Legge Regionale 11 marzo 2009, n. 4
Istituzione dell'albo regionale delle imprese boschive in attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57)
Art. 1(Istituzione dell’albo regionale delle imprese boschive) (1) (2)
[1. La Regione Puglia promuove la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori del settore forestale e delle sistemazioni idraulico forestali al fine di qualificarne la professionalità.
2 bis. L’albo è suddiviso in classi da definire con il regolamento di cui al comma 4. (3)
2. La Regione Puglia istituisce l’albo delle imprese per l’esecuzione dei lavori, opere e servizi in ambito forestale e delle sistemazioni idraulico forestali.
3. All’albo possono essere iscritti le imprese singole, i consorzi stabili di imprese e i consorzi tra società cooperative, che operano nel settore agroforestale e ambientale in via continuativa o comunque prevalente.
4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con regolamento, le modalità e i requisiti per l’iscrizione delle imprese all’albo, per la loro cancellazione e per l’aggiornamento dell’albo medesimo.
5. Gli interventi pubblici forestali se non attuati per amministrazione diretta sono affidati, dall’ente pubblico competente, alle imprese iscritte all’albo di cui al comma 2.]
(1) Vedi il reg. reg. 9/2013. In attuazione del presente articolo era stato approvato il reg. reg. 15/2009, successivamente modificato dal reg. reg. 30/2009, entrambi i regolamenti sono stati poi abrogati dal reg. reg. 9/2013
(2) Legge abrogata dalla l.r. n. 1/2023, art. 44, comma 1, lett. b)
(3) Comma inserito dalla l.r. 37/2012, art. 1