Legge Regionale 4 ottobre 2006, n. 27 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6 (Sistema regionale della prevenzione. Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale - ARPA), già modificata dall'articolo 15 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 20, dall'articolo 49 della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1 e dall'articolo 53 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14
Art. 1(Modifiche
all’articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6) 1. All’articolo 2
della legge
regionale 22 gennaio 1999, n. 6 (Sistema regionale della
prevenzione. Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale -
ARPA) sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica è sostituita
dalla seguente: “Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione
dell’ambiente”;
b) al comma 1, le parole:
“l’ambiente” sono sostituite dalle seguenti: “la protezione dell’ambiente”.
Art. 2(Modifiche e
integrazioni all’articolo 3 della l.r. 6/1999) 1. All’articolo 3
della l.r.
6/1999 sono
apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) al comma 3, le parole:
“all’articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142” sono sostituite dalle seguenti:
“all’articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)”;
b) al comma 4, dopo le
parole: “laboratoristico richiesto” sono aggiunte, in fine, le seguenti:
“secondo il programma e le indicazioni stabilite dal Comitato di indirizzo di
cui all’articolo 6 e, comunque, nel rispetto della pianificazione sanitaria
della Regione e tramite un apposito
protocollo di intesa”.
Art. 3(Modifica
dell’articolo 4 della l.r. 6/1999) 1. L’articolo 4
della l.r.
6/1999 è
sostituito dal seguente:
“Art. 4 (Compiti dell’Agenzia)
1. L’ARPA svolge, in
particolare, le seguenti attività:
a)
promuove, sviluppa e
realizza, anche in collaborazione con gli altri enti pubblici operanti nel
settore, le iniziative di ricerca di base e applicata sugli elementi
dell’ambientefisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali di
rischio ambientale, nel corretto uso delle risorse naturali e sulle forme di
tutela dell’ecosistema;
b)
indagini di epidemiologia
ambientale;
c)
provvede alla raccolta
sistematica informatizzata dei dati sulla situazione ambientale, ivi compresi
la formazione e l’aggiornamento di carte ambientali, anche interfacciandosi con
il sistema informativo ambientale, in accordo con i servizi tecnici nazionali e
attraverso un proprio sistema informativo;
d)
elabora i suddetti dati
ambientali, tenendo conto anche di quelli epidemiologici, predisponendo
rapporti e valutazioni tecniche, ai fini dell’esercizio delle funzioni di
programmazione regionale, nonché delle funzioni di controllo ambientale delle
Province;
e)
collabora con l’Agenzia per
l’ambiente e i servizi tecnici nazionali (APAT);
f)
presta supporto
alla Regione
nella predisposizione e
attuazione del programma
regionale per la tutela dell’ambiente ai sensi dell’articolo 4
della legge
regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi in materia di tutela ambientale) e nella redazione dei
piani mirati per la tutela dell’ambiente di interesse regionale;
g)
coordina le
attività dei propri Dipartimenti provinciali e dei Servizi territoriali,
secondo il criterio del decentramento operativo delle strutture sulla base delle
priorità indicate dalla programmazione regionale;
h)
definisce l’organizzazione
dei propri Dipartimenti provinciali e dei Servizi
territoriali;
i)
cura le
attività di formazione, educazione e
informazione ambientale, anche
in collaborazione con il sistema
regionale e con le Università;
j)
contribuisce all’informazione
sulla prevenzione dei rischi ambientali e predispone la relazione annuale sullo
stato dell’ambiente della regione Puglia;
k)
cura attività
tecnico-scientifiche in materia ambientale, anche in collaborazione con
gli organismi e istituti di ricerca pubblici e nazionali;
l)
esercita ogni tipo di
controllo tecnico e amministrativo sulle attività delle proprie strutture
territoriali, anche ai fini di un’efficace valutazione e revisione della
qualità delle prestazioni;
m)
promuove la ricerca nonché lo
sviluppo e la diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti
e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;
a)
formula, anche avvalendosi della consulenza di strutture del
Servizio sanitario nazionale (SSN), strutture scientifiche, universitarie e
non, proposte e pareri sulle normative e specifiche tecniche sui limiti di
accettabilità delle sostanze inquinanti, sugli standard di qualità dell’aria,
delle risorse idriche e del suolo, sullo smaltimento dei rifiuti, nonché sulle
metodologie per il rilevamento dello stato dell’ambiente e per il controllo dei
fenomeni d’inquinamento dei fattori di rischio e sugli interventi per la
tutela, il risanamento e il recupero dell’ambiente, delle aree naturali
protette, dell’ambiente marino e costiero;
b)
presta supporto per l’esame e
l’istruttoria tecnica dei progetti sottoposti alle procedure di Valutazione
d’impatto ambientale (VIA), ai sensi dell’articolo 6,
comma 6, della legge
regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione
dell’impatto ambientale);
c)
presta supporto per
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 18
della
l.r. 11/2001;
d)
fornisce il
supporto
tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione e alla
prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi alle attività produttive
nonché il supporto tecnico-scientifico alle attività istruttorie connesse
all’approvazione di progetti e al rilascio di autorizzazione in materia
ambientale;
e)
verifica la congruità e
l’efficacia tecnica nell’applicazione delle disposizioni normative e
amministrative in materia ambientale;
f)
verifica i livelli di
contaminazione dei siti da inserire nell’anagrafe dei siti da bonificare secondo
quanto definito dall’articolo 17 del decreto del Ministro dell’ambiente 25
ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la
messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati,
ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e
successive modificazioni e integrazioni) e gestisce l’anagrafe stessa secondo la
regolamentazione adottata dalla Regione e d’intesa con le Province;
g)
provvede alle verifiche e ai
controlli impiantistici, preventivi e periodici, nei grandi rischi industriali
e delle tematiche rientranti nell’ambito dell’ingegneria ambientale;
h)
provvede al controllo dei
fattori fisici, chimici e biologici d’inquinamento ambientale;
i)
provvede, nell’ambito delle
proprie competenze, al controllo ambientale delle attività connesse all’uso
pacifico dell’energia nucleare; provvede, altresì, ai controlli ambientali in
materia di radiazioni ionizzanti e non realizzando il catasto delle sorgenti
fisse di impianti, sistemi e apparecchiature operanti con frequenze comprese
tra 0 KHz e trecento GHz, ai sensi dell’articolo 19,
lettera b), della l.r.
17/2000;
j)
in collaborazione con
i Dipartimenti di prevenzione
delle AUSL, persegue l’unitarietà dell’esame dei problemi della protezione
dell’ambiente attraverso la programmazione di iniziative finalizzate alla
promozione e alla tutela del benessere collettivo e della salute pubblica;
k)
svolge attività di studio,
ricerca, controllo e monitoraggio dell’ambiente marino costiero, provvedendo,
d’intesa con la Regione e gli Enti locali, alla
diffusione dei dati relativi, fatte salve le competenze statali;
l)
elabora i dati e le
informazioni di interesse ambientale e provvede alla loro diffusione, mediante
la costituzione di una banca dati;
m)
promuove attività di
aggiornamento tecnico scientifico sui temi ambientali, anche in collaborazione
con analoghi organismi nazionali e internazionali;
n)
promuove forme di
consultazione con le organizzazioni ambientalistiche, con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale e con le
associazioni imprenditoriali di categoria di livello regionale, mediante
sottoscrizione di appositi protocolli che definiscano le azioni di intervento,
le modalità operative e i tempi del confronto;
o)
svolge, nell’ambito
delle proprie competenze,
attività di consulenza e di supporto tecnico specialistico e laboratoristico nei
confronti delle AUSL e degli organi periferici del Ministero della sanità e di
altri soggetti pubblici;
p) svolge
le indagini richieste
dalla Regione,
dalle Province, dai
Comuni, dalle Comunità montane, dagli Enti gestori di aree protette,
dalle AUSL e da altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei
rispettivi compiti di istituto, nonché ogni altra attività collegata alla
competenza in materia ambientale;
q) svolge
attività di vigilanza in
materia ambientale tramite
i propri servizi
territoriali in collaborazione
con i Dipartimenti di prevenzione per i problemi aventi rilevanza
igienico-sanitaria, raccordandosi, ove necessario, con le forze dell’ordine
operanti in materia ambientale, allo scopo di favorire le azioni di contrasto ai
fenomeni di inquinamento e di criminalità ambientale;
r)
presta supporto: alla
Regione, per l’individuazione delle
aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi
idrici, nell’atmosfera, nel suolo e nel sottosuolo, che comportano rischio per
l’ambiente e la popolazione, secondo quanto previsto dagli articoli 3
e 8
della l.r.
17/2000; alle Province, in materia
di monitoraggio dell’inquinamento acustico secondo quanto previsto
dall’articolo. 13
della l.r.
17/2000;
alla Regione e alle Province, in
materia di inquinamento atmosferico, per tutte le funzioni e compiti previsti
dagli articoli 15
e 16
della l.r.
17/2000.
2.
In sede di definizione degli
indirizzi triennali e del programma annuale di attività, il Comitato di
indirizzo di cui all’articolo 6 definisce le modalità di svolgimento dei compiti
di cui al comma 1.
3. Per quanto attiene alle
indagini strumentali e di laboratorio, relativamente all’igiene degli alimenti e
della nutrizione, le AUSL si avvalgono delle strutture tecniche dell’ARPA o
degli Istituti zooprofilattici.
4. Per le indagini strumentali e di
laboratorio di secondo livello, a supporto delle funzioni igienico-sanitarie, i
Dipartimenti di prevenzione si avvalgono delle strutture tecniche dell’ARPA.
Gli oneri sono stabiliti con specifici protocolli d’intesa.
5. Rimangono attribuite alle competenze
dell’ARPA tutte le funzioni espressamente assegnate dalle vigenti leggi ai
Presidi multizonali di prevenzione (PMP) in materia ambientale, con esclusione
degli ambienti di lavoro che restano di competenza dei Servizi di prevenzione
delle AUSL .
Art. 4(Modifica
dell’articolo 5 della l.r. 6/1999) 1. L’articolo 5
della l.r.
6/1999, come
modificato dall’articolo 53,
comma 2, della l.r.
4 agosto 2004, n. 14, è sostituito dal seguente:
“Art. 5 (Organi dell’Agenzia)
1
Sono organi dell’Agenzia il
Direttore generale, il Comitato di indirizzo e il Collegio dei revisori.
2
Il
Direttore generale è
scelto, a seguito di apposito bando, tra i soggetti che siano in possesso
di diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti, coerenti alle
funzioni da svolgere e attestanti qualificata attività professionale di
direzione tecnica o amministrativa in enti, strutture pubbliche o private di
media o grande dimensione, con esperienza acquisita per almeno cinque anni e
comunque non oltre i due anni precedenti. Può costituire titolo preferenziale,
nella scelta, l’aver svolto le predette attività in strutture operanti in campo
ambientale e in quello della prevenzione della salute pubblica. Il Direttore
generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su
conforme deliberazione della Giunta.
3
Il
rapporto di lavoro del Direttore generale, regolato da contratto di diritto
privato, di durata quinquennale rinnovabile con decreto del Presidente della
Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta, è a tempo pieno.
4
I contenuti del
contratto di cui al comma 3, ivi compresi i criteri per la determinazione degli
emolumenti, sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale. Valgono per
il Direttore generale le incompatibilità previste per il Direttore generale
della AUSL dal decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.
La Giunta
regionale è autorizzata ad adottare apposito provvedimento per l’adeguamento e
l’aggiornamento delle condizioni contrattuali alle disposizioni di cui alla
presente norma.
5
Il
Direttore generale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi e della
corretta gestione delle risorse.
6
Al
Direttore generale sono riservati tutti i poteri di gestione nonché la legale
rappresentanza dell’Agenzia.
7
Per l’espletamento delle
funzioni di competenza, il Direttore generale si avvale del Direttore
scientifico e del Direttore amministrativo di cui all’articolo 8.
8
Il
Direttore generale provvede in particolare:
a)
all’adozione dello Statuto e
dei regolamenti e alla definizione della pianta organica dell’ARPA, da
sottoporre all’approvazione della Giunta regionale;
b)
all’adozione, sulla base di
uno schema-tipo predisposto dalla Giunta regionale, del bilancio di previsione e
del rendiconto, secondo le norme di contabilità stabilite dalla Regione per le AUSL;
c)
alla definizione dei
programmi annuali o pluriennali di intervento;
d)
alla nomina del Direttore
scientifico, del Direttore amministrativo e dei responsabili delle strutture
complesse dell’Agenzia. Fatta eccezione per il Direttore scientifico e per il
Direttore amministrativo, nominati ai sensi dell’articolo 8, tutti gli altri
dirigenti responsabili delle strutture complesse dell’Agenzia sono nominati
dal Direttore generale, con provvedimento motivato, tra il personale di livello
apicale organicamente assegnato all’ARPA, secondo criteri che tengano conto
della professionalità e dell’esperienza dei candidati valutata in base a un
giudizio complessivo sull’attività svolta e sui titoli posseduti;
e)
alla determinazione delle
risorse finanziarie da assegnare ai Dipartimenti provinciali e alle strutture
complesse dell’Agenzia, nonché alla verifica e al controllo sull’utilizzo delle
stesse;
f)
alla redazione di una
relazione annuale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti, da sottoporre
alla valutazione della Giunta regionale.
9. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o
la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazioni
di legge o di principi di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione,
nonché in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi per due anni
consecutivi, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione
della Giunta e su parere del Comitato di indirizzo, provvede alla sostituzione
del Direttore generale. In caso di vacanza dell’ufficio o nei casi di assenza o
di impedimento del Direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal
Direttore amministrativo o dal Direttore scientifico, su delega del Direttore
generale o, in mancanza di delega, dal Direttore più anziano.
10.
In fase di prima attuazione, il
bando di cui al comma 2 è pubblicato entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, previa adozione del provvedimento di cui al
comma 4.”.
Art. 5(Modifica
dell’articolo 6 della l.r. 6/1999) 1. L’articolo6
della l.r.
6/1999, come
modificato dall’articolo 53
della legge
regionale 4 agosto 2004, n. 14, è sostituito dal seguente:
“Art. 6 (Comitato di indirizzo)
1. Il Comitato di indirizzo è
organo di programmazione dell’ARPA e in particolare:
a) definisce, la prima volta entro il 30
settembre 2004 per il triennio 2005-2007 e successivamente entro la stessa data
dell’anno di scadenza di ciascun triennio, gli indirizzi triennali dell’azione
dell’ARPA sul territorio regionale;
b) approva il programma annuale di attività
predisposto dall’ARPA sulla base degli indirizzi di cui alla lettera a).
2.In sede di approvazione del
programma di cui al comma 1, lett. b), il Comitato, che può richiedere
chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio, deve approvarlo entro trenta
giorni dalla data di ricevimento. La richiesta di chiarimenti sospende il
decorso del termine.
3. Il Comitato di indirizzo è composto da:
a) l’Assessore regionale all’ambiente, che lo
presiede;
b) l’Assessore regionale alla sanità;
c)
il Presidente del
Comitato regionale di protezione civile;
d)
il
Presidente del Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino della Puglia,
istituita con l.r.
19/2002, in
attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto
organizzativo e funzionale della difesa del suolo);
e)
e)
il Presidente delle
Province della Puglia,
o gli Assessori provinciali all’ambiente, se delegati;
f)
i
Sindaci dei capoluoghi di provincia della regione o gli Assessori all’ambiente,
se delegati;
g)
un
rappresentante dell’ANCI;
4. Ai componenti del Comitato
non compete alcun compenso o rimborso spese per la partecipazione alle riunioni
del Comitato medesimo.”.
Art. 6(Modifiche
all’articolo 8 della l.r. 6/1999) 1. All’articolo 8
della l.r.
6/1999 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito
dal seguente:
“1. Il Direttore scientifico
è scelto tra personale laureato in discipline tecnico-scientifiche che non
abbia superato i sessantacinque anni di età e che abbia svolto, per almeno
cinque anni, qualificata attività tecnico-scientifica in materia di prevenzione
e di tutela ambientale presso enti o strutture di medie e grandi dimensioni, con
provvedimento motivato del Direttore generale, ed è responsabile nei confronti
dello stesso.”.
b) il comma 2 è sostituito
dal seguente:
“2. Il Direttore scientifico
coordina le Aree tecniche della sede centrale, i Dipartimenti provinciali e le
altre strutture tecniche dell’Agenzia e fornisce parere obbligatorio al
Direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.”.
c) il comma 3 è sostituito
dal seguente :
“3. Il Direttore
amministrativo è scelto tra il personale laureato in discipline giuridiche o
economiche o tecniche che non abbia superato il sessantacinquesimo anno di età
e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività amministrativa in
enti o strutture di medie e grandi dimensioni, con provvedimento motivato del
Direttore generale, ed è responsabile nei confronti dello stesso.”.
Art. 7(Modifica
dell’articolo 9 della l.r. 6/1999) 1. L’articolo 9
della l.r.
6/1999 è
sostituito dal seguente :
“Art. 9 (Aspetti organizzativi)
1. Al fine di perseguire le
proprie funzioni e compiti di istituto, l’ARPA si articola a livello regionale
in una struttura centrale e a livello territoriale in Dipartimenti provinciali.
2. Alla struttura centrale
dell’ARPA, con sede nel capoluogo di regione, sono demandate tutte le attività
connesse alla gestione del personale, del bilancio e del patrimonio, al
coordinamento tecnico delle attività, alla formazione e aggiornamento del
personale, e ogni altra attività programmatica che coinvolga l’ARPA nella sua
unitarietà.
3. Il livello territoriale è
organizzato in Dipartimenti provinciali, dotati di autonomia tecnico-funzionale
e gestionale, con sede in ogni capoluogo di provincia.
4. Allo scopo dell’utilizzo
ottimale delle risorse, il Direttore generale, su proposta del Direttore
scientifico, individua nell’ambito dei Dipartimenti provinciali poli di
specializzazione a valenza interprovinciale e regionale.
5. A ogni Dipartimento
provinciale è preposto un direttore, scelto dal Direttore generale, sentito il
parere del Direttore scientifico, tra il personale qualificato che ne possegga i
titoli ai sensi del contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL), tramite
procedure concorsuali.
6. L’assetto organizzativo dell’Agenzia, sia per
quanto riguarda i compiti e le funzioni dettate dalla presente legge, sia per
quanto riguarda il dimensionamento e le forme di direzione e coordinamento delle
proprie strutture centrali, provinciali e quelle di cui al comma 4, viene
definito dal regolamento dell’ARPA di cui all’articolo 10, comma
1. In
esso devono comunque essere assicurate, a livello decentrato, le attività
analitiche necessarie allo svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza
degli Enti locali e delle AUSL.
7. Ciascun Dipartimento provinciale
dell’Agenzia deve assicurare la propria attività in maniera continuativa,
almeno in reperibilità, nell’arco dell’intera giornata, anche festiva.”.
Art. 8(Modifica
dell’articolo 10 della l.r. 6/1999) 1. L’articolo 10
della l.r.
6/1999 è
sostituito dal seguente:
“Art. 10 (Regolamenti)
1. Sulla base degli obiettivi del controllo
ambientale stabiliti dai parametri di cui all’articolo 03, comma 2, del decreto
legge 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei
controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia nazionale per la protezione
dell’ambiente), articolo premesso all’articolo 1 dalla legge di 21 gennaio
1994, n. 61, l’organizzazione interna dell’ARPA, i poteri, le competenze e le
funzioni dei suoi diversi organi e organismi, delle aree tecnica e
amministrativa centrali, dei Dipartimenti provinciali e delle altre strutture,
nonché le indennità spettanti al Collegio dei revisori, vengono definiti, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente normativa, con
apposito regolamento della Giunta regionale su proposta del Direttore generale,
sentiti i pareri del Direttore scientifico e del Direttore amministrativo,
previa consultazione con le organizzazioni di categoria firmatarie del CCNL.
2. Con lo stesso regolamento sono stabiliti i
compiti degli organismi e comitati di cui agli articoli 11 e 12 e ne vengono
disciplinate le modalità di funzionamento.
3. Per la definizione delle attività tecniche a
supporto delle funzioni di prevenzione collettiva e di controllo ambientale
degli Enti locali e dei Dipartimenti di prevenzione delle AUSL, nonché per la
individuazione dei livelli qualitativi e quantitativi, dei tempi e dei costi
delle prestazioni erogate dall’ARPA, la Regione promuove la conclusione di
un apposito accordo di programma tra i soggetti interessati. A tal fine, il
Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, convoca un’apposita
conferenza tra i rappresentanti delle AUSL, dei Comuni capoluogo, dell’ARPA,
dell’ANCI e dell’UPI per la valutazione degli elementi e delle condizioni
dell’accordo.”.
Art. 9(Modifica
dell’articolo 11 della l.r. 6/1999) 1. L’articolo 11
della l.r.
6/1999 è
sostituito dal seguente:
“Art. 11 (Organismi)
1. Nell’ambito dell’ARPA sono
istituiti i seguenti organismi:
a) Comitato di consultazione, nominato dal
Direttore generale, che lo presiede, composto da:
1) un
rappresentante dell’ANCI;
2) un
rappresentante dell’UPI;
3)
tre rappresentanti delle associazioni imprenditoriali di categoria
maggiormente rappresentative a livello regionale;
4) tre rappresentanti delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
5) tre rappresentanti delle
associazioni ambientalistiche riconosciute ai sensi della legge 6 dicembre
1991, n. 394;
6) un rappresentante delle
associazioni consumatori, maggiormente rappresentative a livello regionale.
Il Comitato di consultazione
viene convocato prima della convocazione del Comitato di indirizzo per la
definizione dei criteri di quantificazione delle quote di finanziamento di cui
all’articolo 14, lettera g), e per formulare pareri su proposte del Comitato di
indirizzo.
b) Comitato di programmazione e coordinamento,
costituito dal Direttore generale, che lo presiede, dai Direttori scientifico e
amministrativo, dai Direttori delle Aree tecniche regionali e dai Direttori dei
Dipartimenti provinciali;
c) Comitato di garanzia, nominato dal Direttore
generale, costituito dal Direttore scientifico, che lo presiede, da un docente
delle Università pugliesi, da un docente di un’Università di altra regione, da
un rappresentante degli Enti di ricerca pubblici o a prevalente partecipazione
pubblica esperto in materia ambientale. Il Comitato fornisce parere annuale sul
rapporto dello stato dell’ambiente, prima della sua pubblicazione.”.
Art. 10(Modifiche all’articolo
12 della l.r. 6/1999) 1. All’articolo 12
della l.r.
6/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la
lettera b) del comma 2 è abrogata;
b) al
comma 3, le
parole: “partecipano di
diritto il Direttore
scientifico e il Direttore amministrativo” sono sostituite
dalle seguenti: “partecipa di diritto un rappresentante della Direzione
generale”.
Art. 11(Modifica
all’articolo 13 della l.r. 6/1999) 1. All’articolo 13
della l.r.
6/1999 è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
“2 bisL’ARPA stipula convenzioni quadro con
le Università e gli Enti pubblici di ricerca presenti nella regione, al fine di
perseguire gli obiettivi di cui all’articolo 4.”.
Art. 12(Modifica
all’articolo 15 della l.r. 6/1999) 1. Il comma 3
dell’articolo 15
della l.r.
6/1999 è
abrogato.
Art. 13(Modifica
all’articolo 16 della l.r. 6/1999) 1. Al comma 4
dell’articolo 16
della l.r.
6/1999 è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale personale costituisce l’iniziale
dotazione organica dell’ARPA.”.
Art. 14(Modifica
all’articolo 16 della l.r. 6/1999) 1. Il comma 6 dell’articolo
16
della l.r.
6/1999 è
sostituito dal seguente:
“6
Il Direttore generale, sulla base della normativa vigente e di quanto
previsto dal CCNL del personale dipendente del SSN, individua i soggetti
preposti alle attività di vigilanza ambientale e, previa intesa con il
Presidente della Regione, li propone
all’autorità competente per il riconoscimento della qualifica di ufficiale di
Polizia giudiziaria.”.
Art. 15(Integrazione alla
l.r. 6/1999) 1. Dopo l’articolo 16
della l.r.
6/1999 è
inserito il seguente:
“Art. 16 bis
(Personale in posizione di
comando)
1. Il personale in posizione
di comando e in servizio presso l’ARPA alla data del 15 settembre
2006, a
domanda da effettuarsi al Direttore generale dell’ARPA, entro il 30 novembre
2006, è trasferito nell’iniziale dotazione organica dell’ARPA.”.
Art. 16(Abrogazione di
articoli) 1. L’articolo 17
(Gestione amministrativa) e l’articolo 18
(Norme transitorie e finali - Soppressione dei PMP) (erroneamente riportato
come articolo 19 sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia 27 gennaio 1999, n. 10) della
l.r.
6/1999 sono
abrogati.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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