Regolamento Regionale 25 maggio 2006, n. 5 Regolamento per il Trattamento dei Dati Sensibili e Giudiziari ai sensi degli artt. 20 e 21 del Decreto Legislativo 196/03
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE - Visto lart. 121 della Costituzione, così come
modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui
attribuisce al Presidente della Giunta Regionale lemanazione dei regolamenti
regionali.
- Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, - art. 20 commi 2 e 3 e art. 21 comma
2.
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 618 del 15/05/2006 di adozione del
Regolamento attuativo del succitato D. Lgs.
Art. 1Oggetto
1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte della Giunta Regionale, nonché da parte delle aziende sanitarie della Regione Puglia, degli enti e agenzie regionali e degli altri enti per i quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo, compresi gli enti che fanno riferimento a due o più Regioni, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate da espressa disposizione di legge, ove non siano legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili.
Art. 2Disposizioni generali
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nellart. 4, del D.Lgs. 196/2003. 2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dellinteressato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.
Art. 3Tipi di dati e di operazioni eseguibili
1. I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite, nonché le operazioni eseguibili sono individuati, per i soggetti titolari di cui allarticolo 1, nelle schede contenute negli allegati al presente regolamento, di seguito elencati: ALLEGATO A (Schede da A1 a A41) - Giunta regionale; Agenzie e enti regionali, enti vigilati e controllati dalla Regione: Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - ARPA; Agenzia Regionale Sanitaria - ARES; Istituto Zooprofilattico Sperimentale; Agenzia regionale per il lavoro - ARL; Agenzia Regionale Sviluppo Agricolo - ARSAP; Agenzia Regionale per il Turismo - AReT; Agenzia Regionale per la tecnologia e linnovazione - ARTI; Agenzia Regionale per la Mobilità - AREM; Agenzia Regionale Ferroviaria - AREF; Istituto regionale ricerca educativa - IRRE; Istituti regionale per la cooperazione; Istituto incremento Ippico per la Puglia; Autorità di bacino della Puglia; Autorità di bacino della Basilicata; Autorità portuali; Aziende porti; Enti irrigui; Consorzi di bonifica; Consorzi Fitosanitari; Enti parco; IPAB e Agenzie Servizi alla Persona; Fiera del Levante; Fiera di Foggia; Fiera autonoma Francavilla Fontana; Unione Regionale delle Bonifiche; Consorzio di Bonifica Terre dApulia; Consorzio per la Bonifica della Capitanata; Consorzio per la Bonifica speciale dellArneo; Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi Consorzio di Bonifica Stornara e Tara; Consorzio per la Bonifica Montana del Gargano; Consorzi ASI; E.Di.S.U. Bari; E.Di.S.U. Politecnico Bari; E.Di.S.U. Foggia; E.Di.S.U. Lecce; IACP Bari - Brindisi - Foggia - Lecce - Taranto; IPRES - Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali, altri enti vigilati dalla Regione. ALLEGATO B (schede da B1 a B41): Aziende Unità Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico, Aziende universitarie di qualsiasi tipo e natura operanti nellambito del Servizio Sanitario Nazionale.
ALLEGATO
Disposizioni finali Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti
dellart. 44, comma 3 e dellart. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione Puglia.
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