Legge Regionale 30 marzo 2009, n. 9
Modifica alla legge regionale 31 maggio 1980, n.56 (Tutela del territorio)
Art. 1(Modifica al secondo comma
dell’articolo29 della l.r. n.56/1980)
1. Il comma Il secondo comma dell’articolo
29
della legge
regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela e uso del territorio), come
sostituito dall’articolo 11, comma 2, della legge
regionale 25 agosto 2003, n. 19, è sostituito dal seguente:
“2. Per le sole zone tipizzate come “E” Agricole, il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla trascrizione di atto d’obbligo ricevuto dal Segretario comunale competente, relativo all’asservimento al manufatto consentito, dell’area che ha espresso le relative volumetrie. Per le altre zone territoriali omogenee il Comune istituisce un registro nel quale sono elencate le particelle catastali che hanno espresso la volumetria relativa al titolo edilizio rilasciato o comunque formatosi”.”