Anno 2007
Numero 22
Data 24/07/2007
Abrogato No
Materia Sanità;
Note Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 105 suppl. del 24 luglio 2007
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Legge Regionale 24 luglio 2007, n. 22

Abolizione del libretto di idoneità sanitaria per gli alimentaristi e formazione del personale alimentarista



Art. 1

Finalità.


1. La Regione, nellesercizio delle funzioni a essa spettanti ai sensi dellarticolo 117, terzo comma, della Costituzione, disciplina gli adempimenti cui deve attenersi il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione, somministrazione e vendita di sostanze alimentari e di bevande e promuove laggiornamento delle procedure e delle misure di prevenzione delle malattie trasmesse da alimenti.




Art. 2

Definizioni.


1. Ai sensi della presente legge si intende per:

a) personale alimentarista: il personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione, deposito, trasporto, somministrazione e vendita di sostanze alimentari, ivi compresi il conduttore dellesercizio e i suoi familiari che prestino attività, anche a titolo gratuito, nellesercizio stesso, destinato, anche temporaneamente, a venire in contatto diretto o indiretto con le sostanze alimentari;

b) responsabile dellindustria alimentare: il titolare, o il responsabile specificamente delegato, dellattività di preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita e somministrazione di prodotti alimentari.




Art. 3

Soppressione dellobbligo del libretto di idoneità sanitaria.


1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso lobbligo del libretto di idoneità sanitaria di cui allarticolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande).

2. Gli accertamenti sanitari e la relativa certificazione, previsti dallarticolo 14 della L. n. 283/1962 e dagli articoli 37, 39 e 40 del regolamento di esecuzione, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, in materia di disciplina di produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande, sono sostituti da misure di autocontrollo, formazione e informazione secondo la metodica di HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa lobbligo di rinnovo del libretto di idoneità sanitaria per il personale alimentarista in possesso di libretto valido.

4. Le aziende sanitarie locali sono tenute a rilasciare il libretto di idoneità sanitaria, anche dopo la scadenza dei termini di cui al comma 3, ai soggetti che prestano attività lavorative nel settore alimentare in regioni ove sia richiesto il libretto medesimo.




Art. 4

Formazione e obblighi del personale alimentarista.(1) 


1. La formazione del personale alimentarista è finalizzata a rafforzare comportamenti igienicamente

corretti e a sviluppare conoscenze in ordine al proprio stato di salute e ai collegati pericoli di trasmissione di malattie attraverso gli alimenti.

2. La Giunta regionale, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio atto regolamentare:

a)    le mansioni a rischio ai fini dell’individuazione del personale tenuto alla frequenza dei corsi di formazione, sulla base dei dati epidemiologici e della concreta associazione fra ruolo ricoperto nel processo produttivo e rischi di trasmissione di malattie attraverso gli alimenti, tenendo conto anche delle situazioni di temporaneità tipiche del volontariato in occasione di sagre e feste popolari;

b)   i contenuti, le modalità di svolgimento e la periodicità dei corsi formativi e di aggiornamento in relazione alle diverse tipologie di attività svolte dal personale alimentarista di cui all’articolo 2, lettera a), individuando i soggetti autorizzati a effettuare la formazione e l’aggiornamento, nonché a rilasciare la relativa attestazione;

c)    le modalità e i tempi di attivazione dei corsi di formazione e aggiornamento, al fine di regolare la fase transitoria di sostituzione del libretto di idoneità sanitaria con l’attestato di formazione;

d)   la possibilità di effettuare direttamente sul posto di lavoro la formazione mediante personale qualificato di cui alla lettera b), ovvero nell’ambito dell’applicazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari; (2) 

e)    la possibilità di intendere soddisfatto il requisito dell’avvenuta formazione con il possesso di specifici titoli di studio, fatti salvi gli aggiornamenti di cui alla lettera b).

3. Il personale alimentarista che svolge mansioni individuate a rischio ai fini della possibile trasmissione delle malattie attraverso gli alimenti è tenuto alla frequenza di specifici corsi di formazione e aggiornamento in materia di igiene degli alimenti e possesso di relativa documentazione, secondo le modalità disciplinate dal regolamento di cui al comma 2.  (3) 



(1) Vedi il reg. reg. 5/2008
(2) Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 36, lettera a), l.r. 31 dicembre 2007, n. 40. Il testo originario era così formulato: «d) la possibilità di effettuare direttamente sul posto di lavoro la formazione mediante personale qualificato, medici igienisti, tecnologi alimentari, biologi e tecnici della prevenzione, ovvero nell'ambito dell'applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione della direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari);».
(3) Comma così sostituito dall'art.3, comma 36, lettera b), l.r. 31 dicembre 2007, n. 40. Il testo originario era così formulato: «3. Il personale alimentarista che svolge mansioni individuate come a rischio ai fini della possibile trasmissione di malattie attraverso gli alimenti è tenuto alla frequenza di specifici corsi di formazione e di aggiornamento, con periodicità biennale, in materia di igiene degli alimenti e al possesso del relativo attestato secondo le modalità disciplinate dal regolamento di cui al comma 2.».


Art. 5

Verifica.


1. I dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, nellambito delle proprie competenze, verificano con regolare periodicità ladeguatezza della formazione e dellaggiornamento e la corretta applicazione delle norme di buona prassi igienica da parte degli operatori addetti, al fine di prevenire la contaminazione degli alimenti, sulla base delle direttive regionali alluopo impartite.




Art. 6

Informazione alla popolazione.


1. La Giunta regionale definisce, sentite le associazioni dei consumatori, i contenuti, le modalità e gli strumenti per lo svolgimento di adeguate campagne informative rivolte alla popolazione sulle modalità efficaci di prevenzione delle malattie trasmesse dagli alimenti.




Art. 7

(Obblighi del responsabile dell’industria alimentare)(4) 


1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 e dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore), il responsabile dell’industria alimentare deve adibire alle mansioni a rischio di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a) , il personale alimentarista in possesso di documentazione comprovante l’avvenuta formazione coerente con il tipo di attività svolta.



(4) Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 36, lettera c), L.R. 31 dicembre 2007, n. 40. Il testo originario era così formulato: «Art. 7. Obblighi del responsabile dell'industria alimentare. 1. Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. n. 155/1997, il responsabile dell'industria alimentare deve adibire alle mansioni a rischio di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), il personale alimentarista in possesso dell'attestazione comprovante l'avvenuta formazione coerente con il tipo di attività svolta.».


Art. 8

Sanzioni.


[ 1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9, il mancato possesso dell’attestato di formazione per il personale alimentarista soggetto a tale obbligo ai sensi della presente legge e la violazione dell’articolo 7 sono puniti con una sanzione  amministrativa da euro 250 a euro 1.000. ] (5) 

2. I soggetti incaricati del controllo ai sensi della normativa vigente procedono all’applicazione della sanzione amministrativa qualora i  contravventori non provvedano a eliminare il mancato adempimento entro il termine indicato dal medesimo soggetto controllore, che comunque non deve essere superiore a novanta giorni.

3. I proventi rivenienti dall’azione sanzionatoria devono essere versati all’Ufficio contenzioso della Regione.



(5) Comma  abrogato dalla l.r. 40/2007, art. 3, comma 36


Art. 9

(Norma transitoria)(6) 


1. Nelle more dell’adozione da parte della Giunta regionale del regolamento di cui al’articolo 4, comma 2, le aziende sanitarie locali devono applicare le disposizioni di cui al d. lgs. 193/2007.




(6) Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 36, lettera e), l.r. 31 dicembre 2007, n. 40. Il testo originario era così formulato: «Art. 9. Norma transitoria. 1. Nelle more dell'adozione da parte della Giunta regionale del regolamento di cui all'articolo 4, comma 2, le aziende sanitarie locali devono applicare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 155/1997.».


Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.