Legge Regionale 7 ottobre 2009, n. 16
Proroga dei termini previsti dall'articolo 32 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1, come modificato dall'articolo 28 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3, recante disposizioni in materia di tutela delle acque destinate a uso umano
Art. 11. I termini previsti dall’articolo 32
(Tutela delle acque destinate a uso umano), commi 1 bis, 2 e 2 bis, della
legge
regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la
formazione del bilancio di pre-visione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007
della Regione Puglia), come modificato dall’articolo 28
della legge
regionale 22 febbraio 2005, n. 3, già prorogati al 31
dicembre 2009 dall’articolo 1
della legge
regionale 28 maggio 2007, n. 12, sono ulteriormente
prorogati al 31 dicembre 2014, salvo i casi di accertata inidoneità della
qualità delle acque per l’uso potabile.