Anno 2006
Numero 36
Data 12/12/2006
Abrogato No
Materia Istruzione - Formazione professionale;
Note Pubblicata nel B.U.R.P. n. 166 del 15 dicembre 2006
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 12 dicembre 2006, n. 36

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 5 luglio 1996, n. 12 (Diritto agli studi universitari)(1) 


(1) Legge implicitamente abrogata dalla l.r. 18/2007, art. 39 che ha abrogato la l.r. 12/96


Art. 1


[1. Ai componenti il Collegio dei revisori dei conti degli Enti regionali per il diritto agli studi universitari (EDISU) di cui all’articolo 10 della legge regionale 5 luglio 1996, n. 12 (Diritto agli studi universitari), spetta l’indennità di carica pari al 40 per cento di quella spettante ai revisori dei conti del comune sede dell’EDISU.]  




Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.