Legge Regionale 26 giugno 2006, n. 18 Istituzione dell'Avvocatura della Regione Puglia
Art. 1(Istituzione e finalità dellAvvocatura
regionale) 1. E istituita
lAvvocatura regionale.
2. Gli avvocati
dellAvvocatura regionale rappresentano e difendono la Regione dinanzi alle
giurisdizioni di ogni ordine e grado, ai collegi arbitrali e agli altri organi
giurisdizionali.
3. LAvvocatura regionale
esprime pareri e svolge consulenza legale alla Presidenza della Regione, al
Consiglio, alla Giunta, agli Assessorati regionali e agli enti strumentali della
Regione.
4. La Regione può avvalersi
di avvocati esterni in caso di incompatibilità degli avvocati regionali con
loggetto dellaffare da trattare; in caso di eccedente carico di lavoro
segnalato dallAvvocatura regionale; in caso di motivata opportunità.
Art. 2(Autonomia dellAvvocatura regionale) 1. LAvvocatura regionale è autonoma. Gli avvocati dellAvvocatura regionale
rispondono dellespletamento del mandato professionale unicamente al Presidente
della Giunta regionale.
Art. 3(Organizzazione dellAvvocatura
regionale) 1. LAvvocatura regionale è organizzata in due Settori:
a) legale;
b) amministrativo.
2. Alla direzione dei
Settori di cui al comma 1 è preposto lAvvocato coordinatore.
3. AllAvvocatura regionale
è garantita la necessaria dotazione organizzativa, tecnica e di studio.
4. Agli avvocati
dellAvvocatura regionale è garantita la copertura assicurativa per
responsabilità professionale.
Art. 4(Coordinamento dellAvvocatura
regionale) 1. LAvvocato coordinatore dellAvvocatura regionale è nominato dal Presidente
della Giunta regionale tra gli avvocati regionali in possesso della qualifica
dirigenziale iscritti allelenco speciale dellAlbo degli avvocati abilitati al
patrocinio dinanzi alle magistrature superiori ovvero tra gli avvocati esterni
alla Regione abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori, in
possesso di comprovata esperienza professionale.
2. LAvvocato coordinatore
cessa dalla funzione al termine della legislatura regionale ovvero qualora
vengano meno le condizioni che hanno condotto al conferimento dellincarico.
3. LAvvocato coordinatore
svolge le seguenti funzioni:
a) assegna agli avvocati
dellAvvocatura regionale le pratiche di cui allarticolo 1 e ne coordina
lattività;
b) riferisce al Presidente
della Giunta regionale circa lopportunità di ricorrere a professionisti
esterni, ai sensi dellarticolo 1, comma 4;
c) sentite le strutture
regionali, esprime parere in ordine allinstaurazione dei giudizi, alla rinuncia
alle liti e agli atti di transazione;
d) riferisce semestralmente
al Presidente della Giunta regionale sullattività svolta dallAvvocatura
regionale, sullo stato del contenzioso, in ordine agli incarichi esterni nonché
agli affari che riguardano la Regione e sulle necessità di adeguamento della
normativa regionale;
e) provvede direttamente
alla gestione del personale assegnato allAvvocatura regionale, esercita i
poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in relazione e nei limiti degli
atti di propria competenza;
f) propone la nomina di
membri di collegi arbitrali;
g) esprime il proprio
parere sui provvedimenti che riguardano reclami o questioni mosse in via
amministrativa che possono costituire oggetto di controversie;
h) esprime il proprio
parere sullassunzione a carico dellAmministrazione degli oneri di difesa nei
procedimenti di responsabilità civile o penale nei confronti di amministratori o
dipendenti per fatti o atti direttamente connessi allespletamento di funzioni o
compiti dufficio.
4. Entro sessanta giorni
dalla nomina, lAvvocato coordinatore sottopone al Presidente della Giunta
regionale un progetto di organizzazione, articolazione e funzionamento della
struttura.
5. LAvvocato coordinatore
annualmente indica al Presidente della Giunta regionale lentità delle risorse
finanziarie necessarie al funzionamento della struttura.
Art. 5(Reclutamento degli avvocati
regionali) 1. Il reclutamento degli avvocati regionali avviene per pubblico concorso da
espletarsi nelle stesse forme e con le medesime modalità previste per il
reclutamento degli avvocati dellAvvocatura dello Stato
2. Gli avvocati
dellAvvocatura regionale sono iscritti allelenco speciale dellAlbo degli
avvocati.
Art. 6(Inquadramento, trattamento economico e
progressione
di carriera degli avvocati
regionali) 1. Linquadramento professionale e il trattamento economico degli avvocati
dellAvvocatura regionale sono disciplinati dalle norme contrattuali collettive
vigenti.
2. Gli avvocati
dellAvvocatura regionale sono valutati separatamente rispetto agli altri
dipendenti della Regione sulla base dellattività professionale esercitata senza
vincolo di orario.
3. Con apposito
regolamento, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono definiti il numero delle posizioni dirigenziali
relative agli avvocati dellAvvocatura regionale e le modalità di attribuzione
delle medesime, nonché le forme di riconoscimento dellattività svolta.
Art. 7(Compensi professionali degli
avvocati regionali) 1. Agli avvocati
regionali sono dovuti i compensi professionali, nella misura dei minimi
tabellari stabiliti dal Consiglio nazionale forense approvati con decreto
ministeriale, derivanti da decisioni favorevoli alla Regione pronunciate dalle
giurisdizioni di ogni ordine e grado e comunque secondo le disposizioni della
contrattazione collettiva.
2. Con separato regolamento
sono disciplinati i termini e le modalità di liquidazione dei compensi
professionali.
Art. 8(Norme finali e
transitorie) 1. E soppresso il Settore legale presso la Presidenza della Giunta
regionale.
2. Il personale e gli avvocati di cui
allarticolo 3 impiegati presso il Settore legale e gli altri avvocati
dipendenti regionali iscritti negli Albi dei tribunali pugliesi inquadrati nella
categoria D sono assegnati, su istanza, allAvvocatura regionale.
3. In fase di prima
attuazione lAvvocatura regionale ha sede a Bari. AllAvvocato coordinatore
dellAvvocatura è demandata lorganizzazione territoriale della stessa.
4. Sono abrogate le
disposizioni regionali incompatibili con la presente legge.
Art. 9(Norma finanziaria) 1. Per lattivazione e il funzionamento dellAvvocatura regionale, per
lesercizio finanziario 2006, è istituito nel bilancio di previsione 2006 il
capitolo 1310 denominato Fondo per lAvvocatura regionale, con stanziamento
come competenza e cassa di euro 150 mila e conseguente diminuzione, come
competenza e cassa, di euro 150 mila del cap. 1020 - u.p.b. 0.1.1 Consiglio
regionale.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
|