Anno 2007
Numero 27
Data 07/12/2007
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note Pubblicato nel B.U.R.Puglia n. 178 del 14 dicembre 2007
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis

Regolamento Regionale 7 dicembre 2007, n. 27

Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


a)     Visto lart. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali.
 
b)    Visto l’art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
 
c)     Visto l’ art. 44, comma 2°, della L.R. del12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
 
d)    Visto il D.M. del 6/7/2005 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali e dell’art. 112 del D.Lgs n. 152/2006.
 
e)     Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1964 del 27/11/2007 di adozione del Regolamento.
 
EMANA
 
Il seguente Regolamento:



Art. 1

Campo di applicazione


 

1. Il presente Regolamento disciplina ai sensi dell’art. 112, parte III, del DLgs 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale”, le attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari della Puglia, sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con Decreto 6 luglio2005 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, ai sensi della legge 11 novembre 1996 n. 574, “Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari”, disciplinando le modalità di attuazione degli artt. 3, 5, 6 e 9.

 

2. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide è praticato nel rispetto di criteri generali di utilizzazione delle sostanze nutritive ed ammendanti e dellacqua in esse contenuta che tengano conto delle caratteristiche pedogeo-morfologiche, idrologiche e agroambientali del sito, delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche.

 

3. L’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide disciplinata dalla legge 11 novembre 1996 n. 574 e dal presente Regolamento, è esclusa ai sensi dell’art. 185, comma 1, parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” dal campo di applicazione della medesima parte IV.

 




Art. 2

Definizioni



1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

 a)      “acque di vegetazione”: acque residuate dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo ad eccezione delle acque per la diluizione delle paste ovvero per la lavatura degli impianti;

 b)      “sanse umide”: sanse provenienti dalla lavo-razione delle olive e costituite dalle acque e dalla parte fibrosa di frutto e dai frammenti di nocciolo;

 c)      “applicazione al terreno” o “spandimento”: l’apporto di materiale al terreno mediante spandimento sulla superficie del terreno, e/o mescolatura con gli strati superficiali del terreno, iniezione e interramento;

d)      “utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e sanse umide residuate dalla lavorazione delle olive”: la gestione di acque di vegetazione e sanse umide residuate dalla lavorazione delle olive, dalla loro produzione all’applicazione al terreno di cui alla lettera c), finalizzata all’utilizzo delle sostanze nutritive ed ammendanti nelle stesse contenute;

 e)      “area aziendale omogenea”: porzione della superficie aziendale uniforme per caratteristiche (ad esempio quelle dei suoli, specie, avvicendamenti colturali, tecniche colturali, rese colturali, dati meteorologici);

 f)        “lavorazione meccanica delle olive”: le operazioni effettuate durante il procedimento di estrazione dell’olio a partire dal lavaggio delle olive;

 g)      “sito di spandimento”: uno o più particelle catastali o parti di esse omogenee per caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali, su cui si effettua lo spandimento;

 h)      “primo spandimento”: la prima utilizzazione delle acque di vegetazione e di sanse umide a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, su uno o più siti di spandimento;

 i)        “spandimento successivo”: l’utilizzazione di acque di vegetazione e di sanse umide su uno  o più siti di spandimento nell’anno successivo ad un precedente spandimento;

 j)        “titolare del sito di spandimento”: il proprietario o conduttore del sito di spandimento;

 k)      “frantoi aziendali”: i frantoi che esercitano la propria attività di trasformazione e valorizzazione agricola con le modalità indicate dall’art. 101, comma 7, lettera c) della parte III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ad esclusione dei frantoi di tipo cooperativo e associativo;

 l)        “anno”: il periodo di tempo che intercorre tra il 1° settembre e il 31 agosto dell’anno successivo.

 




Art. 3

Comunicazione preventiva



1. Il legale rappresentante del frantoio, che produce e intende avviare allo spandimento sul terreno le acque di vegetazione e le sanse umide, è tenuto a presentare annualmente al Comune in cui sono ubicati i terreni e all’Arpa, in qualità di autorità competente al controllo, la Comunicazione conforme a quanto riportato nell’Allegato 1 al presente Regolamento e a quanto presente nella relazione tecnica i cui contenuti sono indicati nell’allegato 2, almeno trenta giorni prima dell’inizio dello spandimento.

Qualora i siti di spandimento ricadano nel territorio di due o più Comuni, la Comunicazione deve essere effettuata ad ognuno dei Sindaci interessati.

2.  Per il primo spandimento la Comunicazione deve essere redatta secondo le seguenti modalità:

 a)      per i frantoi con capacità effettiva di lavorazione superiore a 2 t nelle otto ore, deve riportare tutti contenuti dellAllegato 1 e 2 del presente Regolamento;

 b)      per i frantoi aventi capacità effettiva di lavorazione uguale od inferiore a 2 t di olive nelle otto ore, deve riportare le informazioni di cui allAllegato 1 del presente Regolamento ad eccezione di quelle richieste alla parte A punti: 4; a); b) punto 4.

3. Per gli spandimenti successivi, la Comunicazione deve contenere i dati di cui all’allegato 1, lettere B e C, mentre i dati di cui alla lettera D devono essere comunicati solo in caso di loro variazione. Deve essere, inoltre, comunicata qualsiasi variazione dei dati contenuti nella relazione tecnica ovvero che la stessa non ha subito variazioni.

4.  La Comunicazione deve essere conservata per cinque anni e deve essere esibita ad ogni controllo da parte dell’Autorità competente. 




Art. 4

Modalità di spandimento




1. Ai sensi dell’art. 4, comma 1 della Legge 574/96, lo spandimento deve essere realizzato assicurando una idonea distribuzione ed incorporazione delle sostanze sui terreni in modo da evitare conseguenze tali da mettere in pericolo l’approvvigionamento idrico, nuocere alle risorse viventi ed al sistema ecologico.

2.  Per effetto dell’art. 4, comma 2 della Legge 574/96, lo spandimento si intende realizzato in modo tecnicamente corretto e compatibile con le condizioni di produzione nel caso di distribuzione uniforme del carico idraulico sull’intera superficie dei terreni in modo da evitare fenomeni di ruscellamento.

3.  L’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione è consentita in osservanza dei seguenti limiti:

a)      50 mc/ettaro/anno per le acque di vegetazione e sanse umide provenienti da frantoi a ciclo tradizionale;

b)      80 mc/ettaro/anno per le acque di vegetazione e sanse umide provenienti da frantoi a ciclo continuo.

c)      Il Sindaco, sulla base delle informazioni con-tenute nella Comunicazione di cui all’art. 3, comma 1 e dei risultati dei controlli di cui all’art. 10 del presente Regolamento, può impartire con motivato provvedimento specifiche prescrizioni, inclusa la riduzione dei limiti di cui alle lett. a) e b) che precedono.

 




Art. 5

Esclusione di talune categorie di terreni



1. E’ vietato spandere le acque di vegetazione e le sanse umide sulle seguenti categorie di terreni:

a)      terreni non adibiti ad uso agricolo;

b)      terreni situati all’interno delle aree di salvaguardia delle captazioni di acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano ai sensi dell’articolo 94 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

c)      terreni situati a distanza inferiore a 200 metri dalle aree urbane;

d)      terreni investiti da colture erbacee in atto in prossimità della raccolta, particolarmente quando trattasi di ortaggi; pertanto se ne consiglia lo spandimento qualche settimana prima della semina o durante fasi fenologiche meno sensibili, per es. per i cereali autunno vernini durante la fase di accestimento;

e)      terreni in cui siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di percolazione del suolo e comunque i terreni in cui siano localizzate falde site ad una profondità inferiore a 10 metri;

f)        terreni gelati, innevati, saturi d’acqua e inondati;

g)      terreni situati a distanza inferiore a 10 metri dai corsi d’acqua misurati a partire dalle sponde e dagli inghiottitoi e doline, ove non diversamente specificato dagli strumenti di pianificazione; terreni situati a distanza inferiore a 10 metri dall’i-nizio dell’arenile per le acque marino costiero, lacuali e di transizione;

h)      terreni con pendenza superiore al 15% privi di sistemazione idraulico-agraria;

i)        boschi;

j)        giardini ed aree ad uso pubblico;

k)      aree di cava;

l)        terreni situati a distanza inferiore ai 30 metri dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;

m)    terreni situati nelle Zone individuate come Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN), in cui il quantitativo di azoto totale ad ettaro supera i 170 kg;

n)      terreni adibiti, nella stessa campagna olearia, all’utilizzazione dei liquami zootecnici, delle acque di vegetazione e delle sanse umide, a meno che il quantitativo di azoto totale ad ettaro sia inferiore o uguale a 210 kg e la quantità di acque di vegetazione e sanse umide rispetti nel totale i limiti previsti dall’art. 4;

o)      suoli in cui la capacità di accettazione delle piogge e/o conducibilità idraulica satura, come definita in Allegato 2, parte A, punto 2.2 e 2.3, risulti bassa o molto bassa;

p)      suoli con pH inferiore a 6,5.

 




Art. 6

Stoccaggio delle acque di vegetazione




1. Nella fase di stoccaggio delle acque di vegetazione è vietata la miscelazione delle stesse con effluenti zootecnici, agroindustriali o con i rifiuti, di cui al DLgs 152/2006.

2. I contenitori di stoccaggio devono avere capacità sufficiente a contenere le acque di vegetazione nei periodi in cui l’impiego agricolo è impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o da disposizioni normative.

3. La capacità dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione deve essere calcolata in base ai seguenti parametri:

a)      volume delle acque di vegetazione comprensivo delle eventuali acque di lavaggio delle olive, prodotte in sette giorni sulla base della potenzialità effettiva di lavorazione del frantoio nelle otto ore;

b)      apporti delle precipitazioni, che possono incrementare il volume delle acque se non si dispone di coperture adeguate, calcolate per ogni contenitore;

c)      franco di sicurezza, di almeno dieci centimetri, calcolate per ogni contenitore. Il franco deve essere sempre libero dalle acque di vegetazione.

4. Il fondo e le pareti dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione devono essere impermeabilizzati mediante materiale naturale o artificiale; nel caso di contenitori in terra, gli stessi devono essere dotati, attorno al piede esterno dell’argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante e, qualora il suolo che li delimita presenti un coefficiente di permeabilità K>1*10-7cm/s, il fondo e le pareti devono essere impermeabilizzati con manto artificiale posto su un adeguato strato di argilla di riporto.

5. Al fine di limitare l’emissione di odori molesti e la produzione di aerosol, per i contenitori di stoccaggio situati all’interno di centri urbani devono essere previste idonee coperture.

6. I contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento devono essere adeguati alle disposizioni di cui ai punti precedenti entro due anni. Tale termine è elevato a tre anni per i frantoi collocati in aree urbanizzate. 




Art. 7

Stoccaggio delle sanse umide




1. Nella fase di stoccaggio delle sanse umide è vietata la miscelazione delle stesse con effluenti zootecnici, agroindustriali o con i rifiuti, di cui al DLgs 152/2006.

2. La capacità minima del contenitore di stoccaggio deve essere sufficiente a contenere le sanse umide nei periodi in cui l’impiego agricolo è impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o da disposizioni normative.

3. Lo stoccaggio delle sanse umide deve avvenire in contenitori coperti atti a limitare l’emissione di odori molesti.

4. Lo stoccaggio delle sanse umide deve avvenire su platea impermeabilizzata, al fine di evitare fenomeni di percolazione e di infiltrazione.

 




Art. 8

Trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide



1. Per consentire un adeguato controllo sulla movimentazione delle acque di vegetazione e delle sanse umide, il trasporto delle stesse ai fini dello spandimento deve essere accompagnato da un documento di trasporto che deve contenere le seguenti informazioni:

a)      gli estremi identificativi del frantoio da cui originano le acque di vegetazione e le sanse umide trasportate e del legale rappresentante dello stesso;

b)      la quantità delle acque e delle sanse umide trasportate;

c)      i dati identificativi del mezzo di trasporto e della ditta che effettua il trasporto;

d)      gli estremi identificativi del destinatario e l’ubicazione del sito di spandimento;

e)      gli estremi della Comunicazione redatta dal legale rappresentante del frantoio da cui originano le acque e le sanse umide trasportate;

f)        data e percorso dell’instradamento più breve.

2. Il documento di cui sopra deve essere redatto in duplice originale, numerato progressivamente, compilato, datato e firmato dal legale rappresentante del frantoio e dal conducente. Un originale del documento di trasporto, firmato dal destinatario, deve essere conservato presso il frantoio, un altro originale deve essere detenuto dal trasportatore.

3. I documenti di trasporto devono essere registrati a cura del frantoio nel Registro di scarico delle acque di vegetazione e delle sanse umide, conservati per cinque anni ed esibiti ad ogni controllo da parte dell’Autorità competente.

4. Nel caso in cui il contenitore di stoccaggio sia ubicato al di fuori del frantoio, il trasferimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere accompagnato dal documento di trasporto di cui al comma 1, redatto in duplice originale e contenente solo i dati richiesti alle lett. a), b), f) di cui al precedente comma 1 e i dati relativi al titolare e all’ubicazione del sito di stoccaggio. Nel caso in cui il trasporto venga effettuato da terzi, il documento deve contenere anche quanto richiesto alla lett. c) del comma 1 che precede.

5. Un originale del documento di trasporto, di cui al precedente comma 4, deve permanere presso il frantoio e laltro deve accompagnare il trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide.

6. Nel caso in cui le acque di vegetazione e le sanse umide vengono prodotte, trasportate e utilizzate allinterno della stessa azienda, senza percorrere la pubblica viabilità, non è necessario produrre la documentazione di cui al comma 1. Sarà sufficiente tenere aggiornata una scheda in cui siano riportati lindividuazione del sito di spandimento, la data di distribuzione e le quantità in mc delle acque di vegetazione e delle sanse umide utilizzate.

7. Il trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere effettuato in contenitori chiusi.

8. Nella fase di trasporto delle AV e sanse umide è vietata la miscelazione delle stesse con effluenti zootecnici, agroindustriali o con rifiuti, di cui al DLgs 152/2006.

 




Art. 9

Piano di spandimento



1.  In applicazione dell’articolo 7 della legge 11 novembre 1996 n. 574, la Regione Puglia provvederà a redigere un apposito piano di spandimento delle acque di vegetazione con l’indicazione di ulteriori precisazioni, tenendo conto delle caratteristiche dell’ambiente ricevitore, della presenza di zone di captazione di acqua potabile, minerale e termale e dei limiti di concentrazione delle sostanze organiche.

2. Tale piano riguarderà comprensori omogenei, individuati con riferimento alle caratteristiche della produzione olivicola, alla distribuzione ed intensità degli oliveti, alla collocazione territoriale e alle dimensioni degli impianti di molitura.  




Art. 10

Controlli e relazioni periodiche.



1. L’Autorità competente deve effettuare alme-no un controllo all’anno in campo al fine di verificare la regolarità delle attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide.

 Il controllo su campo dell’attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide è effettuato dall’ARPA PUGLIA ai sensi dell’art. 9 comma 1 della Legge 574/96.

 

 I controlli sulle attività di utilizzazione agronomica sono preventivi e successivi.

 

2. I risultati dei controlli sono comunicati al Comune. Il Comune sulla base dei suddetti controlli può impartire specifiche prescrizioni ivi inclusa la riduzione dei limiti ai sensi dell’articolo 4 del presente Regolamento.

3. Il legale rappresentante del frantoio, il titolare del sito di spandimento e l’eventuale responsabile del contenitore di stoccaggio sono tenuti a fornire tutte le informazioni e la documentazione richieste ed a consentire l’accesso alle strutture ed ai siti interessati dall’utilizzazione agronomica ed oggetto della comunicazione all’Autorità competente.

4. Ogni anno entro il 31 ottobre l’autorità che riceve la comunicazione trasmette alla Regione un estratto informatizzato di ciascuna comunicazione e una relazione contenente i dati dell’allegato 1, i dati dell’allegato 2, lettera A (Sito oggetto di spandimento), punto 4.4 (bacino idrografico di riferimento) e punto 5 (Agroambiente) e le informazioni acquisite ai sensi dell’art. 8, comma 1.

5. La Regione provvede entro il 31 marzo ad inviare al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali con cadenza triennale una relazione sull’applicazione della Legge 574 del 1996, basata sui dati dell’allegato 3 del decreto 6 luglio 2005.

 




Art. 11

Sanzioni e misure interdittive



1. In caso di mancata presentazione della Comunicazione di cui all’articolo 3, il Sindaco ordina il divieto di esercizio dell’attività di spandimento.

 

2. Ai sensi dell’articolo 8 comma 1 del DM 6 luglio 2005, il mancato rispetto delle norme tecniche stabilite dalla normativa nazionale, dal presente Regolamento, nonché l’inosservanza delle prescrizioni impartite dal Sindaco ai sensi dell’articolo 4, comportano l’adozione dei seguenti provvedimenti da parte dell’Autorità comunale competente:

 

a)      limitazione o sospensione dell’attività di spandimento;

 

b)      divieto di esercizio dell’attività di spandimento, in caso di reiterazione delle violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e l’ambiente.

 

3. Ferme restando le sanzioni amministrative di cui all’art. 8 della Legge 574/96, chiunque effettui l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e/o delle sanse umide al di fuori dei casi e delle procedure previste dal presente Regolamento ovvero non ottemperi al divieto o allordine di sospensione dellattività di cui ai commi 1 e 2 del seguente articolo, è punito, penalmente, con lammenda da euro 1.500,00 a euro 10.000,00 o con larresto fino ad un anno, ex articolo 137 comma 14 del decreto legislativo 152 del 2006. 




Art. 12

Disposizioni transitorie e finali




1. La Comunicazione per l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide effettuata prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento resta valida per dodici mesi salvo richieste di integrazioni da parte del Comune di competenza.

 

2. I contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento devono essere adeguati alle disposizioni di cui all’art 6 dello stesso entro due anni. Tale termine è elevato a tre anni per i frantoi collocati in aree urbanizzate.

 

3. Le disposizioni relative al trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide di cui all’articolo 8, si applicano a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

4. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni contenute nella legge 11 novembre 1996 n. 574, nel Decreto 6 luglio 2005 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.  




ALLEGATI


ALLEGATO 1

ALLEGATO 2




Disposizioni finali


Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.