Legge Regionale 7 ottobre 2009, n. 18
Modifica della composizione del Comitato urbanistico regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1980, n. 8 (Istituzione del Comitato urbanistico regionale), come sostituito dal comma 3 dell'articolo 52 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio)
Art. 1(1)
[1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1980, n. 8
(Istituzione del Comitato urbanistico regionale), come sostituito dal comma 3
dell’articolo 52 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56
(Tutela e uso del territorio), è sostituito dal seguente:
“1. Il CUR è presieduto dall’Assessore all’urbanistica, o da un suo delegato scelto tra i componenti di cui ai punti a) e b), ed è composto dai seguenti membri dotati di specifica competenza nelle discipline dell’urbanistica, dell’uso del territorio e nella tutela del paesaggio. In particolare ne fanno parte esperti in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell’arte e dell’architettura, al restauro, al recupero e al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica e ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali e alla gestione del patrimonio naturale, nonché esperti dotati di specifica competenza in diritto amministrativo. In ciascuna delle designazioni si deve garantire la rappresentanza di una pluralità di competenze:
a) tre rappresentanti dei comuni della regione, designati dall’ANCI;
b) due rappresentanti delle province della Regione, designati dall’UPI;
c) sei rappresentanti delle organizzazioni professionali degli architetti e ingegneri, designati dai rispettivi ordini della Regione, d’ intesa tra loro;
d) sette membri designati dal Consiglio regionale;
e) il coordinatore dell’Assessorato regionale all’ urbanistica;
f) un funzionario dell’ufficio regionale competente in materia di Valutazione ambientale strategica designato dall’ Assessore competente.”.]
(1) Articolo abrogato dalla l.r. 22/2012, art. 3