Anno 2007
Numero 5
Data 26/02/2007
Abrogato No
Materia Sanità;
Note Pubblicato nel B.U.R.P. n. 32 del 2 marzo 2007
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Regolamento Regionale 26 febbraio 2007, n. 5

Modalità di costituzione e funzionamento della conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, istituita con la legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 - artt. 3 e 7.



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


-          Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’ emanazione dei regolamenti regionali.
-          Visto l’art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. 12/05/2004, n. 7 “ Statuto della Regione Puglia”.
-          Visto l’art. 44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
-          Vista la L.R. 3/8/2006 , n. 25 che, all’art. 3, comma 2 prevede l’adozione di un regolamento attuativo della legge.
-          Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 115 del 15/02/2007 di adozione del Regolamento attuativo della succitata legge.
 
 
EMANA
 
Il seguente Regolamento: 



Art. 1

Composizione




1. E’ istituita la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale ex art. 2, comma 2bis, del D.L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. La Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria regionale, di seguito Conferenza, è composta da:

a)      L’Assessore alle Politiche della Salute

b)      L’Assessore alle Politiche Sociali

c)      L’Assessore alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva

d)      L’Assessore all’Ambiente

e)      L’Assessore al Bilancio

f)        L’Assessore alle Politiche Agroalimentari

g)      I Presidenti delle Conferenze dei Sindaci

h)      I Sindaci delle città sedi di Aziende Ospedaliero-Universitarie

i)        Un rappresentate dell’ANCI

j)        Un rappresentante dell’UPI

k)      Un rappresentante dell’UNCEM

l)        Tre Consiglieri regionali di cui due in rappresentanza della maggioranza e uno della minoranza.

I-bis. In caso di impossibilità di partecipazione ad una o più sedute della Conferenza Permanente da parte del Presidente della Conferenza dei Sindaci, in sostituzione di quest’ultimo potrà partecipare alle predette sedute, con diritto di voto, il Vice Presidente della Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci, munito di formale delega da parte del rispettivo Presidente. (1) 

2. Alle sedute della Conferenza possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i Direttori Generali delle ASL e delle Aziende Ospedaliere e IRCCS del SSR quando all’ordine del giorno sono previsti argomenti di loro interesse. 



(1) Articolo aggiunto dal r.r. n. 13/2016, art. 1.


Art. 2

Modalità di costituzione e durata



1. La Conferenza è costituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale allinizio di ciascuna legislatura regionale, entro sessanta giorni dallinsediamento del Consiglio Regionale e dura in carica per lintera legislatura.


2. La seduta dinsediamento della Conferenza è convocata dal Presidente della Giunta Regionale entro dieci giorni dalla data della sua costituzione ed è presieduta, sino allelezione del Presidente, dallAssessore alle Politiche della Salute.

3. Le sedute successive a quella d’insediamento sono convocate dal Presidente della Conferenza.(2) 




(2) Comma  aggiunto dal Reg. reg. 5/2010, art. 1


Art. 3

Elezione del Presidente  e del Vice Presidente



1. Il Presidente della Conferenza, scelto tra i componenti, è eletto a maggioranza assoluta dei componenti nella seduta di insediamento. La votazione si svolge a scrutinio segreto; qualora non sia raggiunta la maggioranza assoluta nella prima votazione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Risulta eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

2. la Conferenza elegge con le stesse modalità e con la medesima votazione il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.


3. Le nomine di cui ai commi 1 e 2 sono riferite alle persone fisiche che fanno parte della Conferenza; nel caso in cui i componenti eletti Presidente e Vice-Presidente della Conferenza cessino di ricoprire la carica indicata allart.1, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f),g), h), i), j), k) e l), si procede a nuove elezioni.


4. A metà legislatura si procede al rinnovo delle cariche di Presidente e Vice-Presidente. Il Presidente e il Vice-Presidente in carica possono essere confermati. Al rinnovo si procede, altresì, qualora lo richieda la maggioranza dei componenti la Conferenza.





Art. 4

Attribuzioni della Conferenza



1. La Conferenza, sulla base dellistruttoria assicurata dal Comitato tecnico, verifica il rispetto delle priorità e la conformità al PRS degli obiettivi e dellallocazione delle risorse nel rispetto della compatibilità finanziaria e propone alla Regione lapprovazione del PAL presentato da ciascuna Azienda e IRCCS del Servizio Sanitario regionale e ne propone lapprovazione o la non approvazione alla Giunta Regionale; inoltre la Conferenza esamina il documento annuale contenente lo stato di salute della popolazione.


2. Per lespletamento delle proprie funzioni, la Conferenza si avvale di un Comitato tecnico composto da:

-Un rappresentante dellAgenzia Regionale Sanitaria

-Un rappresentante dellAgenzia Regionale per la protezione ambientale

-Un rappresentante dellOsservatorio Epidemiologico regionale

-l Dirigente del competente Settore degli Assessorati alle Politiche della Salute e delle Politiche Sociali

-Due tecnici nominati dalla Giunta Regionale

-Un rappresentante della Commissione regionale per lintegrazione socio-sanitaria.





Art. 5

Modalità di esercizio delle attribuzioni


1. La Conferenza esercita le proprie attribuzioni con le seguenti modalità:

a)      la proposta per lapprovazione o la non approvazione dei Piani Attuativi Locali, avviene con votazione a maggioranza dei presenti entro trenta giorni dal ricevimento della istruttoria da parte del Comitato tecnico. Qualora la Conferenza rappresenti, motivandole, particolari esigenze istruttorie, il termine è interrotto per una sola volta e la proposta deve essere resa definitivamente entro trenta giorni dallacquisizione degli ulteriori elementi istruttori. Gli atti dalla Conferenza relativi ai Piani attuativi Locali, devono essere trasmessi allAssessorato alle Politiche della Salute - Settore Assistenza Ospedaliera e Specialistica - Ufficio 3 - per il successivo inoltro del relativo provvedimento alla Giunta Regionale.

b)     esame del documento annuale contenente lo stato di salute della popolazione.






Art. 6

Convocazione



1 La Conferenza ha sede presso la Presidenza della Giunta Regionale, ma svolge le proprie attività istituzionali presso l’Assessorato alle Politiche della Salute ed è convocata, salvo quanto previsto dal comma 2 dellart.3, dal proprio Presidente ogni qualvolta ne ravvisi lopportunità. La Conferenza è convocata almeno una volta lanno e in ogni caso nelle date necessarie per lespressione delle osservazioni e pareri previsti dallart. 5 e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In questultimo caso la riunione della Conferenza deve aver luogo entro quindici giorni dalla richiesta. (3) 


2. La convocazione è effettuata dal Presidente della Conferenza pro tempore tramite avviso scritto contenente il luogo, la data e lora della riunione, nonché lordine del giorno degli argomenti da porsi in discussione. La convocazione deve pervenire ai componenti almeno quarantotto ore prima della riunione, anche a mezzo fax o posta elettronica. La data e lora della riunione devono essere comunicate, anche telefonicamente, almeno cinque giorni prima di quello fissato. (4) 


3. Al Presidente competono la formazione dellordine del giorno e la direzione della seduta.




(3) Comma così modificato dal Reg. reg. 5/2010, art. 2
(4) Comma così modificato dal Reg. reg. 5/2010, art. 2


Art. 7

Validità delle sedute


1. La Conferenza è validamente riunita quando è presente la metà più uno dei componenti. Qualora non si raggiunga, in prima convocazione, il quorum previsto, si intende convocata per il primo giorno successivo non festivo, una seconda riunione che è ritenuta valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti della Conferenza.

2. I componenti che si astengono dal voto sono computati nel numero necessario a rendere valida ladunanza ma non nel numero dei votanti. Non sono computati nel numero richiesto per la validità della seduta i componenti che si allontanino dallaula prima delle votazioni.

3. I casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni sono disciplinati dalle leggi vigenti.

4. Qualora nel corso della discussione venga a mancare il numero legale, il Presidente può sospendere la seduta per consentire il rientro dei componenti momentaneamente assenti. Nel caso persista la mancanza del numero legale, la seduta è sciolta.





Art. 8

Svolgimento delle sedute - Votazioni


1. Le sedute non sono pubbliche.


2. La Conferenza può discutere solo su argomenti iscritti allordine del giorno, salvo diversa decisione assunta allunanimità dei presenti.

 
3. Su richiesta motivata del Presidente o di un componente, la Conferenza può decidere di invertire lordine della trattazione degli argomenti in discussione.


4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.


5. Ad eccezione di quanto disposto dal comma I-bis dell’art. 1 del presente Regolamento, non è ammesso il voto per delega. (6) 


6. il Presidente, in relazione alla particolare natura degli argomenti trattati, con specifico riferimento alle decisioni concernenti persone e, altresì quando ne faccia richiesta la metà più uno dei presenti, può disporre la votazione a scrutinio segreto.

7. la votazione a scrutinio segreto si effettua a mezzo di schede al cui spoglio provvedono, sotto la Direzione del Presidente, due scrutatori designati nella stessa seduta tra i componenti la cui identità viene riportata a verbale. Terminata la votazione, il Presidente ne proclama lesito.

8. Le proposte elaborate dalla Conferenza permanente vengono sottoposte alla Giunta regionale per l’approvazione. Eventuali provvedimenti della Giunta regionale difformi dalle proposte della Conferenza devono essere adeguatamente motivati. (5) 




(5) Comma  aggiunto dal Reg. reg. 5/2010, art. 3
(6) Comma modificato dal r.r. n. 13/2016, art. 2.


Art. 9

Funzioni di segreteria




1. L’Assessore alle Politiche della Salute, ai sensi delle attribuzioni previste dall’art. 6 organizza le necessarie funzioni di supporto e di segreteria ivi compresa la verbalizzazione delle sedute. (7) 




(7) Comma  così modificato  dal Reg. reg. 5/2010, art. 4


Art. 10

Organizzazione dei lavori




1. La Conferenza può invitare a discutere gli argomenti allesame, qualsiasi dirigente, funzionario o personale dipendente delle ASL, della Regione, della Provincia, del Comune, in relazione a professionalità specifiche ferma restando la loro esclusione durante la fase di decisione.





Art. 11

Disposizioni di prima attuazione




1. In sede di prima attuazione, la Conferenza è costituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale entro trenta giorni dallentrata in vigore del presente regolamento. Per la convocazione si osservano le disposizioni di cui allart.2.







Disposizioni finali


 Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “ Statuto della Regione Puglia”.

 E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.