Regolamento Regionale 1 agosto 2006, n. 11

Regolamento per il rilascio di autorizzazioni in via generale - Art. 9, D.M. Ambiente 16 gennaio 2004, n. 44 (Ora decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) - Attività di pulitura a secco



IL PRESIDENTE 
DELLA GIUNTA REGIONALE




- Visto lart. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l emanazione dei regolamenti regionali.


- Visto lart. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 Statuto della Regione Puglia.


- Visto lart. 44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n.7 Statuto della Regione Puglia.


- Visto il D.lgs. 152 del 3 aprile 2006.


- Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1112 del 25/07/2006 di adozione del Regolamento attuativo del succitato l D.lgs.


 

 

EMANA


Il seguente Regolamento:  





1. È attivata lautorizzazione in via generale prevista allart. 9, comma 2 del D.M. 16 gennaio 2004, n. 44 per gli impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso.


2. Le imprese che intendono avvalersi dellautorizzazione in via generale presentano la domanda secondo i modelli suballegati 1A o 1B e rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali di cui al suballegato 2.


3. Copia della domanda di autorizzazione trasmessa allAutorità Competente, deve essere contestualmente inviata al Ministero dellAmbiente, al Sindaco e al Dipartimento Provinciale dellAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale Puglia competenti per territorio;


4. Lautorizzazione ottenuta in via generale ai sensi degli art. 6, 15 e 7 del D.P.R. 203/88 ed in relazione a quanto disposto dal D.M. 16 gennaio 2004, n. 44 da una impresa può essere revocata sulla base di eventuali rilievi motivati dal Sindaco territorialmente competente in merito alla domanda, pervenuti ai sensi dellart. 7, comma 2 del D.P.R. n. 203/1988.


5. Le imprese che eserciscono o che intendano installare, modificare o trasferire impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso con caratteristiche tecnico-costruttive e gestionali diverse da quelle previste dal suballegato 2 devono presentare domanda di autorizzazione specifica seguendo le normali procedure previste dal D.P.R. n. 203/1988.


6. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, lAutorità Competente procederà secondo quanto previsto dallart. 10 del D.P.R. 203/1988.


7. Sono salvi ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc. previsto dalla normativa vigente, nonché specifici e motivati interventi da parte dellAutorità Sanitaria ai sensi dellart. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.


8. Le imprese autorizzate in via generale dovranno comunicare allAutorità Competente, al Comune alla AUSL ed al Dipartimento Provinciale dellAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale Puglia competenti per territorio eventuale variazione di ragione sociale ai fini della volturazione della documentazione agli atti.


9. Le imprese autorizzate in via generale dovranno comunicare allAutorità Competente, al Comune, alla AUSL ed al Dipartimento Provinciale dellAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale Puglia competenti per territorio la cessazione dellattività degli impianti autorizzati e la data prevista per leventuale smantellamento degli stessi.


10. Le imprese autorizzate in via generale a trasferire gli impianti da altra località dovranno inviare allAutorità Competente, al Comune, alla AUSL ed al Dipartimento provinciale dellAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale Puglia competenti per territorio relativamente alla precedente sede di impianto:


a) richiesta di chiusura della pratica ex D.P.R. n. 203/1988 nel caso in cui il trasferimento autorizzato attenga a tutti gli impianti installati nella precedente sede;


b) elaborati tecnici aggiornati relativi agli impianti rimasti nella precedente sede nel caso in cui il trasferimento autorizzato attenga solo a parte degli impianti installati nella stessa;


11. Per gli effetti del disposto del D.M. Ambiente n16 gennaio 2004, n. 44, la scheda tecnica n. 1 di 31 di cui agli allegati tecnici della deliberazione della Giunta regionale 11 ottobre 2002, n. 1497, pubblicata sul B.U.R.P. 5 novembre 2002, n. 140 è abrogata. 




ALLEGATI


ALLEGATO I Sub-allegato 1A

ALLEGATO I Sub-allegato 1 B

ALLEGATO I Scheda informativa

ALLEGATO I Sub-allegato 2




Disposizioni finali


Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti  dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004  n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come da Regolamento della Regione Puglia.