Legge Regionale 27 novembre 2009, n. 27
Servizio sanitario regionale - Assunzioni e dotazioni organiche
Art. 1 Servizio sanitario regionale Assunzioni e dotazioni organiche (1)
[1. Nel rispetto dei limiti di spesa per il personale previsti dall’articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007), come modificato dall’articolo 3, comma 115, lettere a) e b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando il numero dei dipendenti in servizio, a qualsiasi titolo, alla data del 31 dicembre 2008 presso le aziende sanitarie e gli enti pubblici del servizio sanitario regionale (SSR), i minori costi derivanti dalle cessazioni dal servizio negli anni 2009 e 2010 sono messi a disposizione a livello regionale nella misura del 40 per cento.
1 bis. Le aziende sanitarie, gli IRCCS pubblici e le aziende ospedaliero – universitarie (AOU) provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche entro il 31 dicembre 2010 sulla base dei principi di cui al comma 1 e, comunque, tenuto conto dei principi di riorganizzazione del SSR di cui alla legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del servizio sanitario regionale), così come esplicitati nel documento di indirizzo del piano regionale di salute approvato con legge regionale 19 settembre 2008, n. 23 e dai relativi piani attuativi locali (PAL) e dell’avvenuta modifica degli ambiti territoriali delle aziende sanitarie locali realizzata in applicazione dell’articolo 5 (Modifica ambiti territoriali delle ASL) della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 39 (Norme relative all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007), nonché di quanto previsto dall’articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010).
1 ter. Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 1 bis, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti previsti dalle vigenti dotazioni organiche approvate dalla Giunta regionale in attuazione del regolamento regionale 30 marzo 2007, n. 9 (Disposizioni regolamentari e attuative per l’applicazione dell’articolo 5 della l.r. 39/2006), ovvero da quelle autorizzate in applicazione di leggi regionali, decurtate nel limite di un contingente di posti complessivamente corrispondente a una spesa annua lorda del 40 per cento dei cessati nell’anno 2009, qualora i relativi posti non siano stati già coperti ovvero oggetto di procedure di reclutamento in itinere.
1 quater. Le aziende sanitarie, gli IRCCS pubblici e le AOU, in forza di atti di programmazione regionali determinanti l’attivazione di nuove attività e/o servizi, fermo restando gli adempimenti di cui al comma 1 ter, possono, altresì, individuare il fabbisogno di personale finalizzato a garantire l’assolvimento di dette nuove attività.
1 quinquies. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è assicurato il principio dell’invarianza della spesa delle dotazioni organiche rideterminate dalle aziende sanitarie, dagli IRCCS pubblici e dalle AOU.
2. La Giunta regionale con apposito provvedimento procede alla distribuzione delle somme disponibili di cui al comma 1 sulla base di specifici fabbisogni correlati a nuove attività e/o nuovi servizi.
3. Il restante 60 per cento dei minori costi di cui al comma 1 è destinato alla copertura del fabbisogno individuato da ciascuna azienda ed ente pubblico del servizio sanitario regionale nel piano annuale delle assunzioni adottato in conformità alle disposizioni legislative vigenti, previa approvazione da parte della Giunta regionale.
4. Al fine di dare attuazione alla presente legge, le aziende ed enti pubblici del SSR devono registrare le dotazioni organiche e le relative modificazioni, approvate dalla Giunta regionale, nell’ambito del sistema informativo sanitario regionale. ] (2)
(1) Articolo abrogato in esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 333/2010 dalla l.r. 19/2010, art. 10.
(2) Comma così inserito la l.r. 4/2010, art. 19, c. 6 ha inserito i commi da 1 bis a 1 quinquies. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 68/2011 , in merito all’art. 19, c. 6 della l.r. 4/2010, ha dichiarato cessata la materia del contendere in quanto la sentenza n. 333 del 2010, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, della l.r. 27/2009, talché sono venuti meno i presupposti su cui si fondano i commi da 1-bis a 1-quinquies, introdotti dal citato articolo. Inoltre, con l’art. 10 della l.r. 19/2010, la Regione ha poi abrogato l’intero art. 1 della legge regionale n. 27 del 2009, «in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale» n. 333 del 2010. La sopravvenuta abrogazione della disposizione impugnata, conseguente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme cui essa è strumentale, hanno determinato la cessazione della materia del contendere