Legge Regionale 13 novembre 2008, n. 32 Quinta variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008
Art. 1(Variazioni al bilancio di previsione
2008) 1. Nello stato di previsione del
bilancio della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2008, approvato con
legge
regionale 31 dicembre 2007, n. 41, sono introdotte le variazioni di
entrata e di spesa riportate nell’allegato “A” alla presente legge.
Art. 2(Modifica alla legge regionale 2 aprile 1981,
n. 24) 1. L’articolo 3 della legge regionale 2 aprile 1981, n. 24 (Azioni di rivalsa sanitaria), è sostituito dal seguente: “Art. 3 1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le aziende sanitarie locali, oltre a curare l’istruttoria amministrativa, provvedono alla definizione delle azioni di rivalsa sanitaria, avvalendosi anche della procedura coattiva di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Gli atti per eventuali rinunce o transazioni rientrano nelle attribuzioni delle aziende sanitarie locali, cui compete, altresì, promuovere l’eventuale azione giudiziaria per il recupero delle spese di spedalità.”. 2. L’esercizio di tutti i diritti di rivalsa sorgenti da fatti verificatisi prima del 31 dicembre 2008 resta di competenza della Regione a norma dell’articolo 3 della l.r. 24/1981. 3. La riscossione e il recupero delle spese indicate nell’articolo 1 della l.r. 24/1981 connesse a prestazioni erogate in data precedente a quella indicata nel comma 1 [del medesimo articolo 1] (1) , sono comunque affidate alle aziende sanitarie locali qualora le stesse abbiano proceduto all’accertamento del fatto che costituisce titolo per l’esercizio dell’azione di rivalsa. 4. Sono abrogate le disposizioni recate da leggi e regolamenti regionali incompatibili con il presente articolo.
(1) Parole soppresse dalla l.r.10/2009, art. 37
Art. 3(Integrazioni alla legge regionale 16
novembre 2001, n. 28) 1. Alla legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale
in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), sono
apportate le seguenti integrazioni:
a) all’articolo 82 bis (Regolarizzazione
carte contabili), come aggiunto dall’articolo 4, comma 1, lettera h), della
legge
regionale 2 dicembre 2005, n. 17, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
“4 bis Al fine di assicurare la puntuale
attuazione delle disposizioni relative al sistema di rilevazione automatica
degli incassi e dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche (Sistema
informativo delle operazioni degli enti pubblici), la Ragioneria è autorizzata a
emettere, entro e non oltre il mese di febbraio, riversali di incasso relative
ai provvisori di entrata e mandati di pagamento a regolarizzazione contabile dei
provvisori di uscita relativi all’esercizio finanziario precedente con
imputazione delle somme al dedicato capitolo 1110097 dello stesso esercizio”;
b) al comma 5 dell’articolo 93 (Residui
passivi. Nozione):
1) dopo le parole: “stanziamenti di spesa in
conto capitale” sono inserite le seguenti: “e quelle destinate al finanziamento
del servizio sanitario regionale derivanti dalle deliberazioni CIPE di riparto
del fondo sanitario nazionale di parte corrente”;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“Sono altresì conservate tra i residui di stanziamento le somme affluite su
capitoli di entrata del bilancio autonomo regionale e destinate a finanziare i
capitoli di spesa a essi collegati”.
Art. 4(Norma di carattere interpretativo in tema di
tassa auto) 1. In deroga all’articolo 1, comma 2,
della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei
diritti del contribuente), la disposizione di cui al comma 1 dell’articolo 4
(Veicoli regionali) della legge
regionale 4 dicembre 2001, n. 31 (Disposizioni di carattere
tributario), va intesa nel senso che sono esenti dal pagamento della tassa
automobilistica regionale i veicoli che, dagli archivi del pubblico registro
automobilistico (PRA), risultano intestati alla Regione e sono adibiti
all’esclusivo uso istituzionale della stessa Regione Puglia.
Art. 5(Finanziamento prosecuzione servizio
controllo e monitoraggio del patrimonio boschivo) 1. Al fine di consentire la liquidazione e il
pagamento delle spese derivanti dall’avvenuta prosecuzione, nei mesi di luglio e
agosto 2008, del “Servizio di controllo e monitoraggio del patrimonio boschivo
pugliese per la prevenzione del rischio incendi”, è stanziata la somma di euro 1
milione 940 mila sul capitolo 531045 - unità previsionale di base (UPB) 08.03.01
- del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008.
2. All’adozione dei relativi atti di impegno
e liquidazione provvede il Servizio foreste.
Art. 6(Integrazione
del fondo sanitario regionale 2008 - parte corrente) 1. Le risorse finanziarie assegnate dalla
deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) 27 marzo 2008, n. 48 (Ripartizione delle disponibilità finanziarie tra le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per il servizio sanitario
nazionale 2008), di ripartizione, per l’anno 2008, del finanziamento del
servizio sanitario nazionale, di parte corrente, e derivanti dalla differenza
tra l’importo spettante di euro 6.246.793.838,00 e l’importo di euro
6.021.753.511,00 già stanziato nel bilancio di previsione per l’anno 2008, sono
iscritte in aumento sui correlati capitoli di entrata 1011050, 1011060 e 1011085
- UPB 01.02.01 - e di spesa 741090 - UPB 12.01.02.
2. Nelle more del perfezionamento e
sottoscrizione del piano di rientro e di riqualificazione e razionalizzazione
del servizio sanitario regionale, di cui al comma 180 dell’articolo 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), come modificato
dall’articolo 4 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e in attesa degli esiti della
verifica degli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia sanitaria
per l’anno 2008, i competenti servizi dell’Area politiche per la promozione
della salute delle persone e delle pari opportunità, al fine di evitare
l’aggravio di costi e oneri finanziari derivanti dai ritardi nei pagamenti di
forniture e servizi, provvedono ad adottare i relativi atti di erogazione in
favore delle aziende sanitarie e ospedaliere delle somme accantonate ai sensi
dell’articolo3,
comma 4, della legge
regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008 - 2010 della Regione
Puglia), pari a euro 314.423.823,00, nonché della quota di cui al comma 1 del
presente articolo di euro 225.040.347,00.
3. La Ragioneria
regionale è autorizzata a porre in essere i consequenziali adempimenti
contabili.
Art. 7(Integrazione dei fondi di cui all’ articolo
35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368) 1. Al fine di assicurare maggiori
disponibilità per il finanziamento di borse di studio finanziate da privati per
i medici specializzandi nelle Università di Bari e Foggia di cui al capitolo
721060 - UPB 12.2.1 - risorse umane - del bilancio per l’esercizio finanziario
2008, il medesimo capitolo 721060 è impinguato della maggiore spesa di euro 2
milioni 500 mila con prelievo di pari somma dal capitolo 721070 - UPB 12.2.1 -
risorse autonome - del bilancio 2008.
Art. 8(Norme in materia di Società partecipate
regionali) 1. Al fine di consentire il ripiano delle
perdite delle società “Patto territoriale Polis del sud est barese s.r.l. a
s.c.” e “Consorzio per lo sviluppo dell’area conca barese s.c.a.r.l.”, aventi
sedi, rispettivamente, in Monopoli e Molfetta, le cui partecipazioni societarie
detenute da Finpuglia s.p.a. sono state acquisite dalla Regione Puglia ai sensi
dell’articolo 9
della legge regionale 2 luglio 2008, n. 18
(Assestamento e quarta variazione al bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2008), è autorizzata, per l’esercizio
finanziario 2008, la spesa di euro 876,90.
2.
All’onere derivante dall’attuazione del comma 1 si provvede mediante
l’istituzione, nell’ambito della UPB 10.01.01, di un nuovo capitolo di spesa
“Spese per il ripianamento delle perdite di esercizio delle società Patto
territoriale Polis del sud est barese s.r.l. a s.c. e Consorzio per lo sviluppo
dell’area conca barese s.c.a.r.l.”, con una dotazione finanziaria di euro 876,90
e corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 915040
nell’ambito della UPB 11.02.01.
Art. 9(Modifica
alla legge regionale 2 luglio 2008, n. 18) 1.
All’articolo 15
(Missioni continuative e provvedimenti per il personale degli organi di
direzione politica) della legge
regionale 2 luglio 2008, n. 18
(Assestamento e quarta variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2008), sono apportate le seguenti modifiche: a)
al comma
1, le parole: “il 15 novembre 2008” sono sostituite dalle seguenti: “la data di
entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2009”;
b)
al comma
3, le parole: “dal 15 novembre 2008” sono sostituite dalle seguenti: “dalla data
di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2009”.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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