Legge Regionale 9 febbraio 2006, n. 4
Conservazione dello stato di disoccupazione e dei relativi diritti(1)
(1) La Corte Costituzionale con sentenza n. 268/2007 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della presente legge.
Art. 1[1. I lavoratori che accettino unofferta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata fino a dodici mesi, conservano lo status di disoccupati, indipendentemente dal reddito che ne sia derivato, il quale non concorre, ai fini della presente legge, alla soglia di cui allarticolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare lincontro fra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dellarticolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n.144), e successive modificazioni e integrazioni. E escluso ogni effetto delle norme di cui alla presente legge sullaccesso alle prestazioni previdenziali. Gli uffici competenti operano nei confronti dei suddetti lavoratori solo la sospensione di cui allarticolo 5, lettera d), del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (Disposizioni modificative e correttive del D.lgs. 181/2000).
2. Qualora si tratti di giovani, come individuati dallarticolo 1, comma 2, lettera b), del D.lgs. 181/2000, così sostituito dal D.lgs 297/2002, il periodo di lavoro che determina la sospensione non deve superare la durata di sei mesi.
3. Le norme di cui alla presente legge si applicano a far data dal 1° gennaio 2003. ]