Legge Regionale 26 febbraio 2008, n. 2 Riconoscimento delle masserie didattiche
Art. 1(Obiettivi) 1. La Regione Puglia istituisce il circuito
“Masserie didattiche della Regione Puglia” destinato alle aziende agroalimentari
e agrituristiche che svolgono attività produttiva tradizionale e che si
impegnano nell’attività dell’accoglienza didattico-formativa.
2. L’istituzione del circuito di cui al comma
1 intende applicare il principio della multifunzionalità dell’imprenditore
agricolo, valorizzandone la figura e determinando una fonte aggiuntiva di
reddito attraverso la diffusione d’informazioni in materia di produzioni,
consumi e sugli aspetti storici, culturali e antropologici legati al territorio.
Art. 2(Definizione) 1. Le masserie didattiche della Regione
Puglia sono aziende agricole, come definite dalla normativa vigente, singole o
associate nella forma di associazione temporanea di scopo (ATS). Le stesse si
impegnano nell’educazione del pubblico e, in particolare, nell’accoglienza e
nell’educazione di gruppi scolastici e di individui, sia nelle loro attività
scolastiche che extrascolastiche, nell’ambito:
a) della conoscenza dell’attività agricola, dei
cicli produttivi, della stagionalità dei prodotti, della vita e della
biodiversità animale e vegetale;
b) della conoscenza dei sistemi agricoli di
produzione biologica, integrata o ecocompatibile al fine di realizzare
un’agricoltura sostenibile;
c) delle conoscenze delle qualità salutistiche e
nutrizionali delle produzioni;
d) della conoscenza degli aspetti storici,
culturali e antropologici legati alle produzioni alimentari e al loro
territorio;
e) di una sana e corretta alimentazione.
2. Nel perseguire le finalità di cui al comma
1, le masserie didattiche possono attivare forme di turismo attivo assicurando,
in ogni caso, il rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza
del lavoro.
Art. 3(Operatore attività
didattica) 1. L’operatore dell’attività didattica deve
svolgere, nell’ambito dell’azienda agricola in cui opera, attività di
accoglienza e informazione del percorso didattico scelto dalla stessa azienda
conformemente a quanto indicato nella carta della qualità di cui all’articolo 4.
2. L’operatore può essere lo stesso titolare
dell’azienda agricola o un soggetto da lui specificatamente indicato.
3. L’operatore deve conseguire una formazione
didattico-metodologica partecipando a corsi abilitanti, organizzati o
riconosciuti dall’Assessorato regionale alle risorse agro-alimentari, di almeno
novanta ore.
4. Sono ritenute valide esperienze formative
di settore, purché riconosciute da enti pubblici, sino al raggiungimento del
fabbisogno formativo-abilitante.
Art. 4(Carta della
Qualità) 1. Il titolare della azienda agricola o il
legale rappresentante, al fine di ottenere il riconoscimento di masseria
didattica, deve sottoscrivere una carta di impegni, denominata “Carta della
qualità”, che contenga:
a) l’indicazione dell’operatore dell’attività
didattica;
b) il percorso didattico-divulgativo su
tematiche ben definite, laboratori di produzione e del gusto, attività di
ricerca storica sui prodotti e sui processi legati al territorio;
c) l’attività di pubblicizzazione del progetto;
d) le schede di valutazione sull’attività svolta
in masseria, da sottoporre agli ospiti.
Art. 5(Percorso
didattico) 1. I percorsi didattici nelle masserie
devono essere coerenti con gli obiettivi definiti dall’Assessorato regionale
alle risorse agroalimentari per la promozione dei consumi legati al territorio e
l’educazione alimentare.
Art. 6(Istanza di riconoscimento,
istruttoria e di iscrizione nell’albo regionale) 1. L’istanza di riconoscimento e di
iscrizione nell’albo regionale delle masserie didattiche di cui all’articolo 7
deve essere presentata alla Regione Puglia - Assessorato risorse agroalimentari
- Settore agricoltura - dal titolare dell’azienda agricola o dal legale
rappresentante.
2. L’istanza di cui al comma 1 deve contenere
l’esatta indicazione:
a) della ragione sociale;
b) del legale rappresentante;
c) del codice fiscale e della partita IVA;
d) del numero di iscrizione nel registro delle
imprese agricole della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato
(CCIAA);
e) dell’agro in cui ricade il corpo aziendale e
degli agri in cui ricadono eventuali altre particelle aziendali;
f) del recapito telefonico ed eventuale
indirizzo internet e di posta elettronica.
3. All’istanza
devono essere allegati i seguenti documenti:
a) certificato camerale di iscrizione nel
registro delle imprese agricole;
b) carta della qualità, di cui all’articolo 4;
c) documentazione atta a dimostrare il possesso
dei requisiti fissati dall’allegato A;
d) copia del documento di affidamento
dell’incarico di operatore dell’attività didattica qualora questo non coincida
con il titolare dell’azienda agricola;
e) istanza di partecipazione dell’operatore
dell’attività didattica ai corsi di formazione di cui all’articolo 3, comma 3, o
attestazione di conseguita formazione didattico-metodologica di cui all’articolo
3, comma 4;
f) dichiarazione di adesione a eventuali
iniziative di natura didattico-divulgativa promosse o realizzate
dall’Assessorato regionale alle risorse agroalimentari.
4. L’Ufficio regionale competente può
richiedere, in fase istruttoria, ulteriori documenti ed effettuare controlli,
presso la sede dell’azienda, se ritenuti necessari.
5. Il procedimento di iscrizione nell’albo di
cui all’articolo 7 deve concludersi entro novanta giorni dalla data di
ricevimento dell’istanza.
6. Il provvedimento di riconoscimento è
adottato dall’Assessore regionale alle risorse agroalimentari e pubblicato nel
Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
7. Ogni modificazione rispetto ai dati
contenuti nell’iscrizione iniziale deve essere comunicata alla Regione Puglia -
Assessorato risorse agroalimentari - Settore agricoltura - allegando gli
eventuali documenti probanti.
Art. 7(Albo regionale delle masserie
didattiche) 1. È istituito l’albo regionale delle
masserie didattiche, tenuto presso il Settore agricoltura dell’Assessorato
regionale alle risorse agroalimentari.
2. All’albo sono iscritte le aziende che
hanno ottenuto il provvedimento di riconoscimento di cui all’articolo 6.
3. Le masserie didattiche sono identificate
con un numero progressivo di iscrizione.
4. Il Dirigente del Settore agricoltura
provvede, con propri atti formali:
a) all’iscrizione delle masserie didattiche in
possesso dei requisiti previsti e riconosciute e al controllo periodico delle
stesse;
b) all’aggiornamento biennale dei dati riferiti
alle masserie didattiche iscritte;
c) all’avvio del procedimento di cancellazione
delle masserie didattiche dall’albo regionale.
5. Gli atti di cui al comma 4 sono pubblicati
nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
6. L’albo regionale delle masserie didattiche
può essere consultato on-line.
Art. 8(Logo delle masserie
didattiche) 1. L’Assessorato regionale alle risorse
agroalimentari provvede a elaborare un logo che contraddistingua tutte le
masserie didattiche riconosciute; il logo è riportato su tutto il materiale
pubblicitario, illustrativo e segnaletico.
Art. 9(Revoca del
riconoscimento) 1. Il riconoscimento delle masserie
didattiche può essere revocato:
a) qualora siano state compiute ripetute e gravi
infrazioni alle norme comunitarie, nazionali e regionali;
b) qualora i requisiti per il riconoscimento
previsti dalla presente legge non siano più soddisfatti;
c) qualora il riconoscimento sia fondato su
indicazioni erronee o sia stato ottenuto in modo irregolare;
d) qualora il riconoscimento sia fondato su
dichiarazioni mendaci;
e) sulla base di istanza da parte del titolare
dell’azienda agricola.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettere
a), b) e c), l’Assessore regionale alle risorse agroalimentari diffida la
masseria a regolarizzare la propria posizione per conservare l’iscrizione
all’albo delle masserie didattiche di cui all’articolo 7. Decorsi trenta giorni
dalla data di diffida, adotta formale e motivato atto di revoca del
riconoscimento.
3. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera
d), l’Assessore regionale alle risorse agroalimentari revoca d’ufficio il
riconoscimento con segnalazione all’autorità giudiziaria competente.
4. Con il provvedimento di revoca del
riconoscimento, le masserie didattiche sono cancellate dall’albo regionale di
cui all’articolo 7.
5. I provvedimenti di revoca del
riconoscimento sono notificati agli interessati entro quindici giorni dalla data
della loro emanazione.
Art. 10(Promozione e divulgazione delle
masserie didattiche) 1. L’Assessorato regionale alle risorse
agroalimentari - Settore agricoltura, coerentemente con il proprio programma di
divulgazione e promozione e d’intesa con l’Ufficio relazioni con il pubblico
(URP) della Regione, provvede a diffondere la conoscenza delle masserie
didattiche.
Art. 11(Norma finanziaria) 1. La presente legge non comporta oneri
a carico del bilancio della Regione.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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