Legge Regionale 2 novembre 2006, n. 32 Misure urgenti in materia di formazione professionale
Art. 1(Modifiche alla legge regionale 7 agosto
2002, n. 15 in tema di accreditamento)
- All’articolo 23
della legge
regionale 7 agosto 2002, n. 15 (Riforma della formazione
professionale), sono apportate le seguenti integrazioni:
- al comma 2 dopo le parole: “delle
strutture”sono aggiunte le seguenti: “e dei relativi organismi previsti al comma
1 del presente articolo”;
- alla lettera c) del comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
“che per i soggetti di cui alla lettera a)
del comma 1
deve essere quello
sottoscritto dalle organizzazioni
datoriali e sindacali comparativamente
più rappresentative sul
piano nazionale nel
settore della formazione professionale convenzionata”.
- Al comma 1 dell’articolo 24
della l.r.
15/2002 le parole: “delle proprie sedi operative” sono soppresse.
- Al comma 1 dell’articolo 25
della l.r.
15/2002 dopo le parole: “l’elenco regionale” sono inserite le
seguenti: “degli organismi previsti al comma 1 dell’articolo 23 e delle
relative” .
Art. 2(Differimento di termini previsti dalla l.r.
15/2002 in tema di trasferimento di funzioni alle Province per le attività di
formazione professionale finanziate dal Fondo sociale
europeo)
- Al comma 1 dell’articolo 22
della l.r.
15/2002, così come sostituito dall’articolo 65
della legge
regionale 4 agosto 2004, n. 14, sono apportate le seguenti modifiche:
- le parole “A partire dall’annualità POR 2006”
sono sostituite dalle seguenti:”A partire dalle attività previste nella
programmazione 2007-2013”;
- l’ultimo periodo del comma 1 è soppresso.
2
La Giunta regionale, con apposito regolamento, sentite le Province e le
organizzazioni sindacali, adotta le procedure per lattuazione delle attività di
cui sono responsabili le Province, secondo quanto verrà stabilito nei
provvedimenti di attuazione del programma 2007-2013.(1)
(1) Comma così modificato dall'art. 8,
l.r. 3 aprile 2008, n.
4.
Art. 3(Fissazione di termine in relazione al
trasferimento di funzioni alle Province
per
le attività di formazione professionale autonomamente
finanziate) - Alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 8
della l.r.
15/2002 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “dal 1° gennaio
2007. Per l’attuazione sono stipulate apposite intese tra la Regione Puglia e le
Province pugliesi”.
Art. 4(Modifiche alla legge regionale 29 giugno
2004, n. 10,
in
tema di soggetti beneficiari dei regimi regionali di
aiuto)(•) - [Al comma 1 dell’articolo 3
della legge
regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Disciplina dei regimi regionali di
aiuto), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Beneficiarie degli aiuti di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), possono essere anche imprese non
rientranti nella definizione di cui al precedente periodo”. ]
(•) E' da ritenersi implicitamente abrogato dalla l.r. 18/2008, art. 13 che ha sostituito il comma 1 dell’art. 3 della l.r. 10/94.
Art. 5(Modalità di svolgimento delle funzioni
regionali in materia di formazione professionale) - A titolo sperimentale, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2009, la collaborazione di soggetti esterni all’attività di
valutazione dei progetti e di rendicontazione in materia di formazione
professionale, di competenza degli uffici della Regione Puglia, è disciplinata
dalla Giunta regionale, quando ravvisi la necessità di ricorrervi, nel rispetto
della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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