Anno 2006
Numero 5
Data 25/05/2006
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note Pubblicato nel B.U.R. Puglia n. 65 del 30 maggio .2006
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Regolamento Regionale 25 maggio 2006, n. 5

Regolamento per il Trattamento dei Dati Sensibili e Giudiziari ai sensi degli artt. 20 e 21 del Decreto Legislativo 196/03



IL PRESIDENTE  DELLA GIUNTA REGIONALE


- Visto lart. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale lemanazione dei regolamenti regionali.

- Visto lart. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. 12/05/2004, n. 7 Statuto della Regione Puglia.

- Visto lart. 44, comma 3°, della L.R. del 12/05/2004, n. 7 Statuto della Regione Puglia.

- Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, - art. 20 commi 2 e 3 e art. 21 comma 2.

- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 618 del 15/05/2006 di adozione del Regolamento attuativo del succitato D. Lgs.

EMANA

Il seguente Regolamento: 



Art. 1

Oggetto



1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte della Giunta Regionale, nonché da parte delle aziende sanitarie della Regione Puglia, degli enti e agenzie regionali e degli altri enti per i quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo, compresi gli enti che fanno riferimento a due o più Regioni, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate da espressa disposizione di legge, ove non siano legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili.




Art. 2

Disposizioni generali



1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nellart. 4, del D.Lgs. 196/2003.

2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dellinteressato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.




Art. 3

Tipi di dati e di operazioni eseguibili



1. I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite, nonché le operazioni eseguibili sono individuati, per i soggetti titolari di cui allarticolo 1, nelle schede contenute negli allegati al presente regolamento, di seguito elencati:

ALLEGATO A

(Schede da A1 a A41) - Giunta regionale; Agenzie e enti regionali, enti vigilati e controllati dalla Regione:

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - ARPA;

Agenzia Regionale Sanitaria - ARES;

Istituto Zooprofilattico Sperimentale;

Agenzia regionale per il lavoro - ARL;

Agenzia Regionale Sviluppo Agricolo - ARSAP;

Agenzia Regionale per il Turismo - AReT;

Agenzia Regionale per la tecnologia e linnovazione - ARTI;

Agenzia Regionale per la Mobilità - AREM;

Agenzia Regionale Ferroviaria - AREF;

Istituto regionale ricerca educativa - IRRE;

Istituti regionale per la cooperazione;

Istituto incremento Ippico per la Puglia;

Autorità di bacino della Puglia;

Autorità di bacino della Basilicata;

Autorità portuali; Aziende porti; Enti irrigui;

Consorzi di bonifica; Consorzi Fitosanitari; Enti parco;

IPAB e Agenzie Servizi alla Persona;

Fiera del Levante;

Fiera di Foggia;

Fiera autonoma Francavilla Fontana;

Unione Regionale delle Bonifiche;

Consorzio di Bonifica Terre dApulia;

Consorzio per la Bonifica della Capitanata;

Consorzio per la Bonifica speciale dellArneo;

Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi Consorzio di Bonifica Stornara e Tara;

Consorzio per la Bonifica Montana del Gargano;

Consorzi ASI;

E.Di.S.U. Bari;

E.Di.S.U. Politecnico Bari;

E.Di.S.U. Foggia;

E.Di.S.U. Lecce;

IACP Bari - Brindisi - Foggia - Lecce - Taranto;

IPRES - Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali, altri enti vigilati dalla Regione.

ALLEGATO B

(schede da B1 a B41): Aziende Unità Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico, Aziende universitarie di qualsiasi tipo e natura operanti nellambito del Servizio Sanitario Nazionale.





ALLEGATO





Disposizioni finali


Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dellart. 44, comma 3 e dellart. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.