Anno 2009
Numero 11
Data 30/06/2009
Abrogato No
Materia Cooperazione-Lavoro-Movimenti migratori;
Note Pubblicato nel B.U.R.Puglia n. 101 del 6 luglio 2009
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Regolamento Regionale 30 giugno 2009, n. 11

Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo.



 IL PRESIDENTE DELLA

GIUNTA REGIONALE  

 



Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 2, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

 

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 7 commi 6 e 6 bis;

 

Vista la L.R. 20 giugno 2008 n. 15 ed in particolare l’art. 21;

 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1049 del 23.06.09 di adozione del Regolamento;

 

EMANA

Il seguente Regolamento: 




Art. 1

(Finalità ed ambito di applicazione)


1.      Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 7, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché il relativo regime di pubblicità.

2.      Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:

a)    gli incarichi per il conferimento dei quali disposizioni di legge, statale o regionale, prevedano requisiti specifici o particolari procedure di selezione del lavoratore o del professionista;

b)   gli incarichi di componente degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, degli organismi operanti per le finalità di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonché degli uffici di diretta collaborazione degli organi politici;

c)    gli incarichi per la difesa e la rappresentanza in giudizio della Regione;

d)   gli altri incarichi di natura fiduciaria il cui conferimento sia riservato dalle leggi nazionali o regionali agli organi politici della Regione.




Art. 2

 (Risorse)


1.      Gli incarichi di lavoro autonomo possono essere conferiti con risorse appartenenti al Bilancio  regionale autonomo o con risorse gravanti sul Bilancio vincolato. Per gli incarichi gravanti esclusivamente sul bilancio autonomo le relative risorse sono stanziate su apposito capitolo di spesa di competenza della U.P.B. del Servizio personale, fatto salvo quanto stabilito nel successivo articolo 14 per il Consiglio regionale.




Art. 3

 (Incarichi conferiti con fondi del Bilancio autonomo)


1.      Nel caso di incarichi di lavoro autonomo da conferire con risorse appartenenti a fondi del Bilancio regionale autonomo, il Dirigente del servizio proponente inoltra al Dirigente del Servizio personale e organizzazione, specifica istanza, corredata, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, delle seguenti indicazioni:

a)    la definizione circostanziata dell’oggetto dell’incarico;

b)   la espressa indicazione che la prestazione, altamente qualificata, oggetto dell’incarico corrisponde alle competenze dell’amministrazione regionale, con eventuale riferimento a specifici piani, programmi, progetti o obiettivi, ed è coerente con le sue esigenze funzionali;

c)    gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;

d)   la durata dell’incarico;

e)    l’indicazione del compenso previsto;

f)    ove necessario, il luogo in cui deve essere realizzato l’incarico e le altre forme di coordinamento spaziale o temporale;

g)   le eventuali ragioni che rendono urgente il conferimento dell’incarico.(1) 



(1) Nel Bur  n.101  del 6/7/2009   la lettera è erroneamente riportata come lett. i)


Art. 4

(Interpello interno)


1.      Al fine di verificare la presenza all’interno dell’ Ente regionale delle risorse umane necessarie allo svolgimento delle attività oggetto della richiesta di affidamento, il Dirigente del Servizio personale e organizzazione, formula apposito avviso interno da pubblicare per un periodo di 10 giorni nel sito intranet della Regione Puglia riservato ai dipendenti regionali (http://primanoi.regione.puglia.it/).

2.      Le domande pervenute, sono valutate dal Dirigente di Servizio personale e organizzazione il quale, in caso di valutazione positiva, promuove le procedure di mobilità interna.




Art. 5

 (Avviso pubblico)


1.      Il Dirigente del Servizio personale e organizzazione procede all’avviso pubblico per il   conferimento degli incarichi di cui all’articolo 1, comma 1, del presente atto, nei casi di valutazione negativa delle domande inoltrate a seguito dell’interpello interno ovvero di assenza di domande.

2.      L’avviso deve contenere i seguenti elementi:

a)    la definizione circostanziata dell’oggetto dell’incarico, eventualmente con riferimento espresso a piani, programmi, progetti o obiettivi relativi all’attività amministrativa della Regione;

b)   gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione altamente qualificata richiesta;

c)    la durata dell’incarico e il compenso previsto, nonché la periodicità del pagamento;

d)   il luogo in cui deve essere eventualmente realizzato l’incarico e, se necessarie, le altre forme di coordinamento spaziale o temporale della prestazione richiesta;

e)    la procedura di selezione, i criteri che saranno impiegati nella valutazione comparata, il responsabile del procedimento;

f)    il termine per la presentazione delle candidature, non inferiore a 15 giorni o, in caso di procedura semplificata, a 10 giorni, decorrenti dalla pubblicazione dell’avviso pubblico sul Bollettino ufficiale

g)   della Regione Puglia;

h)   il termine entro il quale è presumibile il completamento della procedura comparativa;

i)     le forme di pubblicità degli esiti della procedura. (2) 

3.      In ogni caso, l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a)    cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;

b)   godimento dei diritti civili e politici;

c)    non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di misure di prevenzione o sicurezza, ovvero di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

d)   di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

e)    possesso di titoli attestanti la particolare e comprovata specializzazione anche universitaria necessaria a svolgere lo specifico incarico e della maturata esperienza nel settore. Si prescinde dal requisito di specializzazione universitaria, in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi e in caso di conferimento di incarichi a soggetti che operano nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali.

4.      Con la determina di indizione dell’avviso pubblico, il Dirigente del Servizio personale e organizzazione procede all’impegno delle somme previste.



(2) Ndr. La sequenze delle lettere è stata riformulata in quanto errata quella riportata nel Bur n. 101 del 6/7/2009


Art. 6

  (Procedura comparativa)


1.    La selezione dei candidati al conferimento dell’incarico di lavoro autonomo può essere svolta con procedura semplificata qualora il compenso da corrispondere sia di importo complessivamente non superiore a euro ventimila, al lordo degli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi, o nell’ipotesi in cui sussistano oggettive ragioni di urgenza ovvero per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili.

2.    Nel caso di ricorso alla procedura semplificata, il lavoratore autonomo al quale conferire l’incarico è individuato mediante valutazione comparativa, sinteticamente motivata, dei curricula dei candidati.

3.    In tutti gli altri casi, il lavoratore autonomo è individuato mediante motivata valutazione comparativa dei curricula dei candidati nonché da una prova consistente, a seconda della natura e delle caratteristiche dell’incarico, in un esame o un colloquio o nella presentazione di progetti o di proposte ovvero in altra tipologia di prova pratica.

4.    La selezione è posta in essere da una Commissione composta dal direttore dell’area alla quale appartiene il dirigente proponente o da un suo delegato, che la presiede, dal dirigente del servizio proponente o da un suo delegato e, infine, dal Dirigente del servizio personale e organizzazione o da un suo delegato.

5.    La Commissione viene costituita con atto del direttore di area competente ai sensi del comma precedente.

6.    Nella valutazione comparata dei curricula, ferma restando la possibilità di stabilire ulteriori criteri da indicare nell’avviso pubblico, la Commissione deve necessariamente tenere conto della qualificazione professionale del candidato e delle esperienze maturate nello specifico settore di attività.




Art. 7

(Affidamento dell’incarico e sottoscrizione del contratto)


1.    Al termine della procedura selettiva, il Dirigente del Servizio personale e organizzazione adotta la determina di conferimento dell’incarico e, successivamente, sottoscrive il contratto di  collaborazione stabilendone la decorrenza entro termini tali da consentire l’adempimento degli obblighi di comunicazione, di trasparenza e di pubblicità di cui al successivo articolo 11 .




Art. 8

(Contenuto e forma del contratto)



1.      Il contratto individuale di collaborazione deve essere stipulato in forma scritta e contenere i seguenti elementi:

-     identità delle parti e professionalità del collaboratore;

-     l’individuazioni delle prestazioni richieste e delle forme e delle modalità di coordinamento con le attività del servizio             interessato;

-     la durata del contratto di collaborazione;

-     l’entità dei compensi e le modalità e i tempi di erogazione;

-     le eventualità modalità di accesso alla formazione e all’aggiornamento professionale,

-     la copertura assicurativa contro gli infortuni e le e malattie professionali presso l’INAIL e la copertura assicurativa             della responsabilità civile verso terzi;

-     il regime degli oneri previdenziali;

-     la disciplina della sospensione della prestazione per malattia, infortunio, maternità,

-     gli obblighi in materia di riservatezza;

-     la disciplina del recesso del rapporto.




Art. 9

 (Incarichi conferiti con fondi vincolati)


1.    Nel caso di conferimento di incarichi di lavoro autonomo con somme gravanti su fondi del Bilancio vincolato, fermi gli adempimenti di cui ai precedenti articoli 3 e 4, l’avviso pubblico e la procedura di cui al precedente articolo 5 viene interamente svolta dal Dirigente del servizio competente.

2.    A conclusione della procedura selettiva, il Dirigente del servizio competente adotta la determina di conferimento dell’incarico e, successivamente, sottoscrive il contratto di collaborazione stabilendone la decorrenza entro termini tali da consentire l’adempimento degli obblighi di comunicazione, di trasparenza e di pubblicità di cui al successivo articolo 11. Per il contenuto e la forma del contratto si applicano le disposizioni dell’art.8. provvedendo alla trasmissione della scheda dati allegata sub A) al presente regolamento.

3.    Il servizio personale provvede all’amministrazione contabile, assicurativa e previdenziale dei suddetti contratti.




Art. 10

(Verifica dell’esecuzione dell’incarico)


1.      Il dirigente del servizio proponente o, nell’ipotesi di cui al precedente articolo 9, il dirigente del servizio competente verificano periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, accertando la coerenza dell’attività prestata o dei risultati conseguiti rispetto all’oggetto dell’incarico.

2.      Qualora, nel corso del rapporto o alla cessazione dello stesso, il dirigente del servizio proponente accerti che l’attività prestata dal lavoratore autonomo non è conforme, anche solo parzialmente, a quella dedotta nell’incarico, ne dà pronta comunicazione al Dirigente del servizio personale e organizzazione per le determinazioni conseguenti. Nelle medesime ipotesi il dirigente del servizio competente adotta in via autonoma le determinazioni conseguenti.




Art. 11

 (Pubblicazione e trasparenza)


1.      L’avviso di cui al precedente articolo 5 deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia nonché, per tutta la durata del periodo utile alla presentazione delle domande, nel sito ufficiale della Regione Puglia.

2.      In esecuzione delle prescrizioni di cui all’articolo 3, commi 18 e 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché della legge regionale 20 giugno 2008 n.15, per ogni incarico di collaborazione conferito sono pubblicati sul sito ufficiale della Regione Puglia il provvedimento di conferimento nonché gli elementi concernenti il nominativo, l’oggetto, la durata e il corrispettivo dell’incarico di collaborazione.

3.      Alla pubblicazione di cui al comma precedente provvede il Dirigente addetto alla Comunicazione istituzionale su richiesta del Dirigente del Servizio personale e organizzazione ovvero, in caso di incarico di lavoro autonomo gravante su fondi del Bilancio vincolato, del Dirigente di Servizio competente.

4.      La richiesta di cui al comma precedente deve pervenire al Dirigente addetto alla Comunicazione istituzionale almeno cinque giorni prima della decorrenza delle prestazioni oggetto del contratto di collaborazione e deve contenere:

-     la determina dirigenziale di affidamento dell’incarico;

-     un prospetto riepilogativo contenente i dati anagrafici dell’incaricato, completi di codice fiscale e titolo di studio, l’oggetto, la durata e il corrispettivo dell’incarico di collaborazione.

5.      Le comunicazioni obbligatorie ai centri territoriali per l’impiego e al Dipartimento della funzione pubblica relative agli incarichi di cui alla presente disciplina sono effettuate esclusivamente a cura del Servizio personale e organizzazione.

6.      In caso di incarico di lavoro autonomo gravante su fondi del Bilancio vincolato, il Dirigente di Servizio competente comunica al Dirigente del Servizio personale e organizzazione, almeno cinque  giorni prima della decorrenza delle prestazioni oggetto del contratto di collaborazione:

-     la determina dirigenziale di affidamento dell’incarico;

-     il contratto di collaborazione;

-     un prospetto riepilogativo contenente i dati anagrafici dell’incaricato, completi di codice fiscale e titolo di studio, l’oggetto, la durata e il corrispettivo dell’incarico di collaborazione.




Art. 12

(Durata del contratto)


1.    Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa non potrà avere una durata complessiva superiore a 24 mesi, salvo che la maggiore durata sia prevista da una specifica disposizione di legge o di regolamento, ovvero sia determinata dall’oggetto o dalla natura della collaborazione o comunque connessa all’attuazione di programmi dei fondi strutturali o vincolati.

2.    Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione.

3.    Il dirigente del servizio proponente, per motivate ragioni sopravvenute non imputabili al collaboratore, può chiedere al dirigente del servizio personale di prorogare la durata del contratto di collaborazione al solo fine di completarne l’esecuzione, integrando il compenso pattuito in proporzione alla maggiore durata del contratto. In tal caso trovano applicazione le prescrizioni di cui ai precedenti articoli 7, 10 e 11, comma 2 e seguenti. 4. Nella ipotesi di cui al comma precedente, il dirigente del servizio competente provvede con proprie determinazioni in applicazione delle prescrizioni di cui agli articoli 9 comma 2, 10, 11, comma 2 e seguenti.




Art. 13

(Incarichi conferiti con fondi del Bilancio del Consiglio regionale)


1.    Fino alla completa attuazione della legge regionale 21 marzo 2007, n.6 “Norme sull’autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio regionale”, nel caso di incarichi di lavoro autonomo da conferire, a cura delle articolazioni del Consiglio regionale, con risorse appartenenti a fondi del bilancio del Consiglio medesimo, le disposizioni del presente regolamento si applicano con le seguenti modifiche:

a)    l’istanza di cui all’articolo 3 viene inoltrata dal Dirigente del Servizio competente al Dirigente del Servizio Amministrazione del Consiglio regionale e per conoscenza al Segretario Generale;

b)   ai sensi dell’articolo 4, al fine di verificare la presenza all’interno dell’ente regionale delle risorse umane necessarie allo svolgimento delle attività oggetto dell’affidamento, il Dirigente del Servizio Amministrazione chiede al Dirigente del Servizio Personale e organizzazione di formulare apposito avviso interno. La valutazione delle domande pervenute è affidata al Dirigente del servizio competente. Il Dirigente del Servizio Amministrazione del Consiglio d’intesa con il Dirigente del Servizio Personale e organizzazione della Giunta effettua la promozione delle eventuali procedure interne di mobilità .

c)    in caso di esito negativo dell’interpello interno, l’avviso pubblico per il conferimento degli incarichi di cui all’articolo 5 viene emanato dal Dirigente del Servizio Amministrazione del Consiglio che procede all’impegno delle somme previste;

d)   la selezione di cui al comma 4 dell’articolo 6 è posta in essere da una Commissione composta dal Segretario Generale del Consiglio regionale , o da suo delegato, che la presiede, dal Dirigente del Servizio interessato o suo delegato e, infine, dal Dirigente del Servizio Amministrazione o suo delegato;

e)    il Dirigente del Servizio Amministrazione del Consiglio provvede, ai sensi dell’articolo 7, all’affidamento dell’incarico e alla sottoscrizione del contratto di collaborazione nonché agli adempimento connessi agli obblighi di trasparenza e di pubblicità di cui all’articolo 11, comma 2;

f)    alle disposizioni di cui all’art. 11, in materia di pubblicità ed efficacia, si da attuazione attraverso la pubblicazione sul sito ufficiale del Consiglio regionale;

g)   il Dirigente del Servizio Amministrazione del Consiglio, ai fini dell’esecuzione della comunicazioni obbligatorie di cui all’articolo 10, comma 5, trasmette al Dirigente del Servizio Personale e organizzazione tutti i dati relativi all’incarico nei termini e con i contenuti prescritti nel predetto articolo 10, comma 6;

h)   ai sensi dell’art. 9, in caso di accertata non conformità, anche parziale, dell’attività del lavoratore autonomo a quella dedotta nell’incarico, il Dirigente del Servizio interessato avvisa prontamente il Dirigente del Servizio Amministrazione del Consiglio per le conseguenti determinazioni;




Art. 14

(Limiti di spesa) (3) 


1.      Il limite massimo della spesa annua, gravante sul bilancio autonomo regionale, per l’attribuzione degli incarichi di lavoro autonomo viene stabilito dal bilancio di previsione nella misura risultante degli autonomi capitoli di spesa della Giunta e del Consiglio.

2.      E’ esclusa dal suddetto limite massimo la spesa annua degli incarichi di lavoro autonomo gravante sul bilancio vincolato.



(3) Vedi la l.r. 1/2011, art. 12 che così dispone: “Art. 13 Spese per assunzioni a tempo determinato e per collaborazioni  - 1. In considerazione di quanto disposto dall’articolo 9, comma 28, della l.. 122/2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 la Regione Puglia, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 7, commi 6 e 36, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), può avvalersi di personale assunto con forme contrattuali flessibili nonché di collaborazioni coordinate e continuative per una spesa complessiva pari al 50 per cento di quella sostenuta nel 2009 per le stesse finalità. Il limite di spesa di cui al presente articolo non si applica ai contratti flessibili e alle collaborazioni coordinate e continuative con oneri a valere sul bilancio vincolato.”


Art. 15

(Norme finali e transitorie)


1.      Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia di  incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa.





ALLEGATO


ALLEGATO


Disposizioni finali


Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1della L.R. 12/05/2004,n.7 “ Statuto della Regione Puglia”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia