Anno 2007
Numero 5
Data 08/03/2007
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 37 del 14 marzo 2007
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Legge Regionale 8 marzo 2007, n. 5

Modifica all'articolo 20 della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006)



Art. 1

(1) 


[1.        L’articolo 20 della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006), è sostituito dal seguente:

“Art. 20 (Modifiche alla legge regionale 30 giugno 1999, n. 20)

1.      Alla legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 (Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni di riforma fondiaria per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici), e successive modificazioni e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a)      al comma 2 dell’articolo 2 le parole “possessori, in base a titolo di legge o a situazione di fatto consolidata da almeno un quinquennio” sono sostituite dalle seguenti:

 “conduttori, in base a titolo di legge o a situazione di fatto, consolidata da almeno un quinquennio antecedente la data della domanda di acquisto”;

b)      all’articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“1 bis - I fabbricati, le opere e le pertinenze non inclusi nei piani di appoderamento, né tra i beni di pubblico generale interesse, per le parti eccedenti le ordinarie dotazioni poderali, sono alienati ai loro possessori al prezzo e alle condizioni tutte previste dall’articolo 13”;

c)      il comma 4 dell’articolo 13 è sostituito dal seguente:

 “4. S’intendono attuali possessori, oltre i soggetti titolari di precedente atto di concessione o loro eredi, quanti hanno conseguito, senza violenza o clandestinità, la disponibilità materiale del bene consolidata da almeno un quinquennio antecedente la data della domanda di acquisto. In caso di decesso dell’originario richiedente, l’immobile è alienato pro indiviso, alle medesime condizioni, in favore degli eredi legittimi ovvero di quelli tra loro eventualmente designati congiuntamente da tutti gli altri”. ] 



(1)

Legge abrogata dalla l.r.4/2013, art.27, comma 1, lett. ì septies, aggiunta dalla l.r. 23/2018, art. 5, comma 1.



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.