Legge Regionale 1 febbraio 2007, n. 1 Legge regionale 28 dicembre 2006, n. 39 (Norme relative all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007) - Modifiche e integrazioni
Art. 11. All’elenco
allegato A della legge
regionale 28 dicembre 2006, n. 39 (Norme relative all’esercizio
provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007), sono
aggiunti i capitoli di spesa di seguito riportati:
NUMERO CAPITOLO |
OGGETTO |
1040 |
SPESE
DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO |
1070 |
SPESE
PER LA
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO
REGIONALE |
1096 |
ORGANI
A RILEVANZA STATUTARIA (ARTT. 45/50 DELLO
STATUTO) |
1130 |
SPESE
PER IL FUNZIONAMENTO DEL CORECOM (COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI) L.R.
N. 3/2000 |
1260 |
FONDO
DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE L.R.
32/81 |
1270 |
ATTIVITA’
ISTITUZIONALE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA G.R. L.R.
18/74 |
1300 |
SPESE
PER COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE A LITI, ARBITRATI,
RISARCIMENTI, PENALITA’ ED ACCESSORI PER L’ESERCIZIO CORRENTE.
ACCONTI ED ANTICIPAZIONI |
1312 |
SPESE
PER COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE A LITI, ARBITRATI RIFERITE A PRECEDENTI
ESERCIZI E PER SERVIZI CONNESSI |
1345 |
IPRES
– QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE E SPESE PER STUDI E RICERCHE. ART.
57 L.R.
1/2005 |
1360 |
SPESE
PER CONSULENZE E PER GETTONI DI PRESENZA, INDENNITA’ DI MISSIONE E RIMBORSO
SPESE DI VIAGGIO L.R. 12.8.1981, N. 45 |
1450 |
SPESE
PER L’ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE PUBBLICA L. 150/2000 E DPR
422/2001 |
1465 |
COMPENSI
AI CONSIGLIERI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE (LL.RR. NN. 45/1981 E
2/2000 |
3025 |
DIFFERENZE
RETRIBUTIVE AL PERSONALE DI COMPARTO A SEGUITO CONCILIAZIONI O PROVVEDIMENTI
GIUDIZIARI |
3026 |
DIFFERENZE
RETRIBUTIVE AL PERSONALE DIRIGENTE A SEGUITO CONCILIAZIONI O PROVVEDIMENTI
GIUDIZIARI |
3032 |
ONERI
PREVIDENZIALI E ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE A CARICO ENTE -IRAP SUI COMPENSI PER
COLLABORAZIONI, ATTIVITA’ DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE E SUI GETTONI DI
PRESENZA PER PARTECIPAZIONE CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI IN FAVORE DI
SOGGETTI ESTRANEI ALL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE |
3170 |
SPESE
PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE (ART. 78 LEGGE 30
DICEMBRE 1991, N. 413). SPORTELLO TELEMATICO. S.O.
|
3200 |
RIMBORSO
SPESE DI CURA PER INFERMITA’ DIPENDENTI DA CAUSE DI
SERVIZIO.S.O. |
3319 |
RIMBORSO
AD ENTI PER SPESE ANTICIPATE PER PERSONALE EX LEGGE 285/77. S.O.
|
3360 |
CCNL
- FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE APPARTENENTE ALLE CAT. A,
B, C, D |
3371 |
CONTRIBUTO
ALL’ARAN (ART. 46, COMMA 8, LETT. A, D.LGS. 165/2001)
|
131072 |
SPESE
PER LA GESTIONE
DEGLI IMPIANTI IRRIGUI REGIONALI, COMPRESI ONERI PER
TRANSAZIONI GIUDIZIALI E SENTENZE L.R.15/94 |
131079 |
SPESE
PER IL PERSONALE IMPIEGATO NELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI
REGIONALI |
213010 |
SPESE
PER LA COSTITUZIONE
ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI E REGIONALI
PER L’ARTIGIANATO IVI COMPRESE QUELLE RELATIVE AI RAPPORTI CON LE CC.AA. (L.
443/85, L.R. N. 6 DEL 25/02/05 ARTT. 4 E 12) |
611051 |
SPESE
PER IL RIPRISTINO E LA
GESTIONE DELLA RETE REGIONALE PER IL RILEVAMENTO DELLA QUALITÀ
DELL’ARIA. DPR 203/88 E L.R. N. 42/75 |
1081005 |
SPESE
PER IL FUNZIONAMENTO DELL’AGENZIA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE
TECNOLOGICA |
Art. 2(Determinazione
del costo di costruzione decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380) 1.
Il costo di costruzione per la nuova edificazione viene confermato, fino a nuovo
aggiornamento, in misura pari al costo base di nuova costruzione stabilito, con
riferimento ai limiti massimi ammissibili per l’edilizia residenziale agevolata,
a norma della lettera g) del primo comma dell’articolo 4 della legge 5 agosto
1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale), con deliberazione della Giunta
regionale 4 aprile 2006, n. 449 (Aggiornamento dei limiti massimi di costo
per gli interventi di Edilizia residenziale sovvenzionata e di Edilizia
residenziale agevolata), ossia pari a euro 594,00/mq.
2.
I comuni hanno facoltà di applicare al costo base per l’edilizia agevolata, come
determinato al comma 1, i “Criteri per il calcolo del contributo relativo al
costo di costruzione” di cui all’allegato A della presente legge, motivando
adeguatamente le eventuali riduzioni o incrementi sia in relazione alle
situazioni di bilancio comunale sia in relazione ai costi di costruzione
effettivamente praticati in loco.
3.
In
assenza di apposite deliberazioni della Giunta regionale che provvedano ad
adeguare il costo di costruzione, il costo medesimo, così come determinato dalla
presente legge, è adeguato annualmente dai comuni in ragione dell’intervenuta
variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istituto nazionale di
statistica (ISTAT).
4.
Il primo adeguamento annuale si applica ai permessi di costruire e/o alla
Denuncia inizio attività (DIA) la cui domanda sia pervenuta al comune, completa,
in data successiva al 31 dicembre 2006; analogamente, per gli anni a seguire,
l’adeguamento annuale si applica ai permessi di costruire e/o alla DIA la cui
domanda sia pervenuta al Comune, completa, in data successiva al 31 dicembre di
ogni anno.
Art. 3(Modifica
all’articolo 10 della l.r. 39/ 2006) 1.
Al comma 1 dell’articolo 10
della l.r.
39/2006
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le
parole “per un periodo non superiore a sei mesi” sono sostituite dalle seguenti:
“per un periodo non oltre il 30 giugno 2007”;
b)
le
parole “dal 1° dicembre 2006 al 31 gennaio 2007” sono sostituite dalle seguenti:
“dal 1° dicembre 2006 al 31 marzo 2007”. ALLEGATO
A
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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