Regolamento Regionale 10 marzo 2005, n. 5 Utilizzazione del Fondo di Rappresentanza del Presidente della Giunta regionale previsto dalla l.r. n. 32/81
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
- Visto lart. 121 della Costituzione, così come
modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, nella parte in cui
attribuisce al Presidente della Giunta Regionale lemanazione dei regolamenti
regionali.
- Visto lart.
42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n. 7 Statuto della
Regione Puglia.
- Visto lart.44,
comma 3 dello Statuto della Regione Puglia;
- Vista la L.R.
del 22 giugno 1981, n. 32 che allart. 1 prevede: è istituito un fondo di
rappresentanza per le esigenze connesse allesercizio delle funzioni del
Presidente della Giunta Regionale e allart. 2 prevede: al pagamento delle
spese imputabili a detto fondo di rappresentanza del Presidente della Giunta
Regionale provvede il Cassiere centrale dellUfficio Provveditorato-Economato
della Giunta Regionale, ai sensi della L.R. 25/01/1977, n.
2.
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 124 del
02/03/2005 di adozione del Regolamento suddetto.
EMANA
il seguente Regolamento:
Art. 1(Oggetto del Regolamento)
1. Il presente regolamento, secondo le norme contenute nello Statuto della Regione Puglia e della Legge regionale n. 32/81, detta le regole per lutilizzo del Fondo di Rappresentanza del Presidente della Giunta Regionale.
Art. 2(Spese di Rappresentanza)
1. Con la legge di approvazione del bilancio, il Consiglio Regionale può stanziare al Titolo 1 della pese U.P.B. del bilancio annuale di competenza, un apposito Fondo per le spese di Rappresentanza. Detto Fondo viene messo a disposizione del Presidente della Giunta Regionale, che lo utilizza secondo le procedure di cui al successivo art. 4 e sulla base di proprie specifiche autorizzazioni.
Art. 3(Fattispecie delle Spese di Rappresentanza) 1. Sono spese di rappresentanza: le spese sostenute nelle funzioni istituzionali, quali ad esempio partecipazione, anche di natura finanziaria, a manifestazioni di interesse dellEnte e della comunità regionale nelle sedi locali, nazionali, comunitarie ed internazionali; ospitalità e quantaltro serva a tal fine, ad autorità nazionali, civili, militari e religiose ed estere e a personalità della cultura, dello sport, del contesto sociale, della scienza e dellimprenditoria e ogni altra iniziativa connessa e strumentale ai compiti distituto.
Art. 4(Procedura di erogazione delle spese)
Il pagamento delle spese sopraindicate è effettuato, ai sensi della L.R. n. 32/81, con le modalità di cui agli artt. 85, 86, 87 della L.R. 28/2001 mediante la costituzione di un apposito Fondo di anticipazione al Cassiere Centrale.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti
dellart. 44, comma 3 e dellart. 53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
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