Legge Regionale 29 luglio 2008, n. 20 Costituzione dell'Enoteca/Elaioteca regionale
Art. 1(Finalità) 1. La Regione Puglia promuove la costituzione
dell’Enoteca/Elaioteca regionale, con una sede regionale e una sede per ogni
provincia, per: a) comunicare, promuovere e valorizzare, in
Italia e all’estero, i vini, gli oli e tutti gli altri prodotti agroalimentari
del territorio pugliese e, in particolare, favorire la conoscenza e la
valorizzazione dei vini e degli oli di qualità regionali, con specifico riguardo
ai vini a denominazione di origine controllata (DOC) e indicazione geografica
tipica (IGT), agli oli extra vergini di oliva a denominazione di origine
protetta (DOP) e a denominazione geografica protetta (IGP), nonché degli oli
extra vergini di oliva ottenuti con il metodo di agricoltura biologica;
b) sostenere iniziative di promozione di
immagine dei prodotti e dei territori attivate da soggetti pubblici e privati
per la valorizzazione delle produzioni vinicole e olearie;
c) favorire iniziative per il recupero e la
valorizzazione delle tradizioni e per la ricostruzione delle identità economiche
e culturali dei territori del vino e dell’olio e degli altri prodotti
agroalimentari del territorio;
d) contribuire alla formazione di figure
professionali esperte nei settori viticolo,vinicolo, olivicolo ed elaiotecnico,
con specifiche competenze settoriali nella finanza, nella gestione delle risorse
umane, nelle strategie manageriali, nel marketing e nella comunicazione dei
prodotti vino e olio.
Art. 2(Costituzione dell’Enoteca/Elaioteca
regionale) 1. L’Enoteca/Elaioteca regionale è
un’associazione costituita ai sensi dell’articolo 14 e seguenti del codice
civile, alla quale partecipano enti pubblici, enti di diritto pubblico, consorzi
di produttori agricoli riconosciuti, cooperative agricole, distretto enologico e
soggetti privati.
2. L’associazione di cui al comma 1 ha sede
legale presso l’Assessorato regionale alle risorse agroalimentari.
3. La Regione Puglia, le province pugliesi e
l’Unione delle camere di commercio di Puglia stipulano apposito protocollo,
definendo i diritti e gli obblighi di ciascuno, per istituire l’ente promotore
della costituzione dell’Enoteca/Elaioteca regionale.
4. Le sedi provinciali dell’Enoteca/Elaioteca
regionale devono:
a) essere istituite, per ciascuna provincia
pugliese, in una città nella quale insistono aree di produzione, coltivazione e
strutture produttive e abbia nel proprio territorio almeno una DOC e DOP;
b) essere allocate presso edifici, aperti al
pubblico, in possesso di requisiti storici, artistici e architettonici;
c) garantire opportuni spazi di mescita e locali
idonei per la conservazione dei vini e degli oli della Puglia;
d) presentare vini pugliesi a DOC e IGT e oli
pugliesi a DOP e IGP, oltre che vini e oli prodotti con metodi di agricoltura
biologica;
e) sviluppare azioni di acquisizione e
conservazione di documentazione della cultura contadina;
f) svolgere, senza fini di lucro, azioni
tendenti a valorizzare i vini e gli oli della Puglia e promuovere la loro
conoscenza e il loro consumo attraverso la formulazione di programmi triennali
di attività, in collegamento con la promozione e la degustazione di altri
prodotti tipici di qualità e tradizionali pugliesi;
g) provvedere alla selezione dei vini e degli
oli pugliesi mediante la costituzione di specifiche commissioni tecniche;
h) realizzare, d’intesa e in collaborazione con
l’Unione delle camere di commercio, il concorso enologico e il concorso oleario
pugliesi;
i) predisporre, con l’Unione delle camere di
commercio e con i consorzi di tutela della Regione Puglia, l’attività di
promozione dei vini e degli oli di qualità a denominazione di origine;
j) svolgere funzione di indirizzo e di
coordinamento delle strade del vino e dell’olio d’oliva e delle enoteche ed
elaioteche inserite in dette strade, secondo le direttive fornite dalla Regione.
Art. 3(Finanziamenti) 1. Per concorrere a perseguire le finalità di
cui all’articolo 1, la Regione, le province, l’Unione delle camere di commercio
e le camere di commercio concedono alla Enoteca/Elaioteca regionale i seguenti
finanziamenti:
a) contributo annuo permanente sulle spese di
funzionamento;
b) contributo, fino al 65 per cento della spesa
ammessa, per lo svolgimento delle attività di promozione e di valorizzazione dei
vini e degli oli pugliesi, contenute in apposito programma triennale proposto
dagli organi gestionali dell’Enoteca/Elaioteca regionale e approvato dalla
Giunta regionale;
c) contributo, fino al 25 per cento della spesa
ammessa, per la realizzazione di studi e ricerche di mercato per accrescere la
presenza delle produzioni pugliesi di qualità sui mercati internazionali e
nazionali;
d) contributo, fino all’80 per cento della spesa
ammessa, per l’acquisizione a titolo oneroso della documentazione e degli
oggetti relativi alla cultura contadina, per il recupero e la valorizzazione
delle tradizioni, per la ricostruzione dell’identità economica e culturale dei
territori di produzione dei vini e degli oli di qualità.
2. Il protocollo da stipularsi con le
province pugliesi e l’Unione delle camere di commercio di Puglia deve prevedere
che le province si fanno carico di mettere a disposizione, secondo quanto
previsto all’articolo 2 , idonei locali quali sedi provinciali
dell’Enoteca/Elaioteca regionale mentre l’Unione delle camere di commercio di
Puglia si fa carico di svolgere, con proprio personale, funzioni di controllo e
coordinamento di ciascuna sede provinciale.
3. Le province, l’Unione delle camere di
commercio e le camere di commercio partecipano ognuna nella misura del 10 per
cento al contributo di cui al comma 1.
Art. 4(Modalità di concessione dei
finanziamenti) 1. La concessione dei contributi di cui
all’articolo 3 è subordinata alle seguenti condizioni:
a) l’Enoteca/Elaioteca deve adottare lo statuto
approvato dalla Giunta regionale e si deve dotare di un regolamento di
organizzazione e di contabilità;
b) fra gli associati devono essere presenti i
consorzi di tutela e valorizzazione riconosciuti secondo la vigente normativa,
gli operatori agricoli singoli o in forma associata, altri operatori che
producono e commercializzano vini e oli di qualità o biologici imbottigliati;
c) il Consiglio di amministrazione deve essere
composto, per almeno due terzi, dai rappresentanti dell’ente promotore
costituito ai sensi dell’articolo 2.
Art. 5(Attività propedeutiche) 1. L’Assessorato regionale alle risorse
agroalimentari cura le attività propedeutiche per la costituzione
dell’Enoteca/Elaioteca regionale redigendo lo schema di statuto e degli atti
costitutivi, che sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell’ente
promotore.
2. L’Assessorato regionale alle risorse
agroalimentari provvede, altresì, ad adottare un logo caratteristico
dell’Enoteca/Elaioteca regionale, nel rispetto della vigente normativa in
materia di appalti di servizio.
Art. 6(Regolamento di attuazione) 1. La Giunta Regionale, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il relativo
regolamento di attuazione.
Art. 7(Norma finanziaria) (1) 1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB 01.03.02 “Interventi di promozione” il capitolo di spesa 111112 denominato “Contributi alla Enoteca/Elaioteca regionale per spese di funzionamento e per attività di promozione e valorizzazione dei vini e degli oli pugliesi (articolo 3 l.r. 20/2008).”. 2. La dotazione finanziaria per l’esercizio 2010 è stabilita in euro 690 mila. Per gli esercizi successivi, la dotazione finanziaria è stabilita con le leggi di bilancio annuali e pluriennali.
(1) Articolo così sostituito dalla l.r. 34/2009, art. 14
TITOLO 1
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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