Regolamento Regionale 8 marzo 2007, n. 6 Modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai fini dell'integrazione scolastica
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
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Visto l’art. 121
della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre
1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale
l’ emanazione dei regolamenti
regionali.
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Visto l’art.
42, comma 2°, lett. c) della L.R. 12/05/2004,n. 7 “ Statuto della Regione
Puglia”.
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Visto l’art.
44, comma 3°, della L.R. del 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”.
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Visto il DPCM del
23 febbraio 2006, n. 185 che prevede l’adozione di un regolamento attuativo
della legge.
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Vista la Delibera
di Giunta Regionale n. 175 del 26/02/2007 di adozione del Regolamento attuativo
della succitata legge.
EMANA
Il seguente
Regolamento:
Art. 1(Declaratoria)
- Il presente regolamento disciplina, in attuazione del DPCM 23 febbraio 2006, n. 185, lattività di accertamento, da parte delle Aziende Sanitarie Locali per lindividuazione dellalunno come soggetto portatore di handicap ai fini dellintegrazione scolastica.
Art. 2(Costituzione collegio)
- Le Aziende Sanitarie Locali , per lindividuazione dellalunno come soggetto in situazione di handicap, istituiscono un collegio o più collegi;
- Il numero dei collegi è determinato dalle singole Aziende Sanitarie Locali sulla base di valutazioni demografiche e territoriali con un rapporto di un collegio ogni 250/300 mila abitanti.
- Il collegio è composto da componenti, effettivi e supplenti, con le seguenti figure professionali: - 1 dirigente di neuropsichiatria infantile, in servizio presso lUnità Operativa di Neuropsichiatria dellinfanzia e delladolescenza Ospedaliera o Territoriale; - 1 dirigente psicologo, in servizio presso lAzienda Sanitaria Locale; - 1 Assistente sociale, in servizio presso lAzienda Sanitaria Locale.
- Il collegio può avvalersi, nellinteresse del minore, della consulenza di altre figure professionali senza diritto di voto.
- I componenti dei collegi effettuano laccertamento nellambito delle proprie attività di istituto e pertanto non possono avere con lAzienda Sanitaria Locale di appartenenza un rapporto di lavoro libero professionale o a progetto.
Art. 3(Costituzione organismo di riesame)
- Le Aziende Sanitarie Locali nominano, al fine di evitare ricorsi alla Magistratura Ordinaria, un organismo unico di riesame composto dalle medesime professionalità previste per il collegio con personale dipendente da altra Azienda Sanitaria Locale della Regione.
- Il genitore/ tutore dovrà essere portato a conoscenza dellesistenza di tale organismo con una informativa da consegnare contestualmente al verbale di accertamento.
Art. 4(Compiti del collegio)
- Il collegio ha titolarità per laccertamento dei residenti nel territorio dellAzienda Sanitaria Locale di riferimento. - In caso di trasferimento di residenza da altre ASL del territorio regionale, ovvero, da altre Regioni sono ritenuti validi gli accertamenti già effettuati.
- In caso di ospiti ricoverati in strutture extra territorio di residenza, può essere attivata la procedura di visita domiciliare/visita su delega analogamente a quanto previsto dalla normativa della invalidità civile.
- Il collegio per gli accertamenti di cui al presente regolamento adotta, quale strumento di classificazione diagnostica, il sistema ICD-10 multiassiale o in subordine il sistema ICD9- CM con lindicazione di patologia stabilizzata o progressiva.
Art. 5(Domanda di accertamento) - La domanda di accertamento, redatta come da fac simile, allegato A) al presente regolamento, deve essere presentata dal genitore o da chi esercita la potestà parentale al collegio, per il tramite della ASL di residenza, per lanno scolastico successivo, nel periodo tra il 1° ottobre ed il 31 marzo.
- La domanda deve essere corredata da: a) certificazione con definizione della patologia, classificata con il sistema ICD-10 multiassiale o in subordine con il sistema ICD9-CM, con lindicazione di patologia stabilizzata o progressiva, rilasciata da un medico , in servizio presso Struttura pubblica, specialista nella branca di pertinenza della patologia rilevata. b) relazione clinica, rilasciata da Medico , in servizio presso Struttura pubblica, specialista nella branca di pertinenza della patologia rilevata, contenente i seguenti dati: - lo stato di gravità della disabilità
- il quadro funzionale sintetico del minore con indicazione dei test utilizzati e dei risultati ottenuti, che descriva le maggiori problematiche nelle aree: cognitiva e neuropsicologica, sensoriale, motorio-prassica, affettivo-relazionale e comportamentale, comunicativa e linguistica, delle autonomie personali e sociali.
Il richiedente laccertamento può, inoltre, presentare altra documentazione ritenuta utile ad un maggior approfondimento.
Art. 6(Attività di accertamento)
- Laccertamento ha valenza medico-legale ed è quindi soggetto a possibile ricorso;
- per laccertamento è necessaria la presenza della persona da valutare e del genitore / tutore stesso. In presenza di particolari situazioni, e nellesclusivo interesse del minore, laccertamento può essere integrato da visita diretta, anche domiciliare, del collegio;
- il collegio deve concludere il procedimento entro trenta giorni dalla ricezione della domanda e comunque in tempo utile alla formazione delle classi e linizio dellanno scolastico.
Il verbale di accertamento, redatto dal collegio, come da fac simile allegato B) al presente regolamento, deve essere sottoscritto da tutti i componenti presenti e consegnato al richiedente al termine della valutazione collegiale.
Art. 7(Norma transitoria)
Per lanno scolastico 2007/2008 le Aziende Sanitarie Locali costituiscono entro il 31 marzo 2007 i collegi di cui allart. 2 e comunicano agli Uffici Scolastici Provinciali il numero dei collegi attivati, le relative sedi ed i componenti nominati. Per lanno scolastico 2007/2008 lattività di accertamento si applica ai bambini disabili di nuova individuazione, tra i quali, in particolare, gli alunni iscrivibili al primo anno della scuola dellinfanzia o della scuola primaria. La suddetta attività di accertamento deve concludersi entro il 31 maggio 2007.
ALLEGATI ALLEGATO A ALLEGATO B
Disposizioni finali Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli
effetti dell’art. . 44
comma 3 e dell’art. 53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
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