Anno 2006
Numero 39
Data 28/12/2006
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note Pubblicata nel B.U.R.P. n. 172 suppl. del 28 dicembre 2006
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Legge Regionale 28 dicembre 2006, n. 39

Norme relative all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007



TITOLO 1

Disposizioni di carattere finanziario





Art. 1


1. Lautorizzazione di cui allarticolo 1 è limitata a un dodicesimo dello stanziamento di ogni capitolo di spesa obbligatoria e inderogabile, di cui allelenco allegato alla presente legge (allegato A), per ogni mese di esercizio provvisorio del bilancio autonomo regionale, ovvero alla maggiore spesa necessaria laddove si tratti di spesa obbligatoria tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionabile in dodicesimi.

2. In applicazione del comma 3 dellarticolo 66 della L.R. n. 28/2001 e successive modificazioni e integrazioni è sospesa, dal 1° gennaio 2007 e per la durata dellesercizio provvisorio, lesecuzione delle spese non obbligatorie e derogabili.




Art. 2


1. Lautorizzazione di cui allarticolo 1 è limitata a un dodicesimo dello stanziamento di ogni capitolo di spesa obbligatoria e inderogabile, di cui allelenco allegato alla presente legge (allegato A), per ogni mese di esercizio provvisorio del bilancio autonomo regionale, ovvero alla maggiore spesa necessaria laddove si tratti di spesa obbligatoria tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionabile in dodicesimi.

2. In applicazione del comma 3 dellarticolo 66 della L.R. n. 28/2001 e successive modificazioni e integrazioni è sospesa, dal 1° gennaio 2007 e per la durata dellesercizio provvisorio, lesecuzione delle spese non obbligatorie e derogabili.




Art. 3


1. Le spese finanziate con fondi a destinazione vincolata possono essere impegnate a condizione che i relativi fondi siano stati accertati dalla Ragioneria della Regione a termine dellarticolo 69 della L.R. n. 28/2001 e successive modificazioni e integrazioni. È autorizzata, altresì, lassunzione degli impegni di spesa sui residui di stanziamento e sulle economie vincolate iscritte in bilancio e provenienti dagli esercizi 2006 e precedenti.

2. Al fine di consentire la tempestiva attuazione del POR Puglia, è autorizzata lesecuzione delle spese relative alle quote di cofinanziamento regionale sui pertinenti capitoli di bilancio, ivi comprese quelle iscritte tra i residui di stanziamento ed economie vincolate.




Art. 4

Modifiche alla L.R. n. 28/2001.


1. Alla L.R. n. 28/2001 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) allarticolo 42, comma 5, le parole salvo quella di cui al comma 1 sono sostituite dalle seguenti: salvo quelle di cui al comma 1 e ai successivi articoli 93, commi 6, 6-bis, 6-ter, 6-quater e 6-quinquies, e 95, comma 4;

b) allarticolo 93 è aggiunto, infine, il seguente comma:

6-quinquies. Gli atti dirigenziali di cui ai commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater di prelievo delle somme e di contestuale impegno possono essere adottati entro il termine dellesercizio e anche, limitatamente alle disponibilità residue al 31 dicembre dellanno precedente, durante lesercizio provvisorio.;

c) dopo il comma 4 dellarticolo 95 è inserito il seguente:

4-bis. Gli atti dirigenziali di cui al comma 4 di prelievo delle somme e di contestuale impegno possono essere adottati entro il termine dellesercizio e anche, limitatamente alle disponibilità residue al 31 dicembre dellanno precedente, durante lesercizio provvisorio..




TITOLO 2

Norme Per il Contenimento della Spesa Sanitaria(1) 






Art. 5

Modifica ambiti territoriali delle Aziende sanitarie locali . (2) (3) 


1. In attuazione dellarticolo 14 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale), le Aziende sanitarie locali (ASL) della Regione Puglia sono ridotte a una per ciascuna delle province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto. Le ASL provinciali di nuova istituzione hanno sede nei comuni capoluoghi di provincia e sono denominate ASL BA, FG, LE. Le attuali ASL BAT 1, BR 1 e TA 1 assumono la denominazione ASL BAT, BR e TA. (4) 

2. La Giunta regionale, per ciascuna delle ASL provinciali di Bari, Foggia e Lecce, nomina un Commissario straordinario che provvede alla transitoria gestione nonché a ogni incombenza per le operazioni di fusione. Fino alla nomina dei Commissari straordinari assolvono la relativa funzione i Direttori generali delle ASL FG 3, BA 4 e LE 1.

2 bis. I Commissari straordinari di cui al comma 2 subentrano nelle funzioni di Commissario liquidatore delle liquidazioni coatte amministrative, riguardanti le gestioni degli esercizi 1994 e precedenti, delle USL soppresse dal 1995 e rientranti negli ambiti territoriali delle rispettive province.  (5) 

3. Ai fini dei rapporti con i terzi la fusione ha efficacia dal 1° gennaio 2007, data a partire dalla quale è soppressa la personalità giuridica delle preesistenti ASL incorporate e le nuove ASL provinciali subentrano alle stesse in tutti i rapporti giuridici.

4. Il Commissario straordinario designato dalla Giunta può nominare un sub Commissario per ciascuna ASL originaria. Il Commissario straordinario e i sub Commissari restano in carica fino alla nomina dei Direttori generali delle ASL delle province di Bari, Foggia e Lecce. La Giunta regionale fissa i compensi del Commissario straordinario e dei sub Commissari.

4 bis. Al Commissario straordinario e al sub Commissario sono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 3 bis, comma 11, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni. La posizione di aspettativa senza assegni con la stessa ASL provinciale non è motivo di incompatibilità con la carica di commissario straordinario e sub commissario. (6) 

5. Tutti i Collegi sindacali delle ASL incorporate decadono a decorrere dalla data di cui al comma 3. In via transitoria, fino allinsediamento dei Collegi sindacali delle nuove ASL provinciali, le relative funzioni sono assicurate dai componenti dei Collegi delle ASL FG 3, BA 4 e LE 1.

6. I bilanci delle preesistenti ASL sono adottati dal Commissario straordinario o, se già insediato, dal Direttore generale dellASL provinciale entro il 30 giugno 2007.

7. LAssessorato alle politiche della salute, attraverso lAgenzia regionale sanitaria pugliese (ARES), in accordo con i Commissari straordinari delle ASL di Bari, Foggia e Lecce e i Direttori generali delle ASL di Brindisi, BAT e Taranto, entro trenta giorni dalla data di insediamento dei Commissari straordinari, in attuazione dellarticolo 14 della l.r. 25/2006, organizza un corso di formazione per i responsabili delle Unità operative complesse delle cure primarie dei Distretti.


8. I Commissari straordinari di cui al comma 2 nominano un Direttore sanitario e un Direttore amministrativo che restano in carica fino alla loro sostituzione o conferma da parte dei Direttori generali delle ASL delle province di Bari, Foggia e Lecce.

9. La Giunta regionale adotta i necessari provvedimenti attuativi dei precedenti commi

10. La Giunta regionale, allinterno del regolamento previsto dallarticolo 4, comma 1, della L.R. n. 25/2006,, prevede che la Conferenza dei Sindaci delle ASL provinciali sia presieduta dal Sindaco del comune capoluogo. La Conferenza dei Sindaci può organizzarsi in sottogruppi operativi per aree tematiche, di cui uno deputato a supportare il processo di accorpamento e riorganizzazione delle ASL in esecuzione del presente articolo. (7) 

10 bis. In caso di mancato insediamento della conferenza dei sindaci dopo tre convocazioni, effettuate dal sindaco del comune capoluogo di provincia in qualità di presidente della conferenza, le competenze spettanti alla conferenza sono allo stesso attribuite. (8) 

11. Allatto delleventuale approvazione del corso di laurea in medicina e chirurgia nellUniversità del Salento da parte degli organi competenti la Giunta regionale procede allo scorporo del Presidio ospedaliero Vito Fazzi di Lecce e alla sua trasformazione in Azienda ospedaliera universitaria.




(2) Vedi anche il comma 26 dell’art. 3 della l.r. 40/2007 così come integrato dalla l.r. 1/2008, art. 5
(3) Disposizioni regolamentari ed attuative per l'applicazione del presente articolo sono state approvate con Reg. 30 marzo 2007, n. 9.
(4) Per la denominazione delle ASL vedi ora  la l.r. 7/2010
(5) Comma inserito dalla l.r. 10/2007, art. 28, comma 1
(6) Comma inserito dalla l.r. 10/2007, art. 28, comma 1
(7) Vedi il Reg. reg. 16/2008
(8) Comma inserito dalla l.r. 45/2008, art. 15


Art. 6

Remunerazione ricoveri e protesi.


1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta una nuova disciplina regolamentare in materia di remunerazione degli episodi di ricovero nei quali sono utilizzate protesi, anche al fine di realizzare il migliore rapporto tra gli elementi di costo dellintera prestazione.





Art. 7

Norme in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria.


[1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2007, le Aziende e Istituti del Servizio sanitario regionale (SSR) che intendono procedere allacquisizione di beni o servizi con valore di stima complessivo pari o superiore a euro 500 mila, IVA esclusa, richiedono preventiva autorizzazione alla Giunta regionale, per il tramite dellAssessorato alle politiche della salute.] (11) 

[2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di autorizzazione, esprime il proprio parere alla luce delle previsioni programmatorie contenute nel bilancio economico di previsione di ciascuna Azienda sanitaria. Eventuali richieste di chiarimenti e integrazioni interrompono il computo del predetto termine. Il mancato riscontro entro il termine di cui sopra costituisce manifestazione di assenso. ]  (12)                              

3. E’ fatto obbligo alle aziende ed enti del SSR di alimentare, completare e aggiornare, secondo modalità, tempi e procedure stabilite dalla Giunta regionale, l’Osservatorio regionale degli appalti, dei prezzi, delle tecnologie, dei dispositivi medici e protesici e degli investimenti del SSR realizzato nell’ambito del sistema informativo sanitario regionale e che si avvale anche del supporto dell’ARES sia con riferimento alle valutazioni di merito sia al fine di rendere operativo il predetto strumento di controllo della spesa. (9) 

4. Per la verifica di quanto previsto dai precedenti commi lAssessorato alle politiche della salute si avvale del proprio Servizio ispettivo.

5. La mancata alimentazione dellOsservatorio (10)  costituisce elemento di valutazione delloperato delle Direzioni generali ai fini della conferma e revoca dellincarico.

6. E fatto, altresì, obbligo alle Aziende e Istituti del sistema sanitario regionale di attivare uno specifico monitoraggio dei consumi sanitari al fine di una corretta utilizzazione dei beni, servizi e materiali acquistati. A tal fine, le suddette Aziende e Istituti possono avvalersi di programmi informatizzati per la gestione e messa in rete dei magazzini per lo stoccaggio delle merci.




(10) Comma così modificato dalla l.r. 4/2010, art. 31, c. 13. Vedi anche il comma 14 del medesimo art. 31.
(11) Comma abrogato dall'art. 5, l.r. 26 ottobre 2007, n. 28.
(12) Comma abrogato dall'art. 5,  l.r. 26 ottobre 2007, n. 28.
(9) Comma così sostituito dalla l.r. 4/2010, art. 31, c. 12


Art. 8

Contrasto alla mobilità sanitaria passiva.


1. Al fine del monitoraggio e della compensazione della mobilità sanitaria tra Regioni è istituita apposita struttura presso lARES. A tal fine, lAgenzia è autorizzata a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero contratti ex articolo 15 septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dellarticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modificazioni, per n. 2 unità, provvedendo alla relativa spesa con risorse del proprio bilancio.





Art. 9

Norme in materia di bilanci delle Aziende sanitarie.


1. In deroga allarticolo 17 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (Norme sullassetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del d.lgs. 502/1992), la Giunta regionale, nelle more delladozione del Documento di indirizzo economico funzionale, comunica alle Aziende sanitarie, allARES e allAgenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) gli importi assegnati in via provvisoria quale quota del Fondo sanitario regionale ai fini delladozione del bilancio preventivo entro il 28 febbraio 2007.





Art. 10

Proroga contratti precari.(13) 


1. In attesa della definizione dei concorsi banditi, da bandire o in fase di espletamento, in deroga a ogni diversa disposizione, il personale delle categorie di cui allarticolo 4, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 2005, n. 20  (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008 della Regione Puglia), è assunto direttamente dalle Aziende sanitarie, per un periodo non oltre il 30 giugno 2007 (14)  , limitatamente ai lavoratori che prestino o abbiano prestato servizio alle dipendenze delle Agenzie di somministrazione in missione presso le predette Aziende,   i contratti   dei quali scadano nel periodo dal 1° dicembre 2006 al 31 marzo 2007 (15) , esclusivamente a condizione che i lavoratori stessi abbiano prestato in precedenza attività lavorativa alle dirette dipendenze delle stesse Aziende sanitarie per almeno sei mesi a seguito di avviamento a selezione effettuato dai competenti centri per limpiego.

2. In caso di necessità sopravvenute allespletamento delle procedure selettive di cui allarticolo 4, commi 4 e 5, della l.r 20/2005, in deroga a ogni diversa disposizione, il 50 per cento delle assunzioni a tempo determinato per le medesime categorie deve essere effettuato dalle Aziende sanitarie, in base alle graduatorie delle stesse procedure, tra coloro che vi siano utilmente collocati, nel rispetto delle proporzioni determinate ai sensi del predetto articolo 4, comma 5.

3. Sono altresì prorogati di sei mesi, nelle more dellattuazione delle previsioni della legge finanziaria per lanno 2007, i contratti a tempo determinato del personale degli altri profili del comparto. E altresì assunto direttamente, nei limiti di spesa consentiti, per un periodo non superiore a sei mesi, il personale degli altri profili del comparto che presti servizio alla data di entrata in vigore della presente legge o abbia prestato servizio per almeno dodici mesi alle dipendenze delle Agenzie di somministrazione in missione presso le predette Aziende sanitarie.



(13) Vedi l’art. 9 della l.r. 1/2008  che estende le disposizioni del presente articolo oltre che quelle della deliberazione di Giunta regionale 15 ottobre 2007, n. 1657,  all’Agenzia regionale sanitaria (ARES).
(14) Termine così modificato dalla l.r. 1/2007, art. 3. Vedi anche la l.r. 10/2007, artt. 30 e 31
(15) Termine così modificato dalla l.r. 1/2007, art. 3. Vedi anche la l.r. 10/2007, artt. 30 e 31


Art. 11

Livelli essenziali di assistenza.


1. E recepito e attuato nella Regione Puglia il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2003 (Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 recante Definizione dei livelli essenziali di assistenza, in materia di certificazioni).

2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta disposizioni attuative del dpcm di cui al comma 1.





Art. 12

(Interventi in materia di assistenza farmaceutica) (16) (17) 


1. Ai fini della razionalizzazione dellassistenza farmaceutica, sia territoriale che ospedaliera, sono adottate le iniziative di seguito riportate relative ad alcune categorie terapeutiche:

a)      [ Per la prescrizione dei farmaci compresi nella categoria ATC AO2BC - inibitori della pompa protonica - devono essere osservate le seguenti modalità:

1)     i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, nella normale pratica assistenziale, devono effettuare prescrizioni di farmaci il cui costo per dose definita al giorno riferito al prezzo al pubblico non sia superiore al prezzo minimo di riferimento calcolato in euro 0,90. In particolare, per la nota 1 devono essere prescritti solo i Misoprostolo e gli inibitori di pompa protonica a dosaggio pieno con costo entro euro 0,90 di dose definita giornaliera;

2)     qualora il medico, in caso di intolleranza, insufficiente risposta clinica o possibili interazioni farmacologiche, ritenga che sia necessario prescrivere una specialità il cui costo per giorno di terapia riferito al prezzo al pubblico sia superiore al valore di cui al numero 1) deve giustificare la diversa scelta terapeutica nellambito dellaggiornamento della scheda sanitaria individuale del paziente, disposto dallarticolo 45, comma 2, lettera b), dellAccordo collettivo nazionale. In tal caso il cittadino non paga alcuna differenza di prezzo;

3)     i medici ospedalieri e i medici specialisti ambulatoriali esterni e interni sono tenuti, nella proposta di prescrizione, a indicare i farmaci il cui prezzo al pubblico non sia superiore a quanto indicato al numero 1). Qualora gli stessi ritengano necessario utilizzare farmaci di prezzo superiore a quello di riferimento devono predisporre opportuno Piano terapeutico, su modello predisposto dalla Regione. Nel Piano devono essere riportate le motivazioni della diversa scelta terapeutica che, comunque, non può prescindere dai criteri di appropriatezza della EBM e dallosservanza delle Note AIFA 1 oppure 48. Tale Piano terapeutico deve comunque essere condiviso dal medico di medicina generale. In tal caso il cittadino non paga alcuna differenza di prezzo;

4)     i medici prescrittori devono contrassegnare sulla ricetta la specifica nota che individua il prezzo di riferimento o la deroga, da definirsi da parte della Regione;

5)     i medici della continuità assistenziale devono prescrivere unicamente il farmaco alle condizioni di cui al numero 1);

6)     per la prescrizione di farmaci il cui prezzo supera quello di riferimento e per la quale sulla ricetta non è contrassegnata la specifica nota regionale di cui al numero 4) i farmacisti devono richiedere la differenza tra il prezzo di riferimento e quello del farmaco dispensato;

7)     i medici di medicina generale allatto della prescrizione devono informarsi circa precedenti dispensazioni del primo ciclo terapeutico al fine di evitare duplicazioni;

8)     le Aziende sanitarie devono verificare le condizioni di fornitura dei farmaci inibitori della pompa protonica alle strutture ospedaliere, evitando offerte anomale che potrebbero essere finalizzate allinduzione a consumi sul territorio, in particolare considerando le cessioni a costo zero o a prezzo simbolico;

9)     è obiettivo dei Direttori generali delle ASL, attraverso i responsabili di Distretto e dei Servizi farmaceutici territoriali:

9.1 rafforzare il controllo dellappropriatezza prescrittiva di tali medicinali, secondo le limitazioni e le indicazioni riportate nelle note AIFA n° 1 e 48;

9.2 effettuare controlli a campione su almeno il 30 per cento delle prescrizioni riportanti la nota di deroga. ] (18) 

b)     Per la prescrizione dei farmaci compresi nella categoria ATC C10AA - inibitori della HMG CoA Redattasi - devono essere osservate le seguenti modalità:

1)     i medici prescrittori, allatto della prescrizione di inibitori della HMG CoA Reduttasi (cat C10AA), devono attenersi pedissequamente alle indicazioni previste dalla Nota AIFA 13, ponendo particolare attenzione alla carta del rischio cardiovascolare, nonché allinvio del paziente presso i Centri di riferimento, individuati dalla Regione, per lindividuazione delle diagnosi di dislipedemie familiari;

2)     i servizi farmaceutici territoriali devono porre particolare attenzione allanalisi dei consumi degli inibitori della HMG CoA Reduttasi (cat C10AA), collaborando con i medici prescrittori per la verifica delladerenza terapeutica, considerando due aspetti principali quali la durata del trattamento e la continuità della terapia;

3)     è obiettivo dei Direttori generali e dei prescrittori pervenire, per tale gruppo terapeutico, a un livello prescrittivo che realizzi una spesa media per DDD inferiore a euro 1,00;

4)     i Direttori generali delle ASL, attraverso i responsabili di Distretto e dei Servizi farmaceutici territoriali, sono incaricati di:

4.1 rafforzare il controllo dellappropriatezza prescrittiva di tali medicinali, secondo le limitazioni e le indicazioni riportate nella nota AIFA n° 13;

4.2 effettuare, mensilmente, la verifica del raggiungimento dellobiettivo assegnato.

c)      Per la prescrizione dei farmaci compresi nelle categorie ATC N06AB e N06AX - antidepressivi inibitori selettivi della Serotonina-ricaptazione e atipici - devono essere osservate le seguenti modalità:

1)     è obiettivo dei Direttori generali e dei prescrittori pervenire a un livello prescrittivo che realizzi una spesa media per DDD inferiore a euro 0,50;

2)     i Direttori generali delle ASL, attraverso i responsabili di Distretto e dei Servizi farmaceutici territoriali, sono incaricati di effettuare, mensilmente, la verifica del raggiungimento dellobiettivo assegnato.

d)     Ai fini del rispetto delle note limitative i Direttori generali delle ASL, attraverso i responsabili di Distretto e dei Servizi farmaceutici territoriali, rafforzano il controllo dellappropriatezza prescrittiva dei medicinali soggetti alle limitazioni e indicazioni riportate in tutte le note AIFA, ricorrendo, ove necessario, alladdebito al medico per farmaci prescritti al di fuori delle condizioni di rimborsabilità previste dal SSN, secondo le disposizioni di cui al decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.

e)      A far data dal 1° giugno 2007  (19)   , allatto delle dimissioni del paziente dal ricovero o della visita specialistica, le strutture delle Aziende sanitarie pubbliche devono dispensare i farmaci necessari per il primo ciclo di terapia, fatti salvi quelli oggetto dellAccordo Regione - Federfarma sulla distribuzione dei farmaci di cui ai provvedimenti n. 1271/2005 e n. 1519/2006. Entro il 28 febbraio 2007 la Regione adotta apposito regolamento sulle modalità operative della distribuzione diretta. Lavvio, i livelli e le modalità di distribuzione terranno conto della valutazione delleffetto degli altri interventi di cui al presente articolo nonché dei rapporti di sinergia col sistema distributivo delle farmacie convenzionate. (20)   

f)      Per la razionalizzazione dei consumi dei farmaci e per leducazione al corretto uso degli stessi, la Regione promuove le seguenti iniziative di formazione e informazione rivolte ai medici e ai cittadini:

1)     campagna di sensibilizzazione per i cittadini attraverso:

1.1 percorsi informativi e formativi per un uso sempre più corretto delle risorse in generale e, in particolare, per quelle riservate alla farmaceutica;

1.2 campagne dinformazione e sensibilizzazione su tutto il territorio regionale    mediante messaggi da diffondere utilizzando circuiti televisivi o altri canali di comunicazione ritenuti idonei, su indicazione della Commissione regionale per il controllo dellappropriatezza prescrittiva;

2)     iniziative di formazione per i medici attraverso:  

2.1 percorsi formativi formazione a distanza per una sempre maggiore qualificazione della prescrizione terapeutica;

2.2 percorsi diagnostico-terapeutici condivisi tra i medici prescrittori sulle maggiori patologie, in termini di incidenza e di costi nella regione Puglia;

2.3 percorsi di informazione indipendente sul farmaco per i medici prescrittori;

2.4 percorsi per la rilevazione dei dati riferiti a indicatori di performance indispensabili per poter meglio definire lappropriatezza delle cure in generale e di quella farmacologica in particolare.

g)     il finanziamento del programma di formazione e informazione di cui alla lettera f) è effettuato utilizzando parte dello stanziamento disponibile per le iniziative di farmacovigilanza e di formazione degli operatori sanitari sulle proprietà, sullimpiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, nonché per le campagne di educazione sanitaria della stessa materia così come previsto dallarticolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), e dalla delibera della Giunta regionale 5 ottobre 2004, n. 1470 (Progetto per lorganizzazione della farmacovigilanza), fino alla concorrenza massima della somma impegnata sul Cap. 751085 del bilancio di previsione 2006.

2. Ai fini della razionalizzazione e contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera la Giunta regionale, entro il 28 febbraio 2007, adotta i provvedimenti necessari per lattuazione dei programmi di seguito elencati:

a)      rafforzamento della farmacovigilanza attiva in ambito ospedaliero nellambito delle iniziative che afferiscono al Progetto regionale di cui alla del. giunta reg. 1470/2004;

b)      iniziative di informazione sui farmaci indipendente da logiche di natura promozionale;

c)      monitoraggio dellappropriatezza prescrittiva in ospedale;

d)     governo della spesa farmaceutica attraverso la politica del Prontuario terapeutico ospedaliero regionale;

e)      contrasto alle acquisizioni di farmaci, nellambito di attività promozionali, che condizionano la prescrizione territoriale;

f)       gestione informatizzata dei consumi di farmaci in ambito ospedaliero con possibilità di monitoraggio farmacoepidemiologico espresso in DDD;

g)      studi di farmacoutilizzazione riguardanti strategie terapeutiche con farmaci innovativi;

h)      applicazione delle sanzioni previste dal combinato disposto del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni nonché dalla l. 425/1996 nel caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento regionale 17 novembre 2003, n. 17, concernente le prescrizioni e il monitoraggio in materia di assistenza sanitaria;

i)        linee guida per lutilizzo appropriato dei farmaci per i quali è prevista la redazione del Piano terapeutico;

j)        acquisti per area e lotti di equivalenza;

k)      razionalizzazione della logistica anche attraverso magazzini centralizzati.

3. A seguito di valutazione periodica degli effetti delle iniziative di cui al comma 1 e al fine di contenere, comunque, la spesa farmaceutica entro i parametri previsti dalla vigente normativa, la Giunta regionale adotta ulteriori provvedimenti ai sensi dellarticolo 6 del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.






(16) Vedi il reg. reg. 15/2007. Vedi anche la l.r. 40/2007, art. 3, comma 26 così come modificato e integrato dalle ll.rr. 1/2008, art. 5 e 19/2008, art.19.
(17) Con Delib.G.R. 26 febbraio 2007, n. 177 è stato approvato, ai sensi del presente articolo, il piano di contenimento della spesa farmaceutica giornaliera.
(18) La Corte Costituzionale con sentenza n. 44/2010 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della presente lettera
(19) Termine così modificato dalla l.r. 10/2007, art. 29
(20) Vedi il reg. reg. 22/2009 e il reg. reg. 3/2013 che lo ha implicitamente abrogato


TITOLO 3

Disposizioni varie





Art. 13

Soppressione dellAgenzia regionale per il lavoro.(21) 


1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato larticolo 5 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 19 (Norme in materia di politiche regionali del lavoro e dei servizi allimpiego).

2. LAgenzia regionale per il lavoro è, pertanto, soppressa e le relative funzioni sono trasferite al Settore lavoro e cooperazione della Regione Puglia.

3. I dipendenti dellAgenzia sono assegnati, nel rispetto della normativa vigente, agli uffici della Regione Puglia, in relazione alle necessità organizzative.

4. Sono fatte salve le istanze regolarmente presentate dal personale, ai sensi dellarticolo 12 della L.R. n. 20/2005.

5. La definizione e liquidazione dei rapporti in essere dellAgenzia regionale per il lavoro con terzi sono definite a cura di un Commissario liquidatore nominato dalla Giunta regionale, che lo designa senza oneri individuandolo tra il personale dirigenziale in servizio presso la Regione.



(21) Vedi, anche, la Delib.G.R. 24 aprile 2007, n. 523.


Art. 14

Disposizione in materia ambientale.


1. Ai fini della definizione degli indirizzi inerenti le più recenti disposizioni normative in materia di tutela ambientale e, in particolare, quelle recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successivi decreti attuativi, il Comitato regionale contro linquinamento atmosferico per la Puglia (CRIAP), da ultimo costituito, ai sensi della legge regionale 16 maggio 1985, n. 31, con Delib.G.R. 10 maggio 2004, n. 671, è prorogato sino alla data del 31 dicembre 2007.




Art. 15

Modifica alla legge regionale 19 luglio 2006, n. 22.


1. Larticolo 7 della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2006), è soppresso.

2. La lettera c) dellarticolo  31  della L.R. n. 22/2006 è soppressa.




Art. 16

Modifica allarticolo 9 della legge regionale 4 ottobre 2006, n. 27.


1. Alla lettera c) del comma 1 dellarticolo 9 della legge regionale 4 ottobre 2006, n. 27 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6), dopo le parole che lo presiede sono inserite le seguenti: e, previa intesa con lUniversità di appartenenza,.


Art. 17

Proroga delle funzioni del Comitato tecnico consultivo. Legge regionale 4 luglio 1997, n. 18.


1. Le funzioni del Comitato tecnico consultivo di cui allarticolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 18 (Procedure di attuazione del Piano di liquidazione del soppresso Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia), e successive modifiche e integrazioni sono prorogate di ulteriori tre anni.

2. Gli enti pubblici che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno fatto richiesta e che hanno già accettato il prezzo determinato dallUTE, ai sensi dellarticolo 13, comma 2, della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 (Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni di riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici), sono autorizzati, nelle more della formalizzazione del passaggio di proprietà, a stipulare contratti di fitto, per non più di dodici mesi, dei beni oggetto dellacquisizione da parte dellente stesso.




Art. 18

Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative e proroga dei termini in ambito turistico.


1. Al fine di assicurare continuità alla gestione delle Aziende di promozione turistica (APT) e allerogazione dei servizi a esse assegnate, i soggetti di cui allarticolo 10 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2005), sono prorogati nelle loro funzioni sino alla data di entrata in vigore della legge di riforma complessiva del settore turistico, comunque non oltre il 30 giugno 2008. (22) 

2. Lintegrazione dellindennità dei Presidenti delle Province prevista dalla lettera f) del comma 8 dellarticolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sullordinamento degli Enti locali), non si estende ai Presidenti dei Consigli di amministrazione e ai Presidenti dei collegi sindacali delle APT di Puglia le cui indennità sono disciplinate dallarticolo 16 della legge regionale 23 ottobre 1996, n. 23 (Riordinamento dellamministrazione turistica regionale in attuazione dellarticolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217).



(22) Comma così modificato dall'art.8, l.r. 26 ottobre 2007, n. 28. La modifica ha riguardato la sostituzione dell'originaria proroga delle funzioni previste sino al 30 settembre 2007 con quella qui indicata.


Art. 19

Modifiche alla legge regionale 1° agosto 2003, n. 11.


1. Dopo il comma 2 dellarticolo 5 della legge regionale 1° agosto 2003, n. 11 (Nuova disciplina del commercio), è inserito il seguente:

2-bis La programmazione della rete di vendita deve essere effettuata sulla base della seguente suddivisione dei settori merceologici:

a) alimentare e misto (alimentare e non alimentare);

b) non alimentare (comprendente il settore non alimentare beni per la persona, il settore non alimentare altri beni e il settore non alimentare altri beni a basso impatto urbanistico di cui al comma 2)..

2. Allarticolo 6, comma 1, della L.R. n. 11/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: attività di commercio sono inserite le seguenti: del settore alimentare;

b) alla lettera a) le parole: ovvero essere almeno in possesso di un diploma di istituto secondario sono soppresse;

c) alla lettera b) lultimo periodo, dalle parole Per gli esercenti alla parola specifici, è soppresso.

3. Allarticolo 8 della L.R. n. 11/2003 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

12-bis Il cambiamento merceologico allinterno del settore non alimentare è subordinato alla comunicazione al Comune e ha effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione. Il cambiamento merceologico, in caso di inserimento di settore con maggiore carico urbanistico, comporta ladeguamento degli standard a parcheggio pertinenziali..

4. Allarticolo 13, comma 3, della L.R. n. 11/2003 dopo le parole: di vendita sono inserite le seguenti: e del settore merceologico.




Art. 20

Misure di contenimento compensi nelle Società partecipate regionali.


1. In sede di rinnovo o di conferma degli incarichi degli amministratori e dei dirigenti delle Società partecipate regionali, la Regione, attraverso i propri rappresentanti nei competenti Organi statutari, riduce i compensi e gli eventuali trattamenti accessori, connessi ai predetti incarichi, in misura pari almeno al dieci percento rispetto agli attuali emolumenti.(23) 

(23) Vedi anche la l.r. 1/2011, art. 8 che così dispone: “Art. 8 (Riduzione dei costi degli apparati amministrativi regionali) - 1. A partire dal 1° gennaio 2011, le indennità, i compensi, i gettoni o le altre utilità, comunque denominate, corrisposte dalla Regione Puglia ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati, e ai titolari di incarichi istituzionali di qualsiasi tipo sono ridotti del 10 per cento rispetto agli importi in godimento al 30 aprile 2010. Gli importi come innanzi ridotti non possono essere incrementati sino al 31 dicembre 2013.  2. Il compenso dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo delle società, direttamente o indirettamente, possedute in misura totalitaria dalla Regione Puglia alla data di entrata in vigore della presente legge è ridotto del 10 per cento.”


Art. 21

Disposizioni in materia di Consorzi di bonifica.(24) 


[1. I termini per il rinnovo del Consiglio dei delegati del Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi sono sospesi fino alla data di entrata in vigore della nuova legge regionale di riordino delle norme in materia di Consorzi di bonifica e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2007.]

(24) Articolo abrogato dalla l.r. 4/2012, art. 1, c. 1, lett. q)


Art. 22

Delega alle Province delle funzioni autorizzatorie in tema di gestione di rifiuti e bonifica.


1. Le disposizioni contenute nella legge regionale 3 ottobre 1986, n. 30 (Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Smaltimento rifiuti. Norme integrative e di prima attuazione), e nellarticolo 23 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale), sono prorogate al 31 dicembre 2007.

2. La Regione provvede entro trenta giorni, in via transitoria, alla determinazione delle garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti mediante adozione di apposito regolamento.(25) 





Art. 23

Finanziamenti per opere di edilizia scolastica.


1. A partire dallesercizio finanziario 2007, i finanziamenti di opere di edilizia scolastica facenti carico a fondi regionali, statali e/o comunitari sono assegnati soltanto agli edifici scolastici regolarmente inseriti nella banca dati dellAnagrafe nazionale delledilizia scolastica, istituita ai sensi dellarticolo 7 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per ledilizia scolastica).


Art. 24

Disposizioni in materia di organizzazione del personale.


1. Il dirigente del Settore personale e organizzazione è autorizzato a impegnare, ai sensi dellarticolo 66, comma 4, della L.R. n. 28/2001, le somme previste nel bilancio 2006 e iscritte nei capitoli di spesa n. 3370 e 3372 della u.p.b. 4.2.1. per lespletamento delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale regionale, ivi compreso quello di qualifica dirigenziale.


Art. 25

Proroga di termini.


1. I Commissari straordinari e i Collegi dei revisori dei conti degli Enti per il diritto agli studi universitari restano in carica non oltre il 28 febbraio 2007.

[2. Le disposizioni di cui allarticolo 64 della legge regionale 7 gennaio 2004, n.1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della regione Puglia), sono prorogate al 31 dicembre 2007.](26) 

 




(26) Comma implicitamente abrogato dalla l.r. 18/2008, art. 15 che ha abrogato , a decorrere dal 15 novembre 2008, l’art. 51 della l.r. 4/2003


Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.