Anno 2008
Numero 28
Data 22/12/2008
Abrogato No
Materia Territorio - Ambiente - Inquinamento;
Note Pubblicato nel B.U. Puglia 23 dicembre 2008, n. 200.
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Regolamento Regionale 22 dicembre 2008, n. 28

Modifiche e integrazioni al Reg. 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre 2007.(1) 


(1) Il Regolamento regionale 18 luglio 2008, n. 15 è da intendersi implicitamente abrogato dal presente Regolamento


IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE



Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

 

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

 

Visto l’art. 44, comma 2, L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

 

Vista la normativa comunitaria ed, in particolare, le direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante il regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;

 

Visto il Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 258 del 6 novembre 2007.

 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2457 del 16 dicembre 2008 di adozione del Regolamento;

 

EMANA

 

Il seguente Regolamento:

 




Art. 1

Finalità


Il presente regolamento concerne la gestione delle ZPS che formano la rete Natura 2000 in Puglia in attuazione delle direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992.

Esso contiene le misure di conservazione e le indicazioni per la gestione.

Le misure di conservazione e le indicazioni per la gestione sono finalizzate a garantire la coerenza ecologica della Rete Natura 2000 e l’uniformità della gestione.

Oltre che garantire la coerenza della rete, l’individuazione di tali misure ha lo scopo di assicurare il mantenimento o all’occorrenza il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat di interesse comunitario e degli habitat di specie di interesse comunitario, nonché di stabilire misure idonee ad evitare la perturbazione delle specie per cui i siti sono stati designati, tenuto conto degli obiettivi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.





Art. 2

Obblighi e indicazioni



Le misure di conservazione sono obbligatorie. 

Le indicazioni per la gestione consistono in obiettivi da conseguire nell’area e/o da buone pratiche da realizzare e, comunque, costituiscono indirizzi di cui tener conto nella eventuale redazione dei piani di gestione dei siti e nelle procedure di Valutazione di Incidenza.

Le indicazioni per la gestione sono altresì pratiche  da incentivare e finanziare attraverso Fondi comunitari o altre forme di finanziamento.





Articolo 2 bis

Definizione delle misure di conservazione per le zone speciali di conservazione (ZSC)



1. Per quanto riguarda le misure minime di conservazione per le ZSC di cui all’art. 3, comma 2, del D.P.R n. 357/1997, e successive modifiche e integrazioni, si rinvia espressamente a quanto previsto dall’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 258 del 6 novembre 2007.

2. Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia ed, in particolare, di quanto previsto dall’art. 4, comma 5, della direttiva CEE 92/43 (Habitat), le predette misure di conservazione vengono applicate anche ai Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.).





Art. 3

Definizione delle misure di conservazione per le zone di protezione speciale (ZPS)



1. Il presente provvedimento recante le misure di conservazione e gli indirizzi di gestione per le ZPS è redatto in conformità agli obiettivi di conservazione della Direttiva 79/409/CEE e agli indirizzi espressi nel decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 3 settembre 2002 recante “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”.

2. Per le ZPS ricadenti all’interno di aree naturali protette o di aree marine protette istituite ai sensi della legislazione vigente, le misure di salvaguardia esistenti e le previsioni normative definite dai rispettivi strumenti di regolamentazione e di pianificazione vanno integrate con le disposizioni del presente provvedimento. Nel caso di conflitto di norme si applica quella a maggiore tutela.

3. Per tutte le ZPS sono fatte salve le norme del Reg. (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 relative al regime di sostegno diretto nell’ambito della Politica Agricola Comune (PAC) e relative norme nazionali e regionali di recepimento e successive modifiche e integrazioni;

4. In deroga al presente regolamento, qualora un piano o progetto debba comunque essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico connessi con la salute dell’uomo o la sicurezza pubblica, valutata la mancanza di soluzioni alternative, l’autorità di gestione del sito ne autorizza la realizzazione con la prescrizione di ogni misura compensativa necessaria a garantire e tutelare la coerenza complessiva della rete ecologica “Natura 2000”.





Art. 4

Individuazione di tipologie ambientali di riferimento per le ZPS



1. Tenuto conto dei criteri ornitologici indicati nella Direttiva 79/409/CEE e delle esigenze ecologiche delle specie presenti nelle diverse ZPS, sono individuate le sette tipologie ambientali di riferimento di seguito elencate:

- ambienti forestali delle montagne mediterranee;

- ambienti misti mediterranei;

- ambienti steppici;

- colonie di uccelli marini;

- zone umide;

- presenza di corridoi di migrazione;

- valichi montani ed isole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche.

2. Ogni ZPS è assegnata ad una o più tipologie ambientali e per essa nella definizione delle misure di conservazione si applicano le misure e gli indirizzi specifici per ciascuna tipologia, oltre a quelli validi per tutte le ZPS. Nel caso in cui una ZPS risultasse assegnata a due o più tipologie ambientali, per essa vigono i criteri previsti per ciascuna delle tipologie.

3. Nell’allegato 1 che costituisce parte integrante del presente provvedimento vengono fornite la descrizione e la caratterizzazione delle sette tipologie ambientali. Nell’allegato 2 che costituisce parte integrante del presente provvedimento viene fornita l’appartenenza delle singole ZPS alle tipologie ambientali.

4. I divieti di cui all’art. 5 dal punto a) al punto k) devono essere inseriti nei calendari venatori  regionali di cui alla legge n. 157/92, art. 18, comma 4 e nei piani faunistico-venatori di cui alla legge n. 157/92, art. 10.




Art. 5

Misure di conservazione per tutte le ZPS



1. In tutte le ZPS è fatto divieto di:

a) esercitare l’attività venatoria in data antecedente alla terza domenica di settembre;

b) esercitare l’attività venatoria nel mese di gennaio per più di due giornate prefissate alla settimana individuate tra quelle previste dal calendario venatorio;

c) effettuare la preapertura dell’attività venatoria con esclusione della caccia di selezione agli ungulati;

d) esercitare l’attività venatoria in deroga ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979;

e) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune, sia d’acqua dolce che salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009;

f) attuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell’attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni dei corvidi è inoltre vietato nelle aree di presenza del Lanario (Falco biarmicus). Sono comunque fatte salve diverse prescrizioni dell’Autorità di Gestione della ZPS;

g) effettuare i ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli realizzati con soggetti appartenenti alle specie autoctone e provenienti da allevamenti nazionali, e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;

h) abbattere esemplari appartenenti alle specie, combattente (Philomacus pugnax), moretta (Ayhytia fuligula);

i) svolgere attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, prima della prima domenica di settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le attività in corso.

j) costituire nuove zone per l’allenamento e l’addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliare quelle esistenti;

k) distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi, salvo quanto previsto dall’art. 9 della direttiva 79/409 e previo parere dell’autorità di gestione della ZPS;

l) utilizzo e spandimento di fanghi di depurazione, provenienti dai depuratori urbani e industriali, con l’esclusione dei fanghi provenienti dalle aziende agroalimentari, sulle superfici agricole e sulle superfici naturali;

m) realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliare quelli esistenti in termini di superficie, fatte salve le discariche per inerti;

n) realizzare nuovi impianti eolici, ivi compresa  un’area buffer di 200 metri. In un’area buffer di 5 km dalle ZPS e dalle IBA (Important Bird Areas) si richiede un parere di Valutazione di Incidenza ai fini di meglio valutare gli impatti di tali impianti sulle rotte migratorie degli Uccelli di cui alla Direttiva 79/409. È ammissibile la realizzazione di impianti eolici destinati all’autoproduzione, così come definita dall’art. 2, comma 2, del D.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, con una potenza complessiva non superiore a 20 kilowatt, preferibilmente collocati sulle coperture di edifici o fabbricati agricoli, civili o industriali ovvero sulle aree pertinenziali ad essi adiacenti. Sono fatti salvi, previa positiva valutazione d’incidenza, gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico di impianti già esistenti.

o) realizzare impianti a fune permanenti , fatti salvi gli impianti per i quali sia stato ultimato il procedimento di autorizzazione, nonché fatti salvi, previa positiva valutazione d’incidenza, gli interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico;

p) aprire nuove cave e ampliare quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste dal Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.), approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 824 del 13 giugno 2006, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 82 del 30 giugno 2006, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza sui singoli progetti e sui piani attuativi (Piani di bacino) e fermo restando l’obbligo di recupero finale delle aree interessate dall’attività estrattiva a fini naturalistici;

q) svolgere attività sportiva di fuoristrada e motocross al di fuori delle strade esistenti;

r) eliminare o trasformare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica, in particolare, muretti a secco, terrazzamenti, specchie, cisterne, siepi, filari alberati, risorgive, fontanili. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino e fatti salvi gli interventi autorizzati dall’autorità di gestione della ZPS;

s) convertire le superfici a pascolo permanente ad altri usi ai sensi dell’articolo 2 punto 2 del regolamento (CE) n. 796/04,  fatta eccezione per interventi connessi alla sicurezza pubblica e previo parere dell’autorità di gestione della ZPS;

t) effettuare il livellamento dei terreni non  autorizzati dall’ente gestore della ZPS;

u) utilizzo di diserbanti chimici nel controllo della vegetazione lungo le banchine stradali;

v) sorvolo, parapendio, volo a vela, arrampicata  libera o attrezzata sulle pareti rocciose nel periodo di nidificazione dal 1 gennaio al 30 agosto. Sono fatte salve operazione connesse alla sicurezza pubblica;

w) divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati naturali o seminati prima del 1 settembre, salvo interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario e previo parere dell’autorità di gestione della ZPS;

x) taglio di alberi in cui sia accertata la presenza di nidi e dormitori di specie d’interesse comunitario.

2. In tutte le ZPS è fatto obbligo di mettere in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione. Possibili interventi riguardano opere di prevenzione del rischio di elettrocuzione/collisione mediante l’uso di supporti tipo “Boxer”, l’isolamento di parti di linea in prossimità e sui pali di sostegno; l’utilizzo di cavi tipo elicord aerei o l’interramento dei cavi; l’applicazione di piattaforme di sosta, la posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti;

3. In tutte le ZPS sono indirizzi per la gestione:

a) informazione e sensibilizzazione della popolazione locale sulla rete Natura 2000;

b) incentivazione e promozione della agricoltura biologica;

c) forme di allevamento e agricoltura estensive tradizionali;

d) ripristino di habitat naturali e seminaturali quali ad esempio siepi, filari, boschetti, zone umide, temporanee e permanenti;

e) ricorso a pratiche agricole ecocompatibili;

f) monitoraggio delle popolazioni delle specie ornitiche protette dalla Direttiva 79/409/CEE e in particolare quelle dell’Allegato I della medesima direttiva o comunque a priorità di conservazione.

4. Ai procedimenti in corso alla data di pubblicazione del presente Regolamento, laddove si sia già provveduto al deposito del progetto, fatta salva la disciplina di cui al Regolamento regionale 4 ottobre 2006 n.16, non si applica la norma di cui al precedente comma 1 lett.n);

4 bis. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 14 del regolamento regionale 4 ottobre 2006 n. 16 non si applicano ai progetti che abbiano già ottenuto la determina di non assoggettabilità a VIA ovvero la positiva valutazione in sede di VIA prima dell’entrata in vigore del regolamento medesimo, né si applicano alle eventuali varianti migliorative ai progetti già approvati.




Art. 6

Misure di conservazione e indirizzi gestionali per tipologie di ZPS



1. ZPS CARATTERIZZATE DALLA PRESENZA DI AMBIENTI FORESTALI DELLE MONTAGNE MEDITERRANEE.

Misure di conservazione obbligatorie

  • divieto di impermeabilizzare le strade ad uso forestale;
  • divieto di forestazione con essenze arboree alloctone;
  • divieto di attività selvicolturali nel periodo 15 marzo-15 luglio;
  • divieto di tagliate contigue superiori a 20 ha nel corso della stessa stagione silvana; tagli superiori nella stessa stagione silvana sono consentiti solo conservando una fascia di 100 m tra le due tagliate adiacenti, fascia che può eventualmente essere utilizzata nel corso di tagliate successive;
  • è fatto obbligo di lasciare almeno 10 esemplari arborei ad ha, di particolari caratteristiche fenotipiche, diametriche ed ecologiche in grado di crescere indefinitamente e 10 esemplari arborei ad ha morti o marcescenti, fatti salvi interventi fitosanitari in presenza di conclamate patologie infestanti previo parere dell’autorità di gestione della ZPS;
  • divieto di rimboschimento delle radure di superficie inferiore a 1 ha per le fustaie e 5000 mq per i cedui semplici o composti;
  • nella realizzazione di chiudende è necessario permettere il passaggio della fauna selvatica;

Indirizzi per la gestione

  • Favorire l’avvicendamento all’alto fusto e alla disetaneità;
  • Attività agro-silvo-pastorali in grado di mantenere una struttura disetanea dei soprassuoli e la presenza di radure e chiarie all’interno delle compagini forestali;
  • Regolamentazioni connesse alle attività forestali in merito all’eventuale rilascio di matricine nei boschi cedui, alla eventuale indicazione di provvigioni minime, di norme su tagli intercalari, apertura di nuove strade e piste forestali a carattere permanente;
  • Conservazione e creazione di prati all’interno del bosco anche di medio/piccola estensione e di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali.
  • Manutenzione, dei muretti a secco esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali;
  • Conservazione delle specie arbustive ed arborescenti del sottobosco;
  • Interventi selvicolturali e gestionali utili all’aumento della biodoversità e delle nicchie ambientali (stagni, alberi habitat, cataste di legna e/o roccia, ecc.).
  • Nella realizzazione di piste forestali e/o viali parafuoco evitare la frammentazione delle superfici boscate e l’eccessiva riduzione del bosco;

2. ZPS CARATTERIZZATE DALLA PRESENZA DI AMBIENTI MISTI MEDITERRANEI.

Misure di conservazione obbligatorie

  • divieto di impermeabilizzare le strade ad uso forestale;
  • divieto di forestazione con essenze arboree alloctone;
  • divieto di attività selvicolturali nel periodo 15 marzo-15 luglio;
  • divieto di tagliate contigue superiori a 20 ha nel corso della stessa stagione silvana; tagli superiori nella stessa stagione silvana sono consentiti solo conservando una fascia di 100 m tra le due tagliate adiacenti, fascia che può eventualmente essere utilizzata nel corso di tagliate successive. - è fatto obbligo di lasciare almeno 10 esemplari arborei ad ha, di particolari caratteristiche fenotipiche, diametriche ed ecologiche in grado di crescere indefinitamente e 10 esemplari arborei ad ha morti o marcescenti, fatti salvi interventi fitosanitari in presenza conclamate patologie infestanti previo parere dell’autorità di gestione della ZPS;
  • divieto di rimboschimento delle radure di superficie inferiore a 1 ha per le fustaie e 5000 mq per i cedui semplici o composti;
  • nella realizzazione di chiudende è necessario permettere il passaggio della fauna selvatica;

Indirizzi per la gestione

  • controllo della vegetazione arbustiva nei prati e pascoli aridi;
  • manutenzione, senza rifacimento totale, dei muretti a secco esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali e manufatti in pietra;
  • ripristino di prati e pascoli tramite la messa a riposo dei seminativi;
  • pratiche pastorali tradizionali estensive;
  • conservazione del sottobosco;
  • Favorire l’avvicendamento all’alto fusto e alla disetaneità;
  • Attività agro-silvo-pastorali in grado di mantenere una struttura disetanea dei soprassuoli e la presenza di radure e chiarie all’interno delle compagini forestali;
  • Regolamentazioni connesse alle attività forestali in merito all’eventuale rilascio di matricine nei  boschi cedui, alla eventuale indicazione di provvigioni minime, di norme su tagli intercalari, apertura di nuove strade e piste forestali a carattere permanente;
  • Conservazione e creazione di prati all’interno del bosco anche di medio/piccola estensione e di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali.
  • nella realizzazione di piste forestali e/o viali parafuoco bisogna evitare la frammentazione delle superfici boscate e l’eccessiva riduzione del bosco;

3. ZPS CARATTERIZZATE DALLA PRESENZA DI AMBIENTI STEPPICI.

Misure di conservazione obbligatorie

  • divieto del dissodamento con successiva macinazione delle pietre nelle aree coperte da vegetazione naturale;
  • divieto di impermeabilizzare le strade rurali esistenti e di nuova realizzazione;

Indirizzi per la gestione

  • mantenimento e ripristino di piccole raccolte d’acqua e pozze stagionali - manutenzione, senza rifacimento totale, dei muretti a secco esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali e manufatti in pietra;
  • controllo della vegetazione arbustiva nei pascoli aridi;
  • incentivazione delle pratiche pastorali tradizionali estensive;
  • ripristino di pascoli aridi tramite la messa a riposo dei seminativi;
  • coltivazione di essenze officinali con metodi di agricoltura biologica.

4. ZPS CARATTERIZZATE DALLA PRESENZA DI COLONIE DI UCCELLI MARINI.

Misure di conservazione obbligatorie

  • Obbligo di segnalazione delle colonie riproduttive di uccelli delle specie coinvolte e di vietare l’accesso, l’ormeggio, lo sbarco, il transito, la balneazione, le attività speleologiche, di parapendio e di arrampicata a meno di 100 metri dalle colonie medesime durante i periodi di riproduzione, se non per scopo di studio e di ricerca scientifica espressamente autorizzati dall’ente gestore, nei seguenti periodi. Berta maggiore 15 marzo-30 settembre, Berta minore 1 marzo-30 luglio, Gabbiano corso 15 aprile- 15 luglio;

Indirizzi per la gestione

  • Controllo dei predatori introdotti dall’uomo, in particolare ratti, e controllo con metodi non cruenti dei cani e gatti, previo parere dell’autorità di gestione della ZPS nel rispetto della normativa vigente in materia;

5. ZPS CARATTERIZZATE DALLA PRESENZA DI ZONE UMIDE.

Misure di conservazione obbligatorie

  • divieto di prosciugamento, anche solo temporaneo, delle zone umide, o delle variazioni improvvise e consistenti del livello dell’acqua, o della riduzione della superficie di isole o zone affioranti. Sono fatte salve le operazioni di prosciugamento delle sole vasche salanti delle saline in      produzione;
  • divieto di bonifica delle zone umide naturali e seminaturali;
  • divieto di interventi di controllo ovvero gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva e erbacea all’interno delle zone umide e delle garzaie,  ttraverso taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno, durante il periodo riproduttivo dell’avifauna 1 marzo-15 luglio, fatti salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell’ente gestore;
  • divieto di taglio della vegetazione interessata da garzaie nei periodi di nidificazione 1 marzo-15 luglio, fatti salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell’ente gestore;
  • divieto di utilizzazione dei diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica (canali di irrigazione, fossati, scoline e canali collettori);

Indirizzi per la gestione

  • mantenimento di depressioni temporaneamente inondate nei terreni agricoli, dei ristagni nei fossati e di fossati stessi.
  • realizzazione di impianti di pioppicoltura solo su superfici agricole;
  • particolare attenzione mantenimento dei cicli di circolazione delle acque salate nelle saline abbandonate al fine di conservare gli habitat con acque e fanghi ipersalati idonei per Limicoli, Sternidi e Fenicottero;
  • interventi di taglio delle vegetazione, nei corsi d’acqua con alveo di larghezza superiore ai 5 metri, effettuati solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali;
  • creazione di isole e zone affioranti idonee alla nidificazione in aree dove questi elementi scarseggiano a causa di processi di erosione, subsidenza, mantenimento di alti livelli dell’acqua in primavera;
  • incentivazione al mantenimento di bordi di campi gestiti a prato per almeno 50 centimetri di larghezza;
  • trasformazione ad agricoltura biologica nelle aree agricole esistenti contigue alle zone umide; 
  • realizzazione di sistemi per la fitodepurazione;
  • gestione periodica degli ambiti di canneto da realizzarsi solamente al di fuori del periodo di riproduzione dell’avifauna, 1 settembre – 1 febbraio, con sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d’acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;
  • ripristino di steppe salate, zone umide temporanee o permanenti, ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali, in particolare nelle aree contigue a lagune costiere, saline laghi tramite la messa a riposo dei seminativi;
  • utilizzo di tecniche per il risparmio idrico e introduzione di colture a basso fabbisogno c idrico e utilizzo di fonti di approvvigionamento idrico sostenibili, tra cui reflui depurati per tamponare le situazioni di stress idrico estivo.
  • adozione di pratiche ecocompatibili nella pioppicoltura, tra cui il mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, il mantenimento di strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, il mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti;
  • regolamentazione della realizzazione di sbarramenti idrici, degli interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde tra cui rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, arginature, riduzione della superficie di isole e/o zone affioranti;
  • adozione di interventi di rinaturalizzazione dei corsi d’acqua;

6. ZPS CARATTERIZZATE DA PRESENZA DI CORRIDOI DI MIGRAZIONE.

Misure di conservazione obbligatorie

  • divieto di utilizzo del parapendio nei periodi compresi tra i mesi di Marzo e Maggio e i mesi di Agosto e Ottobre.

Indirizzi per la gestione

  • conservazione delle aree aperte in cui si creano le correnti termiche utilizzate dagli uccelli veleggiatori;
  • sorveglianza e monitoraggio durante il periodo di migrazione.

7. ZPS CARATTERIZZATE DALLA PRESENZA DI VALICHI MONTANI ED ISOLE RILEVANTI PER LA MIGRAZIONE DEI PASSERIFORMI E DI ALTRE SPECIE ORNITICHE.

Indirizzi per la gestione

  • Incentivare la riduzione dell’inquinamento luminoso.
  • Conservazione e Realizzazione di aree trofiche adatte all’alimentazione delle specie.



Art. 7

Norme di abrogazione chiusura e rinvio



1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce il precedente Regolamento Regionale 4 settembre 2007, n. 22.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di cui al decreto del 17 ottobre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 258 del 6 novembre 2007, contenente “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”, che il presente Regolamento e sue successive modifiche e integrazioni, recepisce e fa propri integralmente




Articolo 7 bis

Sanzioni



1. Per le violazioni delle disposizioni di cui all’art. 5 del presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative, rivenienti dalle disposizioni di cui alla L.R. n. 27/1998:

a) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e c) del comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è elevata da euro 250,00 a euro 1.500,00 (art.49, comma 1, lett. e - L.R. n. 27/1998);

b) da euro 25,00 a euro 150,00 per la violazione delle disposizioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 1. (art.49, comma 1, lett .p - L.R. n. 27/1998.

2. Per tutte le altre violazioni alle disposizioni del presente Regolamento relative all’esercizio dell’attività venatoria (art. 5) si applicano le sanzioni di cui alla L.R. n. 27/1998.”.





Allegati


ALLEGATO 1

ALLEGATO 2 




Disposizioni finali


Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia