Anno 2005
Numero 5
Data 10/03/2005
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note Pubblicato nel B.U. R. Puglia 14 marzo 2005, n. 40.
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Regolamento Regionale 10 marzo 2005, n. 5

Utilizzazione del Fondo di Rappresentanza del Presidente della Giunta regionale previsto dalla l.r. n. 32/81



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



 


- Visto lart. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale lemanazione dei regolamenti regionali.


- Visto lart. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n. 7 Statuto della Regione Puglia.


- Visto lart.44, comma 3 dello Statuto della Regione Puglia;


- Vista la L.R. del 22 giugno 1981, n. 32 che allart. 1 prevede: è istituito un fondo di rappresentanza per le esigenze connesse allesercizio delle funzioni del Presidente della Giunta Regionale e allart. 2 prevede: al pagamento delle spese imputabili a detto fondo di rappresentanza del Presidente della Giunta Regionale provvede il Cassiere centrale dellUfficio Provveditorato-Economato della Giunta Regionale, ai sensi della L.R. 25/01/1977, n. 2.


- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 124 del 02/03/2005 di adozione del Regolamento suddetto.


EMANA


il seguente Regolamento:




Art. 1

(Oggetto del Regolamento)




1. Il presente regolamento, secondo le norme contenute nello Statuto della Regione Puglia e della Legge regionale n. 32/81, detta le regole per lutilizzo del Fondo di Rappresentanza del Presidente della Giunta Regionale.





Art. 2

(Spese di Rappresentanza)



1. Con la legge di approvazione del bilancio, il Consiglio Regionale può stanziare al Titolo 1 della pese U.P.B. del bilancio annuale di competenza, un apposito Fondo per le spese di Rappresentanza.
Detto Fondo viene messo a disposizione del Presidente della Giunta Regionale, che lo utilizza secondo le procedure di cui al successivo art. 4 e sulla base di proprie specifiche autorizzazioni.





Art. 3

(Fattispecie delle Spese di Rappresentanza)


1. Sono spese di rappresentanza: le spese sostenute nelle funzioni istituzionali, quali ad esempio partecipazione, anche di natura finanziaria, a manifestazioni di interesse dellEnte e della comunità regionale nelle sedi locali, nazionali, comunitarie ed internazionali; ospitalità e quantaltro serva a tal fine, ad autorità nazionali, civili, militari e religiose ed estere e a personalità della cultura, dello sport, del contesto sociale, della scienza e dellimprenditoria e ogni altra iniziativa connessa e strumentale ai compiti distituto.





Art. 4

(Procedura di erogazione delle spese)




Il pagamento delle spese sopraindicate è effettuato, ai sensi della L.R. n. 32/81, con le modalità di cui agli artt. 85, 86, 87 della L.R. 28/2001 mediante la costituzione di un apposito Fondo di anticipazione al Cassiere Centrale.




Disposizioni finali


Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dellart. 44, comma 3 e dellart. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.