Anno 2007
Numero 19
Data 28/06/2007
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 94 del 2 luglio 2007
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Legge Regionale 28 giugno 2007, n. 19

Integrazioni all'articolo 54 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14, e all'articolo 10 della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7, concernenti gli usi civici



Art. 1

(Integrazione all’articolo 54 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14)


1. All’articolo 54 (Usi civici - Semplificazione delle procedure di legittimazione) della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004), è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“3 bis Le terre civiche gravate di livello, riportate negli stati degli arbitrari occupatori, di cui ai commi 1 e 2, che risultano tipizzate negli strumenti urbanistici dei comuni interessati e per le quali siano stati rilasciati titoli abitativi edilizi sulla base di titoli di proprietà delle aree rivenienti da atti notarili, di successione o di compravendita, vengono, a richiesta degli interessati, affrancate dai rispettivi comuni i quali possono applicare una riduzione non superiore ai due terzi del valore del canone di affrancazione, ovvero richiedere il pagamento minimo di un terzo del suddetto valore. Tali riduzioni si applicano alle terre civiche che riguardino immobili destinati a prime case, ad attività produttive artigianali o commerciali a conduzione familiare ovvero a edifici ricadenti in aree che da tempo hanno perduto irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari. 




Art. 2

(Integrazione all’articolo 10 della legge regionale28 gennaio 1998, n. 7)


1. All’articolo 10 della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7 (Usi civici e terre collettive in attuazione della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del regio decreto 26 febbraio 1928, n 332), è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“6 bis Il valore del canone di affrancazione deve altresì tenere conto dell’incremento di valore derivante dall’utilizzabilità edilizia del terreno interessato”.  




Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.