Legge Regionale 19 settembre 2008, n. 23 Piano regionale di salute 2008 - 2010(1)
(1) Vedi anche il Reg. reg. 6/2011 “Regolamento di organizzazione del “Distretto Socio Sanitario (D.S.S.) ”.
Art. 1(Principi) 1. Ai sensi dell’articolo 2
della legge regionale 3 agosto 2006, n.
25 (Principi e organizzazione del
servizio sanitario regionale), la programmazione sanitaria e sociosanitaria
della Regione Puglia si esplica nel
documento di indirizzo del piano regionale di salute.
2. Il piano regionale di
salute, con riferimento ai livelli essenziali di assistenza (LEA), individua gli
obiettivi di salute, le strategie con relative azioni prioritarie di intervento
da raggiungere nel triennio di riferimento, garantendo la centralità del
cittadino quale protagonista e fruitore dei percorsi assistenziali e la completa
integrazione tra le diverse forme di assistenza sanitaria e tra l’assistenza
sanitaria e l’assistenza sociale.
Art. 2(Piano regionale di
salute) 1. Il piano regionale di salute
2008-2010, di cui all’allegato 1, approvato con la presente legge, ai sensi
dell’articolo 22,
comma 2, della legge
regionale 12 maggio 2004 n. 7 (Statuto della Regione Puglia), individua
quali azioni del processo le seguenti aree di
intervento:
a)
fragilità;
b)
prevenzione;
c) assistenza
ospedaliera;
d) assistenza
territoriale;
e) governo del
sistema;
f) semplificazione del
procedimento,
g) partecipazione attiva dei
cittadini.
Art. 3(Regolamenti
attuativi) 1. La Giunta regionale approva
con successivi atti regolamentari i piani attuativi relativi agli obiettivi di
salute, ai modelli organizzativi, ai criteri per l’allocazione adeguata,
appropriata e razionale delle risorse, nonché agli strumenti di valutazione
continua della qualità dei servizi erogati, contenuti nell’allegato 1 della
presente legge, secondo le procedure previste dallo Statuto della Regione
Puglia. (2)
2. Il comma 4 dell’articolo 3
della l.r. 25/2006 è sostituito dal
seguente:
“4. Il direttore generale della
ASL, avvalendosi del collegio di direzione, propone alla Giunta regionale, sulla
base degli obiettivi e degli indirizzi del piano regionale di salute, il piano
attuativo locale (PAL). Il PAL è lo strumento di pianificazione strategica
dell’azienda e ha lo stesso periodo di vigenza del piano regionale di salute. La
Giunta regionale, acquisito il parere della Conferenza permanente per la
programmazione sanitaria e socio-sanitaria ex articolo 3,
comma 1, della l.r. 25/2006, approva il PAL con le
procedure di cui all’articolo 44 della l.r. 7/2004. Il direttore generale adotta
il piano annuale delle attività, con riferimento al PAL approvato dalla Giunta
regionale, nel rispetto della disponibilità delle risorse assegnate all’azienda
certificata dal direttore generale, dai direttori sanitario e amministrativo e
dal collegio dei revisori dei conti.”
(2) In attuazione del presente comma, relativamente al regolamento di organizzazione
del Distretto socio sanitario (D.S.S.), vedi il Reg.
reg. 18 aprile 2011, n. 6.
Art. 4(Disposizioni per i
PAL) 1. I direttori generali delle
aziende sanitarie, entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono tenuti ad adottare i
PAL.
2. In caso di inosservanza di
cui al comma 1 la Giunta regionale provvede alla nomina di un commissario ad
acta per l’adozione, nel termine di trenta giorni dalla nomina, del
PAL.
3. I PAL delle aziende
sanitarie devono essere approvati dalla Giunta regionale con provvedimenti
simultanei.
Art. 5(Copertura
finanziaria) 1. La copertura finanziaria connessa all’attuazione della presente legge è assicurata nei limiti delle risorse finanziarie derivanti dal riparto del fondo sanitario di parte corrente, determinate annualmente con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché dalle altre assegnazioni di fondi statali e comunitari specificatamente destinati al servizio sanitario regionale. ALLEGATO 1 (3) omissis
(3) L’Allegato è stato modificato dalla l.r. 4/2010, art. 27. Vedi anche l’art. 7 della medesima legge, Vedi l’art. 17 del Reg. reg. 6/2011 “Regolamento di organizzazione del “Distretto Socio Sanitario (D.S.S.)
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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