Anno 2007
Numero 1
Data 01/02/2007
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note Pubblicata nel B.U.R.P. n° 18 suppl. dell'1° febbraio 2007
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Legge Regionale 1 febbraio 2007, n. 1

Legge regionale 28 dicembre 2006, n. 39 (Norme relative all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007) - Modifiche e integrazioni



Art. 1


1. All’elenco allegato A della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 39 (Norme relative all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007), sono aggiunti i capitoli di spesa di seguito riportati:

 

NUMERO CAPITOLO

OGGETTO

1040

SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1070

SPESE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE

1096

ORGANI A RILEVANZA STATUTARIA (ARTT. 45/50 DELLO STATUTO)

1130

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CORECOM (COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI) L.R. N. 3/2000

1260

FONDO DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE L.R. 32/81

1270

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA G.R. L.R. 18/74

1300

SPESE PER COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE A LITI, ARBITRATI, RISARCIMENTI, PENALITA’ ED ACCESSORI PER L’ESERCIZIO CORRENTE. ACCONTI ED ANTICIPAZIONI

1312

SPESE PER COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE A LITI, ARBITRATI RIFERITE A PRECEDENTI ESERCIZI E PER SERVIZI CONNESSI

1345

IPRES – QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE E SPESE PER STUDI E RICERCHE. ART. 57 L.R. 1/2005

1360

SPESE PER CONSULENZE E PER GETTONI DI PRESENZA, INDENNITA’ DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO L.R. 12.8.1981, N. 45

1450

SPESE PER L’ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE PUBBLICA L. 150/2000 E DPR 422/2001

1465

COMPENSI AI CONSIGLIERI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE (LL.RR. NN. 45/1981 E 2/2000

3025

DIFFERENZE RETRIBUTIVE AL PERSONALE DI COMPARTO A SEGUITO CONCILIAZIONI O PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

3026

DIFFERENZE RETRIBUTIVE AL PERSONALE DIRIGENTE A SEGUITO CONCILIAZIONI O PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

3032

ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE A CARICO ENTE -IRAP SUI COMPENSI PER COLLABORAZIONI, ATTIVITA’ DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE E SUI GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI IN FAVORE DI SOGGETTI ESTRANEI ALL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE

3170

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE (ART. 78 LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413). SPORTELLO TELEMATICO. S.O.

3200

RIMBORSO SPESE DI CURA PER INFERMITA’ DIPENDENTI DA CAUSE DI SERVIZIO.S.O.

3319

RIMBORSO AD ENTI PER SPESE ANTICIPATE PER PERSONALE EX LEGGE 285/77. S.O.

3360

CCNL - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE APPARTENENTE ALLE CAT. A, B, C, D

3371

CONTRIBUTO ALL’ARAN (ART. 46, COMMA 8, LETT. A, D.LGS. 165/2001)

131072

SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI REGIONALI, COMPRESI ONERI PER TRANSAZIONI GIUDIZIALI E SENTENZE L.R.15/94

131079

SPESE PER IL PERSONALE IMPIEGATO NELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI REGIONALI

213010

SPESE PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI E REGIONALI PER L’ARTIGIANATO IVI COMPRESE QUELLE RELATIVE AI RAPPORTI CON LE CC.AA. (L. 443/85, L.R. N. 6 DEL 25/02/05 ARTT. 4 E 12)

611051

SPESE PER IL RIPRISTINO E LA GESTIONE DELLA RETE REGIONALE PER IL RILEVAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA. DPR 203/88 E L.R. N. 42/75

1081005

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL’AGENZIA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA




Art. 2

(Determinazione del costo di costruzione decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)


1. Il costo di costruzione per la nuova edificazione viene confermato, fino a nuovo aggiornamento, in misura pari al costo base di nuova costruzione stabilito, con riferimento ai limiti massimi ammissibili per l’edilizia residenziale agevolata, a norma della lettera g) del primo comma dell’articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale), con deliberazione della Giunta regionale 4 aprile 2006, n. 449 (Aggiornamento dei limiti massimi di costo per gli interventi di Edilizia residenziale sovvenzionata e di Edilizia residenziale agevolata), ossia pari a euro 594,00/mq.

 

2. I comuni hanno facoltà di applicare al costo base per l’edilizia agevolata, come determinato al comma 1, i “Criteri per il calcolo del contributo relativo al costo di costruzione” di cui all’allegato A della presente legge, motivando adeguatamente le eventuali riduzioni o incrementi sia in relazione alle situazioni di bilancio comunale sia in relazione ai costi di costruzione effettivamente praticati in loco.

 

3. In assenza di apposite deliberazioni della Giunta regionale che provvedano ad adeguare il costo di costruzione, il costo medesimo, così come determinato dalla presente legge, è adeguato annualmente dai comuni in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

 

4. Il primo adeguamento annuale si applica ai permessi di costruire e/o alla Denuncia inizio attività (DIA) la cui domanda sia pervenuta al comune, completa, in data successiva al 31 dicembre 2006; analogamente, per gli anni a seguire, l’adeguamento annuale si applica ai permessi di costruire e/o alla DIA la cui domanda sia pervenuta al Comune, completa, in data successiva al 31 dicembre di ogni anno. 




Art. 3

(Modifica all’articolo 10 della l.r. 39/ 2006)


1. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 39/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a)      le parole “per un periodo non superiore a sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “per un periodo non oltre il 30 giugno 2007”;

b)      le parole “dal 1° dicembre 2006 al 31 gennaio 2007” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° dicembre 2006 al 31 marzo 2007”.

 

 

ALLEGATO A 





Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.