Legge Regionale 26 giugno 2006, n. 18 Istituzione dell'Avvocatura della Regione Puglia
Art. 1(Istituzione e finalità dellAvvocatura
regionale) 1. E istituita
lAvvocatura regionale.
2. Gli avvocati
dellAvvocatura regionale rappresentano e difendono la Regione dinanzi alle
giurisdizioni di ogni ordine e grado, ai collegi arbitrali e agli altri organi
giurisdizionali.
3. LAvvocatura regionale
esprime pareri e svolge consulenza legale alla Presidenza della Regione, al
Consiglio, alla Giunta, agli Assessorati regionali e agli enti strumentali della
Regione.
4. La Regione può avvalersi
di avvocati esterni in caso di incompatibilità degli avvocati regionali con
loggetto dellaffare da trattare; in caso di eccedente carico di lavoro
segnalato dallAvvocatura regionale; in caso di motivata opportunità. (1) 4 bis. Gli avvocati officiati dalla Regione Puglia sono tenuti a
non accettare incarichi giudiziari in contraddittorio con la Regione, oltre a
dichiarare di non averne di pregressi; sono fatte salve le ipotesi in cui sia
necessario garantire la continuità difensiva, subordinatamente alla verifica, da
parte dell’Avvocato Coordinatore o del Dirigente Legale, della insussistenza di
obiettive situazioni di conflitto di interessi.(2) 4 ter. Il mandato ai
legali esterni viene conferito dalla Giunta regionale sulla base di una
convenzione-tipo che prevede, tra l’altro, l’obbligo per il legale officiato di
non azionare procedure monitorie in danno della Regione per il pagamento dei
compensi professionali spettanti prima che sia trascorso un anno dalla data di
presentazione di una regolare richiesta di pagamento conforme alle condizioni di
affidamento. I compensi professionali vengono predeterminati sulla scorta dei
parametri fissati dalla Giunta regionale. (3) 4 quater. Qualora
sussistano ragioni di urgenza, il Presidente della Giunta regionale può
procedere direttamente alla nomina del difensore e al conferimento del mandato
difensivo ai sensi dell’articolo 42, comma 1, lettera g), dello Statuto della
Regione Puglia.(4) 4
quinquies. Entro i successivi sessanta giorni la Giunta regionale procede alla
ratific del mandato e all’impegno della spesa derivante dal conferimento
dell’incarico. (5) 4
sexies. Analoghi provvedimenti di ratifica e di impegno vanno adottati al fine
di regolarizzare gli affidamenti di mandati già conferiti a legali esterni e per
i quali non si sia ancora provveduto a impegnare e contabilizzare in tutto o in
parte la spesa. (6)
(1) Vedi anche la l.r. 22/97, art. 11 (2) Comma inserito dalla l.r.
n. 37/2014, art. 42. (3) Comma inserito dalla l.r.
n. 37/2014, art. 42. (4) Comma inserito dalla l.r.
n. 37/2014, art. 42. (5) Comma inserito dalla l.r.
n. 37/2014, art. 42. (6) Comma inserito dalla l.r.
n. 37/2014, art. 42.
Art. 2(Autonomia dellAvvocatura regionale) 1. LAvvocatura regionale è autonoma. Gli avvocati dellAvvocatura regionale rispondono dellespletamento del mandato professionale unicamente al Presidente della Giunta regionale.
Art. 3(Organizzazione dellAvvocatura
regionale) 1. LAvvocatura regionale è organizzata in due Settori: a) legale;
b) amministrativo.
2. Alla direzione dei
Settori di cui al comma 1 è preposto lAvvocato coordinatore.
3. AllAvvocatura regionale
è garantita la necessaria dotazione organizzativa, tecnica e di studio.
4. Agli avvocati
dellAvvocatura regionale è garantita la copertura assicurativa per
responsabilità professionale.
Art. 4(Coordinamento dellAvvocatura
regionale) 1. LAvvocato coordinatore dellAvvocatura regionale è nominato dal Presidente
della Giunta regionale tra gli avvocati regionali in possesso della qualifica
dirigenziale iscritti allelenco speciale dellAlbo degli avvocati abilitati al
patrocinio dinanzi alle magistrature superiori ovvero tra gli avvocati esterni
alla Regione abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori, in
possesso di comprovata esperienza professionale. 2. LAvvocato coordinatore
cessa dalla funzione al termine della legislatura regionale ovvero qualora
vengano meno le condizioni che hanno condotto al conferimento dellincarico.
3. LAvvocato coordinatore
svolge le seguenti funzioni:
a) assegna agli avvocati
dellAvvocatura regionale le pratiche di cui allarticolo 1 e ne coordina
lattività;
b) riferisce al Presidente
della Giunta regionale circa lopportunità di ricorrere a professionisti
esterni, ai sensi dellarticolo 1, comma 4;
c) sentite le strutture
regionali, esprime parere in ordine allinstaurazione dei giudizi, alla rinuncia
alle liti e agli atti di transazione;
d) riferisce semestralmente
al Presidente della Giunta regionale sullattività svolta dallAvvocatura
regionale, sullo stato del contenzioso, in ordine agli incarichi esterni nonché
agli affari che riguardano la Regione e sulle necessità di adeguamento della
normativa regionale;
e) provvede direttamente
alla gestione del personale assegnato allAvvocatura regionale, esercita i
poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in relazione e nei limiti degli
atti di propria competenza;
f) propone la nomina di
membri di collegi arbitrali;
g) esprime il proprio
parere sui provvedimenti che riguardano reclami o questioni mosse in via
amministrativa che possono costituire oggetto di controversie;
h) esprime il proprio
parere sullassunzione a carico dellAmministrazione degli oneri di difesa nei
procedimenti di responsabilità civile o penale nei confronti di amministratori o
dipendenti per fatti o atti direttamente connessi allespletamento di funzioni o
compiti dufficio.
4. Entro sessanta giorni
dalla nomina, lAvvocato coordinatore sottopone al Presidente della Giunta
regionale un progetto di organizzazione, articolazione e funzionamento della
struttura.
5. LAvvocato coordinatore
annualmente indica al Presidente della Giunta regionale lentità delle risorse
finanziarie necessarie al funzionamento della struttura.
Art. 5(Reclutamento degli avvocati
regionali) 1. Il reclutamento degli avvocati regionali avviene per pubblico concorso da
espletarsi nelle stesse forme e con le medesime modalità previste per il
reclutamento degli avvocati dellAvvocatura dello Stato. 1-bis.
E’ comunque consentita, in presenza di significative esigenze di rafforzamento
dell’organico degli avvocati regionali e nel rispetto delle procedure previste
per le relazioni sindacali, la possibilità di procedere, attraverso procedure di
mobilità interna e previo espletamento di apposita selezione, all’assegnazione
all’Avvocatura regionale di personale in servizio nei ruoli amministrativi della
Regione inquadrato nella categoria D, già abilitato allo svolgimento della
professione forense. (7)
2. Gli avvocati
dellAvvocatura regionale sono iscritti allelenco speciale dellAlbo degli
avvocati. 2-bis.
Le disposizioni di cui all’articolo 7 si applicano anche in favore del personale
delle ASL, delle aziende ospedaliere e degli IRCCS assegnato alle strutture
legali che, a qualunque titolo, assume il patrocinio e la rappresentanza
dell’amministrazione di appartenenza nell’ambito dei procedimenti giudiziari, in
qualunque grado, innanzi a qualsiasi organo di giurisdizione, ordinaria,
amministrativa, tributaria e speciale. Con separato regolamento sono
disciplinati i termini e le modalità dell’istituto. (8)
(7) Comma inserito dalla l.r. n. 45/2013, art. 13,c.1, lett.
a) (8) Comma inserito dalla l.r. n. 45/2013, art. 13,c.1, lett.
b)
Art. 6(Inquadramento, trattamento economico e
progressione
di carriera degli avvocati
regionali) 1. Linquadramento professionale e il trattamento economico degli avvocati
dellAvvocatura regionale sono disciplinati dalle norme contrattuali collettive
vigenti. 2. Gli avvocati
dellAvvocatura regionale sono valutati separatamente rispetto agli altri
dipendenti della Regione sulla base dellattività professionale esercitata senza
vincolo di orario.
3. Con apposito
regolamento, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono definiti il numero delle posizioni dirigenziali
relative agli avvocati dellAvvocatura regionale e le modalità di attribuzione
delle medesime, nonché le forme di riconoscimento dellattività svolta.
Art. 7(Compensi professionali degli
avvocati regionali) 1. Agli avvocati regionali sono dovuti i compensi professionali, nella misura dei minimi tabellari stabiliti dal Consiglio nazionale forense approvati con decreto ministeriale, derivanti da decisioni favorevoli alla Regione pronunciate dalle giurisdizioni di ogni ordine e grado e comunque secondo le disposizioni della contrattazione collettiva. 1 bis. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n .413), ai [dirigenti e ] (•)funzionari del Servizio finanze che difendono la Regione Puglia quale soggetto attivo di imposta dinanzi alle Commissioni tributarie di ogni ordine e grado sono riconosciute, in caso di esito favorevole del giudizio, le propine liquidate in sentenza. A tal fine viene istituito apposito fondo, separato da quello dell’Avvocatura regionale.(9) 1ter. Le propine di cui al comma 1 bis competono ai funzionari costituiti in
giudizio nella misura e secondo le modalità stabilite con apposito regolamento. (11) 2. Con separato regolamento sono disciplinati i termini e le modalità di liquidazione dei compensi professionali. (10)
(•) Parole abrogate dalla l.r.
35/2020, art. 22,
comma 1. (10) Vedi il reg. reg. 2/2010 e il reg. reg. 37/2012 (11) Comma inserito dalla l.r.
35/2020 art. 22,
comma 2. (9) Comma inserito dalla l.r. 19/2010, art. 6
Art. 8(Norme finali e
transitorie) 1. E soppresso il Settore legale presso la Presidenza della Giunta regionale. (12) 2. Il personale e gli avvocati di cui allarticolo 3 impiegati presso il Settore legale e gli altri avvocati dipendenti regionali iscritti negli Albi dei tribunali pugliesi inquadrati nella categoria D sono assegnati, su istanza, allAvvocatura regionale. 3. In fase di prima attuazione lAvvocatura regionale ha sede a Bari. AllAvvocato coordinatore dellAvvocatura è demandata lorganizzazione territoriale della stessa. 4. Sono abrogate le disposizioni regionali incompatibili con la presente legge.
(12) Vedi anche la l.r. 1/98, art. 5 così come sostituito dalla l.r. 11/99, art. 32 e la l.r. 28/2001, art. 82 bis
Art. 9(Norma finanziaria) 1. Per lattivazione e il funzionamento dellAvvocatura regionale, per
lesercizio finanziario 2006, è istituito nel bilancio di previsione 2006 il
capitolo 1310 denominato Fondo per lAvvocatura regionale, con stanziamento
come competenza e cassa di euro 150 mila e conseguente diminuzione, come
competenza e cassa, di euro 150 mila del cap. 1020 - u.p.b. 0.1.1 Consiglio regionale.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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