Legge Regionale 12 dicembre 2006, n. 36
Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 5 luglio 1996, n. 12 (Diritto agli studi universitari)(1)
(1) Legge implicitamente abrogata dalla l.r. 18/2007, art. 39 che ha abrogato la l.r. 12/96
Art. 1[1. Ai componenti il Collegio dei
revisori dei conti degli Enti regionali per il diritto agli studi universitari
(EDISU) di cui all’articolo 10
della legge
regionale 5 luglio 1996, n. 12 (Diritto agli studi
universitari), spetta l’indennità di carica pari al 40 per cento di quella
spettante ai revisori dei conti del comune sede dell’EDISU.]