Anno 2008
Numero 11
Data 08/07/2008
Abrogato No
Materia Assistenza sociale;
Note Pubblicato nel B.U.R.Puglia n. 111 del 14 luglio 2008
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Regolamento Regionale 8 luglio 2008, n. 11

Modifiche ed integrazioni all'art. 8 del R.R. 27 novembre 2002, n. 7 in attuazione della L.R. 9 agosto 2006, n. 26"



IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE



 

-          Visto lart. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

 

-          Visto l’art.  42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

 

-          Visto l’art.  44, comma 2, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

 

-          Visto l’ art. 32 della  L. R. 9 agosto 2006 n. 26 “Interventi in materia Sanitaria”.

 

-          Vista la  Delibera di Giunta Regionale n. 246 del 26 febbraio 2008 e la successiva Delibera di Giunta Regionale n. 1170 del 1 luglio 2008 di adozione del Regolamento;

 

EMANA

 

Il seguente Regolamento:

 




Art. 1

 (Rideterminazione delle tariffe)



1. In attuazione dell’art. 32 della L.R. 9 Agosto 2006, n. 26, le tariffe giornaliere delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne, individuate dal Regolamento Regionale 27 Novembre 2002, n. 7, sono ridefinite sulla base dei costi derivanti dall’applicazione dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dal Reg. Reg. n. 3/2005, così come indicato nell’allegata Tabella A).




Art. 2

(Costo del personale)


1. Al personale delle strutture riabilitative psichiatriche private si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente per il personale non medico della Sanità Privata.

2. I costi del personale di cui alla allegata Tabella A) sono comprensivi degli oneri riflessi, del T.F.R., della quota premio incentivazione, degli oneri aggiuntivi, nonché di una quota – calcolata nella misura del 4% della retribuzione annua - per il finanziamento di oneri contrattuali diversi (lavoro straordinario e indennità di trasferta per attività fuori sede ).




Art. 3

 (Costo della locazione degli immobili)


1. Le spese di locazione degli immobili superiori al minimo individuato per tipologia di struttura dalla allegata Tabella A) saranno rimborsate dall’Azienda Sanitaria su cui insiste la struttura, previa presentazione del contratto di locazione regolarmente registrato, sino ad un massimo di:

- € 35.870 per la comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica

- €. 20.500 per la comunità alloggio

- €. 14.210 per il modulo di n.2 gruppi-appartamento

- €. 30.000 per il centro diurno.

2. Le spese di locazione degli immobili sono comprensive delle spese di registrazione del contratto e condominiali.

3. In caso di immobile di proprietà del gestore, ai fini della valorizzazione del bene in uso, la quota relativa al costo minimo di locazione viene mantenuta nella tariffa.

4. In caso di immobile di proprietà dell’Azienda Sanitaria, ovvero di altre Pubbliche Amministrazioni, in comodato d’uso, la tariffa è ridotta della quota relativa al fitto.




Art. 4

 (Vitto)


1. Il menù si compone, per le strutture residenziali, di n. 5 pasti giornalieri (colazione, spuntino, pranzo, merenda, cena), da consumarsi in orari che non ostacolino le relazioni interpersonali degli utenti, adeguati per quantità e qualità ai requisiti nutrizionali.

2. Per le strutture semiresidenziali il menù si compone di n. 3 pasti giornalieri ( colazione, pranzo e merenda).




Art. 5

(Servizi mensa e trasporto nel Centro Diurno)


1. I servizi mensa e trasporto, ai sensi dell’art.4 del Regolamento n.7/02, devono essere assicurati, in via prioritaria, da cooperative sociali di tipo B, onde consentire anche l’inserimento lavorativo di pazienti psichiatrici.

2. Vanno, in ogni caso, privilegiate forme di raggiungimento autonomo del Centro Diurno da parte degli utenti.




Art. 6

(Costi generali della struttura)


1. Le spese generali della struttura comprendono le seguenti voci:

-Utenze: gas cucina/riscaldamento, luce, acqua, fogna, telefono, carburante;

-Quota ammortamento arredi, attrezzature, elettrodomestici, autoveicoli, biancheria;

-Lavaggio, stiratura, piccola sartoria;

-Manutenzione ordinaria e riparazioni;

-Materiale sanitario e per l’igiene personale e della casa;

-Assicurazioni;

-Cancelleria e spese varie di economato;

-Abbigliamento ed altri bisogni di base degli utenti (in mancanza di altre fonti di reddito).




Art. 7

(Attività riabilitative)


1. Il progetto terapeutico individualizzato, redatto nelle forme previste dal Reg. Reg. n. 3/2005, deve contenere la valutazione globale della patologia e dei bisogni, gli obiettivi, gli interventi, i tempi di verifica e di adeguamento, la prevedibile durata della prestazione.

2. Le spese per le attività riabilitative di reinserimento formativo-lavorativo, individuate nei progetti terapeutici individualizzati redatti dal Centro di Salute Mentale, di concerto con l’équipe della struttura riabilitativa e con l’utente stesso, sono comprensive anche delle attività di animazione e socializzazione e dei soggiorni-vacanza.

3. La permanenza del paziente nella struttura a più alta intensità terapeutico-assistenziale non può superare il limite dei 18 mesi, rinnovabili per una volta.

4. Il Centro di Salute Mentale, allo scadere della durata della prestazione riportata nel progetto terapeutico, valutato il processo riabilitativo ed i risultati conseguiti, ne può disporre la permanenza nella struttura stessa, fermo restando i limiti indicati nel comma precedente, ovvero la dimissione in direzione di soluzioni alternative quali assistenza presso il domicilio, altra struttura più idonea, affido eterofamiliare.

5. I limiti di permanenza nella struttura di cui al comma 3), per i pazienti attualmente ivi ospitati, decorrono dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.




Art. 8

  (Assenze temporanee)


1. In caso di assenze temporanee dei pazienti considerate nel progetto riabilitativo personalizzato o di ricovero ospedaliero, le strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne assicurano la continuità assistenziale con l’erogazione delle prestazioni individuate dal piano terapeutico.

2. In tali casi, la retta è decurtata della diaria vitto.




Art. 9

 (Adeguamento delle tariffe ed accordi contrattuali)


1. Le tariffe individuate nell’allegata Tabella A) si applicano alle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne in possesso dei requisiti organizzativi previsti dal Reg. Reg. n. 3/2005.

2. Dette tariffe saranno rivalutate, per quanto concerne le spese di personale, per effetto dei rinnovi dei CCNL, e, per quanto concerne le altre voci di costo, in sede di approvazione del DIEF, in misura pari al tasso di inflazione, a partire dall’anno successivo all’entrata in vigore del presente regolamento.

3. Il Direttore Generale della ASL, a seguito dell’entrata in vigore del presente regolamento, stipula gli accordi contrattuali con gli Enti Gestori delle strutture riabilitative psichiatriche di cui al comma 1 sulla base dei seguenti criteri di massima:

  • volume delle attività realizzate per l’utenza territoriale provinciale nell’ambito della riabilitazione psichiatrica;
  • gestione di reti riabilitative psichiatriche (CRAP, CD, CA, GA );
  • esperienza documentata nel settore della riabilitazione psichiatrica;
  • dimostrazione di possesso di ulteriori standard di cui all’art. 12 del Regolamento n. 7/02, con particolare riferimento alla valutazione della qualità delle prestazioni di cui alla lett. k) effettuata dal DSM di ASL diversa da quella in cui risiedono le strutture;
  • assunzione documentata a tempo indeterminato del personale non medico previsto dal Reg. n. 3/2005 secondo il contratto collettivo nazionale.

4. Il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria, valutato il fabbisogno aziendale, con l’accordo contrattuale procede ad acquistare le prestazioni riconvertendo, in caso di esubero stabile verificatosi in costanza di contratto, le prestazioni residenziali in prestazioni di assistenza riabilitativa psichiatrica non residenziale, ivi comprese le attività di ADI.

5. Presso ciascuna ASL viene istituito l’albo degli operatori delle strutture riabilitative psichiatriche, al quale ciascun Ente è tenuto a comunicare nominativamente e per funzione l’elenco del personale occupato, con la relativa tipologia del rapporto di lavoro.




Art. 10

(Commissione Regionale per la Salute Mentale)


La Commissione Regionale per la Salute Mentale prevista alla lettera n) del comma 1 dell’art. 9 della legge regionale 9 Agosto 2006, n. 26 “Interventi in materia sanitaria” e costituita con DGR n. 36 del 23 Gennaio 2007 è integrata con n. 3 rappresentanti delle strutture riabilitative psichiatriche accreditate.




ALLEGATO


ALLEGATO


Disposizioni finali


Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n .7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.