Regolamento Regionale 8 ottobre 2007, n. 24 Regolamento per l'attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006 n. 311, in materia di esercizio, controllo e manutenzione, ispezione degli impianti termici e di climatizzazione del territorio regionale
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
- Visto l’art. 121
della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre
1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale
l’emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l’art.
42, comma 2°, lett. c) della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”.
- Visto l’art.
44, comma 3°, della L.R. del 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”.
- Visto il D.Lgs. n.
192/2005.
- Vista la Delibera di
Giunta Regionale n. 1520 del 25/09/2007 di adozione del Regolamento.
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1 (Finalità) 1. La Regione Puglia,
in attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 16 dicembre 2002, relativa al rendimento energetico nell’edilizia e nel
rispetto dei principi fondamentali di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell’edilizia), modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006 n. 311,
promuove il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti
e di nuova costruzione, tenendo anche conto delle condizioni climatiche locali,
al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti
rinnovabili e la diversificazione energetica, dando la preferenza alle
tecnologie a minore impatto ambientale. 2. Ai fini del comma 1,
di seguito all’emanazione dei decreti di attuazione e delle linee guida
nazionali per la certificazione energetica degli edifici, di cui agli artt. 4 e
6 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e s.m.i., con successivo
regolamento regionale si provvederà a disciplinare: a)
la metodologia per
il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;
b)
l’applicazione di
requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici;
c)
i criteri generali
per la certificazione energetica degli edifici; d)
le ispezioni
periodiche degli impianti di climatizzazione; e)
i criteri per
garantire la qualificazione e l’indipendenza degli esperti incaricati della
certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti;
f)
la raccolta delle
informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari
all’orientamento della politica energetica del settore; g)
la promozione
dell’uso razionale dell’energia anche attraverso l’informazione e la
sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l’aggiornamento degli
operatori del settore. 3. Nel rispetto di
quanto indicato all’art. 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e
s.m.i., la disciplina di cui al comma 2 si applica, ai fini del contenimento dei
consumi energetici: a)
alla progettazione
e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi
installati, di nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle opere di
ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti;
b)
all’esercizio,
controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche
preesistenti; c)
alla
certificazione energetica degli edifici.
Art. 2(Normativa di riferimento)
La normativa nazionale e regionale in vigore
a cui si fa riferimento nel presente regolamento è la seguente:
- Legge 6 dicembre 1971
n. 1083 “Norme per la sicurezza dell’impiego di gas combustibile”.
- Legge 5 marzo 1990 n.
46 “Norme sulla sicurezza degli impianti”.
- Legge 9 gennaio 1991 n.
10 “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso
razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia”.
- Legge 23 agosto 2004 n.
239 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di energia”.
- DPR 6 dicembre 1991 n.
447 “Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza
degli impianti”.
- DPR 26 agosto 1993 n.
412 “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione,
l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del
contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della
legge 9 gennaio 1991, n. 10”.
- Decreto Legislativo 31
marzo 1998 n. 112. “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali …..”.
- DPR 21 dicembre 1999 n.
551 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e
manutenzione degli impianti termici degli edifici”.
- Direttiva 2002/91/CE
del 16 dicembre 2002 “Rendimento energetico in edilizia”.
- D.lgs. 19 agosto 2005,
n. 192 “Attuazione della direttiva 2000/91/CE relativa al rendimento energetico
nell’edilizia”.
- D.lgs. 29 dicembre
2006, n. 311 “Disposizioni correttive ed integrative al D.lgs. 19 agosto 2005,
n. 192” recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento
energetico nell’edilizia.
- Legge
Regionale 30 novembre 2000, n. 19 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi in materia di energia e risparmio energetico, miniere e risorse
geotermiche
Art. 3(Requisiti della
prestazione energetica degli edifici)
1. Fino alla data di
entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 1 comma 2, il calcolo della
prestazione energetica degli edifici nella climatizzazione invernale ed, in
particolare, il fabbisogno annuo di energia primaria è disciplinato dalla legge
9 gennaio 1991 n. 10, come modificata dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192 e s.m.i., dalle norme attuative e dalle disposizioni di cui all’allegato “I”
del medesimo decreto;
2. Fino alla data di
entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 1 comma 2, l’attestato di
certificazione energetica degli edifici è sostituito a tutti gli effetti
dall’attestato di qualificazione energetica rilasciato ai sensi dell’art. 8
comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e s.m.i. o da una
equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal comune con
proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre 2005;
3. Trascorsi dodici
mesi dall’emanazione del regolamento di cui all’art. 1 comma 2 l’attestato di
qualificazione energetica e la equivalente procedura di certificazione
energetica stabilita dal comune perdono la loro efficacia ai fini di cui al
precedente comma 2.
Art. 4( Esercizio, manutenzione
e ispezione degli impianti termici)
Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all’art. 1 comma 2:
1. il contenimento dei
consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici
esistenti per il riscaldamento invernale, le ispezioni periodiche, e i requisiti
minimi degli organismi esterni incaricati delle ispezioni stesse sono
disciplinati dagli articoli 7 e 9 del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 e s.m.i. e
dalle disposizioni di cui all’allegato “L” del decreto legislativo 19 agosto
2005 n. 192 e s.m.i.;
2. la Regione Puglia,
per garantire le ispezioni degli impianti termici, individua nei Comuni con
popolazione superiore a 40.000 abitanti e nelle Province, per il restante
territorio, le Autorità competenti per le attività di ispezione degli impianti
termici, come prescritto dall’art. 283 lett. i) del decreto legislativo n.
152/2006;
3. le Autorità
competenti, anche eventualmente attraverso gli organismi esterni già impiegati
con la previgente normativa, purché in possesso dei requisiti di cui
all’allegato “I” del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 e s.m.i., realizzano gli
accertamenti e le ispezioni necessarie all’osservanza delle norme relative al
contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti
termici, nei termini e con le modalità previste all’allegato “L” del decreto
legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e s.m.i.;
4. entro la data del 31
dicembre 2007 le Autorità competenti inviano al Settore Industria ed Industria
Energetica una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e
manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con
particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuate nell’ultimo
biennio;
5. nel caso in cui i
Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti dichiarino al Settore
Industria e Industria Energetica della Regione Puglia di non voler attivare le
procedure di propria competenza ovvero non vi provvedano entro il termine del
31.12.2007, dette attività saranno svolte dalla Provincia competente per
territorio, cui sarà inoltrata debita comunicazione da parte della Regione
Puglia;
6. in caso di inadempienza delle Province per le
attività di ispezione degli impianti termici la Regione attiverà gli opportuni
poteri sostitutivi.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è dichiarato urgente
ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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