Anno 2009
Numero 1
Data 19/01/2009
Abrogato No
Materia Commercio;
Note Pubblicato nel B.U.R.Puglia n. 13 Suppl. del 22 gennaio 2009
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Regolamento Regionale 19 gennaio 2009, n. 1

Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione



IL PRESIDENTE

 DELLA GIUNTA REGIONALE 



Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

 

Visto il trattato istitutivo della Comunità europea, ed in particolare gli articoli 87 e 88;

 

Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese di cui agli artt. 87 e 88 del trattato CE, ed in particolare il Regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio del 7 maggio 1998, il Regolamento (CE) n.800/2008 del 6 agosto 2008 della Commissione (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L.214 del 9/08/2008) e il Regolamento (CE) n. 1898/1987 del Consiglio del 2 luglio 1987;

 

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

 

Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

 

Vista la L.R. n. 10 del 29 giugno 2004 che, all’art. 1, prevede l’adozione di regolamenti attuativi della legge;

 

Visto il Regolamento Regionale 26 giugno 2008 n. 9;

 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.2322 del 28.11.2008 di adozione del Regolamento;

 

EMANA

 

Il seguente Regolamento:




TITOLO I

Disposizioni generali





Art. 1


1. Il presente regolamento disciplina i regimi di aiuto regionali e gli aiuti individuali, esenti dallobbligo di notificazione preventiva alla Commissione Europea, nei settori ammissibili a finanziamento nellambito del FESR con esclusione del settore turismo e di seguito specificati:

a. aiuti agli investimenti iniziali alle Microimprese e alle Piccole imprese;

b. aiuti agli investimenti in ricerca per le PMI;

c. aiuti alle PMI per servizi di consulenza per linnovazione delle imprese;

d. aiuti alle Medie Imprese ed ai Consorzi di PMI per Programmi Integrati di Agevolazione;

e. aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese, da concedere attraverso i Contratti di Programma Regionali.

2. Il presente regolamento non si applica ai seguenti settori:

a. pesca e acquacoltura;

b. costruzione navale;

c. industria carboniera;

d. siderurgia;

e. fibre sintetiche.

3. Il presente regolamento non si applica alle attività connesse con la produzione primaria (agricoltura e allevamento) dei prodotti di cui allallegato I del Trattato; si applica alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli, esclusa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, di cui allarticolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (CEE) n. 1898/87 [1] .

4. Il presente regolamento non si applica ai seguenti tipi di aiuti:

a. aiuti a favore di attività connesse con lesportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti erogati in funzione dei quantitativi esportati, con la costituzione e gestione di una rete di distribuzione o con altre spese correnti attinenti allattività di esportazione;

b. aiuti subordinati allimpiego preferenziale di prodotti interni rispetto a prodotti dimportazione.

5. La gestione delle singole misure agevolative di cui al primo comma è di competenza della Regione - Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica e potrà essere attuata, in tutto o per alcune fasi del procedimento, anche da soggetti intermediari in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.


[1] Pubblicato in GUCE L 182 del 03.07.1987.




Art. 2

Soggetti beneficiari.



1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente regolamento sono le imprese che realizzano gli investimenti previsti dallarticolo 1, comma 1 del presente regolamento.

2. Ai fini del presente regolamento, le imprese vengono classificate di piccola, media o grande dimensione sulla base della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 [2] .

3. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono:

a. essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle Imprese;

b. essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure concorsuali;

c. essere operativi alla data di presentazione delle domande di agevolazione;

d. non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;

e. operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dellambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;

f. non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;

g. aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dallOrganismo competente la restituzione;

h. non trovarsi in condizioni tali da risultare unimpresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà [3] .

4. Le condizioni di ammissibilità alla candidatura, ad eccezione del mutamento di classificazione dellimpresa beneficiaria, devono perdurare sino alla data di erogazione finale del contributo.

5. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico e sono tenuti allobbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno 5 anni, dalla data di ultimazione. Per data di ultimazione si intende la data relativa allultimo titolo di spesa ammissibile.


[2] Pubblicata in GUCE L 124 del 20.05.2003.

[3] Pubblicati in GUCE C 244 del 1.10.2004.

 





Art. 3

Criteri di selezione degli interventi.



1. Gli investimenti da agevolare devono essere selezionati tenuto conto dei criteri applicati dalla Regione per lattuazione delle linee dintervento del Programma Operativo Regionale FESR 2007 - 2013, così come approvati a norma della lettera a) dellarticolo 65 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell11.07.2006 [4] , avuto riguardo a quanto ulteriormente specificato nei titoli che seguono.


[4] Pubblicato in GUCE L 210 del 31.07.2006.




Art. 4

Aiuti individuali.



1. Il presente regolamento non si applica agli aiuti individuali che superano le seguenti soglie:

a. aiuti agli investimenti in favore delle PMI: 7,5 milioni di euro per impresa per progetto di investimento;

b. aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo e per gli studi di fattibilità:

b1) se il progetto è prevalentemente di ricerca industriale: 10 milioni di euro per impresa per progetto/studio di fattibilità;

b2) se il progetto è prevalentemente di sviluppo sperimentale: 7,5 milioni di euro per impresa per progetto/studio di fattibilità;

c. aiuti alle PMI per servizi di consulenza: 2 milioni di euro per impresa per progetto;

d. aiuti per la partecipazione di PMI a fiere: 2 milioni di euro per impresa per progetto;

e. aiuti in favore di grandi progetti di investimento, qualora limporto complessivo degli aiuti di ogni provenienza superi il 75% del massimale di aiuto che potrebbe ricevere un investimento con spesa ammissibile di 100 milioni di euro, applicando il massimale standard di aiuto in vigore per le grandi imprese nella Regione, previsto dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08) [5] .


[5] Pubblicati in GUCE C 54/13 del 4.3.2006.

 




Art. 5

Localizzazione.



1. Le iniziative agevolabili con il presente regolamento devono essere riferite a unità locali ubicate nel territorio della regione Puglia.

 




Art. 6

Spese ammissibili.



1. Le spese ammissibili sono quelle connesse agli investimenti agevolati, in attivi materiali e in attivi immateriali, e descritte nei titoli che seguono.

2. Non sono comunque ammissibili:

a. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;

b. le spese relative allacquisto di scorte;

c. le spese relative allacquisto di macchinari ed attrezzature usati;

d. i titoli di spesa regolati in contanti;

e. le spese di pura sostituzione;

f. le spese di funzionamento in generale;

g. le spese in leasing;

h. tutte le spese non capitalizzate;

i. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera limpresa;

j. i titoli di spesa nei quali limporto complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro




Art. 7

Modalità di rendicontazione e riconoscimento della spesa.



1. Le spese ammissibili dovranno derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, lettere dincarico, ecc.) da cui risulti chiaramente loggetto della prestazione, il suo importo, la sua pertinenza al progetto, i termini di consegna.

2. Nel caso di prestazioni di consulenza specialistica, queste devono essere effettuate da soggetti, pubblici e privati, che siano tecnicamente organizzati e titolari di partita IVA. Non sono ammissibili prestazioni occasionali.

3. LIVA può costituire una spesa ammissibile solo se essa è realmente e definitivamente sostenuta dal singolo destinatario. LIVA che può essere in qualche modo recuperata, non può essere considerata ammissibile anche se essa non è effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario. Quando il beneficiario finale o il singolo destinatario è soggetto ad un regime forfetario ai sensi del Capo XIV della Sesta Direttiva sullIVA [6] , lIVA pagata è considerata recuperabile ai fini di cui sopra.

4. Per il riconoscimento delle spese, alla certificazione di spesa dovrà essere allegata attestazione, rilasciata dal legale rappresentante o da persona delegata, del soggetto beneficiario, secondo gli schemi forniti dalla Regione, ove risulti, tra laltro, che:

a. sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;

b. sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, dimpatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali disabili;

c. la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità previsti dal bando o avviso;

d. non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);

e. non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti, quali e in quale misura);

f. (solo per la certificazione di spesa finale) il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di misura prefissati.

5. Tutti i giustificativi comprovanti la spesa effettivamente sostenuta dal soggetto destinatario dellaiuto devono essere disponibili per le attività di verifica e controllo.


[6] Pubblicata sulla GUCE L 145 del 13.06.1977 e s.m. e i.

 




Art. 8

Cumulo delle agevolazioni.


1. Gli aiuti previsti dal presente Regolamento non sono cumulabili con nessuna altra agevolazione a carico del bilancio regionale, statale o comunitario, classificabile come aiuto di stato ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato di Roma, fatta eccezione per quanto eventualmente previsto in materia di utili reinvestiti e per gli aiuti erogati sotto forma di garanzia, controgaranzia e cogaranzia, a condizione che tale cumulo non dia luogo a una intensità superiore a quella fissata dal paragrafo 4 della decisione 2006/C54/08 relativa agli Orientamenti di aiuto di stato a finalità regionale, dal Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 relativo al Regolamento generale di esenzione o in altre decisioni o regolamenti specifici della Commissione.(1) 

2. Gli aiuti possono essere cumulati con qualsiasi aiuto di Stato purché riguardino differenti costi individuabili.



(1)  Comma così sostituito dall’art. 1, Reg. reg. 20 febbraio 2012, n. 5, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «1. Gli aiuti previsti dal presente Regolamento non sono cumulabili con nessuna altra agevolazione a carico del bilancio regionale, statale o comunitario, classificabile come "aiuto di stato" ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato di Roma, fatta eccezione per quanto eventualmente previsto in materia di utili reinvestiti e per gli aiuti previsti dall'art. 4, lettera f) (aiuti in forma di garanzia) di cui al Reg. 21 novembre 2008, n. 24 "Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI", a condizione che tale cumulo non dia luogo a una intensità superiore a quella fissata dal paragrafo 4 della decisione 2006/C54/08 relativa agli "Orientamenti di aiuto di stato a finalità regionale", dal Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 relativo al "Regolamento generale di esenzione" o in altre decisioni o regolamenti specifici della Commissione.».


Art. 9

Modalità di controllo e monitoraggio.


1. La Regione, anche attraverso soggetti intermediari, si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi all’agevolazione, ai fini del monitoraggio dell’intervento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in merito (2) 

2. L’impresa beneficiaria del contributo ha l’obbligo di rendersi disponibile, fino a 5 (cinque) anni dall’ultimazione dell’investimento a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi (3) 

3. I controlli potranno essere effettuati anche da funzionari dello Stato Italiano e dellUnione Europea.



(2) Comma così sostituito dall’art. 1, Reg. reg. 24 marzo 2011, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «1. L'impresa beneficiaria del contributo ha l'obbligo di rendersi disponibile, fino a 5 (cinque) anni dall'erogazione del contributo a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi.».
(3) Comma così sostituito dall’art.1, Reg. reg. 24 marzo 2011, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «2. La Regione, anche attraverso soggetti intermediari, si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi all'agevolazione, ai fini del monitoraggio dell'intervento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in merito.».


Art. 10

Definizioni.


1. Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a. Microimpresa: unimpresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro [8] ;

b. Piccola impresa: unimpresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori a 10 milioni di euro [9] ;

c. Media impresa: unimpresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro [10] ;

d. Grande impresa: unimpresa che non rientra nella definizione di piccola e media impresa [11] ;

e. Unità locale: impianto o corpo di impianti con ubicazione diversa da quella della sede principale o della sede legale, in cui si esercitano una o più attività dellimpresa [12] ;

f. Investimento iniziale: investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla costruzione di un nuovo stabilimento, allestensione di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o al cambiamento fondamentale del processo produttivo; ovvero lacquisizione di attivi direttamente connessi con uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato rilevato e gli attivi vengano acquisiti da un investitore indipendente [13] ;

g. Attivi materiali: attivi relativi a terreni, immobili, impianti/macchinari [14] ;

h. Attivi immateriali: attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante lacquisto di diritti di brevetto, licenze, know - how o conoscenze tecniche non brevettate [15] ;

i. Soggetto finanziatore: una delle Banche di cui allarticolo 13 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 alla quale linteressato chiede il finanziamento;

j. Preammortamento: periodo iniziale, previsto contrattualmente, successivo alla stipula di un prestito bancario ed alla sua erogazione, durante il quale il soggetto finanziato procede al pagamento degli interessi, ma non rimborsa ancora il capitale;

k. Soggetto intermediario: qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità dellAssessorato allo Sviluppo Economico e allInnovazione Tecnologica e che svolga mansioni per conto dello stesso nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni;

l. Organismo di ricerca: un ente, quale ununiversità o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo statuto giuridico (di diritto pubblico o privato) o dalle sue fonti di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante linsegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili che esso realizza sono interamente reinvestiti in dette attività, nella diffusione dei loro risultati o nellinsegnamento. Le imprese in grado di esercitare uninfluenza su un simile organismo, ad esempio in quanto suoi azionisti o membri, non godono alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca del medesimo né ai risultati prodotti [16] ;

m. Ricerca industriale: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire conoscenze e competenze nuove per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi [17] ;

n. Sviluppo sperimentale: lacquisizione, la combinazione, la strutturazione e lutilizzo di conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può, inoltre, trattarsi di altre attività volte alla definizione concettuale di nuovi prodotti, processi e servizi e alla relativa progettazione e documentazione. Tali attività possono comprendere lelaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, che non siano destinati a uso commerciale [18] . Rientrano nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota, destinati ad esperimenti tecnologici ovvero commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale ed il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Leventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili;

o. Studi di fattibilità tecnica: studi preliminari per la preparazione di progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale;

p. Certificazione EMAS: certificazione del sistema di gestione ambientale secondo il Regolamento CE n. 761 del 19 marzo 2001 [19] ;

q. Certificazione Ecolabel: marchio di qualità ecologica secondo il Regolamento CE n. 1980 del luglio 2000 [20];

r. Certificazione ISO 14001: certificazione del sistema di gestione ambientale conforme alla normativa internazionale ISO 14001;

s. Certificazione SA 8000: certificazione del sistema di gestione etica conforme alla normativa internazionale SA 8000;

t. Grande progetto di investimento: investimento iniziale in attivi con una spesa ammissibile superiore a 50 milioni di euro, calcolata ai prezzi e ai tassi di cambio correnti alla data di concessione dellaiuto. Onde evitare che venga artificiosamente suddiviso in sottoprogetti, un grande progetto di investimento verrà considerato unico qualora linvestimento iniziale sia effettuato da una o più imprese nellarco di un triennio e consista di elementi di capitale fisso combinati in modo economicamente indivisibile [21] ;

u. Ricercatore: personale con titolo di dottore di ricerca o con documentata esperienza di ricerca post-laurea almeno triennale (4) ;

v. Personale altamente qualificato: ricercatori, ingegneri, progettisti e direttori marketing, titolari di un diploma universitario e dotati di un’esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore. La formazione per il dottorato vale come esperienza professionale ; (5) 

w. Messa a disposizione di personale: l’assunzione temporanea di personale da parte di un beneficiario durante un determinato periodo allo scadere del quale il personale ha diritto di ritornare presso il suo precedente datore di lavoro.(6) 


[8] Racc. CE 2003/361/CE del 06.05.2003 pubblicata sulla GUCE L 124 del 20.05.2003.

[9] Vedi nota precedente.

[10] Idem.

[11] Idem.

[12] Circolare MICA 3202/C pubblicata sulla GURI n. 9 del 07.02.1990.

[13] Regolamento CE n. 1628 del 24 ottobre 2006, pubblicato sulla GUCE L 302 del 01.11.2006.

[14] Vedi nota precedente.

[15] Idem.

[16] Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01) pubblicata in GUCE C 323 del 30.12.2006.

[17] Vedi nota precedente.

[18] Idem.

[19] Pubblicato sulla GUCE L 114 del 24.04.2001.

[20] Pubblicato sulla GUCE L 237 del 21.09.2000.

[21] Regolamento CE n. 1628 del 24 ottobre 2006, pubblicato sulla GUCE L 302 del 01.11.2006.




(4) Lettera aggiunta dall’art. 2, Reg. reg. 24 marzo 2011, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione
(5) Lettera aggiunta dall’art. 2, Reg. reg. 24 marzo 2011, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.
(6)  Lettera aggiunta dall’art. 2, Reg. reg. 24 marzo 2011, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione


TITOLO II

Aiuti agli investimenti iniziali alle microimprese e alle piccole imprese





Art. 11

Oggetto e finalità.


1. Le imprese di piccola dimensione e le microimprese rappresentano oltre il 95% del totale delle imprese pugliesi.

2. È indubbio il ruolo determinante svolto da dette imprese nella creazione di posti di lavoro ed il loro contributo alla stabilità sociale ed al dinamismo economico dei territori in cui operano.

3. Il loro sviluppo, però, è spesso limitato da imperfezioni del mercato e da difficoltà nellaccesso al credito.

4. Alla luce di tali considerazioni, si intende facilitare lo sviluppo delle loro attività economiche prevedendo il presente aiuto esente dallobbligo di notificazione, in quanto coerente con il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 della Commissione (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dellUnione europea L. 214 del 9/08/2008), che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria).




Art. 12

Tipologie di investimento ammissibili.



1. Sono ammissibili alle agevolazioni progetti di investimento iniziale, di importo minimo pari a euro 30.000,00, destinati:

a. alla creazione di una nuova unità produttiva;

b. allampliamento o ammodernamento di una unità produttiva esistente;

c. alla diversificazione della produzione di una unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;

d. a un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di una unità produttiva.

 




Art. 13

Forma e intensità delle agevolazioni concedibili (7) 


1. Lintensità di aiuto, calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, non potrà superare:

a. Il 40% per le microimprese;

b. Il 30% per le piccole imprese (8)  .

2. Laiuto sarà erogato in forma di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore .  (9) 

3. Il contributo di cui al precedente comma viene riconosciuto in misura pari allInterest Rate Swap (Euribor 6 mesi versus tasso fisso) denaro, in euro a 10 anni (10Y/6M), pubblicato sul quotidiano il Sole 24 Ore il giorno della stipula del finanziamento da parte del Soggetto Finanziatore, maggiorato del 3,00% (300 punti base). Tale contributo, che sarà calcolato sulla base di un piano di ammortamento francese a rate costanti semestrali, non potrà essere superiore al tasso effettivamente applicato dal Soggetto Finanziatore  .(10) 

4. Il rischio del finanziamento è a completo carico del Soggetto Finanziatore.

5. Il contributo in conto impianti di cui al comma 2 comprenderà leventuale preammortamento per una durata massima di 12 mesi per i finanziamenti destinati allacquisto di macchinari, attrezzature, brevetti e licenze, di 24 mesi per i finanziamenti destinati allampliamento e/o allammodernamento dello stabilimento.(11) 

6. Qualunque sia la maggior durata del contratto di finanziamento, il contributo in conto impianti di cui al comma 2 sarà calcolato con riferimento ad una durata massima del finanziamento (al netto delleventuale periodo di preammortamento) di :(•) 

a. sette anni per i finanziamenti destinati alla creazione, allampliamento e/o allammodernamento dello stabilimento;

b. quattro anni per i finanziamenti destinati allacquisto di macchinari, attrezzature, brevetti e licenze.

7. Le agevolazioni di cui al comma precedente saranno calcolate, indipendentemente dallammontare del progetto ammissibile, su un importo finanziato massimo di:

a. euro 400.000,00, in caso di microimprese;

b. euro 700.000,00, in caso di piccole imprese .(•. 

8. Alle microimprese - con esclusivo riferimento agli investimenti in nuovi macchinari ed attrezzature - potrà essere erogato un contributo aggiuntivo in conto impianti che non potrà essere superiore al 10% dellinvestimento e allimporto massimo di euro 15.000,00.

 

(••) Alinea così modificato dall'art. 2, comma 4, Reg. reg.10 agosto 2009, n. 19
(••) Per l'aumento dei limiti di cui al presente comma vedi l'art. 6, comma 1, punto 2, Reg. reg.10 agosto 2009, n. 19.  
(10) Il presente comma, già sostituito dall’art. 2, comma 2, Reg. reg. 10 agosto 2009, n. 19, è stato poi nuovamente così sostituito, per tutte le domande di agevolazione presentate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, dal medesimo comma 2 (come sostituito, a sua volta, dall’art. 1, comma 2, Reg. reg. 31 gennaio 2012, n. 1, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione). Il testo precedente, introdotto dal suddetto comma 2 dell’art. 2, L.R. n. 19/2009 nella versione originaria, era così formulato: «3. Il contributo di cui al precedente comma viene riconosciuto in misura pari all'Interest Rate Swap (Euribor 6 mesi versus tasso fisso) denaro, in euro a 10 anni (10Y/6M), pubblicato sul quotidiano "il Sole 24 Ore" il giorno della stipula del finanziamento da parte del Soggetto Finanziatore, maggiorato dell'1,00%. Tale contributo, che sarà calcolato sulla base di un piano di ammortamento "francese a rate costanti semestrali", non potrà essere superiore al tasso effettivamente applicato dal Soggetto Finanziatore.».
(11) Comma così modificato dall'art. 2, comma 3, Reg. reg.10 agosto 2009, n. 19.
(7) Vedi anche l'art. 6, comma 1, punto 3, Reg. reg.10 agosto 2009, n. 19
(8) Per l'aumento dei massimali di cui al presente comma vedi l'art. 6, comma 1, punto 1, Reg. reg.10  agosto 2009, n. 19.
(9) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, Reg. reg. 10 agosto 2009, n. 19. Il testo originario era così formulato: «2. L'aiuto sarà erogato in forma di contributo in conto interessi a valere su un finanziamento erogato da un Soggetto Finanziatore.»


Art. 14

Spese ammissibili.



1. Sono ammissibili le spese per:

a. acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 10% dellimporto dellinvestimento in attivi materiali;

b. opere murarie e assimilate;

c. infrastrutture specifiche aziendali;

d. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari allattività di rappresentanza, nonché i mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati alleffettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dellunità produttiva oggetto delle agevolazioni; per il settore dei trasporti sono escluse le spese relative allacquisto di materiale di trasporto;

e. acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dellimpresa;

f. trasferimenti di tecnologia mediante lacquisto di diritti di brevetto e licenze, connessi alle esigenze produttive e gestionali dellimpresa.

2. In caso di acquisto di un immobile, sono ammissibili esclusivamente i costi di acquisto da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato.

3. Le spese di progettazione ingegneristica e di direzione lavori sono ammissibili nel limite del 5% dellinvestimento.

 




Art. 15

Modalità di ammissione e di erogazione dellagevolazione.


1. La domanda di agevolazione deve essere presentata al Soggetto Finanziatore.

2. Il Soggetto Finanziatore provvede allinoltro della domanda alla Regione, dopo aver proceduto alla verifica della conformità della domanda di agevolazione alle disposizioni del presente Titolo.

3. La Regione procede allistruttoria tecnica, economica e finanziaria, con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano finanziario derivante dalla gestione, accerta la pertinenza e lammissibilità delle spese e, quindi, lagevolabilità delliniziativa.

4. Nella fase di ammissione alle agevolazioni, la Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica potrà avvalersi di un apposito Comitato Tecnico, del quale la Giunta Regionale definirà composizione e funzioni.

5. La Regione provvede periodicamente, rispettando lordine cronologico di ricezione delle domande da parte dei Soggetti Finanziatori e dopo aver acquisito leventuale parere del Comitato Tecnico Regionale, allammissione ad agevolazione delle iniziative istruite positivamente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, comunicando il provvedimento ai richiedenti ed ai Soggetti Finanziatori.

6. Linvio della domanda di agevolazione e della documentazione relativa sarà effettuata dal Soggetto Finanziatore solo successivamente alla deliberazione di concessione del finanziamento .(12) 

7. Il Soggetto Finanziatore, entro 2 mesi dalla documentata conclusione dellinvestimento, inoltra alla Regione la richiesta di erogazione del contributo unitamente alla seguente documentazione:

a. il contratto di finanziamento;

b. la documentazione attestante lavvenuta erogazione del finanziamento;

c. i titoli di spesa debitamente quietanzati ed annullati;

d. copia delle autorizzazioni amministrative eventualmente necessarie allo svolgimento dellattività.

8. La Regione, verificata la corrispondenza della documentazione ricevuta rispetto allinvestimento ammesso, provvede alla erogazione in unica soluzione allimpresa del contributo in conto impianti di cui al comma 2 dellart. 13 attualizzato al medesimo tasso con cui è calcolata lagevolazione ai sensi dellarticolo 13, comma 3 .(13) 

9. Leventuale contributo in conto impianti, calcolato nella misura indicata al larticolo 13, comma 8, del presente Regolamento è erogato anchesso allimpresa in unica soluzione contestualmente allerogazione di cui al comma precedente.

10. Qualora la gestione dellattività di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo sia affidata a soggetti intermediari, detti soggetti verificata la documentazione finale di spesa dovranno redigere una relazione sullo stato finale del programma di investimento, che evidenzi il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma nonché lammissibilità e la pertinenza dei costi sostenuti.



(12) Comma così sostituito dall'art. 3, Reg. reg. 10 agosto 2009, n. 19. Il testo originario era così formulato: «6. Entro e non oltre 2 mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma, ciascun Soggetto Finanziatore deve trasmettere alla Regione apposita comunicazione di avvenuta concessione del finanziamento.».
(13) Comma così modificato dall'art. 2, comma 5, Reg. reg. 10 agosto 2009, n. 19


Art. 16

Modifiche e variazioni.


1. Non sono ammesse modifiche e variazioni al programma così come agevolato.

2. Non sono considerate modifiche e variazioni:

a. modifiche dellidentità del fornitore rispetto a quella indicata in fase istruttoria;

b. sostituzioni o modifiche di macchinari ed attrezzature, nei limiti della spesa originariamente prevista, che non alterano la funzionalità dei singoli beni di investimento;

c. con riferimento alle spese per opere murarie, fermo restando il programma costruttivo presentato in fase istruttoria, variazioni di costi relativi alle voci previste dal computo metrico.

3. Eventuali variazioni in aumento dellammontare degli investimenti rispetto alla comunicazione di cui allarticolo 15, comma 5, del presente Regolamento non potranno comportare, in nessun caso, aumento dellonere a carico della finanza pubblica.




Art. 17

Revoche.



1. Si procederà alla revoca delle agevolazioni nei seguenti casi:

a. lavvenuta deliberazione del finanziamento non sia comunicata dal Soggetto Finanziatore alla Regione entro il termine di cui allarticolo 15, comma 6, del presente Regolamento;

b. linvestimento non sia completato entro 12 mesi dalla comunicazione di cui allarticolo 15, comma 5;

c. la richiesta di erogazione del contributo sia inoltrata oltre il termine di cui allarticolo 15, comma 7;

d. risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);

e. le imprese non risultino in regola con le norme vigenti in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

f. limpresa richiedente non dimostri di essere in regola con il versamento delle quote ai fondi paritetici di sostegno al reddito in caso di crisi aziendali, eventualmente istituiti dalla contrattazione del settore economico di riferimento;

g. gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dalluso previsto prima di cinque anni dalla data di erogazione del contributo;

h. siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti allordinamento comunitario.

2. Ai sensi dellarticolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

3. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili allimpresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento. 




TITOLO III

Aiuti agli investimenti in ricerca per le PMI





Art. 18

Oggetto e finalità.



1. Gli aiuti alla ricerca e sviluppo possono contribuire alla crescita economica regionale, rafforzando la competitività e aumentando loccupazione. Gli aiuti alla ricerca e sviluppo a favore delle PMI sono della massima importanza, poiché uno degli svantaggi strutturali delle PMI risiede nelle difficoltà che possono incontrare ad accedere ai nuovi sviluppi della ricerca e dellinnovazione.

2. Al tempo stesso, può ritenersi che gli aiuti alla ricerca e sviluppo incentivino le PMI ad investire maggiormente nella ricerca e sviluppo, considerato che queste spendono in genere solo una percentuale modesta del loro fatturato in questo tipo di attività.

3. A tal fine si intende facilitare lo sviluppo delle PMI prevedendo il presente aiuto esente dallobbligo di notificazione (di cui allarticolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE), in quanto coerente con il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 della Commissione (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dellUnione europea L. 214 del 9/08/2008), che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria).

4. Il presente regime di aiuto ha come obiettivo generale quello di sostenere gli investimenti delle PMI pugliesi per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, in particolare incentivando la capacità di stimolare e rafforzare la creazione di migliori collegamenti tra domanda e offerta, il monitoraggio continuo dei bisogni di innovazione delle PMI, il rafforzamento della collaborazione tra sistema della ricerca e le PMI, nonché il potenziamento e la specializzazione dellofferta di ricerca e sviluppo.

5. Tra gli obiettivi specifici del regime daiuto va considerata, in particolare, la capacità di accrescere il contenuto innovativo delle attività e delle produzioni regionali, di sostenere il mantenimento del vantaggio competitivo dei settori produttivi tradizionali, di sostenere la crescita dei settori hitech, nonché di accrescere la quota dei settori innovativi nella composizione del valore aggiunto regionale.

6. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono le imprese di media e piccola dimensione – in regime di contabilità ordinaria - in forma singola o costituite in consorzio.




Art. 19

Tipologie di investimento ammissibili.


1. Le iniziative ammissibili riguardano le seguenti categorie dintervento:

a. ricerca industriale;

b. sviluppo sperimentale;

c. studi di fattibilità tecnica;

d. brevetti e altri diritti di proprietà industriale.

2. Lo sviluppo sperimentale comprende la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato perché esso sia utilizzato unicamente a fini di dimostrazione e di convalida.

3. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche regolari o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche apportino miglioramenti.

4. Leventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale, nel periodo di cui allarticolo 9, comma 1, comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.

5. Gli aiuti per i costi connessi con lottenimento e la validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale contemplano:

a. tutti i costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;

b. i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni;

c. costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro della trattazione ufficiale della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche qualora i costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.

6. Le agevolazioni di cui al successivo articolo 20 saranno calcolate indipendentemente dallammontare dellinvestimento ammissibile su un importo finanziato massimo di:

a) 10 Meuro per impresa partecipante per i progetti di ricerca industriale;

b) 7,0 Meuro per impresa partecipante per i progetti di sviluppo sperimentale;

c) 1,0 Meuro per gli studi di fattibilità tecnica per domanda di agevolazione;

d) 0,5 Meuro per i brevetti, per domanda di agevolazione.

7. Qualora un progetto comprenda attività di cui sia alla lettera a) che alla lettera b) del presente articolo, la domanda di accesso alle agevolazioni dovrà specificare in quale categoria le stesse rientrino.

8. Nel caso di aiuti a progetti con attività di cui alla lettera a) e/o alla lettera b) realizzati in collaborazione tra organismi di ricerca e imprese, il cumulo delle sovvenzioni pubbliche dirette ad un progetto di ricerca specifico e dei contributi degli organismi di ricerca a beneficio del medesimo progetto, qualora costituiscano aiuti, non può essere superiore allintensità di aiuto applicabile alla singola impresa beneficiaria.

 

 




Art. 20

Forma e intensità delle agevolazioni concedibili.


1. Gli aiuti di cui al presente Titolo possono essere erogati in forma di contributi in conto impianti.

2. Lintensità di aiuto, calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, non può superare:

a) il 70% per le piccole imprese e il 60% per le medie imprese per i progetti di ricerca industriale;

b) il 45% per le piccole imprese e il 35% per le medie imprese per i progetti di sviluppo sperimentale;

c) il 75% per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 50% per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale;

d) gli aiuti per i costi connessi con lottenimento e la validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale possono essere agevolati sino allintensità di aiuto concessa per le attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale che li hanno originati.

3. Lintensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale di cui alle lettere a) e b) del precedente comma può essere aumentata come segue:

a) una maggiorazione di 15 punti percentuali, a concorrenza di unintensità massima del 75%, può essere applicata nei seguenti casi:

a1) se il progetto comporta la collaborazione effettiva fra almeno due imprese indipendenti luna dallaltra. Si ritiene che esista tale collaborazione quando:

- nessuna impresa sostiene da sola più del 70% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione;

- il progetto prevede la collaborazione con almeno una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri distinti;

oppure

a2) il progetto comporta la collaborazione effettiva tra unimpresa e un organismo di ricerca e sono riunite le seguenti condizioni:

- lorganismo di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto;

- lorganismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte;

oppure

b) nel caso di ricerca industriale, i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso convegni su temi tecnici o scientifici oppure tramite pubblicazioni in riviste tecniche e scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, sono in libera consultazione) o divulgati tramite software libero o open source.

4. Il subappalto, ai fini del riconoscimento della maggiorazione dellintensità massima di aiuto di cui al comma precedente, non è considerato come una collaborazione effettiva.

 




Art. 21

Spese ammissibili.


1. Sono ammissibili le seguenti spese:

a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca), a condizione che lo stesso sia operante nelle unità locali ubicate nella regione;

b) i costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la sua durata. Se lutilizzo della strumentazione e delle attrezzature in questione ai fini del progetto di ricerca non copre la loro intera durata di vita, sono considerati ammissibili solo i costi dammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;

c) i costi della ricerca acquisita contrattualmente da terzi, nonché le competenze tecniche ed i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dellattività di ricerca;

d) le ulteriori spese generali direttamente imputabili al progetto di ricerca;

e) altri costi desercizio, inclusi costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili allattività di ricerca.

2. Le voci di cui alle lettere d) ed e) non potranno eccedere complessivamente il 18% delle spese ammissibili.

3. Tutti i costi ammissibili devono essere imputati ad una specifica categoria di ricerca e sviluppo.

4. Sono ammissibili le spese effettuate a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di agevolazione.

5. Nellambito delle iniziative di sviluppo sperimentale sono ammissibili le spese relative alla realizzazione ed al collaudo di prodotti, processi e servizi a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.




Art. 22

Modalità di ammissione allagevolazione.


1. Le domande di agevolazione devono essere redatte secondo gli schemi e le modalità riportate in ogni specifico bando o avviso, su apposita modulistica predisposta dalla Regione.

2. Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, alle richieste devono essere allegate le informazioni antimafia.

3. Qualora la domanda di agevolazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente e da quelli riportati in ogni specifico bando o avviso di candidatura, la domanda deve essere esclusa dalla valutazione tecnico economica di ammissibilità al finanziamento.

4. Devono essere considerati, inoltre, motivi di esclusione dallammissibilità al finanziamento le seguenti condizioni:

a) la trasmissione della domanda di agevolazione oltre la scadenza prevista nel bando o avviso;

b) lincompletezza della domanda, dei documenti allegati richiesti, nonché delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti prescritti e degli impegni conseguenti;

c) la non conformità degli elementi risultanti dalla domanda, ovvero la irregolarità della medesima in relazione alle disposizioni previste dalla normativa di riferimento in materia di dichiarazioni sostitutive;

d) lutilizzo di modulistica non conforme a quella predisposta dalla Regione.

5. Ciascuna candidatura deve garantire, inoltre, per quanto applicabili alle specifiche caratteristiche del progetto e del risultato stesso, la validazione dei risultati conseguiti attraverso lo svolgimento delle attività di seguito riportate:

a) realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilità industriale delle tecnologie e sistemi messi a punto;

b) valutazione delle prestazioni ottenibili attraverso casi applicativi rappresentativi delle specifiche condizioni di utilizzo;

c) verifica di rispondenza alle più severe normative nazionali ed internazionali;

d) valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilità, riproducibilità, sicurezza e bilancio energetico;

e) valutazione della trasferibilità industriale anche in termini di rapporto costi – prestazione e costi - benefici.

 




Art. 23

Modalità di selezione dei progetti.


1. La Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica effettua lesame delle domande di agevolazione ammesse alla fase di valutazione tecnico-economica e finanziaria delle proposte, avvalendosi anche di esperti (qualificati a livello di docente universitario e ricercatore), che garantiscano indipendenza, alto profilo ed elevate competenze tecnico-scientifiche.

2. Lattività di istruttoria, di valutazione e di selezione delle candidature ammissibili a finanziamento, sarà effettuata secondo tempi e periodicità che verranno fissati per ogni azione in specifici bandi o avvisi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, che conterranno altresì i criteri di selezione dei progetti.

3. Qualora nello svolgimento dellattività di istruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti e/o integrazioni, la Regione assegna un congruo tempo, comunque non superiore a trenta giorni, affinché il soggetto proponente vi provveda. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, la domanda è esclusa dalla fase di valutazione e, pertanto, dichiarata non ammissibile.

4. Per le proposte per le quali listruttoria risulti non positiva, la Regione comunica al soggetto proponente lesito negativo e le relative motivazioni.

5. Le graduatorie delle proposte ammissibili sono approvate con determinazione dirigenziale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.




Art. 24

Modalità di erogazione e di recupero del contributo.



1. Il contributo ammesso sarà corrisposto ai soggetti interessati, da parte della Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica, in una o più soluzioni sulla base dei costi riconosciuti ammissibili, a seguito di controllo amministrativo - contabile e tecnico di congruità.

2. Eventuale anticipazione potrà essere erogata su specifica richiesta del soggetto beneficiario, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nellelenco speciale di cui allarticolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, dello stesso importo.

3. In caso di rinuncia o di inadempimento totale o parziale da parte dellimpresa ammessa a contribuzione, la stessa decade dal relativo beneficio e si potrà procedere allammissione a finanziamento dellazienda immediatamente successiva in graduatoria, con le medesime procedure, nei limiti temporali definiti nei singoli bandi o avvisi delle misure agevolative, nonché delle risorse ancora disponibili.

 




Art. 25

Modifiche e variazioni.



1. Il progetto presentato in fase di candidatura non può essere modificato negli obiettivi, attività e risultati attesi in corso di esecuzione. Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni riguardanti limpresa beneficiaria, il soggetto fornitore dei servizi e/o il relativo progetto ammesso a contributo vanno comunicate in modo tempestivo alla Regione, per la preventiva autorizzazione, pena il loro non riconoscimento.

2. Qualora le variazioni incidano oltre il limite del 20% sul punteggio ottenuto nella valutazione della domanda, il beneficio decade in considerazione della procedura in essere di tipo concorsuale ed al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo bando o avviso.

3. Sono considerate ammissibili le variazioni non superiori al 10% dei costi relativi alle singole voci di spesa indicate nel provvedimento di concessione delle agevolazioni




Art. 26

Revoche


1. I bandi o avvisi per la presentazione delle domande di agevolazione devono prevedere, tra gli altri, i seguenti casi di revoca e di restituzione, ove concesso, del contributo:

a. nel caso in cui le imprese, terminato lintervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

b. risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);

c. gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dalluso previsto prima di cinque anni dalla data di erogazione del contributo;

d. qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dai bandi o avvisi; possono essere previste proroghe a detti termini, per casi eccezionali;

e. qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti allordinamento comunitario.

2. I bandi e gli avvisi per la presentazione delle domande di agevolazione possono prevedere ulteriori condizioni specifiche di revoca parziale e totale dei contributi concessi.

3. Ai sensi dellarticolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

4. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili allimpresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

 




TITOLO IV

Servizi di consulenza per le imprese (14) 




(14) Rubrica così sostituita dall’art. 3, Reg. reg. 24 marzo 2011, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «Aiuti per servizi di consulenza per l'innovazione delle imprese».  


Art. 27

Oggetto e finalità



1. Il presente Titolo disciplina i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni per programmi di investimento concernenti lacquisizione di servizi di consulenza per linnovazione delle imprese e migliorare il posizionamento competitivo dei sistemi produttivi locali, specie di fronte alla rapida evoluzione del mercato globale.

2. A tal fine si intende facilitare lo sviluppo delle PMI prevedendo il presente aiuto esente dallobbligo di notificazione (di cui allarticolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE), in quanto coerente con il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 della Commissione (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dellUnione europea L. 214 del 9/08/2008), che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria).

3. I programmi di investimento concernenti lacquisizione dei servizi di consulenza possono riguardare i seguenti ambiti di intervento:

a. ambiente;

b. responsabilità sociale ed etica;

c. internazionalizzazione dimpresa;

d. e-business;

4. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono le imprese di media e piccola dimensione – in regime di contabilità ordinaria - in forma singola o costituite in consorzio




Art. 28

Tipologie di investimento ammissibili



1. La durata delle attività ammesse a finanziamento non potrà essere superiore a 12 mesi.

2. Con riferimento allambito ambiente possono essere finanziati i seguenti interventi:

a) adozione ex novo di sistemi di gestione ambientale (certificazione EMAS II, ISO 14001 ed ECOLABEL);

b) realizzazione di studi di fattibilità volti a valutare i vantaggi economici dellimpresa derivanti dalladozione di soluzioni tecnologiche ecoefficienti (quali ad esempio: tecnologie a minor impatto ambientale, azioni di mitigazione, soluzioni per lutilizzo efficiente dellenergia, realizzazione di azioni di prevenzione, di mitigazione e recupero dellinquinamento da attività produttive).

3. Con riferimento allambito responsabilità sociale ed etica possono essere finanziati gli interventi riguardanti ladozione ex novo di sistemi di gestione etica e sociale (SA8000).

4. Con riferimento allambito internazionalizzazione dimpresa possono essere finanziati i seguenti interventi:

a) programmi di internazionalizzazione funzionali al potenziamento della competitività del sistema di offerta aziendale allestero realizzati attraverso progetti di collaborazione industriale con partner esteri (quali partnership, joint venture, sfruttamento di brevetti e tecnologie), che possono prevedere servizi di ricerca di partners esteri per la definizione di progetti di investimento e/o accordi di collaborazione industriale da realizzarsi allestero; studi di fattibilità connessi con la valutazione economico-finanziaria, fiscale, legale contrattuale, e di progettazione/ingegnerizzazione di prodotti/processi inerenti i progetti di investimento e/o di partnership industriale da realizzarsi allestero; servizi di assistenza tecnica e di tutoraggio allimpresa nelle varie fasi di implementazione e monitoraggio del programma di internazionalizzazione;

b) programmi di marketing internazionale finalizzati a garantire il presidio stabile dellimpresa nei mercati esteri, che possono prevedere assistenza consulenziale qualificata per la realizzazione di azioni sul campo funzionali alla strutturazione della propria offerta sui mercati esteri, lintroduzione di nuovi prodotti e/o marchi sui mercati esteri frequentati o linserimento di prodotti e/o marchi su nuovi mercati esteri, progettazioni di iniziative coordinate di promozione e comunicazione (in particolare attraverso la creazione ed il lancio di marchi collettivi);

c) partecipazione a fiere e/o ad eventi internazionali, partecipazione ad iniziative di marketing territoriale a regia regionale.

5. Con riferimento allambito e-business possono essere finanziati programmi che prevedano consulenze specialistiche per lo sviluppo e la personalizzazione di applicazioni infotelematiche, la gestione e la sicurezza delle transazioni economiche su reti telematiche (ad esempio applicazioni di e-commerce, applicazioni business-to-business, ecc.) e per lintegrazione di questa con gli altri sistemi informativi aziendali (ad esempio: gestione magazzino, vendite, distribuzione, amministrazione, Business Intelligence, Customer Relationship Management).

6. Gli interventi di cui al comma precedente possono essere finanziati a condizione che il beneficiario utilizzi lagevolazione per acquistare i servizi al prezzo di mercato e, comunque, non superiore a quello indicato nei bandi o avvisi (o se il fornitore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, a un prezzo che ne rifletta integralmente i costi maggiorati di un margine di utile ragionevole).

 




Art. 29

Forma e intensità delle agevolazioni concedibili



1. Le agevolazioni sono concesse sotto la forma di contributi in conto esercizio.

2. Le agevolazioni sono concesse nel limite del 50% della spesa complessiva ritenuta congrua, pertinente e valutata ammissibile.

3. Le agevolazioni di cui al comma precedente saranno calcolate indipendentemente dallammontare del programma di investimenti ammissibile così come definiti allarticolo 27, comma 3, del presente Regolamento su un importo finanziato massimo di 400 mila euro per impresa e di 2 milioni di euro per domanda di agevolazione.




Art. 30

Spese ammissibili



1. Sono considerate ammissibili a contributo le spese per lacquisto di servizi di consulenza specialistica su specifiche problematiche direttamente afferenti il progetto di investimento presentato.

2. Tali servizi non devono rivestire carattere continuativo o periodico, non devono essere assicurabili dalle professionalità rinvenibili allinterno del soggetto beneficiario, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dellimpresa, come ad esempio la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità, in conformità a quanto previsto dallarticolo 26 del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 della Commissione (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dellUnione europea L. 214 del 9/08/2008).

3. Sono esclusi dallammissibilità al finanziamento interventi e spese che abbiano avuto inizio prima della richiesta di agevolazione.

4. La prestazione di consulenza deve essere effettuata attraverso lutilizzo di soggetti organizzati ed esperti nello specifico settore di intervento richiesto a beneficio e sulla base di contratti scritti con i soggetti richiedenti il contributo. I soggetti abilitati a prestare consulenze specialistiche devono essere qualificati e possedere specifiche competenze professionali nel settore in cui prestano la consulenza e devono inoltre essere titolari di partita IVA. Non sono considerate ammissibili prestazioni di tipo occasionale.

5. Il soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, non viene riconosciuta la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.

6. Per ladozione di sistemi certificati di gestione ambientale e sistemi di certificazione etica e sociale, sono ammissibili anche le spese per:

a. consulenze per laddestramento del personale, nel limite del 20% dellinvestimento complessivo;

b. costi relativi al rilascio del certificato da parte dellEnte di certificazione (unicamente al primo rilascio).

7. Nel caso specifico di partecipazioni a fiere ed esposizioni, sono ammissibili i costi sostenuti per i servizi di locazione, allestimento e gestione dello stand. Tale incentivo si applica esclusivamente alla prima partecipazione del soggetto beneficiario dellaiuto ad una determinata fiera o esposizione, in Italia o allestero, di particolare rilevanza internazionale e non può superare euro 100.000,00 per impresa.

 




Art. 31

Modalità di ammissione allagevolazione



1. La valutazione delle iniziative è diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi del regime daiuto. Le procedure di selezione devono prevedere lammissibilità alle agevolazioni esclusivamente delle iniziative che presentano un elevato grado di validità tecnica, economica e finanziaria, con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla gestione.

2. Le domande di agevolazione devono essere redatte secondo gli schemi e le modalità riportate in ogni specifico bando o avviso, su apposita modulistica predisposta dalla Regione.

3. Qualora la domanda di agevolazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente e da quelli riportati in ogni specifico bando o avviso di candidatura, la domanda è esclusa dalla valutazione tecnico-economica di ammissibilità al finanziamento. Devono essere considerati, inoltre, motivi di esclusione dallammissibilità al finanziamento le seguenti condizioni:

a. la trasmissione della domanda oltre la scadenza prevista nel bando o avviso;

b. lincompletezza della domanda, dei documenti allegati richiesti, nonché delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti prescritti e degli impegni conseguenti;

c. la non conformità degli elementi risultanti dalla domanda, ovvero la irregolarità della medesima in relazione alle disposizioni previste dalla normativa di riferimento in materia di dichiarazioni sostitutive;

d. lutilizzo di modulistica non conforme a quella predisposta dalla Regione.




Art. 32

Modalità di selezione dei progetti



1. La Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica effettua lesame delle domande di agevolazione ammesse alla fase di valutazione tecnico-economica e finanziaria delle proposte.

2. Lattività di istruttoria, di valutazione e di selezione delle candidature ammissibili a finanziamento sarà effettuata secondo tempi e periodicità che verranno fissati per ogni azione in specifici bandi o avvisi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, che conterranno altresì i criteri di selezione dei progetti.

3. Qualora nello svolgimento dellattività di istruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti e/o integrazioni, la Regione assegna un congruo tempo, comunque non superiore a trenta giorni, affinché il soggetto proponente vi provveda. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, la domanda è esclusa dalla fase di valutazione e, pertanto, dichiarata non ammissibile.

4. Per le proposte per le quali listruttoria risulti non positiva, la Regione comunica al soggetto proponente lesito negativo e le relative motivazioni.

5. Le graduatorie delle proposte ammissibili sono approvate con determinazione dirigenziale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.




Art. 33

Modalità di erogazione e di recupero del contributo



1. Il contributo ammesso sarà corrisposto ai soggetti interessati, da parte della Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica, in una o più soluzioni sulla base dei costi riconosciuti ammissibili, a seguito di controllo amministrativo-contabile e tecnico di congruità.

2. Eventuale anticipazione potrà essere erogata su specifica richiesta del soggetto beneficiario, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nellelenco speciale di cui allarticolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, dello stesso importo.

3. In caso di rinuncia o di inadempimento totale o parziale da parte dellimpresa ammessa a contribuzione, la stessa decade dal relativo beneficio e si potrà procedere allammissione a finanziamento dellazienda immediatamente successiva in graduatoria, con le medesime procedure, nei limiti temporali definiti nei singoli bandi o avvisi delle misure agevolative, nonché delle risorse ancora disponibili.




Art. 34

Modifiche e variazioni



1. Il progetto presentato in fase di candidatura non può essere modificato negli obiettivi, attività e risultati attesi in corso di esecuzione. Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni riguardanti limpresa beneficiaria, il soggetto fornitore dei servizi e/o il relativo progetto ammesso a contributo vanno comunicate in modo tempestivo alla Regione, per la preventiva autorizzazione, pena il loro non riconoscimento.

2. Qualora le variazioni incidano oltre il limite del 20% sul punteggio ottenuto nella valutazione della domanda, il beneficio decade in considerazione della procedura in essere di tipo concorsuale ed al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo bando o avviso.

3. Sono considerate ammissibili le variazioni non superiori al 10% dei costi relativi alle singole voci di spesa indicate nel provvedimento di concessione delle agevolazioni.

 




Art. 35

Revoche


1. I bandi o avvisi per la presentazione delle domande di agevolazione devono prevedere, tra gli altri, i seguenti casi di revoca e di restituzione, ove concesso, del contributo:

a. nel caso in cui le imprese, terminato lintervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999, (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

b. risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);

c. gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dalluso previsto prima di cinque anni dalla data di erogazione del contributo;

d. qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dai bandi o avvisi; possono essere previste proroghe a detti termini, per casi eccezionali;

e. qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti allordinamento comunitario.

2. I bandi e gli avvisi per la presentazione delle domande di agevolazione possono prevedere ulteriori condizioni specifiche di revoca parziale e totale dei contributi concessi.

3. Ai sensi dellarticolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

4. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili allimpresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.




TITOLO V

Aiuti alle medie imprese e ai Consorzi di PMI per Programmi Integrati di Agevolazione





Art. 36

Oggetto e finalità



1. I programmi dinvestimento promossi dalle medie imprese svolgono un ruolo determinante nella creazione di occupazione e costituiscono un fattore di stabilità sociale e dinamismo economico.

2. Il presente Titolo disciplina i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni per la realizzazione di progetti industriali di importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili compresi tra 1 milione e 20 milioni di euro.

3. Per progetto industriale si intende uniniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono integrati uno o più investimenti in attivi materiali, investimenti di ricerca e investimenti per acquisizione di servizi di consulenza per linnovazione delle imprese.

4. I progetti industriali devono essere promossi e presentati da una media impresa che ne assume la responsabilità ai soli fini della coerenza tecnica ed industriale.

5. Alla data di presentazione della domanda la media impresa deve aver approvato almeno due bilanci e nell’esercizio precedente deve aver registrato un fatturato non inferiore a 8 milioni di euro o, alternativamente, deve aver registrato un numero di U.L.A. non inferiore a 50(15) 

6. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono le medie imprese ed, eventualmente, le piccole e medie imprese - in regime di contabilità ordinaria - che realizzano programmi di investimento previsti dal progetto industriale di cui al comma 3, associate alla media impresa proponente in forma consortile.

7. Nel caso in cui il progetto industriale proposto dalla media impresa preveda la realizzazione di programmi di investimento di altre PMI nellambito di una compagine consortile costituita o costituenda, almeno i 2/3 delle PMI partecipanti al progetto industriale devono essere attive ed aver approvato almeno due bilanci alla data di presentazione della istanza di accesso.

8. Il progetto industriale può indicare la necessità di realizzazione di opere infrastrutturali, materiali e immateriali, funzionali al medesimo, i cui oneri sono a totale carico di risorse pubbliche.



(15) Comma già sostituito dall'art. 4, Reg.  reg. 10 agosto 2009, n. 19  è stato modificato dall'art.1, comma 1 del Reg. reg. 3 maggio 2013, n. 7. Il testo originario era così formulato: «5. Alla data di presentazione della domanda la media impresa deve aver approvato almeno due bilanci e nell'esercizio precedente deve aver registrato un fatturato non inferiore a 10 milioni di euro.».  


Art. 37

Tipologie di investimento ammissibili


1. Nellambito del progetto industriale, di cui allarticolo precedente, liniziativa imprenditoriale di competenza della media impresa deve presentare spese ammissibili almeno pari al 50% dellimporto complessivo del progetto e ciascun programma di investimento realizzato da micro, piccole e medie imprese consorziate deve presentare costi ammissibili non inferiori a euro 400.000,00.

2. Gli investimenti in attivi materiali ammissibili possono riguardare:

a. la realizzazione di nuove unità produttive;

b. lampliamento di unità produttive esistenti;

c. la diversificazione della produzione di ununità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;

d. il cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di ununità produttiva esistente.

3. Gli investimenti in ricerca ammissibili sono quelli in ricerca industriale ovvero sviluppo sperimentale, così come disciplinati dal precedente Titolo III.

4. Gli investimenti in servizi di consulenza ammissibili per linnovazione delle imprese sono quelli descritti e disciplinati nel precedente Titolo IV.

5. Non sono ammissibili alle agevolazioni del presente Titolo i programmi costituiti da investimenti di mere sostituzioni.

 




Art. 38

Spese ammissibili



1. Le spese ammissibili relative agli investimenti in attivi materiali debbono riferirsi allacquisto ed alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del programma oggetto della richiesta di agevolazioni.

2. Sono ammissibili le spese per:

a. acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 10% dellimporto dellinvestimento in attivi materiali;

b. opere murarie e assimilate;

c. infrastrutture specifiche aziendali;

d. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari allattività di rappresentanza;

e. acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dellimpresa;

f. acquisto di brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per lattività svolta nellunità produttiva interessata dal programma.

3. Con riferimento ai programmi di ricerca industriale ovvero sviluppo sperimentale sono ammissibili le spese di cui allarticolo 21 del presente Regolamento.

4. Con riferimento agli investimenti per servizi di consulenza per linnovazione delle imprese sono ammissibili le spese di cui allarticolo 30 del presente Regolamento.

5. Sono inoltre ammissibili le spese relative a studi preliminari di fattibilità e a consulenze connessi al programma di investimenti, ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 della Commissione (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dellUnione europea L. 214 del 9/08/2008). Tali spese sono ammissibili solo fino al 3% dellimporto complessivo ammissibile per ciascun programma di investimento fermo restando che la relativa intensità dellaiuto è pari al 50% in equivalente sovvenzione lordo.

6. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria o attraverso i cosiddetti contratti chiavi in mano.

7. Non sono ammesse, altresì, le spese relativo allacquisto di mezzi mobili targati.

8. I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla data della comunicazione della Regione, di cui allarticolo 41, comma 5 del presente Regolamento. Si intende quale avvio del programma la data relativa allinizio dei lavori di costruzione o quella relativa al primo impegno giuridicamente vincolante avente ad oggetto un ordine di acquisto di impianti, macchinari e attrezzature. Ai fini dellindividuazione della data di avvio del programma non si tiene conto degli studi di fattibilità.

 




Art. 39

Forma e intensità delle agevolazioni concedibili



1. Le agevolazioni sono concesse sotto la forma di contributi in conto impianti.

2. Le agevolazioni relative alle spese di cui alle lettere a), b) e c) dellarticolo 38, comma 2, sono concesse nei seguenti limiti:

a. 20% per le medie imprese;

b. 25% per le piccole imprese.

3. Le agevolazioni relative alle spese di cui alle lettere d), e) ed f) dellarticolo 38, comma 2, nonché di quelle di cui allarticolo 38, comma 5, sono concesse nei seguenti limiti:

a. 40% per le medie imprese;

b. 50% per le piccole imprese.

4. Le agevolazioni relative alle spese riguardanti i programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sono concesse nei limiti di cui allarticolo 20.

5. Le agevolazioni relative agli investimenti per servizi di consulenza per linnovazione alle imprese sono concesse nei limiti di cui allarticolo 29




Art. 40

Modalità di ammissione allagevolazione



1. La procedura per la concessione delle agevolazioni prevede le seguenti fasi:

a) accesso;

b) presentazione progetto definitivo;

c) istruttoria della proposta;

d) concessione delle agevolazioni;

e) attuazione del progetto industriale.

 




Art. 41

Fase di accesso



1. Il soggetto proponente trasmette listanza di accesso alla Regione. La predetta istanza di accesso deve essere corredata da un documento che descriva le caratteristiche tecniche ed economiche del progetto industriale, i profili delle imprese coinvolte per la realizzazione dei singoli programmi di investimento, lammontare e le caratteristiche degli stessi. Inoltre, a corredo dellistanza di accesso, la Regione potrà richiedere lulteriore documentazione ritenuta necessaria allespletamento dellattività istruttoria.

2. La Regione, ricevuta la documentazione di cui al comma precedente, avvia la fase dellinterlocuzione con il soggetto proponente, al fine di verificare le condizioni di ammissibilità, nonché la praticabilità e fattibilità del progetto industriale, anche con riferimento agli altri eventuali soggetti coinvolti. Particolare attenzione è posta allimpatto del progetto con riferimento allo sviluppo economico ed occupazionale nei territori di riferimento ed alla tempistica di realizzazione del progetto, nonché alla sua cantierabilità ed alla copertura finanziaria.

3. Sulla base delle verifiche effettuate dalla Regione, la Giunta Regionale adotta il provvedimento di ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo ovvero di inammissibilità.

4. La ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo comporta laccantonamento delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione della medesima nellambito della disponibilità assegnata per il finanziamento delle iniziative previste dal presente Titolo.

5. La Regione comunica ai soggetti proponenti lesito dellesame di cui ai commi precedenti. Detta comunicazione contiene, per le sole istanze valutate ammissibili, il termine perentorio entro il quale deve essere presentata la documentazione progettuale.

6. Nel caso in cui il progetto industriale proposto dalla media impresa preveda la realizzazione di programmi di investimento di altre PMI nellambito di una compagine consortile, questa, qualora non sia ancora costituita al momento di presentazione dellistanza di accesso, deve provvedere a costituirsi prima della presentazione del progetto definitivo di cui allarticolo successivo.




Art. 42

Presentazione del progetto definitivo


1. La documentazione progettuale è presentata dal soggetto proponente alla Regione entro il termine perentorio indicato nella comunicazione di cui al comma precedente. Decorso inutilmente tale termine ovvero nel caso in cui la documentazione non sia completa, la proposta di progetto industriale è dichiarata decaduta.

2. La documentazione progettuale è costituita dalla proposta di progetto industriale, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e delle eventuali altre imprese beneficiarie, nella quale devono essere rappresentati compiutamente e chiaramente i contenuti del progetto industriale con particolare riguardo:

a. ai presupposti ed agli obiettivi sotto il profilo economico, industriale, commerciale e finanziario;

b. al soggetto proponente ed agli eventuali altri soggetti beneficiari;

c. agli investimenti relativi ai singoli programmi previsti;

d. al piano finanziario di copertura degli investimenti, con indicazione dellammontare delle agevolazioni richieste, e le relative previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie.

3. Alla proposta di progetto industriale devono, in particolare, essere allegati:

a) scheda tecnica di sintesi, nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relativi al soggetto proponente ed al complesso dei programmi di investimento proposti;

b) scheda tecnica, nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relativi allimpresa beneficiaria ed al programma proposto;

c) documento unico di regolarità contributiva e certificato antimafia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3 giugno 1998, articoli 3 e 10, rilasciati in data non anteriore al mese precedente quello di presentazione della proposta di progetto industriale;

d) planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a viabilità interna, a verde, disponibili, ecc. Tale planimetria deve essere corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici. Nel caso di ampliamento, le nuove superfici devono essere opportunamente evidenziate rispetto a quelle preesistenti sia sulla planimetria che sulle tabelle riepilogative;

e) principali elaborati grafici relativi a ciascun fabbricato del programma, in adeguata scala e debitamente quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dal legale rappresentante dellimpresa o suo procuratore speciale;

f) copia degli atti e/o contratti, registrati e/o trascritti, ove previsto, attestanti la piena disponibilità dellimmobile (suolo e/o fabbricati) nellambito del quale viene realizzato il programma di investimenti ed idonea documentazione (compresa perizia giurata) attestante il rispetto dei vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di corretta destinazione duso dellimmobile stesso;

g) perizia giurata relativa alla conformità urbanistica ed edilizia degli immobili, di cui alla precedente lettera f), ed allinesistenza di motivi ostativi circa il rilascio delle necessarie concessioni e/o autorizzazioni e alla necessità di eventuali pareri e/o nulla osta da parte di amministrazioni o enti;

h) dichiarazione dellimpresa beneficiaria relativa alla eventuale esistenza o necessità di infrastrutture e disponibilità di fonti energetiche funzionali allattività produttiva prevista;

i) dettaglio degli investimenti previsti, con allegati i relativi preventivi e computi metrici e suddivisione degli stessi per capitolo di spesa e articolazione temporale;

j) dichiarazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, articolo 8 [22] , relativa a determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea;

k) analisi di sostenibilità ambientale;

l) informazioni relative allattività, allandamento economico e alla situazione patrimoniale del soggetto proponente e dei soggetti che realizzano programmi di investimento previsti dal progetto industriale di cui al comma 3 dellarticolo 36.

4. Inoltre, dovranno essere prodotti latto costitutivo, lo statuto, il certificato di vigenza rilasciato dalla C.C.I.A.A, i bilanci degli ultimi due esercizi ed il libro matricola relativi al soggetto proponente ed ai soggetti che realizzano programmi di investimento previsti dal progetto industriale di cui al comma 3 dellarticolo 36. Nel caso di imprese neocostituite o inattive aderenti a Consorzi, dovranno essere prodotte informazioni, supportate da idonea documentazione, relative allattività e alla situazione patrimoniale dei soci.

5. Nel caso la proposta preveda investimenti di più imprese, la documentazione dalle lettere b) a l) del comma 3, nonché quella di cui al comma 4, deve essere presentata da ciascuna impresa.

6. La documentazione deve essere fornita anche su supporto magnetico.


[22] Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 160 del 12 luglio 2007.

 




Art. 43

Istruttoria delle proposte



1. La Regione effettua listruttoria delle proposte, verificando in particolare la fattibilità tecnica, economica e finanziaria della proposta, nonché la sua cantierabilità.

2. Il soggetto proponente, entro un termine perentorio stabilito dalla Regione, dovrà presentare, con riferimento a ciascuna impresa beneficiaria, la delibera del Soggetto Finanziatore relativo alla concessione di un finanziamento a m/l termine finalizzato alla completa copertura finanziaria del programma di investimenti per la parte non coperta dalle agevolazioni, nonché le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione dellinvestimento.

3. La Regione si riserva la facoltà di richiedere al soggetto proponente eventuali chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione di cui allarticolo 42 del presente Regolamento.

4. Al termine dellistruttoria la Regione comunica al soggetto proponente lesito e le relative motivazioni in caso di esclusione della proposta.




Art. 44

Concessione delle agevolazioni



1. Sulla base delle risultanze istruttorie di cui al comma precedente, la Regione approva, con deliberazione della Giunta Regionale, le proposte determinando limporto complessivo delle agevolazioni da concedere in favore di ogni singolo programma di investimento ed individua il termine entro il quale procedere alla sottoscrizione del disciplinare di cui al comma successivo.

2. Entro il termine di cui al comma precedente, il dirigente dellAssessorato allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica, il soggetto proponente ed i soggetti beneficiari sottoscrivono specifico disciplinare, nel quale sono indicati i reciproci impegni ed obblighi, in particolare le modalità di erogazione delle agevolazioni, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio ed alle attività di accertamento finale dellavvenuta realizzazione dei programmi nonché di controllo ed ispezione, e quantaltro necessario ai fini della realizzazione del progetto industriale.




Art. 45

Modalità attuative del progetto industriale



1. Lerogazione delle agevolazioni è di competenza della Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica. A tal fine, il soggetto beneficiario presenterà alla Regione le richieste di erogazione delle agevolazioni, le rendicontazioni per stati di avanzamento e la documentazione finale di spesa nelle forme, nei modi e nei tempi previsti dal disciplinare.

2. La Regione può disporre, in ogni momento, controlli e verifiche, anche in corso dopera, sullattuazione dei progetti.

3. Saranno oggetto di verifica:

a. la corrispondenza delle tipologie degli investimenti in fase di realizzazione con le indicazioni del progetto definitivo;

b. la coerenza delle spese effettuate nei vari periodi di riferimento e dei relativi sistemi di copertura con quanto definito nel progetto definitivo;

c. il conseguimento dei risultati economici ed occupazionali attesi dalliniziativa;

d. la regolarità della documentazione allatto della richiesta di erogazione del contributo.

4. La concessione degli aiuti è effettuata con la procedura negoziale disciplinata dal decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese).




Art. 46

Modifiche e variazioni



1. Variazioni in aumento dellammontare degli investimenti rispetto a quanto approvato, dovute a incrementi di costi rispetto a quelli ammessi e/o a nuovi investimenti non imputati al programma originario, non potranno comportare, in nessun caso, aumento dellonere a carico della finanza pubblica.

2. Ogni variazione della localizzazione in zona diversa da quella originariamente prevista dovrà essere autorizzata dalla Regione.

3. Le variazioni che non comportino modifiche sostanziali al piano progettuale dovranno essere autorizzate dalla Regione.

4. Non costituiscono variazioni da assoggettare ad autorizzazione della Regione tutte quelle modifiche che attengono a:

a. condizioni di fornitura degli impianti e delle attrezzature;

b. identità del fornitore diversa da quella eventualmente indicata nel progetto definitivo;

c. modifiche ad impianti, macchinari ed attrezzature che, nel limite della spesa originariamente prevista, non alterano la funzionalità dei singoli beni di investimento.




Art. 47

Revoche


1. Il disciplinare di cui allarticolo 44 del presente Regolamento deve prevedere, tra gli altri, i seguenti casi di revoca e di restituzione, ove concesso, del contributo:

a. nel caso in cui le imprese, terminato lintervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999, (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

b. risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);

c. gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dalluso previsto prima di cinque anni dalla data di erogazione del contributo;

d. qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dal disciplinare;

e. qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti allordinamento comunitario.

2. Ai sensi dellarticolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

3. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili allimpresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

 




TITOLO VI

Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso Contratti di Programma Regionali





Art. 48

Oggetto e finalità


1. I programmi dinvestimento promossi da grandi imprese favoriscono lo sviluppo di ulteriori attività e progetti, rafforzando la competitività e lattrattività dei territori e promuovendo loccupazione.

2. Il presente Titolo disciplina i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni per la realizzazione di progetti industriali:

a. di importo complessivo delle spese ammissibili comprese tra 5 e 50 milioni di euro;
b. di importo superiore a 50 milioni di euro (grande progetto), qualora l’importo complessivo degli aiuti di ogni provenienza è inferiore o uguale al 75% del massimale che potrebbe ricevere un investimento di 100 milioni di euro, applicando il massimale standard applicabile alle grandi imprese nella Regione Puglia, come previsto dalla vigente Carta di Aiuti (16) 

3. Per progetto industriale si intende uniniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono necessari uno o più investimenti produttivi.

4. I progetti industriali devono essere promossi e presentati da una grande impresa che ne assume la responsabilità ai soli fini della coerenza tecnica e industriale.

5. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono le grandi imprese ed, eventualmente, le piccole e medie imprese che realizzano programmi di investimento previsti dal progetto industriale di cui al comma 3.

6. Non sono ammissibili progetti industriali promossi da più di una grande impresa.

7. Il progetto industriale può indicare la necessità di realizzazione di opere infrastrutturali, materiali e immateriali, funzionali al medesimo, i cui oneri sono a totale carico di risorse pubbliche.

8. Gli aiuti disciplinati dal presente Titolo sono conformi a tutte le condizioni del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 della Commissione (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dellUnione europea L. 214 del 9/08/2008), che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).

9. Gli aiuti ai grandi progetti di investimento di cui al comma 2 - lett. b) sono oggetto di comunicazione individuali alla Commissione CE.



(16) comma  così modificato dall'art. 1, comma 1 del Reg. reg. 3 maggio 2013, n. 8. Il testo originario era così formulato:"2. Il presente Titolo disciplina i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni per la realizzazione di progetti industriali:a. di importo complessivo delle spese ammissibili comprese tra 10 e 50 milioni di euro;b. di importo superiore a 50 milioni di euro (grande progetto), qualora l'importo complessivo degli aiuti di ogni provenienza è inferiore o uguale al 75% del massimale che potrebbe ricevere un investimento di 100 milioni di euro, applicando il massimale standard applicabile alle grandi imprese nella Regione Puglia, come previsto dalla vigente Carta di Aiuti."


Articolo 48-bis

(Distretti Tecnologici Pugliesi) (17)  


Qualora i progetti industriali proposti dalle grandi imprese si riferiscano a investimenti in ricerca e sviluppo coerenti con i piani di sviluppo e/o studi di fattibilità dei Distretti Tecnologici (DT) pugliesi approvati dal MIUR, le agevolazioni potranno superare i 3 milioni di euro entro, tuttavia, il limite indicato nell’art. 7.1 della “Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2006/C323 / 01. 
In particolare, le agevolazioni in R&S della grande impresa superiori ai 3 milioni di euro non potranno superare: 
- se il progetto è prevalentemente di ricerca industriale, 10 milioni di euro per impresa, per progetto;
- per tutti gli altri progetti, 7,5 milioni di euro per impresa, per progetto;

Per le agevolazioni in ricerca che superano i suddetti limiti, la concessione delle medesime sarà subordinata alla notifica individuale e alla successiva valutazione dettagliata da parte della Commissione Europea. 

Nei suddetti casi di agevolazioni in R&S a favore delle grandi imprese per importi superiori a 3 milioni di euro, si evidenzia che la coerenza dei progetti di R&S con i piani di sviluppo e/o studi di fattibilità dei Distretti Tecnologici (DT) pugliesi dovrà essere da questi ultimi monitorata nel corso di realizzazione degli investimenti agevolati e che il suddetto impegno da parte dei Distretti Tecnologici (DT) pugliesi dovrà essere espressamente previsto nella sottoscrizione dei relativi contratti di programma. 



(17)  Articolo inserito dall'art. 2, comma 1 del Reg. reg. 3 maggio 2013, n.8.


Art. 49

Tipologie di investimento ammissibili


1. Nellambito del progetto industriale, di cui al 3° comma dellarticolo 48, liniziativa imprenditoriale di competenza della grande impresa deve presentare spese ammissibili almeno pari al 50% dellimporto complessivo del progetto. Ciascun programma di investimento realizzato da piccole e medie imprese deve presentare costi ammissibili non inferiori a euro 700.000,00.

2. Possono essere agevolati i programmi di investimento volti:

a. alla realizzazione di nuove unità produttive;

b. allampliamento di unità produttive esistenti;

c. alla diversificazione della produzione di ununità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;

d. ad un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di ununità produttiva esistente.

3. Non sono ammissibili alle agevolazioni del presente Titolo i programmi costituiti da investimenti di mera sostituzione.

 




Art. 50

Spese ammissibili


1. Le spese ammissibili in attivi materiali debbono riferirsi allacquisto ed alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del programma oggetto della richiesta di agevolazioni.

2. Sono ammissibili le spese per:

a. acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 10% dellinvestimento in attivi materiali;

b. opere murarie e assimilate;

c. infrastrutture specifiche aziendali;

d. macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari allattività di rappresentanza;

e. acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dellimpresa; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 50% dellinvestimento complessivo ammissibile;

f. acquisto di brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per lattività svolta nellunità produttiva interessata dal programma; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 50% dellinvestimento complessivo ammissibile.

3. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria o attraverso i cosiddetti contratti chiavi in mano.

4. Non sono ammesse, altresì, le spese relativo allacquisto di mezzi mobili targati.

5. Sono inoltre ammissibili, per le sole PMI, le spese relative a studi preliminari di fattibilità e a consulenze connessi al programma di investimenti, di cui al Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 della Commissione (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dellUnione europea L. 214 del 9/08/2008). Tali spese sono ammissibili solo fino al 3% dellimporto complessivo ammissibile per ciascun programma di investimento fermo restando che la relativa intensità dellaiuto è pari al 50% in equivalente sovvenzione lordo.

6. I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla data della comunicazione dellesito positivo della valutazione della istanza di accesso. Si intende quale avvio del programma la data relativa allinizio dei lavori di costruzione o quella relativa al primo impegno giuridicamente vincolante avente ad oggetto un ordine di acquisto di impianti, macchinari e attrezzature. Ai fini dellindividuazione della data di avvio del programma non si tiene conto degli studi di fattibilità.

 




Art. 51

Forma e intensità delle agevolazioni concedibili


1. Le agevolazioni sono concesse sotto la forma di contributi in conto impianti.

2. Le agevolazioni relative alle spese di cui alle lettere a), b) e c) dellarticolo 50, comma 2, sono concesse nei seguenti limiti:

a. 15% per le grandi imprese;

b. 20% per le medie imprese;

c. 25% per le piccole imprese.

3. Le agevolazioni relative alle spese di cui alle lettere d), e) ed f) dellarticolo 50, comma 2 e dellarticolo 50, comma 5, sono concesse nei seguenti limiti:

a. 30% per le grandi imprese;

b. 40% per le medie imprese;

c. 50% per le piccole imprese.




Art. 52

Modalità di ammissione allagevolazione


1. La procedura per la concessione delle agevolazioni prevede le seguenti fasi:

a) accesso;

b) presentazione del progetto definitivo;

c) istruttoria della proposta;

d) contrattualizzazione;

e) gestione del contratto.

2. Per le fasi di accesso, della presentazione del progetto definitivo e dellistruttoria delle proposte si fa riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 41, 42 e 43 del presente Regolamento.

3. La fase della contrattualizzazione prevede le seguenti attività:

a. Approvazione della proposta di progetto industriale:

  • sulla base delle risultanze della fase istruttoria, la Regione approva con deliberazione della Giunta Regionale le proposte determinando limporto complessivo delle agevolazioni da concedere in favore di ogni singolo programma di investimenti ed individua il termine entro il quale provvedere alla sottoscrizione del contratto di programma di cui alla successiva lettera b).

b. Sottoscrizione del contratto di programma:

  • entro i termini di cui al punto precedente, la Regione, il soggetto proponente ed i soggetti beneficiari sottoscrivono il contratto di programma, predisposto dalla medesima Regione, anche tenendo conto di eventuali specifiche condizioni indicate nel provvedimento di cui alla lettera precedente. Il contratto di programma, nel quale sono indicati i reciproci impegni ed obblighi, contiene in particolare le modalità di erogazione delle agevolazioni, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio ed alle attività di accertamento finale dellavvenuta realizzazione dei programmi nonché di controllo ed ispezione, e quantaltro necessario ai fini della realizzazione del progetto industriale.

4. Nella fase di gestione del contratto di programma:

a. lerogazione delle agevolazioni è di competenza della Regione Puglia – Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica. A tal fine, il soggetto beneficiario presenterà alla Regione le richieste di erogazione delle agevolazioni, le rendicontazioni per stati di avanzamento e la documentazione finale di spesa nelle forme, nei modi e nei tempi previsti dal contratto di programma;

b. la Regione può disporre, in ogni momento, controlli e verifiche, anche in corso dopera, sullattuazione dei progetti. Saranno, in particolare, oggetto di verifica:

i. la corrispondenza delle tipologie degli investimenti in fase di realizzazione con le indicazioni del progetto definitivo;

ii. la coerenza delle spese effettuate nei vari periodi di riferimento e dei relativi sistemi di copertura con quanto definito nel progetto definitivo;

iii. il conseguimento dei risultati economici ed occupazionali attesi dalliniziativa;

iv. la regolarità della documentazione allatto della richiesta di erogazione del contributo.

5. La concessione degli aiuti è effettuata con la procedura negoziale disciplinata dal decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese).

 




Art. 53

Modifiche e variazioni


1. Variazioni in aumento dellammontare degli investimenti rispetto a quanto approvato, dovute a incrementi di costi rispetto a quelli ammessi e/o a nuovi investimenti non imputati al programma originario, non potranno comportare, in nessun caso, aumento dellonere a carico della finanza pubblica.

2. Ogni variazione della localizzazione in zona diversa da quella originariamente prevista dovrà essere autorizzata dalla Regione.

3. Le variazioni che non comportino modifiche sostanziali al piano progettuale dovranno essere autorizzate dalla Regione.

4. Non costituiscono variazioni da assoggettare ad autorizzazione della Regione tutte quelle modifiche che attengono a:

a. condizioni di fornitura degli impianti e delle attrezzature;

b. identità del fornitore diversa da quella eventualmente indicata nel progetto definitivo;

c. modifiche ad impianti, macchinari ed attrezzature che, nel limite della spesa originariamente prevista, non alterano la funzionalità dei singoli beni di investimento.

 




Art. 54

Revoche


1. Il contratto di cui allarticolo 52 deve prevedere, tra gli altri, i seguenti casi di revoca e di restituzione, ove concesso, del contributo:

a. nel caso in cui le imprese, terminato lintervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

b. risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);

c. gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dalluso previsto prima di cinque anni dalla data di erogazione del contributo;

d. qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dal contratto;

e. qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti allordinamento comunitario.

2. Ai sensi dellarticolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

3. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili allimpresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.




TITOLO VII

Aiuti per servizi per linnovazione delle imprese (18) 




(18)  Il presente titolo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 55 a 63), è stato aggiunto dall’art. 4, Reg. reg. 24 marzo 2011, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, al fine di superare le difficoltà strutturali delle imprese ad accedere a nuovi sviluppi tecnologici e al trasferimento di tecnologia o a personale altamente qualificato.


Art. 55

Oggetto e finalità (19) 


1. Il presente Titolo disciplina i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni per programmi di investimento concernenti l’acquisizione di servizi di consulenza per l’innovazione delle imprese.

2. A tal fine si intende facilitare lo sviluppo delle PMI prevedendo il presente aiuto esente dall’obbligo di notificazione (di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE), in quanto coerente con il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 della Commissione [23] , relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato sulla GUCE L214/3 del 9 agosto 2008.

3. I programmi di investimento concernenti l’acquisizione dei servizi di consulenza per l’innovazione delle imprese devono riguardare i seguenti ambiti di intervento:

a) Servizi di consulenza in materia di innovazione delle imprese;

b) Servizi di supporto all’innovazione delle imprese.

4. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono le imprese di media e piccola dimensione – in regime di contabilità ordinaria - in forma singola o associate in consorzio, A.T.I. o contratti di rete.


[23] Pubblicato in GUCE L10 dle 13 gennaio 2001.



(19) Il titolo VII, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 55 a 63, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall’art. 4, Reg. reg. 24 marzo 2011, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, al fine di superare le difficoltà strutturali delle imprese ad accedere a nuovi sviluppi tecnologici e al trasferimento di tecnologia o a personale altamente qualificato.


Art. 56

Tipologie di investimento ammissibili (20) 


1. Sono ammissibili alle agevolazioni i costi relativi a:

a) Servizi di consulenza in materia di innovazione delle imprese:

I. consulenza gestionale connessa con l’introduzione di nuove tecnologie;

II. assistenza tecnologica per l’introduzione di nuove tecnologie;

III. servizi di trasferimento di tecnologie;

IV. consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza;

V. addestramento del personale.

b) Servizi di supporto all’innovazione delle imprese:

I. consultazione di banche dati e biblioteche tecniche;

II. ricerche di mercato;

III. utilizzazione di laboratori;

IV. etichettatura di qualità, test e certificazione di prodotto.

2. Gli interventi di cui al comma precedente possono essere finanziati a condizione che il beneficiario utilizzi l’agevolazione per acquistare i servizi al prezzo di mercato e, comunque, non superiore a quello indicato nei bandi o avvisi, o se il fornitore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, a un prezzo che ne rifletta integralmente i costi maggiorati di un margine di utile ragionevole. 



(20) Il titolo VII, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 55 a 63, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall’art. 4, Reg. reg. 24 marzo 2011, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, al fine di superare le difficoltà strutturali delle imprese ad accedere a nuovi sviluppi tecnologici e al trasferimento di tecnologia o a personale altamente qualificato.


Art. 57

Forma, durata e intensità delle agevolazioni concedibili (21) 



1. Le agevolazioni sono concesse sotto la forma di contributi in conto impianti.

2. Le agevolazioni sono concesse nel limite massimo del: 50% per la Media Impresa, e 60% per la Piccola Impresa, della spesa complessiva ritenuta congrua, pertinente e valutata ammissibile.

3. Le agevolazioni di cui al comma precedente saranno calcolate indipendentemente dall’ammontare del programma di investimenti ammissibile così come definiti all’articolo 55, comma 3, del presente Regolamento su un importo finanziato massimo di 200 mila euro per impresa in 3 anni.

4. Le agevolazioni relative alle spese di addestramento del personale non potranno superare il 20% del valore totale concedibile.

5. La durata delle attività ammesse a finanziamento non potrà essere superiore a 12 mesi. 



(21) Il titolo VII, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 55 a 63, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall’art. 4, Reg. reg. 24 marzo 2011, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, al fine di superare le difficoltà strutturali delle imprese ad accedere a nuovi sviluppi tecnologici e al trasferimento di tecnologia o a personale altamente qualificato.


Art. 58

Spese ammissibili (22) 



1. Sono considerate ammissibili a contributo le spese per l’acquisto di servizi previsti al precedente Articolo - su specifiche problematiche direttamente afferenti il progetto di investimento presentato.

2. Tali servizi non devono rivestire carattere continuativo o periodico, non devono essere assicurabili dalle professionalità rinvenibili all’interno del soggetto beneficiario.

3. Sono esclusi dall’ammissibilità al finanziamento interventi e spese che abbiano avuto inizio prima della data di richiesta di agevolazione.

4. I servizi devono essere erogati dai soggetti organizzati ed esperti nello specifico settore di intervento richiesto a beneficio e sulla base di contratti scritti con i soggetti richiedenti il contributo. I soggetti abilitati a prestare consulenze specialistiche devono essere qualificati e possedere specifiche competenze professionali nel settore in cui prestano la consulenza e devono inoltre essere titolari di partita IVA. Non sono considerate ammissibili prestazioni di tipo occasionale.

5. Il soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, non viene riconosciuta la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri. 



(22) Il titolo VII, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 55 a 63, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall’art. 4, Reg. reg. 24 marzo 2011, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, al fine di superare le difficoltà strutturali delle imprese ad accedere a nuovi sviluppi tecnologici e al trasferimento di tecnologia o a personale altamente qualificato.  


Art. 59

Modalità di ammissione all’agevolazione (23) 



1. La valutazione delle iniziative è diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi del regime d’aiuto. Le procedure di selezione devono prevedere l’ammissibilità alle agevolazioni esclusivamente delle iniziative che presentano un elevato grado di validità tecnica, economica e finanziaria, con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla gestione.

2. Le domande di agevolazione devono essere redatte secondo gli schemi e le modalità riportate in ogni specifico bando o avviso, su apposita modulistica predisposta dalla Regione.

3. Qualora la domanda di agevolazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente e da quelli riportati in ogni specifico bando o avviso di candidatura, la domanda è esclusa dalla valutazione tecnico-economica di ammissibilità al finanziamento. Devono essere considerati, inoltre, motivi di esclusione dall’ammissibilità al finanziamento le seguenti condizioni:

a. la trasmissione della domanda oltre la scadenza prevista nel bando o avviso;

b. l’incompletezza della domanda, dei documenti allegati richiesti, nonché delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti prescritti e degli impegni conseguenti;

c. la non conformità degli elementi risultanti dalla domanda, ovvero la irregolarità della medesima in relazione alle disposizioni previste dalla normativa di riferimento in materia di dichiarazioni sostitutive;

d. l’utilizzo di modulistica non conforme a quella predisposta dalla Regione. 



(23)  Il titolo VII, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 55 a 63, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall’art. 4, Reg. reg. 24 marzo 2011, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, al fine di superare le difficoltà strutturali delle imprese ad accedere a nuovi sviluppi tecnologici e al trasferimento di tecnologia o a personale altamente qualificato.


Art. 60

Modalità di selezione dei progetti (24) 



1. La Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione, Servizio Ricerca e Competitività, effettua, direttamente o attraverso organismi intermediari, l’esame delle domande di agevolazione ammesse alla fase di valutazione tecnico-economica e finanziaria delle proposte.

2. L’attività di istruttoria, di valutazione e di selezione delle candidature ammissibili a finanziamento sarà effettuata secondo tempi e periodicità che verranno fissati per ogni azione in specifici bandi o avvisi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, che conterranno altresì i criteri di selezione dei progetti.

3. Qualora nello svolgimento dell’attività di istruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti e/o integrazioni, la Regione assegna un congruo tempo, comunque non superiore a trenta giorni, affinché il soggetto proponente vi provveda. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, la domanda è esclusa dalla fase di valutazione e, pertanto, dichiarata non ammissibile.

4. Per le proposte per le quali l’istruttoria risulti non positiva, la Regione comunica al soggetto proponente l’esito negativo e le relative motivazioni.

5. Le graduatorie delle proposte ammissibili sono approvate con determinazione dirigenziale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.



(24) Il titolo VII, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 55 a 63, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall’art. 4, Reg. reg. 24 marzo 2011, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, al fine di superare le difficoltà strutturali delle imprese ad accedere a nuovi sviluppi tecnologici e al trasferimento di tecnologia o a personale altamente qualificato.  


Art. 61

Modalità di erogazione e di recupero del contributo (25) 



1. Il contributo ammesso sarà corrisposto ai soggetti interessati, da parte della Regione Puglia in una o più soluzioni sulla base dei costi riconosciuti ammissibili, a seguito di controllo amministrativo contabile e tecnico di congruità.

2. Eventuale anticipazione potrà essere erogata su specifica richiesta del soggetto beneficiario, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, dello stesso importo.

3. In caso di rinuncia o di inadempimento totale o parziale da parte dell’impresa ammessa a contribuzione, la stessa decade dal relativo beneficio e si potrà procedere all’ammissione a finanziamento dell’azienda immediatamente successiva in graduatoria, con le medesime procedure, nei limiti temporali definiti nei singoli bandi o avvisi delle misure agevolative, nonché delle risorse ancora disponibili



(25) Il titolo VII, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 55 a 63, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall’art. 4, Reg. reg. 24 marzo 2011, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, al fine di superare le difficoltà strutturali delle imprese ad accedere a nuovi sviluppi tecnologici e al trasferimento di tecnologia o a personale altamente qualificato.  


Art. 62

Modifiche e variazioni (26) 



1. Il progetto presentato in fase di candidatura non può essere modificato negli obiettivi, attività e risultati attesi in corso di esecuzione. Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni riguardanti l’impresa beneficiaria, il soggetto fornitore dei servizi e/o il relativo progetto ammesso a contributo vanno comunicate in modo tempestivo alla Regione, per la preventiva autorizzazione, pena il loro non riconoscimento.

2. Qualora le variazioni incidano oltre il limite del 20% sul punteggio ottenuto nella valutazione della domanda, il beneficio decade in considerazione della procedura in essere di tipo concorsuale ed al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo bando o avviso.

3. Sono considerate ammissibili le variazioni non superiori, complessivamente, al 10% dei costi totali valutati ammissibili e indicati nel provvedimento di concessione delle agevolazioni. 



(26) Il titolo VII, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 55 a 63, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall’art. 4, Reg. reg. 24 marzo 2011, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, al fine di superare le difficoltà strutturali delle imprese ad accedere a nuovi sviluppi tecnologici e al trasferimento di tecnologia o a personale altamente qualificato.


Art. 63

Revoche (27) 



1. I bandi o avvisi per la presentazione delle domande di agevolazione devono prevedere, tra gli altri, i seguenti casi di revoca e di restituzione, ove concesso, del contributo:

a) nel caso in cui le imprese, terminato l’intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

b) risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);

c) gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall’uso previsto prima di cinque anni dalla data di erogazione del contributo;

d) qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dai bandi o avvisi; possono essere previste proroghe a detti termini, per casi eccezionali;

e) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento comunitario.

2. I bandi e gli avvisi per la presentazione delle domande di agevolazione possono prevedere ulteriori condizioni specifiche di revoca parziale e totale dei contributi concessi.

3. Ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

4. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all’impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento



(27)  Il titolo VII, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 55 a 63, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall’art. 4, Reg. reg. 24 marzo 2011, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, al fine di superare le difficoltà strutturali delle imprese ad accedere a nuovi sviluppi tecnologici e al trasferimento di tecnologia o a personale altamente qualificato.


TITOLO VIII

Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato a favore delle PMI (28) 




(28) Il presente titolo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 64 a 72), è stato aggiunto dall’art. 4, Reg. reg. 24 marzo 2011, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, al fine di superare le difficoltà strutturali delle imprese ad accedere a nuovi sviluppi tecnologici e al trasferimento di tecnologia o a personale altamente qualificato.


Art. 64

Oggetto e finalità (29) 



1. Il presente Titolo disciplina i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni per programmi di investimento concernenti la messa a disposizione di personale altamente qualificato a favore di Piccole e Medie Imprese.

2. A tal fine si intende facilitare lo sviluppo delle PMI prevedendo il presente aiuto esente dall’obbligo di notificazione (di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE), in quanto coerente con il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 della Commissione [24] , relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

3. I programmi di investimento concernenti l’utilizzo di personale altamente qualificato devono essere connessi ad attività di ricerca, sviluppo e innovazione della PMI che riceve l’aiuto.

4. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono le imprese di media e piccola dimensione – in regime di contabilità ordinaria - in forma singola o associate in consorzio, A.T.I. o contratti di rete.


[24] Pubblicato in GUCE L214/13 del 9 agosto 2010.



(29) Il titolo VIII, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 64 a 72, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall’art. 4, Reg. reg. 24 marzo 2011, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, al fine di superare le difficoltà strutturali delle imprese ad accedere a nuovi sviluppi tecnologici e al trasferimento di tecnologia o a personale altamente qualificato.


Art. 65

Tipologie di investimento ammissibili (30) 


1. Sono ammissibili alle agevolazioni i costi relativi al personale altamente qualificato messo a disposizione delle PMI beneficiarie dell’aiuto da parte di organismi di ricerca o grandi imprese per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione.

2. Il personale messo a disposizione non deve sostituire altro personale, bensì essere assegnato a nuova funzione creata nell’ambito dell’impresa beneficiaria nel campo della ricerca, sviluppo e innovazione.

3. Il personale altamente qualificato deve aver lavorato per almeno due anni presso l’organismo di ricerca o la grande impresa che lo mette a disposizione. 



(30) Il titolo VIII, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 64 a 72, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall’art. 4, Reg. reg. 24 marzo 2011, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, al fine di superare le difficoltà strutturali delle imprese ad accedere a nuovi sviluppi tecnologici e al trasferimento di tecnologia o a personale altamente qualificato.


Art. 66

Forma e intensità delle agevolazioni concedibili (31) 



1. Le agevolazioni sono concesse sotto la forma di contributi in conto impianti.

2. Le agevolazioni sono concesse nel limite massimo del 50% della spesa complessiva ritenuta congrua, pertinente e valutata ammissibile.

3. Le agevolazioni sono concesse per un periodo massimo di tre anni per impresa e per persona. 



(31) Il titolo VIII, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 64 a 72, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall’art. 4, Reg. reg. 24 marzo 2011, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, al fine di superare le difficoltà strutturali delle imprese ad accedere a nuovi sviluppi tecnologici e al trasferimento di tecnologia o a personale altamente qualificato.


Art. 67

Spese ammissibili (32) 



1. I costi ammissibili comprendono tutti i costi derivanti dall’impiego temporaneo di personale altamente qualificato.

2. Sono esclusi dall’ammissibilità al finanziamento interventi e spese che abbiano avuto inizio prima della data di richiesta di agevolazione.

3. Il personale altamente qualificato deve essere comandato o distaccato presso i soggetti richiedenti il contributo con atto scritto oppure da questi temporaneamente assunto o impiegato con contratto stipulato in forma scritta.

4. Gli organismi di ricerca che mettono a disposizione il personale altamente qualificato e le imprese beneficiarie dell’aiuto devono avere, al momento della richiesta e nei sei mesi precedenti, assetti proprietari sostanzialmente distinti. In ogni caso, tra di essi non possono intercorrere rapporti di controllo.



(32) Il titolo VIII, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 64 a 72, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall’art. 4, Reg. reg. 24 marzo 2011, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, al fine di superare le difficoltà strutturali delle imprese ad accedere a nuovi sviluppi tecnologici e al trasferimento di tecnologia o a personale altamente qualificato.


Art. 68

Modalità di ammissione all’agevolazione (33) 


1. La valutazione delle iniziative è diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi del regime d’aiuto. Le procedure di selezione devono prevedere l’ammissibilità alle agevolazioni esclusivamente delle iniziative che presentano un elevato grado di validità tecnica, economica e finanziaria, con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla gestione.

2. Le domande di agevolazione devono essere redatte secondo gli schemi e le modalità riportate in ogni specifico bando o avviso, su apposita modulistica predisposta dalla Regione.

3. Qualora la domanda di agevolazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente e da quelli riportati in ogni specifico bando o avviso di candidatura, la domanda è esclusa dalla valutazione tecnico-economica di ammissibilità al finanziamento. Devono essere considerati, inoltre, motivi di esclusione dall’ammissibilità al finanziamento le seguenti condizioni:

a. la trasmissione della domanda oltre la scadenza prevista nel bando o avviso;

b. l’incompletezza della domanda, dei documenti allegati richiesti, nonché delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti prescritti e degli impegni conseguenti;

c. la non conformità degli elementi risultanti dalla domanda, ovvero la irregolarità della medesima in relazione alle disposizioni previste dalla normativa di riferimento in materia di dichiarazioni sostitutive;

d. l’utilizzo di modulistica non conforme a quella predisposta dalla Regione.

 


(33) Il titolo VIII, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 64 a 72, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall’art. 4, Reg. reg. 24 marzo 2011, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, al fine di superare le difficoltà strutturali delle imprese ad accedere a nuovi sviluppi tecnologici e al trasferimento di tecnologia o a personale altamente qualificato.


Art. 69

Modalità di selezione dei progetti (34) 


1. La Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione, Servizio Ricerca e Competitività - direttamente o attraverso organismi intermediari, effettua l’esame delle domande di agevolazione ammesse alla fase di valutazione tecnico-economica e finanziaria delle proposte.

2. L’attività di istruttoria, di valutazione e di selezione delle candidature ammissibili a finanziamento sarà effettuata secondo tempi e periodicità che verranno fissati per ogni azione in specifici bandi o avvisi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, che conterranno altresì i criteri di selezione dei progetti.

3. Qualora nello svolgimento dell’attività di istruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti e/o integrazioni, la Regione assegna un congruo tempo, comunque non superiore a trenta giorni, affinché il soggetto proponente vi provveda. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, la domanda è esclusa dalla fase di valutazione e, pertanto, dichiarata non ammissibile.

4. Per le proposte per le quali l’istruttoria risulti non positiva, la Regione comunica al soggetto proponente l’esito negativo e le relative motivazioni.

5. Le graduatorie delle proposte ammissibili sono approvate con determinazione dirigenziale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.




(34) Il titolo VIII, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 64 a 72, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall’art. 4, Reg. reg. 24 marzo 2011, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, al fine di superare le difficoltà strutturali delle imprese ad accedere a nuovi sviluppi tecnologici e al trasferimento di tecnologia o a personale altamente qualificato


Art. 70

Modalità di erogazione e di recupero del contributo (35) 



1. Il contributo ammesso sarà corrisposto ai soggetti interessati, da parte della Regione in una o più soluzioni sulla base dei costi riconosciuti ammissibili, a seguito di controllo amministrativo contabile e tecnico di congruità.

2. Eventuale anticipazione potrà essere erogata su specifica richiesta del soggetto beneficiario, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, dello stesso importo.

3. In caso di rinuncia o di inadempimento totale o parziale da parte dell’impresa ammessa a contribuzione, la stessa decade dal relativo beneficio e si potrà procedere all’ammissione a finanziamento dell’azienda immediatamente successiva in graduatoria, con le medesime procedure, nei limiti temporali definiti nei singoli bandi o avvisi delle misure agevolative, nonché delle risorse ancora disponibili.

 


(35) Il titolo VIII, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 64 a 72, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall’art. 4,Reg. reg. 24 marzo 2011, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, al fine di superare le difficoltà strutturali delle imprese ad accedere a nuovi sviluppi tecnologici e al trasferimento di tecnologia o a personale altamente qualificato.


Art. 71

Modifiche e variazioni (36) 



1. Il progetto presentato in fase di candidatura non può essere modificato negli obiettivi, attività e risultati attesi in corso di esecuzione. Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni riguardanti l’impresa beneficiaria, il soggetto che mette a disposizione il personale altamente qualificato e/o il relativo progetto ammesso a contributo vanno comunicate in modo tempestivo alla Regione, per la preventiva autorizzazione, pena il loro non riconoscimento.

2. Qualora le variazioni incidano oltre il limite del 20% sul punteggio ottenuto nella valutazione della domanda, il beneficio decade in considerazione della procedura in essere di tipo concorsuale ed al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo bando o avviso.

3. Sono considerate ammissibili le variazioni non superiori, complessivamente, al 10% dei costi totali valutati ammissibili e indicati nel provvedimento di concessione delle agevolazioni.




(36) Il titolo VIII, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 64 a 72, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall’art. 4, Reg. reg. 24 marzo 2011, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, al fine di superare le difficoltà strutturali delle imprese ad accedere a nuovi sviluppi tecnologici e al trasferimento di tecnologia o a personale altamente qualificato. 


Art. 72

Revoche (37) 



1. I bandi o avvisi per la presentazione delle domande di agevolazione devono prevedere, tra gli altri, i seguenti casi di revoca e di restituzione, ove concesso, del contributo:

a. nel caso in cui le imprese, terminato l’intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

b. risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);

c. gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall’uso previsto prima di cinque anni dalla data di erogazione del contributo;

d. qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dai bandi o avvisi; possono essere previste proroghe a detti termini, per casi eccezionali;

e. qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento comunitario.

2. I bandi e gli avvisi per la presentazione delle domande di agevolazione possono prevedere ulteriori condizioni specifiche di revoca parziale e totale dei contributi concessi.

3. Ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

4. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all’impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

 


(37) Il titolo VIII, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 64 a 72, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall’art. 4, Reg. reg. 24 marzo 2011, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, al fine di superare le difficoltà strutturali delle imprese ad accedere a nuovi sviluppi tecnologici e al trasferimento di tecnologia o a personale altamente qualificato.


TITOLO IX

Aiuti alle piccole imprese per progetti integrati di agevolazione (38) 




(38) Il presente titolo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 73 a 84), è stato introdotto dall’art. 2, Reg. reg. 20 febbraio 2012, n. 5, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, in sostituzione dell’originario titolo IX, aggiunto, unitamente agli articoli di cui era composto (articoli da 73 a 80), dall’art. 5,Reg. reg. 24 marzo 2011, n. 4, al fine di incentivare le piccole imprese operanti nel territorio regionale, che rappresentano una parte competitiva fondamentale per uno sviluppo integrato dell’apparato produttivo pugliese. Il testo originario dell’intero titolo IX e relativi articoli era così formulato: «TITOLO IX. Aiuti alle piccole imprese per progetti integrati di agevolazione.Art. 73. Oggetto e finalità. 1. La Regione incentiva i programmi di investimento promossi dalle imprese di piccola dimensione, le quali rappresentano un fattore importante per la crescita economica, l’innovazione, l’occupazione e l’integrazione sociale sul territorio. 2. Il presente Titolo disciplina i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni per la realizzazione di progetti integrati di importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili compresi tra 1 milione e 10 milioni di euro. 3. Per progetto integrato si intende un programma industriale di investimenti finalizzato alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono integrati uno o più investimenti in attivi materiali, investimenti di ricerca e investimenti per acquisizione di servizi per l’innovazione delle imprese. 4. I progetti integrati devono essere promossi e presentati da una piccola impresa, così come definita all’art. 2 del presente Regolamento. Alla data di presentazione della domanda la piccola impresa deve avere già approvato almeno tre bilanci di esercizio; nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda deve aver registrato un numero di ULA almeno pari a 20 e aver registrato nei tre esercizi precedenti un fatturato medio non inferiore a 3 milioni di euro.>>


Art. 73

Oggetto e finalità (39) 


1. La Regione incentiva i programmi di investimento promossi dalle imprese di piccola dimensione, le quali rappresentano un fattore importante per la crescita economica, linnovazione, loccupazione e lintegrazione sociale sul territorio.

2. Il presente Titolo disciplina i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni per la realizzazione di progetti integrati di importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili compresi tra 1 milione e 10 milioni di euro.

3. Per progetto integrato si intende un programma industriale di investimenti finalizzato alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono integrati uno o più investimenti in attivi materiali, investimenti di ricerca e investimenti per acquisizione di servizi per linnovazione delle imprese.

4. I progetti integrati devono essere promossi e presentati da una piccola impresa, così come definita all’art. 2 del presente Regolamento. Alla data di presentazione della domanda la piccola impresa deve avere già approvato almeno tre bilanci di esercizio, deve avere registrato, nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda, un numero di ULA almeno pari a 10 ed aver registrato nei tre esercizi precedenti un fatturato medio non inferiore a 1,5 milioni di euro (40) 



(39) Il presente titolo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 73 a 84), è stato introdotto dall’art. 2, Reg. reg. 20 febbraio 2012, n. 5, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, in sostituzione dell’originario titolo IX, aggiunto, unitamente agli articoli di cui era composto (articoli da 73 a 80), dall’art. 5,Reg. reg. 24 marzo 2011, n. 4, al fine di incentivare le piccole imprese operanti nel territorio regionale, che rappresentano una parte competitiva fondamentale per uno sviluppo integrato dell’apparato produttivo pugliese. Il testo originario dell’intero titolo IX e relativi articoli era così formulato: «TITOLO IX. Aiuti alle piccole imprese per progetti integrati di agevolazione.Art. 73. Oggetto e finalità. 1. La Regione incentiva i programmi di investimento promossi dalle imprese di piccola dimensione, le quali rappresentano un fattore importante per la crescita economica, l’innovazione, l’occupazione e l’integrazione sociale sul territorio. 2. Il presente Titolo disciplina i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni per la realizzazione di progetti integrati di importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili compresi tra 1 milione e 10 milioni di euro. 3. Per progetto integrato si intende un programma industriale di investimenti finalizzato alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono integrati uno o più investimenti in attivi materiali, investimenti di ricerca e investimenti per acquisizione di servizi per l’innovazione delle imprese. 4. I progetti integrati devono essere promossi e presentati da una piccola impresa, così come definita all’art. 2 del presente Regolamento. Alla data di presentazione della domanda la piccola impresa deve avere già approvato almeno tre bilanci di esercizio; nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda deve aver registrato un numero di ULA almeno pari a 20 e aver registrato nei tre esercizi precedenti un fatturato medio non inferiore a 3 milioni di euro.>>
(40) Comma, introdotto dal Regolamento Regionale n. 4 del 24 marzo 2011 e modificato dall’art. 2 del Regolamento Regionale n.5 del 20 febbraio 2012, è così sostuito dall'art. 2, comma 1 del Reg. reg. 3 maggio 2013, n. 7. Il testo originario era così formulato:" I progetti integrati devono essere promossi e presentati da una piccola impresa, così come definita all'art. 2 del presente Regolamento. Alla data di presentazione della domanda la piccola impresa deve avere già approvato almeno tre bilanci di esercizio, deve avere registrato, nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda, un numero di ULA almeno pari a 15 ed aver registrato nei tre esercizi precedenti un fatturato medio non inferiore a 2,5 milioni di euro."  


Art. 74

Tipologie di investimento ammissibili (41) 


1. Gli investimenti in attivi materiali ammissibili possono riguardare:

a. la realizzazione di nuove unità produttive;

b. lampliamento di unità produttive esistenti;

c. la diversificazione della produzione di ununità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;

d. il cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di ununità produttiva esistente.

2. Gli investimenti in ricerca ammissibili sono quelli in ricerca industriale ovvero sviluppo sperimentale, così come disciplinati dal precedente Titolo III.

3. Gli investimenti per lacquisizione di servizi di consulenza e partecipazione a fiere ammissibili sono quelli descritti e disciplinati nel precedente Titolo IV.

4. Gli investimenti per lacquisizione di servizi per linnovazione delle imprese ammissibili sono quelli descritti e disciplinati nel precedente Titolo VII.

5. Gli investimenti ammissibili per la messa a disposizione di personale altamente qualificato sono quelli descritti e disciplinati nel precedente Titolo VIII.



(41) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 73 a 84, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato introdotto dall’art. 2, Reg. reg. 20 febbraio 2012, n. 5, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, in sostituzione dell’originario titolo IX, aggiunto, unitamente agli articoli di cui era composto (articoli da 73 a 80), dall’art. 5, Reg. reg. 24 marzo 2011, n. 4, al fine di incentivare le piccole imprese operanti nel territorio regionale, che rappresentano una parte competitiva fondamentale per uno sviluppo integrato dell’apparato produttivo pugliese. Il testo originario dell’intero titolo IX e relativi articoli era così formulato: «TITOLO IX. Aiuti alle piccole imprese per progetti integrati di agevolazione.<<Art. 74. Tipologie di investimento ammissibili. 1. Gli investimenti in “attivi materiali” ammissibili possono riguardare: a. la realizzazione di nuove unità produttive; b. l’ampliamento di unità produttive esistenti; c. la diversificazione della produzione di un’unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi; d. il cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un’unità produttiva esistente. 2. Gli investimenti in ricerca ammissibili sono quelli in ricerca industriale ovvero sviluppo sperimentale, così come disciplinati dal precedente Titolo III. 3. Gli investimenti per l’acquisizione di servizi per l’innovazione delle imprese ammissibili sono quelli descritti e disciplinati nel precedente Titolo VII. 4. Gli investimenti ammissibili per la messa a disposizione di personale altamente qualificato sono quelli descritti e disciplinati nel precedente Titolo VIII. 5. Gli investimenti per l’acquisizione di servizi di consulenza e partecipazione a fiere ammissibili sono quelli descritti e disciplinati nel precedente Titolo IV. 6. Gli investimenti di cui al 2° e 3° comma precedenti possono essere presentati dalle imprese beneficiarie di aiuto agli investimenti indicati nel comma 1.>>


Art. 75

Spese ammissibili (••) 


1. Le spese ammissibili relative agli investimenti in attivi materiali sono riferibili sia al costo di acquisto, sia al costo di produzione delle immobilizzazioni, così come definite dallart. 2426 del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del programma oggetto della richiesta di agevolazioni.

2. Sono ammissibili le spese per:

a. acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 10% dellimporto dellinvestimento in attivi materiali;

b. opere murarie e assimilate;

c. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari allattività di rappresentanza;

d. acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dellimpresa;

e. acquisto di brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per lattività svolta nellunità produttiva interessata dal programma.

3. Con riferimento ai programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sono ammissibili le spese di cui allart. 21 del presente Regolamento.

4. Con riferimento agli investimenti per lacquisizione di servizi di consulenza e partecipazione a fiere sono ammissibili le spese di cui allarticolo 30 del presente Regolamento.

5. Con riferimento agli investimenti per servizi per linnovazione delle imprese sono ammissibili le spese di cui allarticolo 58 del presente Regolamento.

6. Con riferimento agli investimenti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato sono ammissibili le spese di cui allarticolo 67 del presente Regolamento.

7. Sono inoltre ammissibili le spese relative a studi preliminari di fattibilità e a consulenze connessi al programma di investimenti, ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 della Commissione (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dellUnione europea L. 214 del 9 agosto 2008). Tali spese sono ammissibili solo fino al 3% dellimporto complessivo ammissibile. Le spese per progettazioni ingegneristiche sono finanziabili nel limite del 5% delle voci di cui alla lettera b) del comma 2.

8. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria o attraverso i cosiddetti contratti chiavi in mano.

9. Non sono ammesse, altresì, le spese relative allacquisto di mezzi mobili targati.

10. I progetti integrati, per qualsiasi tipologia di investimento, devono essere avviati successivamente alla data della comunicazione della Regione, di cui al successivo articolo 78 comma 5. Si intende quale avvio del programma la data relativa al primo titolo di spesa. Ai fini dellindividuazione della data di avvio del programma non si tiene conto degli studi di fattibilità.




Art. 76

Forma e intensità delle agevolazioni concedibili (42) 



1. Le agevolazioni sono concesse sotto la forma di contributi in conto impianti.

2. Le agevolazioni relative alle spese di cui alle lettere a) e b) dellarticolo 75 comma 2 sono concesse nel limite del 35% dei costi ammissibili.

3. Le agevolazioni relative alle spese di cui alle lettere c), d) ed e) dellarticolo 75 comma 2 nonché di quelle per gli studi preliminari di fattibilità, per consulenze connesse al programma di investimenti ed a spese per progettazione sono concesse nel limite del 50% dei costi ammissibili.

4. Le agevolazioni relative agli investimenti per servizi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sono concesse nei limiti di cui allarticolo 20.

5. Le agevolazioni relative agli investimenti per servizi di consulenza per le imprese sono concesse nei limiti di cui allarticolo 29.

6. Le agevolazioni relative alle spese per servizi per linnovazione delle imprese sono concesse nei limiti di cui allarticolo 57.

7. Le agevolazioni relative alle spese per la messa a disposizione di personale altamente qualificato a favore delle imprese sono concesse nei limiti di cui allarticolo 66.




(42) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 73 a 84, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato introdotto dall’art. 2, Reg. reg. 20 febbraio 2012, n. 5, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, in sostituzione dell’originario titolo IX, aggiunto, unitamente agli articoli di cui era composto (articoli da 73 a 80), dall’art. 5, Reg. reg. 24 marzo 2011, n. 4, al fine di incentivare le piccole imprese operanti nel territorio regionale, che rappresentano una parte competitiva fondamentale per uno sviluppo integrato dell’apparato produttivo pugliese. Il testo originario dell’intero titolo IX e relativi articoli era così formulato: «TITOLO IX. Aiuti alle piccole imprese per progetti integrati di agevolazione. <<Art. 76. Forma e intensità delle agevolazioni concedibili. 1. Le agevolazioni sono concesse sotto la forma di contributi in conto impianti.2. Le agevolazioni relative alle spese di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 75 comma 2 sono concesse nel limite del 35% dei costi ammissibili. 3. Le agevolazioni relative alle spese di cui alle lettere c), d) ed e) dell’articolo 75 comma 2 nonché di quelle per gli studi preliminari di fattibilità, per consulenze connesse al programma di investimenti ed a spese per progettazione sono concesse nel limite del 50% dei costi ammissibili. 4. Le agevolazioni relative agli investimenti per servizi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sono concesse nei limiti di cui all’articolo 20. 5. Le agevolazioni relative alle spese per servizi per l’innovazione alle imprese sono concesse nei limiti di cui all’articolo 57. 6. Le agevolazioni relative alle spese per la messa a disposizione di personale altamente qualificato a favore delle imprese sono concesse nei limiti di cui all’articolo 66. >>


Art. 77

Modalità di ammissione allagevolazione (43) 


1. La procedura per la concessione delle agevolazioni prevede le seguenti fasi:

i. Fase di accesso: presentazione e verifica dellistanza di accesso;

ii. presentazione del progetto definitivo;

iii. istruttoria del progetto definitivo;

iv. concessione delle agevolazioni;

v. attuazione del progetto industriale.




(43) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 73 a 84, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato introdotto dall’art. 2, Reg. reg. 20 febbraio 2012, n. 5, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, in sostituzione dell’originario titolo IX, aggiunto, unitamente agli articoli di cui era composto (articoli da 73 a 80), dall’art. 5, Reg. reg. 24 marzo 2011, n. 4,


Art. 78

Fase di accesso (44) 



1. Il soggetto proponente trasmette listanza di accesso alla Regione. La predetta istanza di accesso deve essere corredata da un documento che descriva le caratteristiche tecniche ed economiche del progetto industriale, il profilo dellimpresa che realizza il programma di investimento, nonché lammontare e le caratteristiche dello stesso. A corredo dellistanza di accesso, la Regione potrà richiedere lulteriore documentazione ritenuta necessaria allespletamento dellattività istruttoria.

2. La Regione, ricevuta la documentazione di cui al comma precedente, avvia, se necessario anche mediante la fase dellinterlocuzione con il soggetto proponente, le verifiche al fine di accertare le condizioni di ammissibilità, nonché la praticabilità e fattibilità del progetto industriale. Particolare attenzione è posta allimpatto del progetto con riferimento allo sviluppo economico ed occupazionale nei territori di riferimento ed alla tempistica di realizzazione del progetto, nonché alla sua cantierabilità ed alla copertura finanziaria.

3. Sulla base delle verifiche effettuate, la Regione, mediante Determinazione Dirigenziale, adotta il provvedimento di ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo ovvero di inammissibilità.

4. La ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo non comporta impegni contabili che saranno adottati allatto della concessione di cui al successivo articolo 81.

5. La Regione comunica ai soggetti proponenti lesito dellesame di cui ai commi precedenti. Detta comunicazione contiene, per le sole istanze valutate ammissibili, il termine perentorio entro il quale deve essere presentata la documentazione progettuale.




(44) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 73 a 84, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato introdotto dall’art. 2, Reg. reg. 20 febbraio 2012, n. 5, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, in sostituzione dell’originario titolo IX, aggiunto, unitamente agli articoli di cui era composto (articoli da 73 a 80), dall’art. 5, Reg. reg. 24 marzo 2011, n. 4, al fine di incentivare le piccole imprese operanti nel territorio regionale, che rappresentano una parte competitiva fondamentale per uno sviluppo integrato dell’apparato produttivo pugliese. Il testo originario dell’intero titolo IX e relativi articoli era così formulato: «TITOLO IX. Aiuti alle piccole imprese per progetti integrati di agevolazione. <<Art. 78. Modalità di selezione dei progetti. 1. La Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione – Servizio Ricerca e Competitività effettua l’esame delle domande di agevolazione ammesse alla fase di valutazione tecnico-economica e finanziaria delle proposte. 2. L’attività di istruttoria, di valutazione e di selezione delle candidature ammissibili a finanziamento viene effettuata nel rispetto dei tempi e delle modalità fissati in specifici bandi o avvisi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione. 3. Qualora nello svolgimento dell’attività di istruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti e/o integrazioni, la Regione assegna un congruo tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, affinché il soggetto proponente vi provveda. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, la domanda è esclusa dalla fase di valutazione e, pertanto, dichiarata non ammissibile. 4. Per le proposte per le quali l’istruttoria risulti non positiva, la Regione comunica al soggetto proponente l’esito negativo e le relative motivazioni. 5. Le graduatorie delle proposte ammissibili sono approvate con determinazione dirigenziale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. >>


Art. 79

Presentazione del progetto definitivo (45) 


1. La documentazione progettuale è presentata dal soggetto proponente alla Regione entro il termine perentorio indicato nella comunicazione di cui allarticolo precedente. Decorso inutilmente tale termine ovvero nel caso in cui la documentazione non sia completa, la proposta di progetto industriale è dichiarata decaduta.

2. La documentazione progettuale è costituita dalla proposta di progetto industriale, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente, nella quale devono essere rappresentati compiutamente e chiaramente i contenuti del progetto industriale con particolare riguardo:

a. ai presupposti ed agli obiettivi sotto il profilo economico, industriale, commerciale e finanziario;

b. al soggetto proponente;

c. agli investimenti relativi ai singoli programmi previsti;

d. al piano finanziario di copertura degli investimenti, con indicazione dellammontare delle agevolazioni richieste, e le relative previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie.

3. Alla proposta di progetto industriale devono, in particolare, essere allegati:

a) scheda tecnica di sintesi, nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relativi al soggetto proponente ed al complesso dei programmi di investimento proposti, secondo lAllegato fornito dallAmministrazione Regionale;

b) relazione generale e Attivi Materiali nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relativi allimpresa beneficiaria ed al programma proposto nonché allandamento economico e alla situazione patrimoniale del soggetto proponente, secondo lAllegato fornito dallAmministrazione Regionale;

c) certificato di vigenza rilasciato dalla CCIAA con dicitura antimafia in originale ed in corso di validità;

d) documento unico di regolarità contributiva rilasciato in data non anteriore al mese precedente quello di presentazione della proposta di progetto industriale;

e) planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a viabilità interna, a verde, disponibili, ecc. Tale planimetria deve essere corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici. Nel caso di ampliamento, le nuove superfici devono essere opportunamente evidenziate rispetto a quelle preesistenti sia sulla planimetria che sulle tabelle riepilogative;

f) principali elaborati grafici e lay out relativi a ciascun fabbricato del programma, in adeguata scala e debitamente quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dal legale rappresentante dellimpresa o suo procuratore speciale;

g) copia degli atti e/o contratti, registrati e/o trascritti, ove previsto, attestanti la piena disponibilità dellimmobile (suolo e/o fabbricati) nellambito del quale viene realizzato il programma di investimenti ed idonea documentazione (compresa perizia giurata) attestante il rispetto dei vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di corretta destinazione duso dellimmobile stesso;

h) perizia giurata relativa alla conformità urbanistica ed edilizia degli immobili, di cui al punto precedente ed allinesistenza di motivi ostativi circa il rilascio delle necessarie concessioni e/o autorizzazioni e alla necessità di eventuali pareri e/o nulla osta da parte di amministrazioni o enti unitamente alla esplicitazione della tempistica necessaria;

i) in caso di acquisto del suolo e/o fabbricato sarà necessario produrre perizia giurata attestante il valore del bene e la congruità dello stesso;

j) dettaglio degli investimenti previsti, con allegati i relativi preventivi e computi metrici redatti su carta intestata del fornitore debitamente datati e sottoscritti e suddivisione degli stessi per capitolo di spesa e articolazione temporale;

k) dichiarazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, articolo 8, relativa a determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea;

l) relazione di sostenibilità ambientale predisposta da professionista abilitato e iscritto allalbo e sottoscritta dal legale rappresentante dellimpresa, secondo lAllegato fornito dallAmministrazione Regionale;

m) formulario relativo agli investimenti in servizi di consulenza, ove previsti, secondo lAllegato fornito dallAmministrazione Regionale;

n) formulario relativo agli investimenti in ricerca industriale e sviluppo sperimentale, ove previsti, secondo lAllegato fornito dallAmministrazione Regionale;

o) copia conforme degli ultimi tre bilanci approvati e situazione economica e patrimoniale aggiornata, asseverata da professionista abilitato;

p) copia conforme del Libro Unico del Lavoro.

La documentazione deve essere fornita anche su supporto informatico.




(45) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 73 a 84, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato introdotto dall’art. 2, Reg. reg. 20 febbraio 2012, n. 5, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, in sostituzione dell’originario titolo IX, aggiunto, unitamente agli articoli di cui era composto (articoli da 73 a 80), dall’art. 5, Reg. reg. 24 marzo 2011, n. 4, al fine di incentivare le piccole imprese operanti nel territorio regionale, che rappresentano una parte competitiva fondamentale per uno sviluppo integrato dell’apparato produttivo pugliese. Il testo originario dell’intero titolo IX e relativi articoli era così formulato: «TITOLO IX. Aiuti alle piccole imprese per progetti integrati di agevolazione.<<Art. 79. Modifiche e variazioni. 1. Il progetto presentato in fase di candidatura non può essere modificato negli obiettivi, attività e risultati attesi in corso di esecuzione. Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni riguardanti l’impresa beneficiaria e/o il relativo progetto ammesso a contributo vanno comunicate in modo tempestivo alla Regione, per la preventiva autorizzazione, pena il loro non riconoscimento. 2. Qualora le variazioni incidano oltre il limite della percentuale fissata con specifico bando o avviso sul punteggio ottenuto nella valutazione della domanda, il beneficio decade in considerazione della procedura in essere di tipo concorsuale ed al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo bando o avviso.3. Le variazioni non superiori alla percentuale fissata con specifico bando o avviso dei costi relativi alle singole macrovoci di spesa indicate nel provvedimento di concessione delle agevolazioni non sono soggette ad autorizzazione. 4. Variazioni in aumento dell’ammontare degli investimenti rispetto a quanto approvato, dovute a incrementi di costi rispetto a quelli ammessi e/o a nuovi investimenti non imputati al programma originario, non potranno comportare, in alcun caso, aumento dell’onere a carico della finanza pubblica. 5. Ogni variazione della localizzazione in zona diversa da quella originariamente prevista dovrà essere autorizzata dalla Regione. Le imprese che intendono variare la propria sede dovranno presentare un’istanza motivata redatta in conformità alla modulistica fornita dalla Regione. La variazione si intende autorizzata soltanto dopo esplicita comunicazione resa in forma scritta; a tal fine, potranno disporsi eventuali controlli.6. Nelle more delle autorizzazioni, ove previste, non si potrà procedere all’erogazione delle agevolazioni.». 


Art. 80

Istruttoria del progetto definitivo (46) 


1. La Regione effettua listruttoria del progetto definitivo, verificando in particolare la fattibilità tecnica, economica e finanziaria della proposta, nonché la sua cantierabilità.

2. Il soggetto proponente, entro il termine stabilito dalla Regione, dovrà presentare la documentazione relativa alla concessione di un finanziamento a m/l termine e/o la documentazione attestante lapporto di mezzi propri, finalizzati alla completa copertura finanziaria del programma di investimenti per la parte non coperta dalle agevolazioni, nonché le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione dellinvestimento.

3. La Regione si riserva la facoltà di richiedere al soggetto proponente eventuali chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione di cui allarticolo precedente.

4. Al termine dellistruttoria la Regione comunica al soggetto proponente lesito e le relative motivazioni in caso di esclusione della proposta.




(46) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 73 a 84, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato introdotto dall’art. 2, Reg. reg. 20 febbraio 2012, n. 5, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, in sostituzione dell’originario titolo IX, aggiunto, unitamente agli articoli di cui era composto (articoli da 73 a 80), dall’art. 5, Reg. reg. 24 marzo 2011, n. 4, al fine di incentivare le piccole imprese operanti nel territorio regionale, che rappresentano una parte competitiva fondamentale per uno sviluppo integrato dell’apparato produttivo pugliese. Il testo originario dell’intero titolo IX e relativi articoli era così formulato: «TITOLO IX. Aiuti alle piccole imprese per progetti integrati di agevolazione.<<Art. 80. Revoche. 1. I bandi o avvisi per la presentazione delle domande di agevolazione devono prevedere, tra gli altri, i seguenti casi di revoca e di restituzione, ove concesso, del contributo: a. nel caso in cui le imprese, terminato l’intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili); b. risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare); c. gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall’uso previsto prima di cinque anni dalla data di ultimazione dell’investimento; d. qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dai bandi o avvisi, salvo previsione, in casi eccezionali, di specifiche proroghe; e. qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento comunitario. 2. I bandi e gli avvisi per la presentazione delle domande di agevolazione possono prevedere ulteriori condizioni specifiche di revoca parziale e totale dei contributi concessi. 3. Ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi. 4. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all’impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.».  


Art. 81

Concessione delle agevolazioni (47) 



1. Sulla base delle risultanze istruttorie di cui allarticolo precedente, la Regione approva, con Determinazione Dirigenziale, le proposte determinando limporto complessivo delle agevolazioni da concedere in favore di ogni singolo programma di investimento ed individua il termine entro il quale procedere alla sottoscrizione del Disciplinare di cui al comma successivo.

2. Entro il termine di cui al comma precedente, il Dirigente del Servizio competente ed il soggetto beneficiario sottoscrivono specifico Disciplinare, nel quale sono indicati i reciproci impegni ed obblighi, in particolare le modalità di erogazione delle agevolazioni, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio ed alle attività di accertamento finale dellavvenuta realizzazione dei programmi nonché di controllo ed ispezione e quantaltro necessario ai fini della realizzazione del progetto industriale.




(47) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 73 a 84, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato introdotto dall’art. 2, Reg. reg. 20 febbraio 2012, n. 5, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, in sostituzione dell’originario titolo IX, aggiunto, unitamente agli articoli di cui era composto (articoli da 73 a 80), dall’art. 5, Reg. reg. 24 marzo 2011, n. 4, al fine di incentivare le piccole imprese operanti nel territorio regionale, che rappresentano una parte competitiva fondamentale per uno sviluppo integrato dell’apparato produttivo pugliese. 


Art. 82

Modalità attuative del progetto industriale (48) 



1. Lerogazione delle agevolazioni è di competenza della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e lInnovazione. A tal fine, il soggetto beneficiario presenterà alla Regione le richieste di erogazione delle agevolazioni, le rendicontazioni per stati di avanzamento e la documentazione finale di spesa nelle forme, nei modi e nei tempi previsti dal Disciplinare.

2. La Regione può disporre, in ogni momento, controlli e verifiche, anche in corso dopera, sullattuazione dei progetti.

3. La concessione degli aiuti è effettuata con la procedura negoziale disciplinata dal decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese).




(48) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 73 a 84, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato introdotto dall’art. 2, Reg. reg. 20 febbraio 2012, n. 5, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, in sostituzione dell’originario titolo IX, aggiunto, unitamente agli articoli di cui era composto (articoli da 73 a 80), dall’art. 5, Reg. reg. 24 marzo 2011, n. 4, al fine di incentivare le piccole imprese operanti nel territorio regionale, che rappresentano una parte competitiva fondamentale per uno sviluppo integrato dell’apparato produttivo pugliese. 


Art. 83

Modifiche e variazioni (49) 



1. Variazioni in aumento dellammontare degli investimenti rispetto a quanto approvato, dovute a incrementi di costi rispetto a quelli ammessi e/o a nuovi investimenti non imputati al programma originario, non potranno comportare, in alcun caso, aumento dellonere a carico della finanza pubblica.

2. Ogni variazione della localizzazione in zona diversa da quella originariamente prevista dovrà essere autorizzata dalla Regione.

3. Le variazioni che non comportino modifiche sostanziali al piano progettuale dovranno essere autorizzate dalla Regione.

4. Non costituiscono variazioni da assoggettare ad autorizzazione della Regione tutte quelle modifiche che attengono a:

a. condizioni di fornitura degli impianti e delle attrezzature;

b. identità del fornitore diversa da quella eventualmente indicata nel progetto definitivo;

c. modifiche ad impianti, macchinari ed attrezzature che, nel limite della spesa originariamente prevista, non alterano la funzionalità dei singoli beni di investimento.




(49) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 73 a 84, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato introdotto dall’art. 2, Reg. reg. 20 febbraio 2012, n. 5, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, in sostituzione dell’originario titolo IX, aggiunto, unitamente agli articoli di cui era composto (articoli da 73 a 80), dall’art. 5, Reg. reg. 24 marzo 2011, n. 4, al fine di incentivare le piccole imprese operanti nel territorio regionale, che rappresentano una parte competitiva fondamentale per uno sviluppo integrato dell’apparato produttivo pugliese. 


Art. 84

Revoche (50) 



1. Il Disciplinare di cui allarticolo 81 del presente Regolamento deve prevedere, tra gli altri, i seguenti casi di revoca e di restituzione, ove concesso, del contributo:

a) nel caso in cui le imprese, terminato lintervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

b) risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);

c) risulti violata la clausola sociale ex art. 2 comma 1 e 2 del Reg. reg. n. 31 del 27 novembre 2009, L.R. n. 28/2006 -Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare B.U.R.P. n. 191 del 30/11/2009;

d) gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dalluso previsto prima di cinque anni dalla data di ultimazione del programma di investimenti;

e) qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dal Disciplinare;

f) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti allordinamento comunitario.

2. Ai sensi dellarticolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

3. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili allimpresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.




(50) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 73 a 84, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato introdotto dall’art. 2, Reg. reg. 20 febbraio 2012, n. 5, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, in sostituzione dell’originario titolo IX, aggiunto, unitamente agli articoli di cui era composto (articoli da 73 a 80), dall’art. 5, Reg. reg. 24 marzo 2011, n. 4, al fine di incentivare le piccole imprese operanti nel territorio regionale, che rappresentano una parte competitiva fondamentale per uno sviluppo integrato dell’apparato produttivo pugliese.


Disposizioni finali


Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dellart. 44 comma 3 e dellart. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.