Legge Regionale 23 giugno 2006, n. 17 Disciplina della tutela e dell'uso della costa(1)
(1) Vedi la l.r. 17/2007, art. 8. Vedi anche il reg. reg. 14/2007
TITOLO 1Principi generali e pianificazione
Art. 1Oggetto e principi generali. 1. Nellambito della gestione integrata della costa, la presente legge disciplina lesercizio delle funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale conferite dallo Stato ai sensi dellart. 117 della Costituzione, individuando le funzioni trattenute in capo alla Regione e quelle conferite ai Comuni e alle Province. (2)
2. Per gestione integrata della costa sintende il concorso
della pluralità di interessi pubblici, ai diversi livelli territoriali, nella
valutazione delle azioni programmatiche finalizzate alluso, alla valorizzazione
e alla tutela del bene demaniale marittimo. 3. Per gestione del demanio marittimo e delle zone del mare
territoriale sintendono tutte le attività e i compiti individuati
dallarticolo 105, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni, in attuazione dellarticolo
117 della Costituzione, così come modificato dalla L.Cost. 18 ottobre 2001,
n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). 4. Lazione regionale in materia di demanio marittimo si
conforma ai seguenti principi: a) salvaguardia, tutela e uso eco-sostenibile dellambiente;
b) pianificazione dellarea costiera; c) accessibilità ai beni del demanio marittimo e al mare
territoriale per la loro libera fruizione; d) semplificazione dellazione amministrativa; e) trasparenza delle procedure e partecipazione alla
definizione degli indirizzi; f) integrazione tra i diversi livelli della Pubblica
amministrazione, attraverso forme di cooperazione e di concertazione; g) decentramento amministrativo dei compiti e delle funzioni
connesse; h) sviluppo armonico ed eco-compatibile del turismo balneare.
5. Sono escluse dalla competenza regionale: a) le aree del demanio marittimo e del mare territoriale
necessarie allapprovvigionamento di fonti di energia, ai sensi del D.Lgs. n.
112/1998; b) i porti e le aree espressamente dichiarate di preminente
interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e
alle esigenze della navigazione marittima, identificati dalla normativa vigente
e dalle intese tra Stato e Regione Puglia; c) i porti di rilevanza economica internazionale e nazionale,
come classificati dallarticolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84
(Riordino della legislazione in materia portuale) e successive modificazioni;
d) le aree e i porti ricadenti nella circoscrizione delle
Autorità portuali, istituite ai sensi dellarticolo 6 della L. n. 84/1994.
(2) Vedi anche la l.r. 20/2001
Art. 2Pianificazione. 1. Lesercizio delle funzioni di cui allarticolo 1, comma 1, ha luogo sulla base della pianificazione che si articola nei livelli regionale e comunale.
2. Il processo di pianificazione ha luogo con la collaborazione delle Province, sentite le associazioni portatrici di interessi generali in materia ambientale, territoriale e turistica. (3)
(3) Vedi anche la l.r. 6/82
Art. 3Piano regionale delle coste. 1. La pianificazione regionale si attua mediante il Piano
regionale delle coste (PRC).
2. Il PRC, previa ricognizione dello stato attuale del bene e
delle sue caratteristiche fisiche, nonché dei Piani territoriali di
coordinamento provinciali, laddove approvati, e dei Piani territoriali
regionali, generali e di settore, disciplina, in attuazione degli indirizzi
fissati a tal fine dalla Giunta regionale, sentite le Province territorialmente
competenti, le attività e gli interventi sul demanio marittimo e sulle zone del
mare territoriale, per garantirne la valorizzazione e la conservazione
dellintegrità fisica e patrimoniale.
3. Il PRC contiene gli studi, le indagini e i rilievi sulle
dinamiche naturali del sistema geomorfologico e meteomarino, nonché le
linee-guida per la progettazione delle opere di ingegneria costiera, quali:
opere di difesa, porti turistici e cave di mare per il prelievo di sabbia da
destinare al rifacimento degli arenili in erosione.
4. La Regione, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, emana apposito regolamento che disciplina le
procedure per lesame e lapprovazione delle opere di ingegneria costiera,
nonché per il rilascio delle relative concessioni demaniali marittime.
5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la Giunta regionale adotta il PRC.
6. Entro trenta giorni dalla data di adozione del PRC, i
Comuni, le Province e gli altri soggetti di cui allarticolo 2, comma 2, possono
far pervenire alla Regione osservazioni e proposte integrative. 7. Entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 6, la Giunta regionale, pronunciandosi anche sulle proposte e osservazioni pervenute, approva il Piano regionale delle coste (PRC) previa acquisizione del parere obbligatorio della Commissione consiliare permanente competente per materia, che si esprime entro il termine di trenta giorni, decorso il quale si intende favorevole. (4) 8. Il Piano acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia. 9. Le varianti al PRC sono approvate con le medesime procedure utilizzate in sede di prima approvazione.
(4) Comma così sostituito dalla l.r. 14/2011, art. 8
Art. 4Piano comunale delle coste. 1. Ai principi e alle norme del PRC devono essere conformati i
Piani comunali delle coste (PCC), ancorché approvati e/o predisposti per effetto
di norme regionali previgenti. 2. Entro quattro mesi dalla data di approvazione del PRC, la
Giunta comunale adotta il Piano comunale delle coste ovvero adegua quello
previgente, dandone ampia pubblicità. Il Piano è depositato presso la Segreteria
comunale e posto in visione di chiunque ne faccia richiesta. 3. Le eventuali osservazioni devono essere presentate presso il
Comune entro trenta giorni dalla data di deposito. 4. Entro e non oltre trenta giorni dallo scadere del termine di
cui al comma 3, il Consiglio comunale approva il PCC, pronunciandosi anche sulle
proposte e osservazioni pervenute. 5. Ai fini della verifica di compatibilità al PRC, il PCC
approvato viene inviato alla Giunta regionale, che si pronuncia entro il termine
di sessanta giorni dalla data di ricezione, decorso il quale lesito sintende
favorevole. 6. Il PCC, ai fini dellefficacia, è approvato in via
definitiva dal Consiglio comunale, in conformità alla deliberazione della Giunta
regionale. 7. Le varianti al PCC sono adottate con le medesime procedure
utilizzate in sede di prima approvazione. 8. Qualora i Comuni non provvedano entro i termini stabiliti,
previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni e scaduto tale ulteriore
termine, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dellAssessore
competente, nomina con proprio decreto un Collegio di tecnici regionali, con
funzione di Commissario ad acta, per la redazione e approvazione del PCC. 9. Il Collegio di cui al comma 8 è presieduto dal dirigente del
Settore demanio e patrimonio, o suo delegato, ed è composto da: a) un tecnico del Settore demanio e patrimonio; b) un tecnico del Settore urbanistico; c) un tecnico del Settore ecologia e ambiente; d) un tecnico della Provincia competente; e) un tecnico comunale. 10. Le spese riconosciute in favore dei componenti del Collegio
sono quantificate nella misura percentuale, stabilita dallarticolo 18, comma
2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge-quadro in materia di lavori
pubblici) e successive modificazioni e integrazioni, della tariffa professionale
vigente degli ingegneri e architetti, sulla base del numero di abitanti nel
periodo estivo fornito dal Comune, e sono poste a carico del Comune
inadempiente.
11. I PCC possono essere presentati con le stesse modalità da
più Comuni consorziati limitrofi o dalle Unioni dei Comuni ove esistenti.
Art. 5Funzioni della Regione. 1. La Regione esercita le seguenti funzioni amministrative che
necessitano di unitario esercizio a livello regionale: a) programmazione, indirizzo e coordinamento generale; b) individuazione delle aree di tutela e di conservazione
ambientale; c) gestione del sistema informativo del demanio (SID); d) supporto e consulenza ai Comuni costieri; e) monitoraggio e verifica dellattività dei Comuni costieri;
f) rilascio della concessione di beni demaniali richiesti
nelluso del Comune medesimo; g) esercizio dei poteri sostitutivi; h) esercizio di attività qualificate regionali dal PRC; i) rilascio di concessioni demaniali marittime per la
realizzazione di opere di ingegneria costiera.
2. Lespletamento delle attività di competenza regionale è
assicurato dal Settore demanio e patrimonio.
Art. 6Funzioni dei Comuni. 1. È conferito ai Comuni costieri lesercizio di tutte le
funzioni amministrative relative alla materia del demanio marittimo, fatte salve
quelle espressamente individuate allarticolo 5. 2. I Comuni trasmettono alla Regione, entro il 28 febbraio di
ogni anno, una relazione sullesercizio delle funzioni amministrative conferite,
con riferimento allanno precedente.
3. Le funzioni del comma 1 possono essere esercitate dai Comuni
costieri in forma singola o associata.
TITOLO 2Disposizioni generali
Art. 7Sistema informativo del demanio - SID. 1. Il Sistema informativo del demanio marittimo (SIS)
rappresenta lo strumento condiviso per la gestione unitaria informatizzata dei
dati relativi allamministrazione del Demanio marittimo, al fine di consentire
la puntuale identificazione e conoscenza del suo reale stato duso. 2. La Regione, a seguito di autorizzazione del Ministero dei
trasporti e della navigazione, favorisce e promuove lutilizzo del SID a livello
comunale, ai fini della concreta operatività del conferimento di cui
allarticolo 6, comma 1. Laccesso al SID è consentito a ciascuna Provincia per
lesercizio dellattività di vigilanza sul territorio di competenza. 3. I Comuni hanno lobbligo di operare sul SID, trasmettendo
alla Regione anche copia integrale delle concessioni rilasciate, in forma
cartacea e con cadenza quindicinale.
4. Il SID rappresenta, a regime, lo strumento per fornire
servizi web al pubblico, consentendo la consultazione e la visualizzazione dei
dati accessibili.
Art. 8Domanda per la concessione. 1. La domanda per ottenere il rilascio, il rinnovo e la
variazione della concessione deve essere rivolta al Comune territorialmente
competente. 2. La domanda, prodotta secondo procedura SID, deve specificare
sia luso che il richiedente intende fare del bene demaniale, sia la durata
della concessione richiesta. 3. La domanda per il rilascio e la variazione della concessione
deve essere corredata di una perizia giurata a firma di tecnico abilitato,
riportante la descrizione, anche fotografica, dello stato dei luoghi ante operam
e una simulazione, mediante trasposizione, dalla quale si possa rilevare
limpatto ambientale post operam. 4. Alla domanda devono essere allegati, inoltre, la
certificazione antimafia e la documentazione idonea a dimostrare lassenza di
sentenza di condanna penale passata in giudicato per reati non colposi e di
provvedimenti definitivi di misure di prevenzione. 5. Lavvio del procedimento è subordinato al pagamento del
contributo per spese di istruttoria, determinato ai sensi del Disciplinare
approvato con Delib.G.R. 9 dicembre 1997, n. 9074, attuativo della legge
regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del
patrimonio regionale).
6. Al fine di accedere a provvidenze pubbliche il
concessionario può chiedere, con motivata istanza, il rinnovo anticipato del
titolo concessorio.
Art. 9Concorso di domande. 1. Nel caso di più domande riguardanti, in tutto o in parte, la stessa area o
bene è effettuata, in via combinata e ponderale, in relazione alla tipicità
delle aree medesime, la comparazione valutando in particolare le caratteristiche
del progetto in ordine alla tutela del paesaggio e dellambiente, allutilizzo
di materiali e tecnologie eco-compatibili e di facile rimozione, allincremento
del livello occupazionale, alle concessioni dichiarate decadute o revocate in
contrasto con il PCC. In caso di parità, si procede a licitazione privata tra i
concorrenti.
Art. 10Rilascio e durata della concessione. 1. Il rilascio, il rinnovo e la variazione della concessione ha
luogo nel rispetto del PCC approvato, del codice della navigazione, del
regolamento per lesecuzione del codice della navigazione, delle leggi statali e
regionali, con riferimento particolare alla legge 4 dicembre 1993, n. 494
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a
concessioni demaniali marittime), così come modificata dallarticolo 10 della
legge 16 marzo 2001, n. 88 e dalla legge 29 marzo 2001, n. 135. 2. Il termine per lemissione del provvedimento è fissato, al
massimo, in novanta giorni decorrenti dalla data di acquisizione dellultimo
parere. 3. Sono destinatari di concessione demaniale marittima lEnte
pubblico e i soggetti privati. 4. Il parere di cui allarticolo 12 del regolamento per
lesecuzione del codice della navigazione è espresso dagli Uffici tecnici dei
Comuni competenti ovvero, in avvalimento, dal Settore regionale demanio e
patrimonio. 5. Le concessioni per la realizzazione delle strutture dedicate
alla nautica da diporto sono rilasciate secondo le procedure di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509
(Regolamento che disciplina il procedimento di concessione di beni del demanio
marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica di diporto).
Fino alla ridefinizione della materia, la Regione assume direttamente la
responsabilità dei procedimenti di esame dei progetti preliminari, nonché di
approvazione dei progetti definitivi, ai sensi del comma 10 dellarticolo 5 e
del comma 4 dellarticolo 6 del D.P.R. n. 509/1997. Tale disposizione si
applica anche ai procedimenti avviati su istanze presentate prima della data di
entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano state attivate le
Conferenze dei servizi per lesame e lapprovazione dei progetti. 6. La durata delle concessioni per finalità
turistico-ricreativa è fissata ordinariamente in anni sei. Per le altre finalità
produttive non turistico-ricreative la durata della concessione è, invece,
fissata in relazione ai piani di investimento e ammortamento proposti dai
richiedenti.
7. Per le concessioni non produttrici di reddito la relativa
durata è stabilita dai PCC.
Art. 11Obblighi del concessionario. 1. Al concessionario è fatto obbligo di garantire:
a) laccesso al mare da parte dei soggetti diversamente abili, con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, a meno di particolari condizioni geomorfologiche e ambientali; b) i servizi minimi (igienico-sanitari, docce, chiosco-bar, direzione). Gli stessi se prefabbricati in serie e di uso temporaneo (da rimuovere dunque al termine della stagione estiva) sono assentiti con la sola concessione demaniale, ferme restando le procedure della denuncia inizio attività (DIA) e le competenze dellAgenzia delle dogane; c) il salvamento; d) il parcheggio agli utenti, fatti salvi i casi di comprovata impossibilità per le concessioni esistenti; e) il transito libero e gratuito al pubblico, per laccesso alla battigia e al mare territoriale, qualora non esistano accessi alternativi in un ambito non superiore a metri 150, fatti salvi i casi particolari indicati nel PCC; f) il mantenimento della pulizia delle aree limitrofe a quelle concesse, per una larghezza non inferiore a metri venti, su ciascun lato durante il periodo di sua attività.
2. Gli obblighi indicati al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) devono essere pubblicizzati mediante lesposizione di apposito cartello ben visibile. 3. In presenza di relitti di aree retrostanti, antistanti o laterali a quella richiesta o già concessa, è fatto obbligo al concessionario di acquisirle comunque in concessione, pena la revoca della concessione ovvero il diniego della domanda di concessione.
4. La gestione di stabilimenti balneari e di altre strutture connesse alle attività turistiche ricadenti su aree demaniali regolarmente concesse è consentita per lintero anno, al fine di svolgere attività collaterali alla balneazione, con facoltà di mantenere le opere assentite, ancorché precarie, qualora, prima della scadenza della concessione, sia stata prodotta regolare istanza di rinnovo e, comunque, sino alle relative determinazioni dellautorità competente. [ 4 bis Il mantenimento per l’intero anno delle strutture precarie e amovibili di facile rimozione, funzionali all’attività turistico-ricreativa e già autorizzate per il mantenimento stagionale, è consentito anche in deroga ai vincoli previsti dalle normative in materia di tutela territoriale, paesaggistica, ambientale e idrogeologica.] (5) 4 ter A parziale modifica dell’articolo 3.07.4, punto 4.1, lett. b, del piano urbanistico territoriale tematico (PUTT) paesaggio, approvato con delibera di Giunta regionale n. 1748 del 15 dicembre 2000, tutte le strutture funzionali all’attività balneare, purché di facile amovibilità, possono essere mantenute per l’intero anno. (6) 4 quater La rimozione delle strutture di cui al comma 4 ter avviene alla scadenza dell’atto concessorio, se non rinnovato, ovvero anche anticipatamente per sopravvenute esigenze di tutela ambientale. (7) 4 quinquies I soggetti interessati devono munirsi preventivamente del nulla-osta dell’autorità competente in materia. (8) 4 sexies In fase di prima applicazione le autorizzazioni di durata stagionale, rilasciate secondo le procedure della previgente prescrizione del PUTT paesaggio, si intendono uniformate al dettato della presente norma.(9)
(5) Comma aggiunto dalla l.r. 10/2007, art. 42. La Corte Costituzionale con sentenza n. 232/2008 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma. (6) Comma aggiunto dalla l.r. 24/2008, art. 1 (7) Comma aggiunto dalla l.r. 24/2008, art. 1 (8) Comma aggiunto dalla l.r. 24/2008, art. 1 (9) Comma aggiunto dalla l.r. 24/2008, art. 1
Art. 12Revoca, decadenza e sospensione della
concessione. 1. La concessione può essere revocata, in tutto o in parte, ovvero dichiarata decaduta, al ricorrere delle circostanze di cui agli articoli 42 e 47 del codice della navigazione.
2. La concessione è comunque revocata, in qualunque momento, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, per condanne relative a reati di inquinamento ambientale che comportano un danno non rimediabile e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. In caso di revoca per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, sorge il diritto alla restituzione della quota parte del canone di concessione pagato e non utilizzato, nonché il diritto di precedenza, a parità delle condizioni di cui allarticolo 9, sulla concessione di nuove aree.
3. L’ inosservanza nei confronti dei lavoratori delle previsioni di legge e dei Contratti collettivi di lavoro stipulati dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale è punita con la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 1164 (Inosservanza di norme sui beni pubblici) del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione). L’assunzione al lavoro in totale difformità alla legge e ai contratti collettivi, quando accertata con sentenza passata in giudicato, comporta l’automatica decadenza del concessionario.(10) 3 bis. Ferma restando l’applicazione dell’articolo 1164 del r.d. 327/1942, i comuni costieri hanno l’obbligo di attivare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 (Decadenza dalla concessione), comma 1, lett. f), del r.d.327/1942, il procedimento di decadenza del concessionario per reiterata inosservanza, nel corso della medesima stagione, dell’obbligo di esposizione dell’ordinanza balneare vigente nelle forme dalla medesima prescritte. (11)
4. Lesercizio della concessione è temporaneamente limitato o sospeso per speciali motivi di interesse pubblico o altre motivate esigenze. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di sospensione comporta la decadenza della concessione.
5. Avverso i provvedimenti adottati dai Comuni gli interessati possono produrre ricorso al Settore demanio della Regione Puglia.
(10) Coma così sostituito dalla l.r. 14/2011, art. 7 (11) Coma aggiunto dalla l.r. 14/2011, art. 7
Art. 13Affidamento in gestione - Sub-ingresso. 1. Lautorizzazione allaffidamento di cui allarticolo 45-bis
del codice della navigazione è rilasciata, previa verifica dei requisiti di cui
allarticolo 8, comma 4: a) per le attività secondarie di bar, di ristorazione, di
pulizia e salvamento; b) per lintera attività oggetto della concessione,
limitatamente ad ununica stagione balneare e per una volta soltanto nellambito
della durata ordinaria della concessione. 2. Lautorizzazione al sub-ingresso di cui allarticolo 46 del
codice della navigazione è rilasciata, previa verifica dei requisiti di cui
allarticolo 8, comma 4, e di quelli di idoneità tecnica ed economica,
limitatamente a una sola volta in relazione allarea concessa, per ogni arco
temporale di anni sei.
3. Sono fatti salvi il caso di cui allultimo comma
dellarticolo 46 del codice della navigazione e di trasferimento della
concessione tra coniugi e parenti fino al 2° grado.
Art. 14Autorizzazione ex articolo 55 del codice della
navigazione. 1. Allo scopo di assicurare il libero accesso al demanio
marittimo, le autorizzazioni ex articolo 55 del codice della navigazione vengono
rilasciate previa verifica di compatibilità con le previsioni del PRC e dei PCC.
2. I relativi pareri espressi dalla Regione e dal Comune, nel
termine di giorni novanta dalla richiesta, sono vincolanti ai fini del rilascio
dellautorizzazione da parte dellautorità competente.
Art. 15Vigilanza. 1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate
dal codice della navigazione e dal regolamento per lesecuzione del codice della
navigazione, le funzioni di vigilanza sulluso in concessione delle aree del
demanio marittimo e delle zone del mare territoriale sono esercitate anche dalla
Regione, dalle Province e dai Comuni, nellambito delle rispettive competenze.
2. Le Amministrazioni individuano apposito personale cui
attribuire, nelle forme di legge, la qualifica di Ufficiale e Agente di Polizia
giudiziaria. 3. Chiunque, fra gli organi di polizia indicati ai commi 1 e 2,
accerti che sulle aree demaniali marittime o sulle zone di mare territoriale in
concessione sono state eseguite opere non autorizzate o che le aree o le zone
stesse sono utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, ne
dà comunicazione alla competente autorità amministrativa, per i provvedimenti
previsti dagli articoli 54 e 55 del codice della navigazione, nonché alla
competente autorità giudiziaria. 4. Allattuazione delle procedure di cui allarticolo 54 del
codice della navigazione provvedono, in danno, i Comuni e, nei casi di
conclamata inerzia, la Regione attraverso le proprie strutture. 5. Nellimpossibilità a provvedervi direttamente, la Regione si
avvale dellautorità militare. 6. La Regione verifica lesercizio delle funzioni da parte dei
Comuni mediante il controllo a campione delle concessioni e delle autorizzazioni
rilasciate. 7. Indipendentemente dal controllo a campione di cui al comma
6, la Regione effettua verifiche di conformità ogniqualvolta venga a conoscenza
di irregolarità o di inadempienze.
8. Nei casi di accertata inerzia o inadempienza del Comune, su
proposta dellAssessore competente, il Presidente della Giunta regionale, previa
diffida ad adempiere, nomina, con proprio decreto, un Commissario ad acta.
TITOLO 3Norme transitorie e finanziarie
Art. 16Norme di salvaguardia e prime direttive per la
predisposizione dei Piani. 1. È vietato il rilascio, il rinnovo e la variazione di
concessione demaniale nelle seguenti aree e relative fasce di rispetto:
a) lame;
b) foci di fiume o di torrenti o di corsi dacqua, comunque
classificati;
c) canali alluvionali;
d) a rischio di erosione in prossimità di falesie;
e) archeologiche e di pertinenza di beni storici e ambientali.
2. Nelle aree classificate siti di interesse comunitario (SIC)
e zone di protezione speciale (ZPS) o comunque classificate protette, nonché
nelle aree di cordoni dunali e di macchia mediterranea, il rilascio e la
variazione della concessione demaniale è subordinato alla preventiva valutazione
favorevole dincidenza ambientale effettuata dal competente Ufficio regionale,
salvo i casi previsti da apposito regolamento regionale.
3. In attuazione dellarticolo 1, comma 4, lettera c) e al fine
di evitare pregiudizio alluso pubblico, è vietata la realizzazione di
recinzioni sul demanio marittimo. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le recinzioni non autorizzate devono essere rimosse a cura
e spese del concessionario. Il mancato adempimento è motivo di esecuzione di
ufficio e di decadenza della concessione. In fase di prima applicazione della
presente legge, le recinzioni autorizzate possono permanere, a condizione che
non costituiscano impedimento allaccesso allarenile, per il rispetto
dellarticolo 11, comma 1, lettera e); le opere di urbanizzazione realizzate dai
Comuni a delimitazione del demanio marittimo devono, comunque, consentire il
libero accesso allo stesso a intervalli non superiori a metri 150.
4. Allo scopo di garantire il corretto utilizzo delle aree
demaniali marittime per le finalità turistico-ricreative, una quota non
inferiore al 60 per cento del territorio demaniale marittimo di ogni singolo
comune costiero è riservata a uso pubblico e alla libera balneazione.
5. Il valore percentuale di cui al comma 4 è determinato in
metri lineari, con riferimento alla linea di costa, ed è calcolato:
a) al netto della porzione di costa inutilizzabile e non
fruibile ai fini della balneazione, di quella portuale e di quella riveniente
dallapplicazione dei limiti e divieti di cui al comma 1;
b) al lordo dei servizi (parcheggi, igienico-sanitari).
6. Possono essere realizzate strutture classificate spiaggia
libera con servizi nella misura non superiore al 40 per cento della zona
destinata a uso pubblico e alla libera balneazione di cui ai commi 4 e 5. Per
spiaggia libera con servizi deve intendersi larea demaniale marittima in
concessione al soggetto che eroga servizi legati alla balneazione, con la
condizione che almeno il 50 per cento della superficie concessa e del relativo
fronte mare restino liberi da ogni attrezzatura del gestore.
7. I PCC, compatibilmente con gli indirizzi del PRC di cui al
comma 2 dellarticolo 3 e le direttive e norme di salvaguardia di cui ai commi
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del presente articolo, individuano nella quota concedibile
lintera superficie o parte di essa non inferiore al 50 per cento delle aree
demaniali in concessione, confermandone la titolarità, fatte salve le
circostanze di revoca e decadenza di cui allarticolo 12. Le concessioni già
assentite in contrasto con il PCC al loro scadere non sono più rinnovate. Il
Piano, anche in deroga ai limiti di cui al comma 4, individua apposite aree
demaniali da destinare alla variazione o traslazione dei titoli concessori non
rinnovati. In ogni caso, ai concessionari viene riconosciuto il diritto di
continuare a esercitare la propria attività per i tre anni successivi
allentrata in vigore del PCC.
8. Negli ambiti demaniali di più facile accesso, principalmente
nei centri abitati o a ridosso di essi, devono essere individuati nei PCC una o
più aree da destinare alla pubblica fruizione.
9. La Regione, in fase di predisposizione del PRC, provvede a
classificare la valenza turistica del territorio costiero, ai sensi
dellarticolo 6 del D.M. 5 agosto 1998, n. 342 del Ministro dei trasporti
e della navigazione (Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni
relativi a concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative).
10. I Comuni individuano nel PCC le aree connesse alle attività
sul demanio marittimo da destinare a pubblici servizi, definendo, in
particolare, quelle destinate a parcheggio, a servizi igienici e a primo
soccorso.
11. La disponibilità delle aree di cui al comma 10 può essere
assentita a mezzo consegna a titolo gratuito, ai sensi dellarticolo 34 del
codice della navigazione, come modificato dallarticolo 1, comma 40, della
legge 15 dicembre 2004, n. 308.
12. Con riferimento allarticolo 9, comma 1, per facile
rimozione va inteso, a integrazione di quanto indicato nella Circ. 24 maggio
2001, n. 120 del Ministero dei trasporti e della navigazione, lassemblaggio di
elementi componibili, integralmente recuperabili, senza utilizzo di materiali
cementanti di qualsiasi genere. 12 bis Costituiscono gravi violazioni agli obblighi concessori e, pertanto, motivo di immediata e automatica decadenza, anche in relazione all’articolo 1, comma 250, della l. 296/2007: a) l’accesso e il transito libero negato, in assenza di varchi pubblici alla spiaggia in ambito pari o inferiore a quello definito dall’articolo 11, comma 1, lettera e); b) la realizzazione, dopo l’entrata in vigore della presente norma, dei manufatti abusivi; c) la costruzione e il mantenimento di cancellate, di recinzioni e di qualsiasi altra opera che impediscano il libero accesso agli arenili. (12) 12 ter Entro e non oltre due anni dalla data di approvazione della pianificazione costiera comunale, le opere di difficile rimozione – realizzate sugli arenili e a esclusione delle pertinenze demaniali – devono, pena la decadenza della concessione e la rimozione in danno, essere trasformate in strutture di facile rimozione, così come definite al comma 12. (13)
(12) Comma aggiunto dalla l.r. 10/2007, art. 43 (13) Comma aggiunto dalla l.r. 10/2007, art. 43
Art. 17Norme transitorie. 1. Fino allapprovazione del PRC ai Comuni tutti è consentito:
a) il rinnovo delle concessioni rilasciate, per la durata e per
le condizioni identiche a quelle in scadenza; b) il rinnovo di concessioni annuali, con clausola di
precarietà, per la durata di anni sei con il medesimo vincolo di precarietà;
c) il rilascio di autorizzazione per il commercio itinerante e
per manifestazioni e spettacoli; d) il rilascio di autorizzazione temporanea per laffidamento
in gestione di aree demaniali in concessione ai Comuni medesimi, con obbligo di
rimozione e ripristino dello stato dei luoghi; e) il rilascio di autorizzazione per la realizzazione di
servizi igienici e di opere connesse alleliminazione di barriere
architettoniche, anche in eccedenza alle volumetrie già assentite; f) il rilascio di concessione al sub - ingresso e di
autorizzazioni ai sensi dellarticolo 24 del regolamento per lesecuzione del
codice della navigazione. 2. Fino allapprovazione dei PCC i Comuni applicano,
nellattività concessoria, esclusivamente le disposizioni rivenienti dal PRC.
3. In caso di reiterata violazione degli obblighi di cui
allarticolo 11, comma 1, lettere a), b), c) ed e), si avvierà la procedura di
decadenza. 4. Al fine di garantire la continuità amministrativa, la
Regione continua a esercitare lattività concessoria per le istanze già
acquisite alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla
effettiva consegna ai Comuni dei rispettivi fascicoli di competenza.
5. Nelle more dellattivazione del SID, i Comuni trasmettono
copia integrale delle concessioni rilasciate, oltre che in forma cartacea e con
cadenza quindicinale, anche su supporto informatico secondo le indicazioni della
Regione.
Art. 18Riparto risorse economiche. 1. Le concessioni sono soggette al pagamento del canone nella
misura stabilita dalla normativa statale, incrementato del 10 per cento quale
imposta regionale aggiuntiva.
2. Pari incremento è applicato alle somme corrisposte per
indennizzo.
3. A esclusione del canone, tutte le imposte rivenienti
dallattuazione della presente legge sono introitate dai Comuni e dalla Regione
secondo le aliquote definite al comma 5.
4. I Comuni provvedono alla verifica dellesatto pagamento del
canone, dellimposta regionale aggiuntiva, delle spese distruttoria di cui
allarticolo 8, comma 5, delle sanzioni amministrative conseguenti a violazione
alle ordinanze balneari, nonché al contenzioso tributario.
5. Per lesercizio delle funzioni conferite è assegnato ai
Comuni il 75 per cento dellimposta regionale riscossa, delle somme introitate
per sanzioni amministrative conseguenti a violazioni accertate dai Comuni alle
ordinanze balneari e del contributo per spese di istruttoria.
Art. 19Norma finanziaria. 1. Agli oneri rivenienti dallapplicazione delle presente legge
si fa fronte, in termini di competenza e di cassa, mediante gli stanziamenti
correnti dellunità previsionale di base 04.04.01 Settore demanio e patrimonio
sui seguenti capitoli, rispettivamente: In uscita: Capitolo 3431 Art. 54 codice della navigazione - Anticipazioni
per esecuzione di lavori di pristino su aree del demanio marittimo in danno del
contravventore - Spese connesse - Spese di gestione e interventi diretti e/o per
il tramite dellAutorità militare (collegato al capitolo in entrata 3062700)
Capitolo 3690 Spese per le funzioni amministrative in materia
di demanio marittimo delegate alle Regioni - L.R.
23 giugno 2006, n. 17 (collegato al capitolo in entrata 1018000)
Capitolo 3692 Spese per lelaborazione di studi e Piani di
utilizzo e destinazione delle aree del demanio marittimo di interesse regionale
- L.R. 23 giugno 2006, n. 17 art. 3 (collegato al capitolo in entrata
1018000). In entrata: Capitolo 1018000 Imposta regionale aggiuntiva, spese
istruttorie, sanzioni conseguenti a violazione alle ordinanze balneari, relative
alle concessioni di aree del demanio marittimo (collegato ai capitoli in uscita
3690 e 3692 - L.R. 23 giugno 2006, n.
17)
Capitolo 3062700 Recupero somme anticipate per lapplicazione
dellarticolo 54 per sanzioni amministrative conseguenti a violazioni accertate
dai Comuni alle ordinanze balneari del codice della navigazione - Proventi
rivenienti dalle violazioni alle ordinanze balneari (correlato al capitolo in
uscita 3431).
TITOLO 4
Art. 20Abrogazione. 1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si
applicano le disposizioni del codice della navigazione e del regolamento per
lesecuzione del codice della navigazione.
2. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente
legge, in particolare la legge
regionale 4 agosto 1999, n. 25 (Norme di prima attuazione per
lesercizio delle funzioni amministrative delegate in materia di demanio
marittimo ex legge 4 dicembre 1993, n. 494 e decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112).
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
|