti di
tali operazioni permette di garantire:
a) la omogeneità rispetto
allesercizio 2005, oltre che del bilancio, anche dei contenuti dei Modelli CE,
LA, SP, nonché il corretto adempimento degli obblighi informativi da parte delle
Aziende USL interessate;
b) la coerenza, ai fini
del consolidamento regionale, delle poste dei conti economici e degli stati
patrimoniali delle USL interessate, con ciò evitando anche la frammentazione dei
valori;
c) la disponibilità, alla
stessa data di riferimento, di una base uniforme per tutte le aziende
interessate alle operazioni previste dalla L.R.
11/05,
costituita dal bilancio di esercizio al 31.12.2005;
d) ladeguata esecuzione
delle procedure amministrativo contabili, per il trasferimento delle situazioni
soggettive e contrattuali interessanti il personale compreso nei rami di
attività oggetto di trasferimento;
e) la disponibilità del
tempo necessario per procedere con decorrenza 1 Gennaio 2006 alladeguamento dei
sistemi organizzativi, automatizzati, di gestione e di controllo, in particolare
ai fini del monitoraggio per centro di costo previsto dalla vigente normativa;
f) la disponibilità di un
congruo termine di tempo nellambito del quale i Direttori Generali delle
Aziende USL impegnate nelle operazioni de quibus potranno dare informativa ai
soggetti interessati e definire le modalità di regolazione dei rapporti con i
Terzi;
(2) Costituzione
della USL BAT/1 e Definizione della nuova sede legale della USL BA/2
2.1) Costituzione della
Azienda Unità Sanitaria Locale BAT/1;
Ai fini della
costituzione della personalità giuridica della nuova Azienda USL sono definite
le seguenti azioni.
2.1.1) Individuazione
della sede legale
1. La L.R.
11/05 prevede
che la Conferenza dei Sindaci della istituita BAT/1, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge, pubblicata in data 16 Agosto e, quindi,
entro il 15 Settembre 2005, conformemente alle previsioni del c.4 dellart. 7
della L.R.
28-12-1994 n. 36 ed a norma del c.1 delle
disposizioni attuative di cui allart.2
della L.R.
11/05,
individui la sede legale della Azienda USL BAT/1 e la comunichi allAssessorato
alle Politiche della Salute affinché lo stesso provveda, con deliberazione della
Giunta, a disporre la pubblicazione della sede così individuata sul BURP.
2. La conferenza dei sindaci non ha provveduto, per cui la Giunta ha
rinviato ogni decisione circa la sede della USL.
2.1.2) Costituzione
della Azienda USL BAT/1
1. il Presidente della
Regione, con proprio Decreto, da pubblicarsi sul BURP, costituisce, fissandone
la data di origine al 1 Gennaio 2006, la nuova persona giuridica denominata
Azienda USL della Provincia di Barletta, Andria e Trani, in breve Azienda USL
BAT/1 determinandone la sede legale
2. Il Direttore Generale
della USL BAT/1, già designato dalla Giunta con provvedimento 6 Settembre 2005,
n.1245 ed immesso nella funzione, dalla data di costituzione della personalità
giuridica della nuova Azienda, assume la legale rappresentanza della stessa.
3. A completamento delle
suddette operazioni:
• il competente Settore dellAssessorato
alle Politiche della Salute, provvede a dare le dovute comunicazioni, al
Ministero della Salute, al Ministero dellEconomia e delle Finanze, alla Banca
dItalia ed agli altri soggetti rispetto ai quali è competente la Regione ai
fini dellinformativa;
• il Direttore Generale della USL BAT/1,
per gli aspetti aziendali, provvede alle necessarie comunicazioni ai diversi
soggetti interessati, compresi gli Istituti Previdenziali ed Assicurativi e
lAgenzia delle Entrate, anche ai fini dellottenimento della partita IVA e del
codice fiscale della neo costituita personalità giuridica.
2.2) Strutture
Organizzative di primo funzionamento della Azienda USL BAT/1
1. Per il perseguimento dei
propri compiti istituzionali, nelle more del perfezionamento del processo di
rimodulazione dellassetto territoriale delle USL interessate dalla LR
11/05, il
Direttore Generale della USL BAT/1 potrà fruire di apporti organizzativi e di
personale delle Aziende USL BA/1 e BA/2, concordando con il Direttore Generale
di questultima (anche nella sua qualità di direttore generale della
incorporanda AUSL BA/1) le modalità, i luoghi e gli ambiti di collaborazione,
anche tenuto conto di quanto previsto dalle direttive di seguito riportate.
2. Il Direttore Generale della BA/2, anche nella sua qualità di
direttore generale della AUSL BA/1, tramite aree e servizi delle due Aziende,
assicura la sussistenza delle condizioni necessarie affinché la Direzione
Generale della USL BAT/1 possa essere nelle condizioni di operare per
lesecuzione di quanto previsto dal presente regolamento e dagli atti a questo
connessi. In ogni caso non sono consentiti abbassamenti di livelli di assistenza
o discontinuità nella loro assicurazione per effetto delle azioni contemplate
nel presente regolamento. A tal fine i Direttori Generali di tutte le UUSSLL
interessate stipuleranno intese per assicurare la continuità assistenziale.
3. Il Direttore Generale
della USL BAT/1, per le finalità di cui al c.7 dellart. 2
della L.R.
11/05, tenuto
conto degli indirizzi di cui alla sezione Subentro nei contratti, è autorizzato,
di concerto con il Direttore Generale della USL BA/2, anche nella sua qualità di
direttore generale della Azienda USL BA/1, a deliberare specifici rapporti, in
particolare in materia di servizi di tesoreria e cassa e di operatività dei
sistemi informativi, finalizzati anche alla definizione dei requisiti di
servizio a far data dal 1 Gennaio 2006. Eventuali oneri rivenienti da detti atti
sono assunti a carico della USL BA1.
2.3) Sede Legale della Azienda
USL BA/2
1. Non avendo la conferenza dei
sindaci provveduto alla individuazione della sede della Azienda USL BA/2 la
Giunta avvalendosi del potere sostitutivo di cui allart. 2
alla L.R.
n. 11/05 ha
individuato nella città di Giovinazzo la suddetta sede legale. Conseguentemente,
il competente Settore dellAssessorato alle Politiche della Salute, con proprio
provvedimento, dispone la pubblicazione sul BURP della nuova sede così
individuata con efficacia dal 1° Gennaio 2006.
2. Il Direttore Generale
della USL BA/2 provvede alle necessarie comunicazioni di variazione ai diversi
soggetti interessati, compresi gli Istituti Previdenziali ed Assicurativi e
lAgenzia delle Entrate.
(3) Disciplina delle
modalità di trasferimento dei rami di attività
3.1) Contesto e definizioni
1. Gli articoli della
L.R.
11/05
individuano il quadro di una sequenza di atti amministrativi che interessano, a
diverso titolo, le seguenti USL:
BAT/1 |
BA/1 |
BA/2 |
BA/3 |
BA/4 |
FG/2 |
2.
Ai fini del presente regolamento e degli atti allo stesso consequenziali, si fa
riferimento al c. 5 dellart. 2112 Cod. Civ, intendendosi, per ramo di azienda,
larticolazione funzionale dellattività organizzata dellAzienda USL cedente
esercitata nei confini amministrativi dei comuni che, prima compresi,a norma
della L.R.
18/94,
nellambito territoriale della stessa, concorrono alla costituzione del nuovo
ambito territoriale ed organizzativo della USL a cui dette articolazioni
aziendali vengono apportate, per effetto della L.R.
11/05.
3. In particolare per il
ramo dazienda da trasferirsi da parte della USL BA/1 alla BAT/1, come meglio
precisato nella successiva sezione [7], lo stesso comprende anche
lorganizzazione connessa allesercizio delle funzioni di direzione e
coordinamento dellAzienda Sanitaria ed i servizi a dette funzioni correlate,
nonché le strutture sovradistrettuali.
4. Nellambito del presente
regolamento e degli atti connessi e/o consequenziali, lespressione ramo di
attività ha lo stesso significato di ramo dazienda.
3.2) Personale
3.2.1 Qualificazione
dellappartenenza del lavoratore al ramo dazienda oggetto di trasferimento
1. Lappartenenza di un
lavoratore al ramo di attività va determinata con riferimento alla prevalenza
delle mansioni svolte da parte di questi nel senso che devono considerarsi come
addetti al ramo di azienda oggetto di trasferimento quei lavoratori che sono
assegnati o destinati in misura prevalente allunità operativa e/o allambito
territoriale rispetto al quale, per legge, è stata trasferita la competenza tra
le USL interessate, facendo riferimento alla data di adozione del presente atto.
Non si tiene conto, ai fini di cui al presente punto, di eventuali disposizioni
di assegnazioni, temporanee ad altra sede per esigenze di servizio.
3.2.2 Informativa alle
Organizzazioni Sindacali in materia di trasferimento di rami dazienda
In merito, oltre a quanto
previsto dai vigenti CCNL del comparto e della dirigenza per il personale del
SSR si fa riferimento, in particolare in materia di informativa, allart. 47
della Legge 29 Dicembre 1990, n. 428, contenente disposizioni per ladempimento
di obblighi derivanti dallappartenenza dellItalia all Unione Europea. In
relazione agli adempimenti di riorganizzazione dei servizi e ricollocazione del
personale resta ferma la previsione della contrattazione integrativa aziendale.
3.2.3 Dotazioni
Organiche
1. In fase di prima
attuazione, fino a successiva disposizione della Giunta Regionale, la dotazione
organica delle USL interessate dalle operazioni di rimodulazione di cui alla LR
11/05 è modificata in ragione delle variazioni intervenute
nellorganizzazione della Azienda cedente e della subentrante per effetto del
trasferimento dei rami di azienda.
2. Fino al completamento di
tutte le procedure ed operazioni necessarie per dare completo adempimento alle
disposizioni della L.R.
11/05, si
assume quale dotazione organica provvisoria riferita alle unità operative
oggetto di trasferimento totale o parziale, rispettivamente quella
corrispondente al numero ed alla qualifica del personale in servizio a tempo
indeterminato e determinato, questultimo in presenza di posti vacanti nella
dotazione organica, trasferito nellorganizzazione della USL subentrante, ovvero
che è rimasto in servizio nella azienda cedente dopo le esclusioni dallambito
amministrativo di questultima, determinatesi per effetto della legge di
riordino degli ambiti territoriali, nonché al numero dei posti per i quali sono
in atto procedure concorsuali.
3. Al fine di garantire una
corretta gestione della fase transitoria per lesercizio delle attività
essenziali ed obbligatorie previste dalle leggi e dalle disposizioni regionali,
i Direttori Generali delle USL interessate, nelle more della definizione del
nuovo assetto organizzativo e della conseguente dotazione organica, possono
procedere ad accorpamenti e/o a ridefinizioni temporanee degli assetti operativi
e delle connesse responsabilità di gestione, anche con incarichi ad interim.
Detti incarichi possono essere conferiti a personale già dipendente dalle stesse
aziende sanitarie. Per le attività sovra distrettuali e delle strutture
amministrative che dovranno far capo alla direzione generale della USL BA/2 e/o
unità operative di nuova istituzione va stabilito un contingente integrativo di
unità di personale necessario per il funzionamento. Per assicurare la
disponibilità delle necessarie unità di personale è prevista lopzione per
lassegnazione alla USL BA/2 nonché, successivamente, mobilità di compensazione
e mobilità da altre USL e/o enti. Nellipotesi di permanenza di insufficienza di
personale, si procederà, secondo necessità a mobilità secondo le modalità
previste dal regolamento regionale per la collocazione del personale in esubero
e/o diverse modalità di reclutamento previste dalla vigente normativa. Il
personale destinatario di procedimento di mobilità forzata ha diritto di
priorità nelle ipotesi di copertura di posti nella USL di provenienza trascorso
un anno dall1.1.06. Le operazioni di cui sopra saranno avviate dalla data di
approvazione del presente regolamento.
I direttori generali delle
Aziende USL BAT/1 e BA/2 concludono intese finalizzate a garantire, per il
periodo massimo di un anno, che le strutture amministrative della attuale USL
BA/2, confluite nella USL BAT/1, collaborino allistruttoria dei procedimenti
amministrativi della nuova USL BA/2.
4. Le Aziende USL BA/2 e
BAT/1, al termine della fase transitoria di primo avviamento provvedono alla
definizione delle rispettive dotazioni organiche, nel quadro di quanto definito
dal D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, con riferimento alle norme di legge e
regolamentari, conformemente agli indirizzi della programmazione regionale.
3.2.4 Assunzioni
1. Fino allapprovazione da
parte della Giunta delle dotazioni organiche definitive di cui al comma 4) del
precedente paragrafo, nelle suddette Aziende non possono essere indetti nuovi
concorsi ed effettuate nuove assunzioni a tempo indeterminato, salvo esplicita
autorizzazione in deroga al presente regolamento concessa dall Organo di
Governo regionale. Sono portati a compimento i concorsi in atto per figure
professionali del ruolo sanitario le cui graduatorie saranno utilizzate,
dintesa fra i Direttori Generali delle Aziende USL BAT/1 e BA/2. E consentito
lutilizzo delle graduatorie ancora valide, dintesa fra i due direttori
generali.
2. Nel caso di eventuali
esigenze, i Direttori Generali della USL BA/2 e della BAT/1 possono fare ricorso
a forme di collaborazione quali quelle di cui al c.10 dellart. 20
della L.R.
28/00 osservando conseguentemente il
criterio di utilizzare prioritariamente dipendenti o servizi del servizio
sanitario regionale, nonché a quelle di cui allart.8,
c.2 della
L.R. 14/04.
3. Il personale perdente
posto in conseguenza del piano di riordino della rete ospedaliera o che per
effetto dello stesso è stato assegnato a sede diversa può essere destinatario di
procedimenti di mobilità, per garantire la funzionalità delle strutture,
dintesa tra le USL interessate.
4) Scissione, trasferimento dei rami di
attività e subentro
4.1) Adempimenti
dellAssessorato alle Politiche della Salute
1. Il Dirigente del competente Settore
dellAssessorato alle Politiche della Salute, in esecuzione del presente
regolamento, entro giorni quindici dalla sua adozione, dispone, con propria
determinazione, la pubblicazione sul BURP, dellinformativa riguardante:
a) la individuazione del 1
Gennaio 2006 quale data a partire dalla quale ha efficacia rispetto ai terzi il
trasferimento dei rami dazienda tra le Aziende USL interessate ed il subentro,
a titolo originario, della USL BA/2 in tutti i residui diritti ed obblighi in
capo alla incorporanda BA/1 per la parte di questi non trasferiti da
questultima ad altre USL;
b) la comunicazione ai
Terzi contraenti che intrattengono rapporti negoziali con una o più delle USL
interessate alle operazioni de quibus che gli stessi possono rivolgersi alla
direzione dellArea Patrimonio della competente azienda sanitaria per le
specifiche informative del caso, a partire dal 30.mo giorno successivo a quello
di pubblicazione di detto comunicato. Tale termine è valutato essere congruo
affinché le Direzioni Generali delle aziende interessate possano tra di loro
definire e concordare preventivamente le attuazioni di cui alla sezione che
segue in materia di Subentro nei contratti .
2. Lavvenuta pubblicazione
di tale informativa, con riferimento alle USL interessate alle operazioni,
costituisce anche agli effetti dellart. 2558 Cod. Civ., data certa della
notizia fornita ai terzi contraenti in merito ai procedimenti di esecuzione in
atto rispetto a quanto disposto dalla
LR 11/05.
3. I termini e le modalità
di informativa innanzi indicati, non escludono ladozione da parte delle USL
interessate, di altre forme di comunicazione rispetto ai terzi contraenti,
compresa la pubblicazione di avviso sui quotidiani.
(5) Subentro nei
contratti
5.1) Disposizioni
generali
1. A tutela delle parti
terze contraenti, fino alla definizione dei relativi rapporti contrattuali, alle
Aziende USL interessate alle operazioni di trasferimento, è fatto divieto di
indire nuovi appalti e di dar corso a nuovi contratti concernenti la fornitura
di beni e servizi che, nei limiti del valore attuale della fornitura, possono
essere oggetto di erogazione da parte di detti terzi contraenti, fatto salvo il
caso di eventuali contestazioni preesistenti rispetto alla data di pubblicazione
della L.R.
11/05, verso
taluno di questi.
2. Tanto premesso,
richiamando lart. 2558 Cod. Civ (successione nei contratti), nel caso di
trasferimento di ramo di attività:
a) lAzienda USL beneficiaria
subentra nei contratti connessi a detto ramo di attività in precedenza stipulati
dalla USL cedente, salvo che tra dette parti non sia pattuito diversamente.
b) Il terzo contraente può recedere dal
contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa.
3. Pertanto,salvo diverso accordo tra le Aziende interessate
dalloperazione di trasferimento del ramo di attività, e nel rispetto dei
suddetti principi richiamati dalla legge, la Azienda USL beneficiaria subentra a
titolo originario e parzialmente nei contratti originariamente sottoscritti
dalla USL cedente, per la parte pertinente al ramo di azienda oggetto di
trasferimento.
4. Ai fini del rispetto di
detto principio, se un preesistente contratto della USL che deve procedere per
legge al trasferimento di un determinato ramo di attività ad una USL
beneficiaria riguarda, ad esempio:
.a) il servizio di pulizie, e tale
contratto di appalto si riferisce allintera USL che ha originariamente
sottoscritto il contratto, è opportuno che la beneficiaria subentri nello
stesso, per la parte di servizi che attengono alla parte di azienda trasferita;
.b) il servizio di approvvigionamento
farmaceutico di tutti i reparti ospedalieri e viene trasferito un plesso
ospedaliero, i Direttori Generali delle USL interessate valuteranno la
opportunità o meno che la beneficiaria subentri in tutto o in parte al contratto
con il terzo in precedenza sottoscritto dalla USL cedente il ramo di azienda che
comprende tale complesso ospedaliero.
5. Può accadere ancora che,
per giustificati motivi definiti di concerto tra le due Aziende interessate
dalle operazioni di trasferimento, non sia opportuno che una USL beneficiaria
subentri parzialmente ad un contratto sottoscritto dalla cedente. In tal caso lo
stesso rimarrà in capo alla cedente che dovrà definire, nel rispetto del
principio di equità, con il terzo contraente, ove ciò sia necessario, le
eventuali modificazioni del rapporto negoziale vigente.
6. Eventuali oneri
aggiuntivi che dovessero derivare dal verificarsi di tale condizione, andranno
appostati nella contabilità della USL che li rileva, tra gli oneri straordinari,
a specifico conto acceso alla voce Sopravvenienze passive per oneri di
ristrutturazione ex L.R.
11/05,
dandone analitica evidenza nella Nota Integrativa.
5.2] Indirizzi specifici
su alcuni servizi
a) Servizi di Tesoreria e
Cassa
1. Poiché la Azienda USL BAT/1 necessita di
tale servizio ed è previsto che la USL BA/1 trasferisca a questa, giusto quanto
indicato al punto 3) del precedente paragrafo 3.1] anche le attività ed i
servizi connessi allesercizio delle funzioni di direzione e coordinamento
dellAzienda Sanitaria, potrà essere agevole concordare con lIstituto
Creditizio che attualmente cura detti servizi per la USL BA/1, le modalità per
lintegrale trasferimento dello stesso in capo alla neo costituita USL BAT/1, a
far data dal 1 Gennaio 2006.
2. Nel subentro
contrattuale, la durata del rapporto permane fino alla data di scadenza prevista
nel preesistente contratto.
3. Tale subentro della
Azienda USL BAT/1 nel contratto regolante i servizi di tesoreria e cassa della
USL BA/1 permette inoltre al direttore Generale della USL BA/2 di semplificare
la ridefinizione di quello di analoga natura in capo a questultima.
b) Sistemi Informatici e
Telematici, affini e contratti assimilabili
1. In modo analogo, per le
USL BAT/1 e BA/1, può trattarsi la materia afferente i contratti riferiti
allesercizio dei sistemi informatici, telematici ed affini oltre che di
telefonia fissa e mobile, rispetto ai quali, salvo diversa autonoma valutazione
assunta di concerto dai Direttori Generali delle due aziende, sussiste analoga
esigenza di unitarietà e/o integrazione.
2. Poiché è previsto che la
BA/1 trasferisca alla BAT/1, giusto quanto indicato al punto 3) del precedente
paragrafo 3.1] anche le attività ed i servizi connessi allesercizio delle
funzioni di direzione e coordinamento dellAzienda Sanitaria, il subentro della
USL BAT/1 alla BA/1 in tali contratti permette di definire con il terzo
contraente che attualmente cura detti servizi per la USL BA/1, le modalità di
trasferimento dello stesso in capo alla neo costituita USL BAT/1.
3. Nel subentro
contrattuale, la durata dello stesso permane fino alla data di scadenza prevista
nel preesistente contratto, potendo il Direttore Generale della USL BAT/1
negoziare nellambito della propria autonomia, condizioni di fornitura del
servizio pari e/o migliorative rispetto a quelle pre esistenti anche in ragione
del modificato e più ampio assetto della neo istituita Azienda Sanitaria.
4. Il subentro della
Azienda USL BAT/1 nel contratto regolante i servizi di tale natura di cui era
firmataria la USL BA/1 permette inoltre al direttore Generale della USL BA/2 di
semplificare la ridefinizione di quello di analoga natura in capo a
questultima, potendo egli negoziare, nellambito della propria autonomia, in
ragione del modificato assetto organizzativo, condizioni di fornitura del
servizio pari e/o migliorative rispetto a quelle preesistenti, fermo il termine
di scadenza previsto nel vigente contratto di appalto.
5. Gli indirizzi di cui
innanzi sono applicabili in via generale ai contratti per i quali il Direttore
Generale della USL BAT/1 ed il Direttore Generale della BA/2, anche nella sua
qualità di direttore generale della AUSL BA/1, convengano, a norma del c. 2
delle disposizioni attuative di cui allart. 2 della L..R. 11/05, di operare in
tal senso.
5.3) Disciplina sui
rapporti pregressi
1. Tutti gli eventuali
contenziosi, insorti fino al 31 Dicembre 2005, anche se riferiti, in tutto o in
parte, a rami dazienda oggetto di trasferimento, salvo diverso accordo tra le
USL interessate e ferma la disciplina del cod. civ. per tali fattispecie,
continuano a rimanere in capo alla Azienda USL che, a norma della L.R.
18/94,
esercita fino al suddetto termine del 31 Dicembre la potestà
amministrativa.
2. Quanto indicato al
precedente punto ha efficacia anche rispetto a rapporti per i quali vi è
subentro sia totale sia parziale da parte della USL
beneficiaria.
3. Si precisa che per effetto della
operazione di incorporazione, di cui alla successiva sezione [7], della USL BA/1
nella USL BA/2, tutte le residue posizioni in capo alla prima, alla data del 31
Dicembre 2005, comprese quelle in materia di eventuali contenziosi in essere
rispetto a terzi, dal 1 Gennaio 2006 rientrano nellambito della competenza
amministrativa della USL BA/2.
4. Listruttoria
riguardante il contenzioso in essere al 31.12.2005, riguardante, in maniera
esclusiva e specifica, personale e le strutture delle ex USL BA/1 confluite
nella USL BAT/1 sarà assicurata dalla struttura burocratico legale della stessa
USL BAT/1.
5.4) Crediti e Debiti
1. Tutti i debiti e crediti
maturati fino al 31 Dicembre 2005, riferiti a negozi giuridici ed obbligazioni
per i quali è previsto il subentro di unaltra USL, rimangono in capo alla USL
cedente.
2. In ragione della fusione
per incorporazione della USL BA/1 nella USL BA/2, con efficacia dal termine
iniziale del 1 Gennaio 2006, tutti i debiti e crediti così come gli obblighi ed
i diritti residuali della prima confluiscono nella seconda.
(6) Direttive per il trasferimento alla Azienda
USL BAT/1 ed alla USL BA/2 dei rami di attività delle USL FG/2, BA/4, BA/3 e
BA/1
6.1) Direttive di
attuazione
1. La L.R.
11/05, al c. 5 dellart.2
prevede che, ai fini della realizzazione del nuovo assetto delle USL si debba
dar luogo al trasferimento di rami di attività tra le Aziende Interessate.
2. Il combinato disposto
dellart. 1, lettera c), prima alinea e dellart.2,
c. 2 della suddetta legge
regionale 2 Agosto 2005, n. 11, determina altresì che la
Azienda USL BA/1 debba intendersi formalmente soppressa al momento della sua
incorporazione nella USL BA/2.
3. Atteso che gli atti
finali di detta operazione si concretizzeranno, tra le Aziende sanitarie
interessate, nei primi mesi dellesercizio 2006, resta fermo il fatto che
rispetto ai terzi, dal 1 Gennaio 2006, la USL BA/2 subentri alla USL BA/1 in
tutte le posizioni residuali che permangono alla data del 31 Dicembre 2005 in
capo a questultima.
4. Considerato che
linsieme delle operazioni produce, in pratica, la quasi totalità degli effetti
giuridici con riferimento alla data del 31 Dicembre 2005, è necessario che sia
rispettata da parte delle Aziende USL interessate la sequenza di atti
amministrativi di seguito indicata, che riguardano, in particolare, detto
giorno.
5. Ai fini della coerenza degli
atti:
.a) Le USL BA/4, BA/3, BA/2, BA/1, FG/2,
con riferimento alla data del 31 Dicembre 2005, provvedono ad approvare i
rispettivi bilanci di esercizio che attengono agli ambiti territoriali di
propria competenza così come individuati dalla LR 18/94.
.b) Con riferimento alla situazione alla
stessa data del 31 dicembre 2005 ed al progetto di trasferimento di cui al
successivo paragrafo 6.2):
b.1)
le USL BA/1, BA/2 e FG/2 trasferiscono alla BAT/1 i rami dazienda di propria
pertinenza, con efficacia del trasferimento dal 1 Gennaio 2006. Per effetto di
tali atti è perfezionata la piena titolarità del potere amministrativo della
beneficiaria BAT/1 sui rami dazienda alla stessa così trasferiti ed è
integralmente costituito lambito territoriale della stessa, a norma della
L.R.
11/05.
b.2)
la USL BA/3, BA/4 e BA/1 trasferiscono alla BA/2 i rami dazienda di propria
pertinenza, con efficacia del trasferimento sempre dal 1 Gennaio 2006.
6. Le competenti funzioni
dirigenziali della USL BA/2 e della USL BA/1, onde concordare i successivi
adempimenti da attuarsi, danno corso ai preventivi, necessari contatti con i
diversi Soggetti istituzionali interessati, compresi gli Istituti Previdenziali
ed Assicurativi e lAgenzia delle Entrate. Agli esiti di dette operazioni, il
Direttore Generale della USL BA/2, anche nella sua qualità di direttore generale
della USL BA/1, a mezzo raccomandata A.R., provvede a comunicare ai suddetti
Enti il termine di efficacia iniziale degli effetti dellincorporazione, secondo
le modalità concordate.
7. Con lesecuzione delle operazioni di cui al
punto 5) e per effetto delle disposizioni di cui al punto 3) del presente
paragrafo, in ragione delle quali la USL BA/2 assume i diritti e gli obblighi in
capo alla incorporanda USL BA/1, proseguendo in tutti i suoi rapporti anteriori
alla fusione, la rimodulazione complessiva degli assetti amministrativi delle
USL disposti dalla LR
11/05, dal 1
Gennaio 2006, è così perfezionata.
6.2) Progetto di
trasferimento dei rami dazienda e disciplina
contrattuale
1. Il Direttore Generale della
USL cedente ed il Direttore Generale della USL subentrante, e/o dirigenti del
Servizio Sanitario Regionale da loro incaricati, provvedono, di concerto, alla
definizione del progetto relativo alla operazione di trasferimento dei
rami di attività cui dette Aziende sono interessate. Nel progetto vanno tra
laltro esplicitate le determinazioni che le Parti hanno assunto rispetto agli
indirizzi indicati nel presente provvedimento.
2. Il progetto, accanto
alla definizione dello stato patrimoniale del ramo oggetto di trasferimento deve
tra laltro contenere, oltre alla individuazione, anche in via generale, dei
beni, del personale e dellorganizzazione oggetto delloperazione, anche la
identificazione delle obbligazioni e dei negozi giuridici con terzi contraenti,
compresi i contratti di leasing e di locazione, rispetto ai quali è previsto il
subentro totale o parziale della USL beneficiaria, ed in caso di subentro
parziale, la definizione dei limiti di subentro.
3. Nel progetto, ai fini
del trasferimento, vanno altresì individuati ed elencati gli interventi di
ammodernamento strutturale tecnologico ed organizzativo e relativi
finanziamenti, così come previsti dalla DGR 24 Marzo 2004, n.329 e da altre
forme analoghe di finanziamento per investimenti, con evidenza degli estremi del
provvedimento regionale e lammontare delle relative somme
stanziate.
4. Il progetto si intende approvato
con la sottoscrizione dello stesso da parte di entrambi i Direttori Generali,
congiuntamente allatto di trasferimento di cui al successivo punto 5).
Nel suddetto atto, in relazione al ramo oggetto di trasferimento, va
esplicitamente indicato che a far data dal 1 Gennaio 2006 sono trasferiti alla
USL beneficiaria, in ragione del subentro, tutti i diritti e gli obblighi in
capo alla USL cedente, come risultanti per effetto del suddetto progetto
concordato tra le parti.
5. I provvedimenti
deliberativi di rispettiva competenza per il recepimento dei suddetti accordi
vanno obbligatoriamente assunti dai Direttori Generali delle Aziende interessate
entro i 60 giorni successivi dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento.
6. Ai fini della pubblicità rispetto ai
Terzi delloperazione di trasferimento di cui si tratta, lobbligo si intende
adempiuto con la pubblicazione dei relativi provvedimenti di recepimento di cui
al precedente punto 5) negli Albi delle Aziende USL interessate.
6.3) Situazione
Patrimoniale del ramo dazienda oggetto di trasferimento
1. Nel corso dellesercizio
2006, i Direttori Generali delle USL interessate alloperazione, con riferimento
alla situazione patrimoniale definita al punto 6.2]2, provvedono alleventuale
rettifica ed assestamento delle rispettive poste di bilancio.
6.4) Disciplina per il
trasferimento dei rami dazienda
1. Il rapporto giuridico
tra le Aziende USL interessate alle operazioni di trasferimento dei rami
dazienda è disciplinato mediante specifici atti, sottoscritti dai rispettivi
Direttori Generali, contenenti:
a) lesplicito riferimento alla
Legge
Regionale 12 Agosto 2005, n.11 ed al presente provvedimento; b) la individuazione e la precisazione di
quanto definito per dare attuazione nei rapporti bilaterali tra le Aziende USL
interessate alle operazioni, agli indirizzi del presente provvedimento; c) lelenco analitico del personale
trasferito, corredato degli opportuni elementi di qualificazione delle singole
posizioni giuridiche, economiche e funzionali; d) la precisazione che la Azienda USL
cedente immette nella proprietà e nel pieno possesso del ramo di attività la
Azienda USL beneficiaria a far data dal 1 Gennaio 2006 e, più precisamente,
dalle ore 0,00 di detto giorno, con decorrenza di tutti gli effetti del
trasferimento da tale momento;
e) la precisazione che, con riferimento al
ramo di azienda oggetto di trasferimento, tutti gli eventuali ratei differiti
maturati e non goduti dal personale dipendente trasferito e gli eventuali fondi
di trattamento di fine rapporto del personale in servizio maturati a tutto il 31
dicembre 2005, dal 1° Gennaio 2006 vengono assunti nello stato del passivo della
Azienda USL destinataria del trasferimento, con corrispondente appostamento
nellattivo della stessa di credito, per pari ammontare, verso la USL cedente;
f) lelenco di tutti i contratti di
appalto, di somministrazione, di servizio, di locazione, di utenza e quantaltro
compresi nel ramo di azienda ceduto, con lindicazione della durata residua, del
terzo contraente e lesplicitazione se il subentro è totale o parziale, in tale
ultimo caso andrà indicata la parte rispetto alla quale la Azienda USL
beneficiaria del trasferimento ha espresso la volontà di subentrare. Sia in caso
di subentro totale che parziale va determinato lammontare dellonere per cui vi
è accollo a carico della USL beneficiaria;
2. Lo stato patrimoniale, al 31
Dicembre 2005, del ramo di attività oggetto di trasferimento, predisposto dalla
Azienda USL cedente avrà acclusi i prospetti analitici di convalida delle poste
ivi indicate, sottoscritti, per accertamento e verifica, anche dal Collegio
Sindacale di detta Azienda. Con riferimento allo stato patrimoniale così
definito ed allegato allatto di trasferimento, nello stesso sarà espressa la
dichiarazione per cui sono espressamente esclusi tutti gli altri crediti e
debiti afferenti il ramo di azienda oggetto di trasferimento, non compresi negli
allegati allo stato patrimoniale, che resteranno a favore ed a carico della
Azienda USL cedente.
3. La Giunta, al fine di
favorire la omogeneità degli atti di trasferimento dei rami di attività, ove ne
ravvisi la esigenza, con propria deliberazione ed in conformità alle direttive
del presente regolamento, può approvare apposito schema contrattuale da
assumersi quale riferimento per tale tipo di operazioni da parte delle aziende
USL interessate.
6.5) Subentro del
Direttore Generale della USL BA/2 nelle funzioni di Liquidatore delle LCA delle
soppresse U.S.L.
Con riferimento ai
contenuti di cui al c.3 dellart. 2
della LR
11/05, per il
miglior perseguimento delle finalità e degli obiettivi previsti dallart. 43
della L.R.
7 marzo 2003, n. 4 e successive modificazioni, il
Direttore generale della USL BA/2, delibera il suo subentro, a far data dal 1
Gennaio 2006, nella funzione di Commissario liquidatore delle liquidazioni
coatte amministrative delle USL soppresse facenti capo agli ambiti territoriali
della incorporanda Azienda USL BA/1.
(7) Regolamentazione del
procedimento di incorporazione
7.1) Situazione
Patrimoniale delle Aziende USL interessate dalloperazione di
fusione
1. Per le finalità previste
dal presente regolamento, lobbligo da parte del Direttore Generale della
Azienda USL BA/2 incorporante e del Direttore Generale della incorporanda
Azienda USL BA/1, di redigere la situazione patrimoniale delle Aziende Sanitarie
stesse, perché si intenda adempiuto, ferma losservanza delle norme sul bilancio
di esercizio al 31.12.2005, richiede il rispetto delle seguenti modalità di
determinazione:
a) lo stato patrimoniale
di partenza delle Aziende interessate alloperazione di fusione è quello
relativo al bilancio di esercizio al 31.12.2005. A tal riguardo:
A) USL BA/1
la situazione patrimoniale
della BA/1, al 1 Gennaio 2006, va determinata al netto dei trasferimenti di
propri rami dazienda realizzati a favore della BAT/1 e della BA/2.
B) USL BA/2
la situazione patrimoniale
della BA/2, al 1 Gennaio 2006, va determinata al netto del trasferimento del
proprio ramo dazienda effettuato a favore della BAT/1, comprendendo in detta
situazione i rami dazienda ricevuti dalle USL BA/4, BA/3 e BA/1.
b) la conferma da parte
del Direttore Generale della USL BA/1 e BA/2, nei rispettivi atti deliberativi
di approvazione della situazione patrimoniale al 1 Gennaio 2006, che la data a
decorrere dalla quale le operazioni in capo alla Azienda USL BA/1, così come i
suoi residui diritti ed obblighi, sono imputati alla USL BA/2, è quella del 1
Gennaio 2006.
7.2) Atto di Fusione
1. Con atto di identico
contenuto, da registrarsi nellelenco delle deliberazioni della USL BA/2 e della
BA/1, il Direttore Generale della incorporanda USL BA/1 e della incorporante USL
BA/2 dà luogo alla fusione delle due persone giuridiche che, fermo quanto già
indicato al punto 1 lett .b) del precedente paragrafo 7.1], si intende
formalmente perfezionata alle ore 24 del giorno stesso in cui avviene la
congiunta deliberazione, ferma lefficacia delloperazione rispetto ai Terzi,
dal 1 Gennaio 2006.
2. Il Direttore Generale
della incorporante Azienda USL BA/2 provvederà a redigere ed approvare, con data
di riferimento al 1 Gennaio 2006 il bilancio di fusione, anche con successivo
provvedimento, da deliberarsi, in ogni caso, non oltre 15 giorni da quello di
cui al punto 1) del presente paragrafo.
3. Per effetto dellatto di
fusione, la incorporante USL BA/2 subentra a titolo originario in tutti i
residui diritti ed obblighi in capo alla incorporata USL BA/1, proseguendo in
tutti i rapporti anteriori alla fusione, per la parte di questi non trasferiti
da questultima ad altre USL per effetto degli attuati trasferimenti dei rami
dazienda.
4. A seguito della fusione, con esplicita indicazione degli
estremi dei provvedimenti deliberativi di cui al precedente punto 1), il
Direttore Generale della USL BA/2, a mezzo Raccomandata A.R., provvede a
confermare lavvenuto perfezionamento delle operazioni allAssessore alle
Politiche della Salute ed ai diversi soggetti interessati, compresi gli Istituti
Previdenziali ed Assicurativi e lAgenzia delle Entrate, anche ai fini della
confluenza in capo alla USL incorporante dellidentità fiscale in precedenza
posseduta dalla USL BA/1.
5. Ai fini della pubblicità
rispetto ai Terzi del perfezionamento delloperazione di fusione, lobbligo si
intende adempiuto con la pubblicazione dei provvedimenti di cui al punto 1) del
presente paragrafo negli Albi delle Aziende USL interessate. Si richiamano
inoltre i punti da 1) a 3) del paragrafo 4.1] più sopra.
6. Con la deliberazione di
fusione, il Direttore Generale della USL BA/2, a norma del c.2 dellart. 2
della L.R.
11/05, cessa
nel suo incarico di Direttore Generale della USL BA/1.
7.3) Cessazione del
Direttore Sanitario f.f. e Direttore Amministrativo f.f. della USL BA/1
Fino al completamento delle
procedure per lincorporazione della USL BA/1 nella USL BA/2, in analogica
applicazione di quanto previsto dal c. 2 delle disposizioni attuative di cui
allart.2
della LR
11/05 per il Direttore Generale, senza che ciò dia luogo ad un incremento
del loro compenso, il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo della
USL BA/2 coprono anche le corrispondenti funzioni nellambito della prima, e
cessano dalle stesse, con la suddetta deliberazione di fusione.
7.4) Cessazione
dallincarico dei componenti del Collegio Sindacale della USL
BA/1
Per effetto del suddetto atto di fusione
cessano dallincarico i componenti del Collegio Sindacale della incorporata USL
BA/1. Detto collegio, fino alla costituzione ed insediamento del collegio della
USL BAT/1 resta in carica e ne assicura le relative funzioni, ferma restando
lunico compenso.
7.5) 1° bilancio di
esercizio successivo alla fusione
1. Nellesercizio in cui
avviene la fusione, la USL BA/2 iscrive le attività e le passività ai valori
risultanti dalle scritture contabili al 1 Gennaio 2006, così come determinate
per dar corpo alla situazione patrimoniale, in pari data, di cui al punto 2) del
precedente paragrafo 7.2].
(8) Rinvii normativi e
disposizioni di primo funzionamento per la USL BAT/1 e BA/2
1. Ove non diversamente
disposto da successive norme di legge e da provvedimenti amministrativi
regionali in materia di indirizzi di primo funzionamento, si fa riferimento, per
quanto compatibili, alle disposizioni di cui allart. 30,
c.2 e c.3), della LR
28 Dicembre 1994 n. 36 e s.m.
2. Il Direttore Generale
della Azienda USL BAT/1 ed il Direttore Generale della USL BA/2, successivamente
alla data del 1 Gennaio 2006, oltre a quantaltro previsto nel presente
regolamento e nel rispetto della vigente normativa e degli atti di indirizzo,
coordinamento e programmazione della Giunta Regionale, provvederanno per quanto
di rispettiva competenza a:
a) la rideterminazione
della nuova dotazione organica definitiva della Azienda USL;
b) la revisione e
ladeguamento dellAtto Aziendale di organizzazione e funzionamento della
Azienda .USL BA/2 e formulazione di quello della USL BAT/1;
c) ladozione di
appropriati standard di contabilità analitica che permettano la uniforme
applicazione del controllo di gestione in tutte le articolazioni e livelli
organizzativi della Azienda USL, tali da consentire, giusta punto 2 degli
obiettivi affidati ai Direttori Generali dalla DGR 1226/05, analisi comparative
dei costi,dei rendimenti e dei risultati di ciascuna azienda sanitaria;
d) il perseguimento degli
altri obiettivi prioritari affidati ai Direttori Generali dalla suddetta DGR
1226/05;
(9) Comunicazioni alle
Amministrazioni Centrali
1. A seguito della notifica
da parte del Direttore Generale della Azienda USL BA/2 dellavvenuto
completamento della operazione di fusione di cui al punto 4) del precedente
paragrafo 7.2], il competente Settore dellAssessorato alle Politiche della
Salute provvede a dare le dovute comunicazioni al Ministero della Salute, al
Ministero dellEconomia e delle Finanze, alla Banca dItalia ed agli altri
soggetti rispetto ai quali è competente la Regione ai fini dellinformativa
riferita alla cessazione della personalità giuridica della USL BA/1 ed alla sua
incorporazione nella USL BA/2.
2. Per effetto del presente regolamento il
competente Settore dellAssessorato alle Politiche della Salute, in materia di
flussi informativi, provvede prontamente a dare la necessaria preventiva
comunicazione alle Amministrazioni Centrali dello Stato in merito alla
cessazione, a far data dal 1 Gennaio 2006, degli adempimenti di tale natura
rispetto ai quali la Azienda USL BA/1 è di converso tenuta con riferimento all
esercizio che si chiude il 31.12.2005.
(10) Rettifiche da
effettuarsi nel 1° bilancio di esercizio successivo alle operazioni di
trasferimento di rami dazienda e di fusione
10.1) Valori dei Beni
Patrimoniali
1. Il Direttore Generale della
USL BAT/1 ed il Direttore Generale della USL BA/2, nel corso del 2006, in
applicazione di quanto disposto in materia di patrimonio dal Titolo IX della LR
38/94 e s.m., provvedono:
a) a confermare e/o
rettificare ovvero a definire, con proprio atto, lelenco analitico dei beni
patrimoniali disponibili ed indisponibili di cui allart. 49 di detto titolo,
specificandone caratteristiche, localizzazione e tipologia, conformemente alle
norme del TUIR ed alle disposizioni vigenti in materia di tenuta della
contabilità e di redazione dei bilanci;
b) a determinare gli
scostamenti rilevati rispetto ai corrispondenti valori di iscrizione in bilancio
al 1 Gennaio 2006, onde procedere alle consequenziali rettifiche nel corso del
medesimo esercizio.
10.2) Regolazione di
Ratei e Risconti
In ragione della
specificità delle operazioni e della limitata incidenza che in tale quadro
possono avere i ratei ed i risconti con riferimento alla situazione patrimoniale
al 31 Dicembre 2005 del ramo da trasferire, salvo particolari esigenze, gli
stessi continuano a permanere nella competenza della USL cedente.
10.3) Magazzini e Scorte
Analogamente, salvo
particolari esigenze di conservazione in capo alla USL cedente, si considerano
trasferiti i magazzini e le scorte presenti nei complessi immobiliari oggetto di
trasferimento, così come risultanti dalle giacenze e dai valori dei beni
rilevati dalle scritture contabili alla data del 31 Dicembre 2005.
(11) Trasferimento dei
titoli di proprietà di beni in precedenza iscritti nello stato patrimoniale di
altra Azienda USL
1. Il presente regolamento
costituisce titolo per la trascrizione in capo alla Azienda USL beneficiaria, a
far data dal 1 Gennaio 2006, della proprietà e dei diritti reali sui beni
rientranti nelle attività patrimoniali comprese nel ramo dazienda acquisito a
quella data per trasferimento dello stesso da parte della Azienda USL cedente.
Analogo termine iniziale di efficacia giuridica, dal 1 Gennaio 2006, è
attribuito al trasferimento di proprietà dei residui beni della USL BA/1 in capo
alla USL BA/2.
2. I Direttori Generali delle USL che hanno
acquisito nel proprio attivo patrimoniale beni immobili in precedenza iscritti
nello stato patrimoniale di altra azienda USL, provvedono alla trascrizione
presso i competenti Uffici pubblici entro 30 giorni dalladozione dellatto di
trasferimento o di fusione.
(12) Regolazione delle
partite patrimoniali art. 2. 5, lett. c della LR 11/05
1. Il Direttore Generale
dellAzienda da cui avviene il trasferimento del ramo di attività, provvede
nellambito degli adempimenti di cui al precedente punto 6.3]1, a determinare il
valore effettivo del patrimonio netto assegnato allAzienda Sanitaria
beneficiaria del trasferimento e di quello che rimane nellAzienda cedente per
effetto dello scorporo disposto dalla LR.11/05.
2. Il patrimonio netto che residua nella
Azienda Sanitaria scissa e quello che viene apportato nella Azienda beneficiaria
è determinato con riferimento alle norme previste per la redazione dei bilanci
delle aziende del SSR, ed in particolare comprende le seguenti voci:
PATRIMONIO NETTO
Finanziamenti per investimenti
Donazioni
e lasciti vincolati ad investimenti
Fondo di
dotazione
TOTALE PATRIMONIO NETTO
(13) Disciplina generale
sugli effetti dei trasferimenti di rami dazienda tra le Aziende sanitarie
interessate
1. Ove non diversamente e
specificamente indicato nel presente regolamento, si riepilogano i seguenti
indirizzi di ordine generale a cui dovranno attenersi le Aziende sanitarie
interessate:
a) Le articolazioni aziendali
costituenti i rami oggetto di trasferimento, vengono trasferite e conferite
nelle loro organiche unità funzionali, economiche e finanziarie e constano delle
attività e passività che sono dettagliatamente determinate a corredo dello stato
patrimoniale del complesso aziendale oggetto di trasferimento.
b) Per effetto della scissione
e del trasferimento, la Azienda sanitaria beneficiaria riceve per apporto i beni
alla stessa assegnati come specificatamente indicati nellatto di
trasferimento.
c) Lefficacia della scissione e del
trasferimento, fermi gli obblighi di pubblicità indicati, avrà effetto dal 1
Gennaio 2006.
d) Le articolazioni
aziendali di cui alla precedente lettera .a) vengono apportate alla Azienda USL
beneficiaria nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, alla data di
cui alla precedente lettera .c), subentrando detta beneficiaria, oltre che nella
piena proprietà, possesso e godimento dei beni così come descritti nellatto di
trasferimento di cui al precedente paragrafo 6.4], anche nella titolarità,
responsabilità, possesso e godimento di tutti i diritti ed obblighi, interessi
legittimi ed aspettative, di spettanza del ramo trasferito, credito ed
aspettative di credito nei confronti di terzi, sia che risultino da dati
scritti, sia che derivino da situazioni di mero godimento o di fatto, ad
esclusione di quanto connesso a:
•
contenziosi pregressi;
• debiti
e crediti
•
specifiche posizioni definite tra le Aziende USL interessate alloperazione, nel
quadro della disciplina determinata dal presente regolamento e dallatto di
trasferimento;
e) La azienda beneficiaria
succede pertanto, in preciso stato e luogo della Azienda scissa da cui detto
ramo è stato trasferito, assumendo a proprio carico i soli oneri e debiti,
responsabilità, passività, ratei e risconti, minusvalenze di ogni genere che
possano emergere o maturare dopo la data di efficacia della scissione e relativi
alla gestione precedente, che risultino specificatamente indicati nellatto di
cui al suddetto paragrafo 6.4], rimanendo tutto quanto il resto ad esclusivo
beneficio ed onere della Azienda USL da cui è stato scisso il ramo conferito,
compresa lesecuzione degli obblighi fiscali assicurativi e previdenziali
antecedenti alla scissione.
f) Le Aziende sanitarie
beneficiarie del trasferimento sono autorizzate a compiere qualsiasi atto,
pratica e formalità, allo scopo di farsi riconoscere come subentranti e
proprietarie e titolari di ogni cespite ed attività patrimoniale del ramo
traslato dellazienda scissa, nei confronti sia dei privati, sia di qualsiasi
pubblica amministrazione. Dal canto suo la Azienda sanitaria cedente da cui è
stato scisso il ramo trasferito ha lobbligo di addivenire a qualsiasi atto,
supplementare ed esplicativo, che fosse necessario, per dare piena esecuzione al
presente regolamento, ad integrazione e/o complemento dellatto di trasferimento
di cui al precedente paragrafo 6.4].
g) A tal fine il Direttore
Generale della persona giuridica beneficiaria è autorizzato, ove lo ritenga, a
conferire mandato a dipendenti o terzi affinché provvedano a quanto sopra, anche
al fine del compimento delle operazioni necessarie da attuarsi presso il MEF -
Agenzia del Territorio e altri Uffici interessati, comprese le variazioni da
introdursi nei dati catastali, allatto della relativa voltura censuaria.
h) Tutte le spese connesse
allesecuzione della LR
11/05 e del presente regolamento e degli atti inerenti o conseguenti alla
loro esecuzione, compresi i trasferimenti e le volture sono a carico delle
Aziende beneficiarie, per quanto ad esse trasferito. I relativi oneri vanno
imputati alla voce ed al conto per oneri straordinari.
(14) Monitoraggio delle
operazioni, supporto direzionale, effetto degli inadempimenti
1. Onde favorire il
monitoraggio del programma, fermo il termine di efficacia verso i terzi fissato
al 1 Gennaio 2006, alle date del 30 novembre e del 31 Dicembre 2005 e,
successivamente, con periodicità bimestrale, anche via fax o per posta
elettronica, ciascun Direttore Generale interessato alle operazioni di cui alla
LR
11/05
provvede ad inviare allAssessore alle Politiche della Salute lo stato di
avanzamento dei lavori, con i risultati nel frattempo conseguiti, eventuali
difficoltà rilevate, le soluzioni che si intende adottare per superarle, il
termine di completamento previsto per ciascuna linea di attività.
2. La Giunta regionale può
nominare una Commissione di esperti, o apposito diverso organismo e/o società, a
cui demandare le funzioni di coordinamento indirizzo e controllo, ovvero
attività connesse al monitoraggio sullesecuzione del programma di operazioni di
cui alla L.R.
11/05 ed al
presente regolamento.
3. In ragione dellandamento
del programma dei lavori, ove si rilevi linsorgenza di ritardi ovvero di
impedimenti di qualsiasi natura nelladempimento di quanto necessario per dare
attuazione alla LR
11/05 ed ai
connessi provvedimenti di indirizzo e programmazione della Giunta nei termini
qui definiti, il Dirigente del competente Settore dellAssessorato alle
Politiche della Salute propone allOrgano Amministrativo della Regione, la
nomina di uno o più Commissari ad acta cui affidare il completamento delle
operazioni.
4. Per lesecuzione del
proprio mandato, il Commissario ad acta dispone di tutti i poteri del Direttore
Generale.
5. Il mancato rispetto
delle direttive e dei termini fissati dal presente regolamento, nei casi più
gravi, ad insindacabile giudizio della Giunta, comporta la decadenza del
Direttore Generale.
(15) Rimodulazione per
effetto della L.R. 11/05 delle assegnazioni previste per le Aziende USL dalla
DGR 24 Agosto 2005, n.1226 (DIEF 2005)
15.1) Modificazione delle
assegnazioni periodiche alle Aziende USL interessate dalle procedure di
trasferimento di rami dAzienda
1. Il competente Settore
dellAssessorato alle Politiche della Salute, a norma della lettera c) del c.5
dellart. 2
ella L.R.11/05,
fino allapprovazione da parte della Giunta Regionale del nuovo documento di
indirizzo in campo sanitario (DIEF 2006), rispetto alle assegnazioni mensili
previste dal DIEF 2005 di cui al provvedimento di Giunta 24 Agosto 2005, n. 1126
Documento di Indirizzo Economico - Funzionale del SSR per lanno 2005, per le
Aziende USL interessate dalle procedure di trasferimento di rami di attività, è
altresì autorizzato, a far data dal 1 Gennaio 2006, ad adeguare dette
assegnazioni nel rispetto dei seguenti indirizzi e dei connessi ammontari
riportati al successivo punto 3 lett. c) modificativi di quelli di cui alla Voce
L dell Allegato C della suddetta DGR 1126/05.
2. Le nuove disponibilità
finanziarie, riepilogate alla successiva lettera .c), costituiscono i numerari a
partire dai quali, fermo il resto, il competente Settore dellAssessorato alle
Politiche della Salute provvederà a rimodulare lAllegato E della DGR 1126/05
al fine di ottenere i nuovi valori finanziari netti da erogare a partire del 1
Gennaio 2006. A tal riguardo:
.a) lammontare delle
disponibilità finanziarie provvisoriamente determinate a favore della USL BAT/1,
a far data dal 1 Gennaio 2006, è quello ottenuto dalla sommatoria delle quote
capitarie previste per ciascuna USL cedente, ponderate per la numerosità della
popolazione dei comuni alle stesse facenti capo a norma della LR
18/94 che
confluiscono, a norma della L.R.
11/05,
nellambito della competenza territoriale della neo istituita Azienda USL. A
detto ammontare sono state integralmente sommate le disponibilità previste alla
Voce B dellAllegato C della DGR 1126/05, in quanto relative alla attuazione
del programma di riconversione della struttura ecclesiastica ospedaliera di
Bisceglie.
.b) con analoga procedura,
mediante apposita matrice di trasferimento sono state decrementate ed
incrementate le disponibilità finanziarie in precedenza determinate per le
preesistenti Aziende USL dalla cit. DGR 1126/05 che ne ha fissato il relativo
ammontare con riferimento agli ambiti di cui alla suddetta LR
18/94.
.c) Il quadro delle
disponibilità finanziarie provvisoriamente determinate per il 2006 a favore
delle Aziende USL (nuova Voce L dellAllegato C della DGR 1226/05), fino a
nuovo provvedimento della Giunta, è pertanto il seguente:
LR 11-05 /
LR 18-04
|
TOTALE LR 11-05 |
BAT1 |
435.783.303 |
BA1 |
-- |
BA2 |
270.183.890 |
BA3 |
183.516.230 |
BA4 |
562.223.032 |
BA5 |
243.248.744 |
BR1 |
465.085.562 |
FG1 |
194.406.567 |
FG2 |
145.643.000 |
FG3 |
212.042.611 |
LE1 |
547.558.867 |
LE2 |
347.018.859 |
TA1 |
683.877.624 |
Arrotondamenti
da
apportare |
-- |
USL Puglia
Totale
Rimodulato ex LR 11/05 |
4.290.588.289 |
3 . La ricomposizione delle
disponibilità finanziarie in capo alle diverse USL, in ragione della graduazione
delle fonti normative, è stata effettuata con riferimento alla numerosità della
popolazione al 31.12.2003.
4. Il competente Settore
dellAssessorato alle Politiche della Salute, a completamento del processo di
regolazione, previsto dalla lettera c) del c. 5 delle disposizioni attuative
dellart.2
della L.R.
11/05, delle
partite patrimoniali tra la Regione e le Aziende Sanitarie, entro novanta giorni
dalla data di approvazione del presente regolamento, onde evitare il verificarsi
di possibili disequilibri connessi al modificato assetto territoriale delle USL
rispetto alle precedenti determinazioni, provvede, con proprio atto
dirigenziale, a definire il nuovo quadro di composizione dello sbilancio di
mobilità. Latto dirigenziale è trasmesso alle Aziende, Enti ed Istituti del
SSR.
(16) Indirizzi sui nuovi assetti
dellassistenza distrettuale ed ospedaliera [art. 2, c. 6 della L.R. 11/05]
16.1) Articolazione
distrettuale
1. Il processo di
ridefinizione riguarda i territori di 17 comuni di cui, per effetto della
L.R.
11/05, 10
concorrono alla definizione del nuovo ambito territoriale della USL BAT/1 e 7
quello della USL BA/2. A tal riguardo e con riferimento alla deliberazione 8
Agosto 2002, n.1161, la composizione ed il numero dei Distretti socio sanitari
ivi definiti, sono così modificati:
a) nella FG/2, il
territorio di Zapponeta è annesso al Distretto 1 di Manfredonia;
b) nella BAT/1, i
territori facenti capo ai comuni di Margherita di Savoia, S.Ferdinando di
Puglia, Trinitapoli costituiscono il Distretto n.1 della nuova Azienda USL. I
distretti n. 1 (Andria, Canosa, Minervino, Spinazzola) della USL BA/1 diventano
i distretti n. 2 e 3 della USL BAT/1; lambito territoriale del comune di
Barletta va a costituire il Distretto n.4; gli ambiti territoriali dei comuni di
Trani e Bisceglie vanno a costituire il Distretto n. 5.
c) nella BA/2 i comuni di Palo del
Colle e Bitonto costituiscono lambito territoriale del nuovo Distretto n. 1;
gli ambiti territoriali dei comuni di Corato, Ruvo e Terlizzi costituiscono il
Distretto n. 2; quelli di Molfetta e Giovinazzo, il Distretto n. 3.
16.2) Rimodulazione dei
Presidi Ospedalieri
1. I presidi e gli stabilimenti ospedalieri
interessati dalloperazione, così come definiti ed individuati dalla DGR 1429/02
e modificati con il presente atto esclusivamente ai fini dellaccorpamento
funzionale, sono:
BAT/1 .a) Presidio
costituito dai plessi ospedalieri di Canosa - Minervino Murge - Spinazzola
.b) Presidio costituito dal plesso
ospedaliero L. Bonomo di Andria;
.c) Presidio costituito dai plessi
ospedalieri di Bisceglie - Trani
.d) Presidio costituito dal plesso
ospedaliero di Barletta
BA/2 .a) Presidio costituito dai plessi
ospedalieri di Corato - Ruvo
.b) Presidio costituito dal plesso
ospedaliero di Molfetta
.c) Presidio costituito dai plessi
ospedalieri di Terlizzi - Bitonto
(17) Rimodulazione degli strumenti di
programmazione regionale in campo socio- sanitario e di integrazione socio -
sanitaria
Al fine di raccordare la coerenza delle
azioni di governo ed il coordinamento e lintegrazione delle politiche regionali
rispetto ai bisogni di salute della collettività, a norma della Legge Regionale
16 novembre 2001 n. 28 e della Legge
Regionale 12 Maggio 2004, n.7, per gli ambiti territoriali
interessati dagli effetti di rimodulazione scaturenti dallapplicazione
della L.R.
12 Agosto 2005, n.11, la Giunta regionale, nella
forma dei regolamenti esecutivi, di attuazione e dintegrazione, può procedere,
anche a stralcio, alla rimodulazione ed alladeguamento del Piano Sanitario
Regionale 2002- 2004 e del Piano di Salute 2002 - 2007 della Puglia di cui alla
propria deliberazione 27 dicembre 2001, n. 2087 e del Piano di Riordino della
Rete Ospedaliera di cui alle Deliberazioni n. 1087/02 e n. 1429/02.
(18) Adempimenti del
competente Settore dellAssessorato alle Politiche della Salute connessi alla
rimodulazione degli assetti organizzativi del SSR
Oltre a quanto previsto dal presente
provvedimento, a norma del c. 7 delle disposizioni attuative dellart. 2
della LR. 11/05
,
entro il 31 Dicembre 2005 , il competente Settore dellAssessorato alle
Politiche della Salute assicura ladeguamento dei flussi informativi e del
Sistema Informativo Regionale (SISR) al modificato assetto organizzativo del
Servizio Sanitario Regionale, attribuendo a tal fine apposito incarico anche per
quanto attiene lintegrazione dellinfrastruttura di rete e delle stazioni di
lavoro, con oneri a carico della Regione Puglia, ai sensi e per gli effetti
della DGR 2073/04 ed atti conseguenti.
Disposizioni finali
Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti
dellart. 44
comma 3 e dellart. 53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
E fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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