Legge Regionale 24 luglio 2007, n. 22 Abolizione del libretto di idoneità sanitaria per gli alimentaristi e formazione del personale alimentarista
Art. 1Finalità. 1. La Regione, nellesercizio delle funzioni a essa spettanti ai sensi
dellarticolo 117, terzo comma, della Costituzione, disciplina gli adempimenti
cui deve attenersi il personale addetto alla preparazione, produzione,
manipolazione, somministrazione e vendita di sostanze alimentari e di bevande e
promuove laggiornamento delle procedure e delle misure di prevenzione delle
malattie trasmesse da alimenti.
Art. 2Definizioni. 1. Ai sensi della presente legge si intende per:
a) personale alimentarista: il personale addetto alla
produzione, preparazione, manipolazione, deposito, trasporto, somministrazione e
vendita di sostanze alimentari, ivi compresi il conduttore dellesercizio e i
suoi familiari che prestino attività, anche a titolo gratuito, nellesercizio
stesso, destinato, anche temporaneamente, a venire in contatto diretto o
indiretto con le sostanze alimentari;
b) responsabile dellindustria alimentare: il titolare, o il
responsabile specificamente delegato, dellattività di preparazione,
trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto,
distribuzione, manipolazione, vendita e somministrazione di prodotti alimentari.
Art. 3Soppressione dellobbligo del libretto di idoneità
sanitaria. 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è
soppresso lobbligo del libretto di idoneità sanitaria di cui allarticolo 14
della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247,
250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della
vendita delle sostanze alimentari e delle bevande).
2. Gli accertamenti sanitari e la relativa certificazione,
previsti dallarticolo 14 della L. n. 283/1962 e dagli articoli 37, 39 e 40 del
regolamento di esecuzione, emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, in materia di disciplina di produzione e
vendita di sostanze alimentari e bevande, sono sostituti da misure di
autocontrollo, formazione e informazione secondo la metodica di HACCP (Hazard
Analysis and Critical Control Points).
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa
lobbligo di rinnovo del libretto di idoneità sanitaria per il personale
alimentarista in possesso di libretto valido.
4. Le aziende sanitarie locali sono tenute a rilasciare il
libretto di idoneità sanitaria, anche dopo la scadenza dei termini di cui al
comma 3, ai soggetti che prestano attività lavorative nel settore alimentare in
regioni ove sia richiesto il libretto medesimo.
Art. 4Formazione e obblighi del personale
alimentarista.(1) 1. La formazione del personale alimentarista è finalizzata a rafforzare comportamenti igienicamente corretti e a sviluppare conoscenze in ordine al proprio stato di salute e ai collegati pericoli di trasmissione di malattie attraverso gli alimenti. 2. La Giunta regionale, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio atto regolamentare: a) le mansioni a rischio ai fini dell’individuazione del personale tenuto alla frequenza dei corsi di formazione, sulla base dei dati epidemiologici e della concreta associazione fra ruolo ricoperto nel processo produttivo e rischi di trasmissione di malattie attraverso gli alimenti, tenendo conto anche delle situazioni di temporaneità tipiche del volontariato in occasione di sagre e feste popolari; b) i contenuti, le modalità di svolgimento e la periodicità dei corsi formativi e di aggiornamento in relazione alle diverse tipologie di attività svolte dal personale alimentarista di cui all’articolo 2, lettera a), individuando i soggetti autorizzati a effettuare la formazione e l’aggiornamento, nonché a rilasciare la relativa attestazione; c) le modalità e i tempi di attivazione dei corsi di formazione e aggiornamento, al fine di regolare la fase transitoria di sostituzione del libretto di idoneità sanitaria con l’attestato di formazione; d) la possibilità di effettuare direttamente sul posto di lavoro la formazione mediante personale qualificato di cui alla lettera b), ovvero nell’ambito dell’applicazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari; (2) e) la possibilità di intendere soddisfatto il requisito dell’avvenuta formazione con il possesso di specifici titoli di studio, fatti salvi gli aggiornamenti di cui alla lettera b). 3. Il personale alimentarista che svolge mansioni individuate a rischio ai fini della possibile trasmissione delle malattie attraverso gli alimenti è tenuto alla frequenza di specifici corsi di formazione e aggiornamento in materia di igiene degli alimenti e possesso di relativa documentazione, secondo le modalità disciplinate dal regolamento di cui al comma 2. (3)
(1) Vedi il reg. reg. 5/2008 (2) Lettera così sostituita dall'art. 3,
comma 36, lettera a), l.r.
31 dicembre 2007, n. 40. Il testo originario
era così formulato: «d) la possibilità di effettuare direttamente sul posto di
lavoro la formazione mediante personale qualificato, medici igienisti, tecnologi
alimentari, biologi e tecnici della prevenzione, ovvero nell'ambito
dell'applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155
(Attuazione della direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE
concernenti l'igiene dei prodotti alimentari);». (3) Comma così sostituito dall'art.3,
comma 36, lettera b), l.r.
31 dicembre 2007, n. 40. Il testo originario
era così formulato: «3. Il personale alimentarista che svolge mansioni
individuate come a rischio ai fini della possibile trasmissione di malattie
attraverso gli alimenti è tenuto alla frequenza di specifici corsi di formazione
e di aggiornamento, con periodicità biennale, in materia di igiene degli
alimenti e al possesso del relativo attestato secondo le modalità disciplinate
dal regolamento di cui al comma 2.».
Art. 5Verifica. 1. I dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, nellambito
delle proprie competenze, verificano con regolare periodicità ladeguatezza
della formazione e dellaggiornamento e la corretta applicazione delle norme di
buona prassi igienica da parte degli operatori addetti, al fine di prevenire la
contaminazione degli alimenti, sulla base delle direttive regionali alluopo
impartite.
Art. 6Informazione alla popolazione. 1. La Giunta regionale definisce, sentite le associazioni dei consumatori, i
contenuti, le modalità e gli strumenti per lo svolgimento di adeguate campagne
informative rivolte alla popolazione sulle modalità efficaci di prevenzione
delle malattie trasmesse dagli alimenti.
Art. 7(Obblighi del
responsabile dell’industria alimentare)(4) 1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 e dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore), il responsabile dell’industria alimentare deve adibire alle mansioni a rischio di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a) , il personale alimentarista in possesso di documentazione comprovante l’avvenuta formazione coerente con il tipo di attività svolta.
(4) Articolo così sostituito dall'art. 3,
comma 36, lettera c), L.R.
31 dicembre 2007, n. 40. Il testo originario
era così formulato: «Art. 7. Obblighi del responsabile dell'industria
alimentare. 1. Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. n. 155/1997, il
responsabile dell'industria alimentare deve adibire alle mansioni a rischio di
cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), il personale alimentarista in possesso
dell'attestazione comprovante l'avvenuta formazione coerente con il tipo di
attività svolta.».
Art. 8Sanzioni. [ 1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9, il mancato possesso dell’attestato di formazione per il personale alimentarista soggetto a tale obbligo ai sensi della presente legge e la violazione dell’articolo 7 sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.000. ] (5) 2. I soggetti incaricati del controllo ai sensi della normativa vigente procedono all’applicazione della sanzione amministrativa qualora i contravventori non provvedano a eliminare il mancato adempimento entro il termine indicato dal medesimo soggetto controllore, che comunque non deve essere superiore a novanta giorni. 3. I proventi rivenienti dall’azione sanzionatoria devono essere versati all’Ufficio contenzioso della Regione.
(5) Comma abrogato dalla l.r. 40/2007, art. 3, comma 36
Art. 9(Norma transitoria)(6) 1. Nelle more dell’adozione da parte della Giunta regionale del regolamento di cui al’articolo 4, comma 2, le aziende sanitarie locali devono applicare le disposizioni di cui al d. lgs. 193/2007.
(6) Articolo così sostituito dall'art. 3,
comma 36, lettera e), l.r.
31 dicembre 2007, n. 40. Il testo originario
era così formulato: «Art. 9. Norma transitoria. 1. Nelle more dell'adozione da
parte della Giunta regionale del regolamento di cui all'articolo 4, comma 2, le
aziende sanitarie locali devono applicare le disposizioni di cui al D.Lgs. n.
155/1997.».
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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