Legge Regionale 19 marzo 2009, n. 5
Norme urgenti in materia di regolarizzazione del rapporto locativo e proroga delle commissioni per la formazione delle graduatorie e per la mobilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP)
Art. 11.
All’articolo 60
(Regolarizzazione rapporto locativo alloggio di ERP) della legge
regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia), come
modificato dall’articolo 3,
comma 20, della legge
regionale 31 dicembre 2007, n. 40, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“6 bis Qualora il 30 per cento della morosità complessiva
gravante sull’alloggio oggetto di regolarizzazione, risultante dal conto
locativo dell’ente gestore, di cui al comma 4, sia pari o superiore alla somma
di euro 8 mila, è facoltà del competente IACP dilazionare il pagamento
dell’intera somma dovuta con modalità differenti rispetto a quelle previste dal
comma 5.
6 ter Qualora il 30 per cento della morosità complessiva sia
inferiore alla somma di euro 8 mila, la dilazione prevista dal comma 6 bis può
essere concessa anche ai soggetti il cui reddito non superi quello previsto dal
numero 2) del comma 1 dell’articolo 33
della legge
regionale 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per l’assegnazione e la
determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica).
6 quater Il competente IACP, con proprio atto, sentite le
organizzazioni sindacali degli inquilini, provvede a definire i criteri generali
per la dilazione del pagamento, avuto riguardo al complessivo ammontare della
somma dovuta nonché alle condizioni patrimoniali ed economiche dei richiedenti,
sottraendo da detta somma le spese opportunamente provate di competenza
dell’IACP eventualmente sostenute dai richiedenti per la manutenzione
straordinaria degli alloggi e delle parti comuni.
6 quinquies Per i casi di cui ai commi 6 bis e 6 ter il
mancato pagamento di una sola rata non fa decadere il procedimento di
regolarizzazione, purché la rata stessa venga pagata entro i successivi sei
mesi.”.
[2. Il presidente e i componenti delle commissioni per la
formazione delle graduatorie e per la mobilità degli alloggi di ERP di cui
all’articolo 5
della l.r.
54/1984, come modificato dall’articolo 57
della legge
regionale 4 agosto 2004, n. 14, così come modificate dal comma 20
dell’articolo 3
della l.r.
40/2007 e dall’articolo 32
della legge
regionale 19 febbraio 2008, n.1, in scadenza nel corso dell’anno 2009
restano in carica per 12 mesi a far data dalla scadenza del proprio mandato.
] (1)
(1) Comma abrogato dalla l.r. 8/2012, art. 3, c. 1, lett. e)