Legge Regionale 9 marzo 2009, n. 2 Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale
Art. 1(Principi generali) 1. La promozione del sistema fieristico costituisce principio
per lo sviluppo delle attività produttive, commerciali e
l’internazionalizzazione dell’economia regionale. 2. La Regione e i comuni interessati, ciascuno secondo le
rispettive competenze, anche a tutela dei consumatori, garantiscono la
concorrenza, la trasparenza e il mercato, assicurano la parità di condizioni per
l’accesso alle strutture fieristiche nonché l’adeguatezza della qualità dei
servizi agli espositori e agli utenti, favoriscono il coordinamento delle
manifestazioni fieristiche nonché la pubblicità dei dati e delle relative
informazioni. 3. L’attività di organizzazione e gestione di manifestazioni
fieristiche è svolta da soggetti privati, aventi la qualità di imprenditori ai
sensi dell’articolo 2082 del codice civile. Gli enti pubblici di qualsiasi
natura possono partecipare al capitale di società che abbiano per oggetto
sociale lo svolgimento dell’attività di organizzazione e gestione di
manifestazioni fieristiche.
Art. 2(Definizioni) 1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) “manifestazioni fieristiche”, le attività commerciali,
svolte in regime di diritto privato e in ambito concorrenziale, per la
presentazione e la promozione o la commercializzazione, limitate nel tempo e in
idonei complessi espositivi, di beni e servizi, destinate a visitatori generici
e a operatori professionali del settore o dei settori economici coinvolti. Tra
le manifestazioni fieristiche si annoverano le seguenti tipologie:
1) “fiere generali”, senza limitazione merceologica,
aperte al pubblico, dirette alla presentazione e all’eventuale vendita, anche
con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;
2) “fiere specializzate”, limitate a uno o più settori
merceologici omogenei o connessi tra loro, riservate agli operatori
professionali, dirette alla presentazione e alla promozione dei beni e dei
servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con possibile accesso del
pubblico in qualità di visitatore;
3) “mostre mercato”, limitate a uno o più settori
merceologici omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico indifferenziato o
a operatori professionali, dirette alla promozione o anche alla vendita dei
prodotti esposti;
b) “espositori”, i soggetti privati o pubblici che
partecipano alla rassegna per presentare, promuovere o diffondere beni o
servizi, siano essi produttori, rivenditori o associazioni operanti nei settori
economici oggetto delle attività fieristiche;
c) “visitatori”, coloro che accedono alle attività
fieristiche, siano essi il pubblico indifferenziato oppure operatori del settore
o dei settori economici oggetto della rassegna;
d) “quartieri fieristici”, le aree appositamente
attrezzate ed edificate per ospitare manifestazioni fieristiche e destinate, a
tale fine, dalla pianificazione urbanistica e territoriale;
e) “organizzatori di manifestazioni”, i soggetti, anche
esteri, che esercitano professionalmente attività di progettazione,
realizzazione e promozione di manifestazioni fieristiche;
f) “superficie netta”, la superficie in metri quadrati
effettivamente occupata, a titolo oneroso, dagli espositori nei quartieri
fieristici;
g) “soggetti gestori dei quartieri fieristici”, i soggetti
che hanno la disponibilità, a qualunque titolo, dei quartieri fieristici, anche
al fine di promuovere l’attività fieristica.
Art. 3(Ambito di applicazione) 1. Le esposizioni universali restano disciplinate dalla
Convenzione sulle esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre
1928, resa esecutiva ai sensi del regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24,
convertito dalla legge 9 aprile 1931, n. 893, come da ultimo modificata dal
Protocollo, firmato a Parigi il 30 novembre 1972, reso esecutivo ai sensi della
legge 3 giugno 1978, n. 314.
2. Sono, altresì, escluse dalla disciplina della
presente legge:
a) le esposizioni di beni e servizi, permanenti oppure
realizzate da un singolo produttore, organizzate a scopo promozionale e rivolte
alla clientela;
b) le esposizioni a scopo promozionale o di vendita
realizzate nell’ambito di convegni
c) manifestazioni culturali apolitiche, a condizione che
non superino i millecinquecento metri quadrati di superficie netta;
a) le manifestazioni volte alla promozione e alla vendita
dei prodotti esposti presso i locali di produzione;
b) le mostre ed esposizioni a carattere non commerciale di
opere d’arte;
c) le attività di vendita di beni e servizi disciplinate
dalla normativa sul commercio in sede fissa o in aree pubbliche;
d) le mostre zoologiche, filateliche, numismatiche, di
auto e moto d’epoca o collegate al collezionismo, qualora non abbiano una
prevalente finalità commerciale;
e) le manifestazioni di interesse tipicamente locale, in
occasione di sagre, feste patronali, iniziative folcloristiche locali.
Art. 4(Qualificazione delle manifestazioni
fieristiche) 1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza
internazionale, nazionale, regionale e locale in considerazione della
provenienza degli espositori e dei visitatori, della rappresentatività del
settore ovvero dei settori economici cui la manifestazione è rivolta, del
programma e degli scopi dell’iniziativa.
2. La Regione provvede al riconoscimento, alla conferma
ovvero alla revoca della qualificazione delle manifestazioni fieristiche
internazionali, nazionali e regionali.
3. Il regolamento di cui all’articolo 12 disciplina le
modalità mediante le quali è possibile conseguire il riconoscimento, la conferma
ovvero la revoca della qualificazione di manifestazione fieristica
internazionale, nazionale o regionale.
4. Il riconoscimento ovvero la conferma della qualificazione
delle manifestazioni fieristiche locali è di competenza dei comuni, che
trasmettono alla Regione, tramite la camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura competente per territorio, i dati delle manifestazioni.
Art. 5(Coordinamento delle manifestazioni
fieristiche) 1. La Regione, nel quadro della normativa interna e
comunitaria e allo scopo di pervenire all’elaborazione di un calendario
fieristico europeo e nazionale, promuove intese con le istituzioni europee e
nazionali al fine di evitare concomitanze tra manifestazioni con qualifica
internazionale e nazionale nello stesso settore merceologico.
2. La Regione favorisce, inoltre, le forme di coordinamento
interregionale allo scopo di definire criteri omogenei per l’attribuzione della
qualifica di manifestazione fieristica internazionale, nazionale, regionale e
locale, nonché per individuare i requisiti minimi che devono possedere i
quartieri fieristici e, inoltre, ai fini della formazione del calendario
fieristico nazionale.
Art. 6(Svolgimento delle manifestazioni
fieristiche) 1. Le manifestazioni fieristiche sono promosse da soggetti
privati e pubblici appartenenti all’Unione europea, nel rispetto della normativa
interna e comunitaria; i soggetti non appartenenti all’Unione europea possono
organizzare manifestazioni fieristiche in Puglia nel rispetto della normativa
interna, comunitaria e internazionale.
2. I soggetti di cui al comma 1 che intendono promuovere
manifestazioni fieristiche devono comunicare alla Regione se le stesse
manifestazioni possiedono qualificazione internazionale, nazionale o regionale
ovvero al comune qualora si tratti di manifestazioni locali.
3. Il regolamento di cui all’articolo 12 disciplina i termini e
le modalità di presentazione della comunicazione, nonché i criteri conciliativi
per evitare che si svolgano eventi concomitanti.
Art. 7(Calendario ufficiale annuale) 1. Al fine di consentire che le manifestazioni fieristiche si
svolgano senza che vi siano eventi concomitanti, la Regione predispone il
calendario regionale annuale sulla base delle qualificazioni delle
manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali.
2. Gli organizzatori di manifestazioni, entro il 28 febbraio
dell’anno che precede lo svolgimento della manifestazione, comunicano alla
Regione la richiesta di inserimento nel calendario regionale, unitamente alla
richiesta di riconoscimento o conferma della qualificazione di manifestazione
fieristica di rilevanza internazionale, nazionale o regionale.
3. E’ comunque fatto salvo il diritto degli organizzatori
di manifestazioni a svolgere le stesse manifestazioni fieristiche se la Regione,
entro il 30 aprile dello stesso anno, non abbia fornito riscontro alla
comunicazione ovvero qualora il tentativo di conciliazione di cui all’articolo
6, comma 3, nello stesso termine, non abbia avuto esito.
4. Il calendario regionale contiene una sezione dedicata alle
manifestazioni fieristiche locali. A tal fine, entro il 30 aprile dell’anno
precedente a quello di svolgimento della manifestazione, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio comunicano alla
Regione l’elenco delle manifestazioni locali comunicate dai comuni.
5. Il calendario è adottato dalla Giunta regionale entro il 30
giugno e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia entro il 30
novembre di ogni anno.
6. Il calendario contiene l’indicazione delle manifestazioni e
del luogo di effettuazione, la denominazione ufficiale, la tipologia e la
qualifica territoriale, i settori merceologici interessati, la data di inizio e
di chiusura della manifestazione.
Art. 8(Quartieri fieristici) 1. Le manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e
regionali devono svolgersi nei quartieri fieristici di cui all’articolo 2, comma
1, lettera d), muniti dei requisiti di idoneità previsti dal regolamento di cui
all’articolo 12.
2. È attribuita alla Regione la verifica della conformità
dei quartieri fieristici.
Art. 9(Ammodernamento e riqualificazione dei
quartieri fieristici pubblici) 1. La Regione, in coerenza con gli indirizzi di programmazione, può concorrere
finanziariamente a programmi di ammodernamento e di riqualificazione dei
quartieri fieristici di proprietà pubblica, nonché al loro adeguamento al
possibile impiego per l’attività congressuale.
Art. 10(Aiuti al sistema fieristico) 1. La Regione, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di
Stato, può concorrere alla promozione e allo sviluppo, sui mercati nazionali ed
esteri, del sistema fieristico regionale.
Art. 11(Adeguamento degli enti fieristici
regionali) 1. Gli enti fieristici regionali che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, svolgono direttamente l’attività di
organizzazione e gestione di manifestazioni fieristiche provvedono
all’adeguamento del loro assetto giuridico e dei propri statuti entro
centottanta giorni, conformando la propria attività ai principi di cui alla
presente legge. Ai predetti enti è consentito proseguire l’attività di
organizzazione e gestione di manifestazioni fieristiche fino al completamento
delle procedure di cui al comma 4.
2. La Regione nomina un commissario ad acta qualora, nel
termine indicato al comma 1, gli enti fieristici regionali non abbiano
ottemperato a quanto ivi previsto.
3. Il commissario provvede all’adeguamento dell’assetto
giuridico e dello statuto dell’ente. Il commissariamento ha termine con il
completamento delle procedure di cui al comma 4.
4. Le procedure di selezione dei soggetti cui affidare
direttamente l’attività di organizzazione e gestione delle manifestazioni
fieristiche, ovvero le procedure per selezionare i soci delle società miste cui
affidare tale attività, devono essere informate ai principi di evidenza
pubblica.
(•) Vedi la l.r. n. 1/2016, art. 9.
Art. 12(Regolamento di attuazione)(1) 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge la Giunta regionale provvede con apposito regolamento a
stabilire:
a) i requisiti e le procedure per l’attribuzione ovvero la
conferma della qualificazione delle manifestazioni fieristiche;
b) i requisiti minimi dei quartieri fieristici, anche in
relazione alla qualificazione delle manifestazioni che gli stessi quartieri
possono ospitare;
c) i termini e le modalità di presentazione delle
comunicazioni concernenti lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche e i
criteri tesi a evitare che manifestazioni fieristiche di rilevanza
internazionale si effettuino, anche solo in parte, in concomitanza tra loro o in
concomitanza con manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale;
d) i criteri atti a evitare che manifestazioni fieristiche
internazionali, nazionali e regionali, con merceologie eguali ovvero affini, si
svolgano nell’ambito della stessa regione, anche solo in parte in concomitanza
tra loro;
e) i termini e i criteri minimi di selezione cui devono
conformarsi le procedure di cui all’articolo 11, comma 4. I criteri devono
garantire un’adeguata valorizzazione delle esperienze espositive di ciascun ente
fieristico regionale, in considerazione delle necessità dei sistemi produttivi
locali e delle vocazioni territoriali.
(1) Vedi Regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 25
Art. 13(Divieti, sanzioni e vigilanza) 1. In caso di organizzazione o svolgimento di manifestazioni
fieristiche in violazione delle disposizioni della presente legge è disposta
l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 10 euro
a un massimo di 50 euro per ciascun metro quadrato di superficie netta.
L’autorità competente vieta lo svolgimento della manifestazione fieristica o ne
dispone l’immediata interruzione, ponendo gli oneri relativi a carico del
soggetto responsabile.
2. In caso di mancata comunicazione da parte degli
organizzatori della manifestazione fieristica, l’autorità competente dispone nei
confronti dei soggetti responsabili l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria fino a 10 mila euro.
3. In caso di tardiva comunicazione la sanzione
amministrativa di cui al comma 2 è ridotta nella misura del 50 per cento.
4. In caso di abuso della qualifica di “fiera
internazionale”, “fiera nazionale” o “fiera regionale”, ovvero di “quartiere
fieristico internazionale” o “nazionale” l’autorità competente dispone, nei
confronti dei soggetti responsabili, l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra il 10 e il 30 per cento
del fatturato della manifestazione.
5. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al
presente articolo le sanzioni amministrative sono raddoppiate.
6. La vigilanza per il rispetto delle norme della presente
legge, l’accertamento delle violazioni, l’applicazione delle sanzioni
amministrative e la riscossione delle somme dovute dai trasgressori spettano ai
comuni per le manifestazioni fieristiche locali e alla Regione per le
manifestazioni di qualifica superiore.
Art. 14(Disposizioni transitorie) 1. In via transitoria, anche in relazione ai termini di cui
all’articolo11, comma 1, ai procedimenti concernenti l’attribuzione della
qualifica, l’autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche e di
formazione del calendario fieristico regionale e l’assegnazione di contributi
non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all’articolo 12 si applica la previgente normativa.
2. Alle manifestazioni fieristiche già riconosciute dalla
Regione Puglia come fiere di carattere internazionale, nazionale e regionale
operanti in comuni privi di quartieri fieristici, cioè di aree appositamente
attrezzate ed edificate per ospitare manifestazioni fieristiche e destinate, a
tal fine, dalla pianificazione urbanistica e territoriale, è concessa una
proroga di mesi dodici dalla emanazione del regolamento di cui all’articolo 12
per consentire ai predetti comuni l’adeguamento e il rispetto della presente
legge.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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