Legge Regionale 14 dicembre 2007, n. 37 Istituzione del parco naturale regionale'Fiume Ofanto'(1) (2)
(1) La l.r. 7/ 2009, ha apportato modifica della perimetrazione e aggiornamento della cartografia del Parco (2) Per dare attuazione alla presente legge con la l.r. 1/2016, art. 34 è stata assegnata una dotazione finanziaria di euro 200 mila per l'esercizio finanziario 2016
Art. 1Istituzione dellarea naturale protetta. 1. Ai sensi dellarticolo 6
della legge
regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per listituzione e la gestione
delle aree naturali protette nella regione Puglia), come sostituito
dallarticolo 30
della legge
regionale 19 luglio 2006, n. 22, è istituito il parco naturale regionale
denominato Fiume Ofanto, ricadente nel territorio dei Comuni di Ascoli
Satriano, Barletta, Candela, Canosa di Puglia, Cerignola, Margherita di Savoia,
Minervino Murge, Rocchetta SantAntonio, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola e
Trinitapoli. 2. I confini del parco naturale regionale Fiume
Ofanto sono riportati nella cartografia in scala 1:25.000 allegata alla
presente legge (allegato A), per formarne parte integrante e sostanziale, e
depositata in originale presso lAssessorato allecologia della Regione Puglia
e, in copia conforme alloriginale, presso le sedi delle province e dei comuni
interessati e, una volta costituito, presso la sede dellente di gestione
previsto dallarticolo 4.
3. I confini del parco sono segnati e resi
visibili mediante apposita tabellazione, da eseguirsi a cura dellente di
gestione.
Art. 2Finalità. 1. Le finalità istitutive del parco naturale
regionale Fiume Ofanto sono le seguenti:
a) conservare e recuperare gli equilibri
ecologici, nonché le biocenosi, con particolare riferimento agli habitat e alle
specie animali e vegetali contenuti nella direttiva 79/409/CEE del
Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli
selvatici e nella direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992,
concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora
e della fauna selvatica;
b) ripristinare e rinaturalizzare gli ambienti e
il paesaggio fluviale, le zone umide e gli ambienti costieri e ripariali,
incrementandone la superficie e migliorandone la funzionalità ecologica;
c) ridurre i fenomeni di frammentazione degli
habitat e promuovere interventi tesi a ricostruire corridoi e reti
ecologiche;
d) monitorare linquinamento e lo stato degli
indicatori biologici degli ecosistemi fluviali, umidi, costieri e boschivi;
e) assicurare la conservazione della lontra
(lutra lutra) presente sullOfanto con lunica popolazione della regione
Puglia;
f) recuperare e salvaguardare le funzionalità
generali del sistema idrologico, salvaguardando gli equilibri idraulici e
idrogeologici e mettendo in atto interventi di miglioramento degli stessi,
prediligendo le tecniche di ingegneria naturalistica;
g) mettere in atto interventi tesi a contrastare
il fenomeno di arretramento della foce del fiume e della linea di costa,
vietando le attività che possano comportare la diminuzione del trasporto solido,
come il prelievo in alveo di materiali litoidi;
h) promuovere lutilizzo sostenibile della
risorsa idrica, incentivando forme di riuso della stessa e una gestione degli
invasi compatibile con gli ambienti naturali connessi;
i) promuovere attività di educazione, di
formazione e di ricerca scientifica connesse con la protezione della risorsa
idrica e fluviale;
j) promuovere un modello di sviluppo
ecosostenibile che non alteri lambiente e le risorse naturali, incentivando la
riqualificazione delle attività economiche in forme compatibili con le finalità
del presente articolo, anche al fine di migliorare la qualità della vita delle
popolazioni residenti;
k) promuovere e incentivare in agricoltura
ladozione di tecniche colturali a basso impatto ambientale e biologiche;
l) tutelare, recuperare e valorizzare il
patrimonio paesaggistico, naturale, archeologico, storico-architettonico
diffuso;
m) incrementare la copertura arborea-arbustiva
ripariale e dei versanti del bacino idrografico autoctona;
n) valorizzare le aree ripariali del fiume anche
mediante la promozione di forme di fruizione compatibile con gli ambienti
naturali;
o) allestire infrastrutture e incentivare
iniziative per la mobilità lenta;
p) promuovere attività culturali e per il tempo
libero che salvaguardino gli ambienti fluviali e ne garantiscano la manutenzione
contrastando eventuali processi di abbandono;
q) promuovere azioni di sensibilizzazione delle
comunità locali e degli operatori verso azioni di conservazione e gestione del
patrimonio naturale e culturale.
Art. 3Zonizzazione provvisoria. 1. Fino allapprovazione del piano di cui
allarticolo 7, il parco naturale regionale Fiume Ofanto è suddiviso in due
zone: la zona 1, di rilevante interesse naturalistico, nella quale è considerato
prevalente linteresse di protezione ambientale e la zona 2, di interesse
naturalistico, paesaggistico e storico-culturale, in cui allinteresse della
protezione ambientale si affianca quello della promozione di un modello di
sostenibilità e di riduzione degli eventuali impatti delle attività
presenti.
2. Sono criteri di riferimento
nellindividuazione della zona 1 la presenza di:
a) aree interessate dallasta, dal letto, dalle
sponde e dal ciglio del fiume e dei suoi affluenti;
b) formazioni boschive;
c) vegetazione alofita e psammofila e ogni altra
superficie con vegetazione spontanea;
d) aree di particolare rilevanza paesaggistica e
storico-archeologica;
e) aree interessate dagli invasi
artificiali;
f) altre aree necessarie a determinare
continuità ambientale e funzionalità ecologica.
3. Sono criteri di riferimento
nellindividuazione della zona 2 le aree in cui i caratteri di cui al comma 2
appaiono meno marcati e vi si aggiunge la rilevante presenza di aree agricole e
in genere antropizzate.
Art. 4Gestione. 1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 23 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e 9 della l.r. 19/1997, in considerazione delle sue dimensioni, la gestione del parco naturale regionale “Fiume Ofanto” è affidata a un Consorzio di gestione, appositamente costituito fra i seguenti enti: Province di Barletta-Andria-Trani (3) e Foggia, Comunità montana dei Monti Dauni meridionali e Comunità montana della Murgia di nord ovest, Comuni di Ascoli Satriano, Barletta, Candela, Canosa di Puglia, Cerignola, Margherita di Savoia, Minervino Murge, Rocchetta Sant’Antonio, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola e Trinitapoli. Il Consorzio così costituito è ente di gestione a tutti gli effetti di legge. [ 2. La provincia di Bari fa parte del Consorzio di gestione sino all’elezione del Consiglio provinciale della istituenda sesta provincia pugliese di Barletta – Andria – Trani.](4) 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia convoca una conferenza dei servizi con i soggetti di cui al comma 1 per l’approvazione dello schema di statuto del Consorzio di gestione, che è successivamente approvato dal Consorzio medesimo. Nello Statuto devono essere definiti gli organi del Consorzio e il loro funzionamento, nonché i mezzi finanziari a disposizione. 4. I beni strumentali e durevoli e qualsiasi altro bene acquistato con fondi pubblici stanziati per la gestione del parco seguono la destinazione di questa e, pertanto, vanno a confluire nel patrimonio del Consorzio di gestione non appena lo stesso è costituito. 5. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta, allo scioglimento degli organi responsabili del Consorzio di gestione e, contestualmente, alla nomina di un commissario con pieni poteri, che resta in carica fino alla ricostituzione degli organi sciolti.
(3) Comma così modificato dalla l.r. 33/2011, art. 1, c. 1, lett. a) (4) Comma abrogato dalla l.r. 33/2011, art. 1, c. 1, lett. b)
Art. 5Norme generali di tutela e salvaguardia del territorio. 1. Sullintero territorio del parco naturale
regionale Fiume Ofanto sono vietate le attività e le opere che possano
compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati,
con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi
habitat. In particolare, è vietato:
a) aprire nuove cave o ampliare quelle esistenti
che possono continuare la propria attività fino alla scadenza
dellautorizzazione;
b) prelevare in alveo materiali litoidi;
c) esercitare lattività venatoria; sono
consentiti, su autorizzazione dellente di gestione, gli interventi di controllo
delle specie previsti dallarticolo 11, comma 4, della L. n. 394/1991 ed
eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;
d) alterare e modificare le condizioni di vita
degli animali;
e) raccogliere o danneggiare le specie vegetali
spontanee, a eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio
preventivamente autorizzati dal Consorzio di gestione;
f) asportare minerali, fossili e altro materiale
dinteresse geologico, fatti salvi i prelievi a scopi scientifici
preventivamente autorizzati dallente di gestione;
g) introdurre nellambiente naturale specie
faunistiche e floristiche non autoctone;
h) effettuare opere di movimento terra tali da
modificare consistentemente la morfologia del terreno;
i) apportare modificazioni agli equilibri
ecologici, idraulici e idrogeologici ovvero tali da incidere sulle finalità
istitutive dellarea protetta;
j) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle
strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di
pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività
agro-silvo-pastorali;
k) costruire nuove strade e ampliare le
esistenti se non in funzione delle attività agro-silvopastorali e delle attività
di fruizione naturalistica;
l) aprire discariche;
m) mutare la destinazione dei terreni, fatte
salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in
coltivazione, delle attività agro-silvo-pastorali.
2. Fino allapprovazione del piano di cui
allarticolo 7 è fatto divieto di:
a) costruire nuovi edifici od opere allesterno
dei centri edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre
1971, n. 865 (Programmi e coordinamento per ledilizia residenziale
pubblica);
b) mutare la destinazione dei terreni, fatte
salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in
coltivazione, delle attività agro-silvo-pastorali;
c) effettuare interventi sulle aree boscate e
tagli boschivi senza lautorizzazione dei competenti uffici dellAssessorato
regionale agricoltura e foreste.
3. Fino allapprovazione del piano territoriale
del parco naturale regionale Fiume Ofanto la competente struttura regionale di
cui allarticolo 23 della L.R. n. 19/1997, sentito lente di gestione,
può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettere a) e b),
limitatamente alla zona 2 ed esclusivamente in funzione dellattività
agro-silvo-pastorale dellattività agrituristica. A tal fine, possono essere
realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali
esistenti nella misura massima del 15 per cento della loro superficie utile,
previa valutazione e approvazione di apposito piano di miglioramento aziendale
redatto a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17
maggio 1999, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), e sue applicazioni e
modifiche. Sono altresì consentiti interventi di adeguamento di tipo tecnologico
e/o igienico-sanitario connessi allapplicazione delle normative vigenti in
materia agrozootecnica di agriturismo e turismo rurale.
Sono comunque fatte salve le prescrizioni dei
piani di settore e degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive. In
tutti i casi devono essere utilizzate e/o rispettate le tipologie
edilizie e le tecnologie costruttive della
tradizione storica locale e non devono verificarsi interferenze con alcuno dei
valori naturalistici e ambientali presenti nellarea. È consentita la
realizzazione di interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche
attive e passive degli edifici, di recupero e riciclo delle acque, di riduzione
della produzione di rifiuti, nonché, ove non producente volumetria aggiuntiva,
la realizzazione di annessi agricoli.
4. Sullintero territorio del parco è consentita
la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei
manufatti edilizi esistenti ai sensi dellarticolo 3, comma 1, lettere a), b)
e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia).
5. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi
civici delle collettività locali, a eccezione dei diritti esclusivi di caccia o
di altri usi civici di prelievo faunistico, che sono liquidati dal competente
commissario per gli usi civici a istanza dellente di gestione.
6. In applicazione delle finalità di cui
allarticolo 2, sullintero territorio del parco naturale regionale Fiume
Ofanto, fino allapprovazione del piano di cui allarticolo 7, sono consentite
le seguenti attività agro-silvo-pastorali:
a) pratiche di allevamenti fissi e semi-bradi
con lindividuazione, ove possibile, di tecniche di pascolo a minor impatto
ambientale;
b) pratiche colturali arboree, vigneti,
seminativo e altre colture agricole, nonché attività agricole connesse;
c) tagli boschivi intercalari e di fine turno
debitamente autorizzati dagli uffici competenti;
d) raccolta regolamentata di funghi e
vegetazione spontanea a fini alimentari secondo quanto previsto dalla legge
regionale 25 agosto 2003, n. 12 (Disciplina della raccolta e
commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio
regionale);
e) trasformazione delle colture agricole già
presenti in altre.
7. Sono fatti salvi gli interventi od opere in
possesso di tutte le necessarie autorizzazioni, permessi e nulla osta comunque
denominati previsti dalla normativa vigente alla data di adozione da parte della
Giunta regionale del disegno di legge di istituzione del parco naturale
regionale Fiume Ofanto.
8. Fermo restando il rispetto delle norme e
delle procedure di valutazione previste in materia di protezione, tutela e
conservazione ambientale, allinterno del territorio del parco può essere
consentita la realizzazione di infrastrutture destinate al trasporto già
previste in appositi piani o programmi solo in caso di rilevante interesse
pubblico nazionale o interregionale.
Art. 6Strumenti di attuazione. 1. Per lattuazione delle finalità del parco
naturale regionale Fiume Ofanto, lente di gestione di cui allarticolo 4 si
dota dei seguenti strumenti di attuazione:
a) piano territoriale dellarea naturale
protetta, di cui allarticolo 20
della L.R.
n. 19/1997;
b) piano pluriennale economico sociale dellarea
naturale protetta, di cui allarticolo 21
della L.R.
n. 19/1997;
c) regolamento dellarea naturale protetta, di
cui allarticolo 22
della L.R.
n. 19/1997.
Art. 7Piano territoriale dellarea naturale protetta. 1. Il piano territoriale del parco naturale
regionale Fiume Ofanto persegue le seguenti finalità:
a) individuare le opere e gli interventi
necessari alla conservazione e alleventuale ripristino ambientale;
b) dettare disposizioni tese alla salvaguardia
dei valori storici e ambientali delle aree edificate e del patrimonio
architettonico rurale;
c) individuare le eventuali attività esistenti
incompatibili con le finalità istitutive dellarea naturale protetta e
stabilirne i tempi di cessazione e le modalità di recupero;
d) individuare e regolamentare le attività
antropiche esistenti;
e) individuare le eventuali aree e beni da
acquisire in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi
necessari al conseguimento delle finalità istitutive o indicare la tipologia e
le modalità di costruzione di opere e manufatti;
f) indicare la tipologia e le modalità di
realizzazione di ampliamenti, trasformazioni, variazioni di destinazione duso
per edifici e manufatti esistenti;
g) definire il sistema della mobilità interna
allarea naturale protetta;
h) individuare e definire il sistema di
monitoraggio degli indicatori ambientali;
i) definire le misure per la riduzione degli
impatti ambientali sugli ecosistemi fluviali, umidi, costieri e boschivi;
j) definire le metodologie per la valutazione ex
ante degli interventi di trasformazione del territorio;
k) individuare eventuali forme di compensazione
perequativa.
2. Le procedure per la formazione, ladozione e
lapprovazione del piano sono quelle stabilite dallarticolo 20
della L.R.
n. 19/1997.
Art. 8Piano pluriennale economico-sociale. 1. Il piano pluriennale economico-sociale del
parco naturale regionale Fiume Ofanto è predisposto dalla Comunità del parco,
con il fine di individuare indirizzi e obiettivi di tutela dellambiente
naturale e le relative forme di sviluppo economico compatibile secondo le
procedure fissate dallarticolo 21
della L.R.
n. 19/1997.
2. Il piano pluriennale economico sociale
dellarea protetta valorizza, altresì, gli usi, i costumi, le consuetudini e le
attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le
espressioni culturali proprie e caratteristiche delle identità delle comunità
locali e ne prevede la tutela anche mediante indirizzi che autorizzino
lesercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle
consuetudini locali, fatte salve le norme in materia di attività venatoria.
3. Il piano pluriennale economico sociale è
predisposto, dintesa con il Consiglio direttivo dellente di gestione,
contestualmente alla formazione del piano di cui allarticolo 7.
Art. 9Regolamento. 1. Il regolamento, predisposto e approvato con le modalità previste
dallarticolo 11 della L. n. 394/1991, come modificato dallarticolo 2
della legge 9 dicembre 1998, n. 426, ha la funzione di disciplinare
lesercizio delle attività consentite allinterno del parco naturale regionale
Fiume Ofanto ed è adottato dallente di gestione.
Art. 10Nulla osta e pareri. 1. Il rilascio di concessioni, permessi o
autorizzazioni relativi a interventi, impianti e opere ricadenti allinterno
dellarea naturale protetta è subordinato al preventivo nulla osta dellente di
gestione.
2. Il rilascio del nulla osta è subordinato alla
conformità delle opere da realizzare con il piano territoriale e con il
regolamento ovvero, in assenza di questi, alla compatibilità con le finalità di
cui allarticolo 2 e nel rispetto delle norme generali di tutela e di
salvaguardia di cui allarticolo 5.
3. Fino alla costituzione del Consorzio di cui
allarticolo 4, comma 1, il rilascio dei nulla-osta prescritti dal presente
articolo è di competenza dellUfficio parchi e riserve naturali della Regione
Puglia.
4. Nel caso di cui al comma 1, lente di
gestione trasmette il provvedimento rilasciato a norma del presente articolo,
senza ritardo, allUfficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia.
Art. 11Immobili strumentali allattività agricola. 1. Per gli immobili strumentali allattività agricola in fascia due si applicano
gli indici previsti negli strumenti urbanistici vigenti nel comune, a condizione
che lintervento proposto non sia direttamente in contrasto con le finalità di
cui allarticolo 2.
Art. 12Sanzioni. 1. Per le violazioni di cui alla presente legge
si applicano in quanto compatibili le norme di cui allarticolo 30 della L.
n. 394/1991, come modificato dallarticolo 4 della legge 8 luglio 2003,
n. 172.
2. Le violazioni al divieto di cui alle lettere
a), b) e l) del comma 1 dellarticolo 5 comportano la sanzione amministrativa di
euro 1.000,00 per ogni metro cubo di materiale rimosso.
3. Per le violazioni al divieto di cui alla
lettera c) del comma 1 dellarticolo 5 si applicano le sanzioni previste dalle
leggi in materia di caccia.
4. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere
d), e), f) e j) del comma 1 dellarticolo 5 comportano la sanzione
amministrativa da un minimo di euro 25,00 a un massimo di euro. 250,00.
5. Le violazioni ai divieti di cui alla lettera
g) del comma 1 dellarticolo 5 comportano la sanzione amministrativa da un
minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 1.000,00.
6. Le violazioni al divieto di cui alla lettera
h) del comma 1 dellarticolo 5 comportano la sanzione amministrativa di euro
1.000,00 per ogni 10 metri cubi di materiale movimentato.
7. Le violazioni al divieto di cui alla lettera
i), comma 1, dellarticolo 5 comportano la sanzione amministrativa da un minimo
di euro 1.000,00 a un massimo di euro 10 mila.
8. Le violazioni di cui alla lettera k) del
comma 1 dellarticolo 5 e alle limitazioni di cui alle lettere a) e b) del comma
2 dellarticolo 5 comportano le sanzioni amministrative previste dalle leggi
vigenti in materia urbanistica.
9. Le violazioni al divieto di cui alla lettera
m) del comma 1 dellarticolo 5 e gli interventi sulle aree boscate effettuati in
difformità da quanto previsto dalla lettera c) del comma 2 dellarticolo 5
comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 500,00 a un massimo
di euro 2.500,00 per ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato
lintervento.
10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi
2, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni
amministrative previste, lobbligo del ripristino, che deve essere realizzato in
conformità delle disposizioni formulate dallente di gestione.
11. È, comunque, fatta salva lapplicazione
delle sanzioni penali previste al comma 1 dellarticolo 30 della L. n.
394/1991.
12. Per laccertamento delle violazioni e
lapplicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si
applicano le norme e i principi di cui al capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
13. Le somme riscosse ai sensi del presente
articolo e quelle riscosse in applicazione delle norme contenute nel regolamento
di cui allarticolo 9 sono introitate nel bilancio dellente di gestione con
lobbligo di destinazione alla gestione del parco.
Art. 13Sorveglianza del territorio. 1. Gli indennizzi per eventuali danni di natura
economica subiti dai proprietari dei fondi allinterno del territorio del parco
naturale regionale Fiume Ofanto vengono erogati direttamente dallente di
gestione di cui allarticolo 4, che vi fa fronte con le disponibilità del
proprio bilancio.
2. La liquidazione degli indennizzi avviene,
dopo laccertamento e la prova dellentità dei danni e della loro origine da uno
dei vincoli posti con la presente legge o con il piano di cui allarticolo 7,
qualora lo stesso vincolo abbia impedito, in tutto o in parte, lesecuzione di
attività economiche già in atto, connesse alle attività agro-silvo-pastorali,
riducendone in modo considerevole e continuativo il reddito.
3. In ogni caso, sorge il diritto a un
indennizzo:
a) per la riduzione del carico di bestiame al di
sotto dei limiti di carico ottimale e per la riduzione del normale periodo di
pascolamento;
b) per le riduzioni di reddito derivanti da
limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.
4. Lente di gestione procede alla liquidazione
del danno entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della denuncia.
5. Non sono liquidabili i danni teorici
derivanti da prescrizioni e norme di carattere urbanistico e territoriale, fatta
salva la possibilità da parte della Regione ovvero dellente di gestione di
provvedere, per particolari motivi di tutela ambientale, allespropriazione
delle aree.
Art. 14Sorveglianza del territorio. 1. La sorveglianza sull’osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è affidata all’ente di gestione, che la esercita attraverso l’utilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di altri enti. 2. La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale delle province di Barletta-Andria-Trani e Foggia e alle guardie giurate ittiche. (5) 3. Ai fini della sorveglianza, l’ente di gestione può stipulare convenzioni con il Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 27, comma 2, della l. 394/1991. 4. L’utilizzazione delle guardie venatorie volontarie di cui all’articolo 44, comma 1, lettera b), della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria), è subordinato di norma (6) alla stipulazione di apposite convenzioni con l’ente di gestione.
(5) Comma così modificato dalla l.r. 33/2011, art. 2, c. 1, lett. a) (6) Comma così integrato dalla l.r. 33/2011, art. 2, c. 1, lett. b)
Art. 15Controllo. 1. Le funzioni amministrative di vigilanza e
controllo connesse allattuazione della presente legge sono espletate
dallUfficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia secondo il dettato
dellarticolo 23
della L.R.
n. 19/1997.
Art. 16Norme finanziarie. 1. Gli oneri derivanti dallapplicazione della
presente legge sono a carico dellente di gestione. 2. Annualmente, anche tenendo conto degli
obiettivi gestionali raggiunti, nonché della programmazione regionale, la
Regione Puglia trasferisce appositi fondi idonei a integrare gli stanziamenti
comunali e provinciali nei limiti degli stanziamenti alluopo previsti nel
bilancio regionale.
3. In sede di prima applicazione della presente
legge, è stanziato limporto complessivo di euro 50.000,00 a carico del capitolo
0581011 Spese per la costituzione delle aree naturali protette nella Regione
Puglia del bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2007. Allegato A
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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