Anno 2006
Numero 40
Data 28/12/2006
Abrogato No
Materia Cooperazione-Lavoro-Movimenti migratori;
Note Pubblicata nel B.U.R.P. n. 172 suppl. del 28 dicembre 2006
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Legge Regionale 28 dicembre 2006, n. 40

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 novembre 2005, n. 13 (Disciplina in materia di apprendistato professionalizzante)



Art. 1

(Modifica all’articolo 2 della legge regionale22 novembre 2005, n. 13)


1. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 22 novembre 2005, n. 13 (Disciplina in materia di apprendistato professionalizzante), è abrogato. 




Art. 2

(Integrazione dell’articolo 3 della l.r. 13/2005)


1. Al comma 7 dell’articolo 3 della l.r. 13/2005 sono premesse le seguenti parole: “Per ammettere i datori di lavoro che assumono apprendisti al beneficio di cui all’articolo 8,”.  




Art. 3

(Modifica all’articolo 8 della l.r. 13/2005)


1. Il comma 7 dell’articolo 8 della l.r. 13/2005 è sostituito dal seguente:

“7. L’erogazione agli enti di formazione accreditati degli importi finanziati per la formazione degli apprendisti avviene con le seguenti modalità:

a)      un acconto pari all’80 per cento dell’importo relativo all’attività formativa svolta per ogni singola annualità, così come prevista nel Piano formativo individuale, ad avvenuta comunicazione di avvio delle attività e a seguito di presentazione di apposita polizza fideiussoria per l’erogazione di anticipi a favore di soggetti privati;

b)      un saldo sino a concorrenza della spesa effettiva a seguito di presentazione e verifica del rendiconto finale relativo a ogni singola annualità.”. 




Art. 4

(Integrazione dell’articolo 10 della l.r. 13/2005)


1. 1. Al comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 13/2005 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per il 2006, in via sperimentale, l’incentivo è fissato nella cifra fissa di euro duemila ed è erogato, nel rispetto della priorità cronologica, nei limiti delle risorse di cui al capitolo 951000 del bilancio di previsione per il 2006, approvato con legge regionale 30 dicembre 2005, n. 19, a seguito di apposito bando da emanarsi da parte dell’Assessorato al lavoro, cooperazione e formazione professionale - Settore lavoro.”.

 

2. Il bando di cui al comma 2 dellarticolo 10 della l.r. 13/2005, come integrato dal precedente comma 1, è emanato entro trenta giorni  (1) dalla data di entrata in vigore della presente legge.




(1) Il termine  ultimo per l’emanazione del bando di cui al comma 2 dell’art. 10 della l.r. 13/2005, nei limiti delle risorse di cui al cap. 951000 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007, è stato prorogato prima dalla l.r. 10/2007, art. 17 al 31 maggio 2007 e successivamente dalla l.r. 25/2007, art. 11  al 30 settembre 2007.


Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.